C-446/98 - Fazenda Pública

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EUR-Lex - 61998J0446 - IT

61998J0446

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 dicembre 2000. - Fazenda Pública contro Câmara Municipal do Porto. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Supremo Tribunal Administrativo - Portogallo. - Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Soggetti passivi - Enti pubblici - Locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli. - Causa C-446/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-11435


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti di diritto pubblico - Esenzione dall'imposta per le attività esercitate da enti pubblici in quanto pubbliche autorità - Nozione - Inclusione della locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli - Presupposti

(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 4, n. 5, primo comma)

2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti di diritto pubblico - Esenzione dall'imposta per le attività esercitate da enti pubblici in quanto pubbliche autorità - Assoggettamento in caso di attività economiche aventi carattere non trascurabile - Portata

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 5, terzo comma)

3. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti di diritto pubblico - Esenzione dall'imposta per le attività esercitate da enti pubblici in quanto pubbliche autorità - Nozione di distorsioni di concorrenza di una certa importanza e nozione di attività economiche aventi carattere non trascurabile - Normativa nazionale che autorizza il ministro competente a precisare tali nozioni - Ammissibilità - Presupposti

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 4, n. 5, secondo e terzo comma)

4. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Soggetti passivi - Enti di diritto pubblico - Esenzione dall'imposta per le attività esercitate da enti pubblici in quanto pubbliche autorità - Locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli - Incidenza della mancata esenzione derivante dall'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva - Insussistenza

[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 4, n. 5, quarto comma, e 13, parte B, lett. b)]

5. Questioni pregiudiziali - Adizione della Corte - Necessità di una questione pregiudiziale - Valutazione del giudice nazionale

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

6. Questioni pregiudiziali - Sentenza - Effetti

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

Massima


1. La locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli è un'attività che, allorché svolta da un ente pubblico, è esercitata da quest'ultimo in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, se tale attività è esercitata nell'ambito di un regime giuridico proprio degli enti pubblici. Ciò si verifica quando l'esercizio di tale attività implica l'uso di poteri propri della pubblica autorità.

( v. punto 24, dispositivo 1 )

2. L'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, va interpretato nel senso che gli enti pubblici non sono necessariamente considerati come soggetti passivi allorché esercitano attività non trascurabili. Solo quando tali enti svolgono un'attività o effettuano un'operazione fra quelle elencate all'allegato D della direttiva può essere preso in considerazione il criterio del carattere trascurabile di una tale attività o di una tale operazione al fine di escluderle dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto quando sono trascurabili e l'ordinamento nazionale si è avvalso della facoltà di cui all'art. 4, n. 5, terzo comma, della direttiva.

( v. punto 28, dispositivo 2 )

3. Il Ministro delle Finanze di uno Stato membro può essere autorizzato da una legge nazionale a precisare cosa sottenda, da una parte, la nozione di distorsioni di concorrenza di una certa importanza, ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, e, dall'altra, quella di attività svolte in misura trascurabile, ai sensi dell'art. 4, n. 5, terzo comma, della stessa direttiva, a condizione che i suoi atti di applicazione possano essere sottoposti al sindacato dei giudici nazionali.

( v. punto 35, dispositivo 3 )

4. L'art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, va interpretato nel senso che la mancata esenzione della locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli, che discende dall'art. 13, parte B, lett. b), di tale direttiva, non esclude gli enti pubblici che esercitano tale attività dal beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per detta attività, allorché sussistono i requisiti di cui al primo e secondo comma di tale disposizione.

( v. punto 46, dispositivo 4 )

5. Il giudice nazionale ha la facoltà ed eventualmente l'obbligo di deferire alla Corte, anche d'ufficio, una questione d'interpretazione del diritto comunitario se ritiene che una decisione della Corte sia necessaria su tale punto per poter pronunciare la sua sentenza.

( v. punti 48, 50, dispositivo 5 )

6. La sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale circa l'interpretazione delle disposizioni e degli atti comunitari allorché esso pronuncia la sentenza che definisce la controversia principale.

( v. punti 49-50, dispositivo 5 )

Parti


Nel procedimento C-446/98,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Fazenda Pública

e

Câmara Municipal do Porto,

interveniente:

Ministério Público,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori A. La Pergola (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward e P. Jann, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Fazenda Pública, dalla signora M.A. Moreira, giurista presso il servizio giuridico e del contenzioso della direzione generale delle imposte del Ministero delle Finanze, in qualità di agente;

- per la Câmara Municipal do Porto, dal signor A. Nogueira dos Santos, solicitador;

- per il governo portoghese, dai signori L. Fernandes e A. Seiça Neves, rispettivamente direttore e membro del servizio giuridico della direzione generale «Affari comunitari» del Ministero degli Affari esteri, e dalla signora T. Lemos, giurista presso il centro studi fiscali della direzione generale «Imposte» del Ministero delle Finanze, in qualità di agenti;

- per il governo tedesco, dai signori W.-D. Plessing, Ministerialrat presso il Ministero federale delle Finanze, e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso lo stesso Ministero, in qualità di agenti;

- per il governo austriaco, dalla signora C. Pesendorfer, Oberrätin presso la Cancelleria, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor E. Traversa, consigliere giuridico, e dalla signora T. Figueira, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del governo portoghese, rappresentato dal signor V. Guimarães, giurista presso il centro studi fiscali della direzione generale «Imposte» del Ministero delle Finanze, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor E. Traversa e dalla signora T. Figueira, all'udienza del 18 maggio 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 giugno 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 ottobre 1998, giunta alla Corte il 7 dicembre successivo, il Supremo Tribunal Administrativo ha proposto, in forza dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), sette questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nel corso di una controversia che oppone la Câmara Municipal do Porto (giunta comunale della città di Oporto; in prosieguo: la «CMP») alla Fazenda Pública (l'Erario), in relazione all'assoggettamento della CMP all'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») per l'attività svolta dal comune di locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli.

Sesta direttiva

3 L'art. 4 della sesta direttiva definisce il soggetto passivo dell'IVA. Per quanto riguarda gli enti pubblici, il suo n. 5 dispone:

«Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni.

Se però tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono essere considerati soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni di concorrenza di una certa importanza.

In ogni caso, gli enti succitati sono sempre considerati come soggetti passivi per quanto riguarda le attività elencate nell'allegato D quando esse non sono trascurabili.

Gli Stati membri possono considerare come attività della pubblica amministrazione le attività dei suddetti enti le quali siano esenti a norma degli articoli 13 o 28».

4 L'art. 13 della sesta direttiva prevede che determinate attività od operazioni siano esenti da IVA. Tra tali attività od operazioni, l'art. 13, parte B, lett. b), cita l'affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione di determinate operazioni, tra cui la locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli.

5 L'allegato D alla sesta direttiva elenca tredici categorie d'attività, che non hanno alcun nesso con l'attività di cui si tratta nella causa principale.

Normativa portoghese

6 L'art. 2, n. 2, del codice IVA portoghese dispone che lo Stato e le altre persone giuridiche di diritto pubblico non sono soggetti passivi dell'IVA per le operazioni che esercitano nell'adempimento della propria potestà d'imperio, anche qualora percepiscano per l'attività svolta canoni o corrispettivi di qualsiasi altro genere, sempreché tale esenzione non provochi distorsioni di concorrenza.

7 L'art. 2, n. 3, del codice IVA dispone che lo Stato e le altre persone giuridiche di diritto pubblico sono in ogni caso soggetti passivi dell'IVA quando svolgono determinate attività e relativamente alle operazioni imponibili alle stesse connesse, salvo che sia appurato che sono svolte in misura trascurabile.

8 Infine, l'art. 2, n. 4, del codice IVA prevede che, per le finalità di cui ai nn. 2 e 3 di tale articolo, il Ministro delle Finanze e della Programmazione definisce, caso per caso, le attività che possono provocare distorsioni di concorrenza e quelle svolte in misura trascurabile.

Causa principale e questioni pregiudiziali

9 L'amministrazione fiscale portoghese ha contestato alla CMP l'importo di PTE 98 953 911, rappresentante l'IVA sulle entrate dei parchimetri e delle aree di parcheggio della città di Oporto per gli anni 1991 e 1992, nonché per il periodo da gennaio ad aprile 1993.

10 La CMP, reputando di non essere soggetto passivo dell'IVA, in quanto avrebbe agito in adempimento della sua potestà d'imperio, ha proposto un ricorso per violazione di legge dinanzi al Tribunal Tributário de Primeira Instância do Porto (tribunale tributario di primo grado di Oporto) contro l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio IVA.

11 Nella sua sentenza il Tribunal Tributário accoglieva l'impugnazione nella parte relativa alle entrate riscosse dalla CMP per la gestione del parcheggio di Trindade, insistente sul demanio pubblico comunale, e per la gestione dei parchimetri installati sulla pubblica via. Per contro, detto Tribunal dichiarava il ricorso infondato per quanto riguardava le entrate derivanti dalla gestione dei parcheggi facenti parte del patrimonio del comune.

12 L'una e l'altra parte impugnavano la sentenza nella parte ad essa sfavorevole, proponendo ciascuna un ricorso davanti al Supremo Tribunal Administrativo.

13 E' in tale contesto che il Supremo Tribunal Administrativo ha deciso di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se la locuzione "attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità", di cui all'art. 4, n. 5, primo comma, della direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva), ricomprenda la locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli (sia lungo la strada che nelle zone riservate al parcheggio) da parte delle pubbliche autorità (nella specie le autorità comunali).

2) Se le distorsioni della concorrenza di una certa importanza, di cui all'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva possano essere definite, caso per caso, dal Ministro delle Finanze di uno Stato membro.

3) Se, in presenza di una norma nazionale che attribuisce al Ministro delle Finanze il potere di individuare, caso per caso, le distorsioni della concorrenza di una certa importanza, incostituzionale per violazione del principio della riserva di legge in materia tributaria, ma conforme al diritto comunitario (sesta direttiva), il giudice nazionale debba attenersi alla costituzione o, invece, alla norma comunitaria in forza del primato del diritto comunitario sulle norme costituzionali.

4) Se le pubbliche autorità debbano sempre essere considerate soggetti passivi d'imposta quando le attività da esse esercitate non sono trascurabili ovvero se siano soggetti passivi solamente in presenza delle attività od operazioni elencate all'allegato D, cui fa riferimento l'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva.

5) Se una legge nazionale possa autorizzare il Ministro delle Finanze a stabilire, caso per caso, quali siano le attività svolte in misura trascurabile.

6) Se, ai sensi dell'art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva uno Stato membro possa considerare che l'attività di locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli, svolta da un comune, sia un'attività svolta in quanto pubblica autorità, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 13, parte B, lett. b), punto 2, della sesta direttiva.

7) Premesso che le parti nella causa principale non hanno sollevato alcuna questione né d'interpretazione né di applicazione della sesta direttiva, se il giudice nazionale, nel pronunciarsi definitivamente sulla lite, possa procedere, d'ufficio, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni di tale direttiva».

Sulla prima questione

14 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede, in sostanza, se la locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli sia un'attività che, allorché svolta da un ente di diritto pubblico, possa considerarsi esercitata da quest'ultimo in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva.

15 A tale riguardo si deve ricordare che la Corte ha più volte ribadito che l'analisi della disposizione summenzionata, alla luce degli obiettivi della sesta direttiva, mette in evidenza che per l'applicazione dell'esenzione devono essere congiuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l'esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l'esercizio di attività in veste di pubblica autorità (v., segnatamente, sentenza 25 luglio 1991, causa C-202/90, Ayuntamiento de Sevilla, Racc. pag. I-4247, punto 18).

16 Per quanto riguarda quest'ultima condizione, sono le modalità di esercizio delle attività in esame che consentono di determinare la portata dell'esenzione degli enti pubblici (sentenze 17 ottobre 1989, cause riunite 231/87 e 129/88, Comune di Carpaneto Piacentino e a., Racc. pag. 3233, punto 15, e 15 maggio 1990, causa C-4/89, Comune di Carpaneto Piacentino e a., Racc. pag. I-1869, punto 10).

17 Risulta così da una consolidata giurisprudenza della Corte che le attività esercitate in quanto pubbliche autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, sono quelle svolte dagli enti pubblici nell'ambito del regime giuridico loro proprio, escluse le attività da essi svolte in base allo stesso regime cui sono sottoposti gli operatori economici privati (v., segnatamente, sentenze 12 settembre 2000, causa C-276/97, Commissione/Francia, Racc. pag. I-6251, punto 40; causa C-358/97, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-6301, punto 38; causa C-359/97, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-6355, punto 50; causa C-408/97, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-6417, punto 35, e causa C-260/98, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6537, punto 35).

18 Nella causa principale l'attività svolta dalla CMP, che è un ente pubblico ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sesta direttiva, consiste nel mettere a disposizione dei conducenti di autoveicoli, verso corrispettivo pecuniario, aree destinate al parcheggio del loro autoveicolo, o lungo la strada o nelle zone di parcheggio esistenti sul demanio pubblico comunale, sul patrimonio del comune o ancora su terreni di proprietà privata.

19 Per stabilire se tale attività sia esercitata dalla CMP in veste di pubblica autorità si deve innanzi tutto osservare che non ci si può fondare sull'oggetto o sul fine di tale attività (sentenza 17 ottobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino e a., già citata, punto 13).

20 Parimenti, il fatto che la CMP sia o meno proprietaria dei terreni su cui si svolge l'attività in causa, o il fatto che tali terreni facciano parte del demanio o del patrimonio comunali non consentono, di per se stessi, di stabilire se essa eserciti tale attività in quanto pubblica autorità.

21 Infatti, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 16 e 17 della presente sentenza, il giudice del rinvio deve fondarsi su un'analisi dell'insieme delle modalità di svolgimento dell'attività in causa previste dal diritto nazionale, al fine di stabilire se tale attività sia esercitata nell'ambito di un regime giuridico proprio degli enti pubblici o se, al contrario, essa sia svolta alle stesse condizioni giuridiche degli operatori economici privati.

22 A tale riguardo si deve rilevare che il fatto che l'esercizio di un'attività come quella in causa implichi l'uso di poteri propri della pubblica autorità come quelli consistenti nell'autorizzare o nel limitare il parcheggio su una strada aperta al traffico o nel sanzionare con un'ammenda la sosta oltre il tempo autorizzato di parcheggio, permette di stabilire che tale attività è sottoposta ad un regime di diritto pubblico.

23 Tuttavia, tenuto conto della natura dell'analisi da effettuare, e come già deciso dalla Corte, spetta al giudice nazionale qualificare le attività in causa in base al criterio individuato dalla Corte (sentenze 17 ottobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino e a., già citata, punto 16, e 15 maggio 1990, Comune di Carpaneto Piacentino e a., già citata, punto 11).

24 Occorre perciò risolvere la prima questione proposta dichiarando che la locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli è un'attività che, allorché svolta da un ente pubblico, è esercitata da quest'ultimo in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, se tale attività è esercitata nell'ambito di un regime giuridico proprio degli enti pubblici. Ciò si verifica quando l'esercizio di tale attività implica l'uso di poteri propri della pubblica autorità.

Sulla quarta questione

25 Con la quarta questione, che è opportuno esaminare immediatamente dopo la prima, il giudice di rinvio chiede se l'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che gli enti pubblici siano necessariamente considerati come soggetti passivi allorché esercitano attività non trascurabili, o se il criterio del carattere trascurabile o meno delle attività si applichi unicamente alle attività elencate nell'allegato D alla sesta direttiva.

26 A tale riguardo si deve ricordare che la Corte ha dichiarato che l'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva va interpretato nel senso che gli Stati membri si vedono riconoscere da tale disposizione la facoltà di esentare dall'assoggettamento obbligatorio le attività elencate all'allegato D, purché queste ultime siano trascurabili, ma non sono tenuti a fare uso di questa facoltà (sentenza 17 ottobre 1989, Comune di Carpaneto Piacentino e a., già citata, punto 27).

27 Si desume da tale interpretazione che l'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva conferisce agli Stati membri la facoltà di prendere in considerazione il carattere trascurabile di attività o di operazioni esercitate da enti pubblici, al fine di escluderle dall'assoggettamento all'IVA, unicamente riguardo alle sole attività od operazioni elencate all'allegato D.

28 Si deve perciò risolvere la quarta questione dichiarando che l'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva va interpretato nel senso che gli enti pubblici non sono necessariamente considerati come soggetti passivi allorché esercitano attività non trascurabili. Solo quando tali enti svolgono un'attività o effettuano un'operazione fra quelle elencate all'allegato D della sesta direttiva può essere preso in considerazione il criterio del carattere trascurabile di una tale attività o di una tale operazione al fine di escluderle dall'assoggettamento all'IVA quando sono trascurabili e l'ordinamento nazionale si è avvalso della facoltà di cui all'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva.

Sulla seconda e quinta questione

29 Con la seconda e quinta questione, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice di rinvio chiede in sostanza se il Ministro delle Finanze di uno Stato membro possa essere autorizzato da una legge nazionale a determinare, da un lato, le attività che possono provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza, ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva, e, dall'altro, le attività svolte in misura trascurabile, ai sensi dell'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva.

30 Si deve ricordare prima di tutto che, ai sensi dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE), la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

31 In conformità a tale disposizione, la Corte ha già dichiarato che l'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva, in forza del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'assoggettamento degli enti pubblici qualora una loro esenzione possa provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza, non impone invece agli Stati membri di recepire letteralmente questo criterio nel loro diritto nazionale, né di precisare limiti quantitativi per l'esenzione (sentenza 17 ottobre 1989, già citata, Comune di Carpaneto Piacentino e a., punto 23).

32 Allo stesso modo gli Stati membri sono liberi di scegliere, tra i diversi strumenti che permettono di raggiungere i risultati stabiliti dall'art. 4, n. 5, secondo e terzo comma, della sesta direttiva, di affidare a un'autorità amministrativa il compito di precisare in quali ipotesi si possa ritenere che un'attività svolta da un ente pubblico comporti distorsioni di concorrenza di una certa importanza o abbia rilevanza trascurabile e di applicare tali criteri ai casi concreti, a condizione che gli atti mediante i quali tale autorità applica i detti criteri possano essere sottoposti al sindacato dei giudici nazionali.

33 Tale conclusione non è messa in causa dalla costante giurisprudenza della Corte, invocata dalla Commissione, secondo cui semplici prassi amministrative, per natura modificabili a piacimento dall'amministrazione e prive di adeguata pubblicità, non possono essere considerate valido adempimento degli obblighi del Trattato (v., segnatamente, sentenza 8 luglio 1999, causa C-203/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-4899, punto 14).

34 Infatti, va distinto il caso in cui lo Stato membro intende assicurare la trasposizione di una direttiva lasciando all'amministrazione nazionale il potere di attuare discrezionalmente le disposizioni di quest'ultima, senza delimitare il potere discrezionale dell'amministrazione, dal caso, qui esaminato, in cui il legislatore nazionale, dopo aver riprodotto, in una norma di carattere vincolante, i criteri enunciati dalla direttiva, lascia ad un'autorità amministrativa il compito di attuarli.

35 Si deve perciò risolvere la seconda e quinta questione dichiarando che il Ministro delle Finanze di uno Stato membro può essere autorizzato da una legge nazionale a precisare cosa sottenda, da una parte, la nozione di distorsioni di concorrenza di una certa importanza, ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva, e, dall'altra, quella di attività svolte in misura trascurabile, ai sensi dell'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva, a condizione che i suoi atti di applicazione possano essere sottoposti al sindacato dei giudici nazionali.

Sulla terza questione

36 Con la terza questione il giudice di rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se, nel caso in cui la disposizione di diritto nazionale che attribuisce al Ministro delle Finanze il potere di determinare le attività che possono provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza, ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva, fosse incostituzionale, pur essendo conforme al diritto comunitario, il giudice nazionale debba attenersi alla costituzione nazionale o debba applicare il principio del primato del diritto comunitario.

37 Si deve preliminarmente osservare che la sesta direttiva non impone assolutamente agli Stati membri di utilizzare, tra le possibili modalità di trasposizione, quella che consiste nell'attribuire a un'autorità amministrativa il potere di determinare cosa sottenda la nozione di distorsione di concorrenza di una certa importanza.

38 E' perciò permessa allo Stato membro l'adozione di altre modalità di trasposizione che siano conformi alle disposizioni sia della sesta direttiva che della propria costituzione.

39 Ciò posto, non sussiste tra l'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva e la costituzione nazionale l'incompatibilità prospettata dal giudice di rinvio. Non occorre perciò rispondere alla questione proposta.

Sulla sesta questione

40 Con la sesta questione il giudice di rinvio chiede se l'art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva vada interpretato nel senso che la mancata esenzione della locazione di aree destinate al parcheggio di autoveicoli, che discende dall'art. 13, parte B, lett. b), di tale direttiva, vieti agli Stati membri di trattare tale attività, allorché sia svolta da un ente pubblico, come attività esercitata da quest'ultimo in quanto pubblica autorità.

41 Al riguardo è opportuno prima di tutto ricordare che l'art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva conferisce agli Stati membri, al di fuori delle attività degli enti pubblici non imponibili sulla base del primo comma di tale disposizione, la facoltà di escludere l'assoggettamento dei detti enti per le attività esenti dall'IVA a norma, segnatamente, dell'art. 13 della direttiva stessa (v. sentenza 6 febbraio 1997, causa C-247/95, Marktgemeinde Welden, Racc. pag. I-779, punto 19).

42 L'art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva non ha perciò ad oggetto la restrizione del beneficio dell'esenzione dall'IVA, che discende dal primo comma di tale disposizione, ma permette invece agli Stati membri di estendere tale beneficio a determinate attività esercitate dagli enti pubblici le quali, anche se non sono attività esercitate dai detti enti in quanto pubbliche autorità, possono essere considerate tali in forza del quarto comma di tale disposizione.

43 Così, quando sono assimilate ad attività esercitate da enti pubblici in quanto pubbliche autorità, tali attività possono beneficiare dell'esenzione introdotta dall'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, se inoltre sussistono i requisiti di cui al secondo comma di tale disposizione (v. sentenza Marktgemeinde Welden, già citata, punto 21).

44 Per quanto riguarda l'attività di locazione di aree per il parcheggio degli autoveicoli, essa è esclusa dalle attività esenti ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. b), punto 2, della sesta direttiva, ragion per cui tale attività non si può assimilare, in forza dell'art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva, ad un'attività esercitata in quanto autorità pubblica, ai sensi del primo comma di tale disposizione, qualora essa non soddisfi già di per sé tale condizione.

45 Di conseguenza, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 92 delle sue conclusioni, non si può desumere dal combinato disposto degli artt. 4, n. 5, quarto comma, e 13, parte B, lett. b), punto 2, della sesta direttiva che l'offerta in locazione di aree di parcheggio non costituisca mai un'attività della pubblica amministrazione, dato che, allorché tale attività è esercitata da un ente pubblico in quanto pubblica autorità, l'esenzione opera sulla base del solo art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva, senza che sia necessario ricorrere al quarto comma di tale disposizione.

46 Si deve perciò risolvere la sesta questione dichiarando che l'art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva va interpretato nel senso che la mancata esenzione della locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli, che discende dall'art. 13, parte B, lett. b), di tale direttiva, non esclude gli enti pubblici che esercitano tale attività dal beneficio dell'esenzione dall'IVA per detta attività, allorché sussistono i requisiti di cui al primo e secondo comma di tale disposizione.

Sulla settima questione

47 La settima questione pregiudiziale va intesa nel senso che il giudice di rinvio chiede se il giudice nazionale possa decidere d'ufficio di rinviare alla Corte una questione sull'interpretazione della sesta direttiva e, una volta effettuato il rinvio, se debba trasfondere gli esiti del giudizio della Corte nella causa principale.

48 Si deve al riguardo rilevare che risulta da una giurisprudenza costante che i giudici nazionali hanno la facoltà e, eventualmente, l'obbligo di deferire alla Corte, o d'ufficio o su domanda di parte, una questione d'interpretazione o di validità del diritto comunitario se ritengono che una decisione della Corte sia necessaria su tale punto per poter pronunciare le loro sentenze (v., in particolare, sentenze 16 gennaio 1974, causa 166/73, Rheinmühlen, Racc. pag. 33, punto 3, e 16 giugno 1981, causa 126/80, Salonia, Racc. pag. 1563, punto 7). Tale facoltà di sollevare d'ufficio una questione di diritto comunitario presuppone che, secondo il giudice nazionale, occorra o applicare il diritto comunitario disapplicando all'occorrenza il diritto nazionale o interpretare il diritto nazionale conformemente al diritto comunitario (v. sentenza 11 luglio 1991, cause riunite da C-87/90 a C-89/90, Verholen e a., Racc. pag. I-3757, punto 13).

49 Si deve parimenti ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che la sentenza con la quale la Corte si pronunzia in via pregiudiziale vincola il giudice nazionale per la definizione della lite principale (v., in particolare, sentenza 3 febbraio 1977, causa 52/76, Benedetti, Racc. pag. 163, punto 26, e ordinanza 5 marzo 1986, causa 69/85, Wünsche Handelsgesellschaft, Racc. pag. 947, punto 13).

50 Si deve perciò risolvere la settima questione dichiarando che il giudice nazionale ha la facoltà e, eventualmente, l'obbligo di deferire alla Corte, anche d'ufficio, una questione di interpretazione della sesta direttiva, se ritiene che una decisione della Corte sia necessaria su tale punto per pronunciare la sua sentenza e, quando ha effettuato tale rinvio, è vincolato dalla decisione della Corte allorché esso pronuncia la sentenza che definisce la controversia principale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

51 Le spese sostenute dai governi portoghese, tedesco ed austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Supremo Tribunal Administrativo con ordinanza 28 ottobre 1998, dichiara:

1) La locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli è un'attività che, allorché svolta da un ente pubblico, è esercitata da quest'ultimo in quanto pubblica autorità, ai sensi dell'art. 4, n. 5, primo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, se tale attività è esercitata nell'ambito di un regime giuridico proprio degli enti pubblici. Ciò si verifica quando l'esercizio di tale attività implica l'uso di poteri propri della pubblica autorità.

2) L'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388 va interpretato nel senso che gli enti pubblici non sono necessariamente considerati come soggetti passivi allorché esercitano attività non trascurabili. Solo quando tali enti svolgono un'attività o effettuano un'operazione fra quelle elencate all'allegato D della sesta direttiva 77/388 può essere preso in considerazione il criterio del carattere trascurabile di una tale attività o di una tale operazione al fine di escluderle dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto quando sono trascurabili e l'ordinamento nazionale si è avvalso della facoltà di cui all'art. 4, n. 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388.

3) Il Ministro delle Finanze di uno Stato membro può essere autorizzato da una legge nazionale a precisare cosa sottenda, da una parte, la nozione di distorsioni di concorrenza di una certa importanza, ai sensi dell'art. 4, n. 5, secondo comma, della sesta direttiva 77/388, e, dall'altra, quella di attività svolte in misura trascurabile, ai sensi dell'art. 4, n. 5, terzo comma, della stessa direttiva, a condizione che i suoi atti di applicazione possano essere sottoposti al sindacato dei giudici nazionali.

4) L'art. 4, n. 5, quarto comma, della sesta direttiva 77/388 va interpretato nel senso che la mancata esenzione della locazione di aree destinate al parcheggio degli autoveicoli, che discende dall'art. 13, parte B, lett. b), di tale direttiva, non esclude gli enti pubblici che esercitano tale attività dal beneficio dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per detta attività, allorché sussistono i requisiti di cui al primo e secondo comma di tale disposizione.

5) Il giudice nazionale ha la facoltà e, eventualmente, l'obbligo di deferire alla Corte, anche d'ufficio, una questione di interpretazione della sesta direttiva 77/388, se ritiene che una decisione della Corte sia necessaria su tale punto per pronunciare la sua sentenza e, quando ha effettuato tale rinvio, è vincolato dalla decisione della Corte allorché esso pronuncia la sentenza che definisce la controversia principale.