C-10/87 - The Queen / Customs and Excise, ex parte Tattersalls Ltd

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EUR-Lex - 61987J0010 - IT

61987J0010

SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 GIUGNO 1988. - THE QUEEN CONTRO COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE, EX PARTE TATTERSALLS LTD. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA HIGH COURT OF JUSTICE, QUEEN'S BENCH DIVISION. - IVA - ESENZIONE PER IMPORTAZIONI TEMPORANEE. - CAUSA 10/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 03281


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto - Esenzione delle merci importate temporaneamente da un altro Stato membro - Presupposti - Acquisto effettuato in conformità alle norme che disciplinano l' applicazione dell' imposta nello Stato d' esportazione - Acquisto legalmente esentato per un motivo diverso dall' esportazione - Il presupposto sussiste

(( Direttiva del Consiglio 85/362/CEE, artt . 10, lett . c ), e 11, lett . b ) ))

Massima


Le disposizioni degli artt . 10, lett . c ), e 11, lett . b ) della diciassettesima direttiva, 85/362/CEE, in fatto di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari, le quali contemplano un regime di ammissione temporanea in esenzione dall' imposta sul valore aggiunto delle merci temporaneamente importate da altri Stati membri, purché siano state acquistate conformemente alle norme che disciplinano l' applicazione dell' imposta nello stato d' esportazione, devono essere interpretate nel senso che detto regime dev' essere concesso alle merci il cui acquisto nello Stato membro d' esportazione sia legalmente esente dall' imposta sul valore aggiunto, purché detta esenzione non sia stata concessa a causa dell' esportazione delle merci di cui trattasi .

Parti


Nel procedimento 10/87,

avente ad oggetto la domanda pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dalla High Court of Justice of England and Wales, Queens' Bench Division, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

The Queen

e

Commissioners of Customs and Excise ex parte Tattersalls Ltd .,

domanda vertente sull' interpretazione della diciassettesima direttiva del Consiglio 16 luglio 1985 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari : esenzione dall' imposta sul valore aggiunto per l' importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto ( direttiva 85/363/CEE ) ( GU L 192, pag . 20 ),

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G . Bosco, O . Due e J.C . Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, U . Everling, K . Bahlmann, Y . Galmot, T.F . O' Higgins e F . Schockweiler, giudici,

avvocato generale : J.L . da Cruz Vilaça

cancelliere : D . Louterman, amministratore

viste le osservazioni presentate

- per l' attrice nella causa principale dai sigg . A . Park, QC e G . Barling, avvocato;

- per il governo britannico dagli avv.ti J . Laws e N . Paines;

- per il governo irlandese dal sig . L.J . Dockery Chief State Solicitor;

- per la Commissione delle Comunità Europee dal suo consigliere giuridico J.F . Buhl e dal sig . D . Calleja, membro del suo ufficio legale;

vista la relazione d' udienza ed in esito alla fase orale del 4 febbraio 1988,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 24 marzo 1988,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 18 dicembre 1986, giunta alla Corte il 5 febbraio 1987, la High Court of Justice of England and Wales, Queens' Bench Division, ha sollevato, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione della diciassettesima direttiva del Consiglio 16 luglio 1985, 85/362/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari : esenzione dall' imposta sul valore aggiunto per l' importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto ( GU L 192, pag . 20 ) ( in prosieguo : la "diaciassettesima direttiva ").

2 Dette questioni sono sorte nell' ambito di una lite fra la Tattersalls Ltd, agenzia specializzata nella vendita all' asta di cavalli purosangue, con sede nel Suffolk, ed i Commissioners of Customs and Excise circa il regime d' ammissione temporanea in esenzione dall' IVA dei cavalli da corsa acquistati in Irlanda - ove l' acquisto di cavalli da corsa è esente dall' IVA - e poi esportati temporaneamente nel Regno Unito .

3 Emerge dall' ordinanza di rinvio che la Tattersalls Ltd, attrice nella causa principale, ha adito la High Court of Justice onde ottenere la declaratoria che è illecito ammettere in importazione temporanea nel Regno Unito i beni litigiosi in esenzione dall' IVA . L' attore nella causa principale sostiene che un cavallo da corsa acquistato mediante un negozio esente dall' IVA nello stato esportatore non è "acquistato conformemente alle norme relative all' applicazione dell' IVA nello Stato membro di esportazione" ( art . 10, lett . c ), e art . 11, lett . b ), della diciassettesima direttiva ) e per questo motivo non può fruire dell' esenzione dall' IVA nello Stato membro d' importazione . I Commissioners of Customs and Excise, convenuti nella causa principale ritengono invece che un cavallo è stato acquistato conformemente alle norme relative all' applicazione dell' IVA nello Stato esportatore allorché queste norme stabiliscono che la vendita del cavallo è esente dall' IVA in detto Stato .

4 Ritenendo che la lite di cui deve conoscere fa sorgere problemi interpretativi di diritto comunitario, la High Court of Justice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali :

"1 ) Se le parole '( tali beni ) (...) siano stati acquistati conformemente alle norme relative all' applicazione dell' IVA nello Stato membro d' esportazione, e non abbiano beneficiato, in virtù della loro esportazione, di nessuna esenzione dell' IVA' , di cui all' art . 10, lett . c ), della direttiva del Consiglio 85/362/CEE, si possano riferire a merci il cui acquisto nello Stato membro di esportazione era esente dall' imposta sul valore aggiunto .

2 . Se le parole 'i beni che non sono stati acquistati conformemente alle norme che disciplinano l' applicazione dell' IVA nello Stato membro di esportazione, oppure che hanno beneficiato, a causa della loro esportazione, dell' esenzione dell' IVA,' di cui all' art . 11, 2° comma, lett . b ) della direttiva del Consiglio 85/362/CEE, si possano riferire a merci il cui acquisto nello Stato membro di esportazione era esente dall' imposta sul valore aggiunto ".

5 Per una più ampia esposizione degli antefatti della lite principale, dello svolgimento della procedura e delle osservazioni presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .

6 In considerazione degli antefatti accertati nella fattispecie dal giudice nazionale, la presente causa fa sorgere in sostanza il problema se dei beni acquistati in uno Stato membro in regime di esenzione dall' IVA, indi importati temporaneamente in un altro Stato membro, possano fruire in questo secondo Stato dell' ammissione temporanea in esenzione contemplata dagli artt . 10 e 11 della diciassettesima direttiva .

7 A questo proposito si deve ricordare che, in applicazione dell' art . 28, n . 3, lett . b ), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia d' armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari - Sistema comune d' imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme ( GU L 145, pag . 1 ) ( in prosieguo : la "sesta direttiva "), l' Irlanda continua ad esentare dall' IVA le vendite di cavalli purosangue .

8 Onde risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale, è opportuno stabilire se l' espressione "acquistati conformemente alle norme relative all' applicazione dell' IVA nello Stato membro d' esportazione", che figura gli artt . 10 e 11 della diciassettesima direttiva, comprenda solo l' ipotesi nella quale l' IVA è stata versata al momento del negozio nello Stato d' esportazione, in quanto il bene di cui trattasi non abbia fruito, a causa dell' esportazione, di un esonero dall' IVA, oppure anche l' ipotesi nella quale il negozio riguardante il bene è stato effettuato in esenzione dall' IVA .

9 La Tattersalls sostiene che i beni non sono acquistati conformemente alle norme relative all' applicazione dell' IVA nello Stato membro d' esportazione a meno che l' IVA per il negozio in questione venga riscossa all' acquisto . Se non lo è, per qualsiasi motivo, l' acquisto non viene effettuato conformemente alle norme relative all' applicazione dell' IVA .

10 I convenuti nella causa principale, il cui punto di vista è condiviso dal governo britannico e dal governo irlandese, nonché dalla Commissione, sostengono invece che l' applicazione che le dogane britanniche fanno degli artt . 10 e 11 della diciassettesima direttiva è corretta . In particolare assumono che un cavallo è stato acquistato conformemente alle norme relative all' applicazione dell' IVA nello stato d' esportazione quando dette norme stabiliscono che la vendita del cavallo è esente dall' IVA in detto stato .

11 A questo proposito si deve osservare che il tenore di queste disposizioni consente di constatare che la condizione che esse stabiliscono è che i beni siano stati acquistati "conformemente alle norme relative all' applicazione dell' IVA ". Le disposizioni in esame non prescrivono quindi che il negozio vertente sul bene sia stato soggetto alla riscossione dell' IVA . Orbene, nello stato attuale d' armonizzazione dell' IVA, gli Stati membri, in forza in particolare dell' art . 28, n . 3 della sesta direttiva, sono autorizzati, in via transitoria, ad esonerare talune operazioni che normalmente dovrebbero essere soggette ad imposta . Ne consegue che, negli stati che si sono valsi di detta facoltà, l' esonero dall' IVA che ne deriva fa parte integrante delle norme relative all' applicazione dell' IVA .

12 Questa interpretazione è confermata dallo scopo stesso della diciassettesima direttiva . Infatti i due primi considerandi precisano che "occorre ridurre gli ostacoli fiscali alla circolazione dei beni all' interno della Comunità allo scopo di agevolare la prestazione di servizi e quindi sviluppare e rafforzare il mercato interno" e che "un' esenzione dall' IVA quanto più ampia possibile per i beni importati temporaneamente in uno Stato membro in provenienza da un altro può contribuire alla realizzazione di tale obiettivo ".

13 Alla luce delle considerazioni che precedono si devono risolvere le questioni sollevate dal giudice nazionale dichiarando che le disposizioni degli artt . 10, lett . c ) e 11, lett . b ) della diciassettesima direttiva vanno interpretate nel senso che il regime di ammissione temporanea in esenzione va concesso ai beni il cui acquisto nello Stato membro d' esportazione è per legge esente dall' IVA, purché detta esenzione non sia stata concessa a causa dell' esportazione dei beni di cui trattasi .

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

14 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito, dal governo d' Irlanda e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese .

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dalla High Court of Justice of England and Wales, Queens Bench Division, con ordinanza 18 dicembre 1986, dichiara :

Le disposizioni degli artt . 10, lett . c ), e 11, lett . b ), della diciassettesima direttiva vanno interpretate nel senso che il regime di ammissione temporanea in esenzione va concesso ai beni il cui acquisto nello Stato membro d' esportazione è per legge esente dall' imposta sul valore aggiunto, purché detta esenzione non sia stata concessa a causa dell' esportazione dei beni di cui trattasi .