C-150/99 - Stockholm Lindöpark

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EUR-Lex - 61999J0150 - IT

61999J0150

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 gennaio 2001. - Svenska staten contro Stockholm Lindöpark AB e Stockholm Lindöpark AB contro Svenska staten. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Svea hovrätt - Svezia. - Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra di affari - Sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva - Esoneri - Locazione di beni immobili - Pratica dello sport o dell'educazione fisica. - Causa C-150/99.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00493


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione di talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da enti senza scopo di lucro alle persone che praticano le dette attività - Esenzione della locazione di beni immobili - Portata - Esenzione generale per la messa a disposizione di locali ed altri impianti per la pratica dello sport e dell'educazione fisica, compresi i servizi forniti da organismi aventi scopo di lucro - Inammissibilità

[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 13, parte A, n. 1, lett. m), e 13, parte B, lett. b)]

2. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Interpretazione restrittiva - Esenzione per la locazione di beni immobili - Prestazioni connesse con la pratica dello sport - Inclusione - Criteri - Competenza del giudice nazionale

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13)

3. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Possibilità per i singoli di far valere le disposizioni che disciplinano il diritto a deduzione lette in combinato disposto con quelle degli artt. 2, 6, n. 1, e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva

[Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 2, 6, n. 1, 13, parte B, lett. b), e 17, nn. 1 e 2]

4. Disposizioni fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto - Esenzioni previste dalla sesta direttiva - Esenzione generale, da parte di uno Stato, per la messa a disposizione di locali ed altri impianti per la pratica dello sport e dell'educazione fisica - Violazione grave e manifesta del diritto comunitario

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13)

Massima


1. Gli artt. 13, parte A, n. 1, lett. m), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ostano a norme nazionali che prevedono un'esenzione generale dall'imposta sul valore aggiunto per la cessione in uso di locali e di altri impianti nonché per la messa a disposizione di strumenti accessori o altre apparecchiature per la pratica dello sport e dell'educazione fisica, compresi i servizi forniti da organismi aventi scopo di lucro.

In deroga al principio sancito dall'art. 2 della direttiva, secondo cui l'imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo, l'esenzione dall'imposta per le prestazioni di servizi legate alla pratica dello sport e dell'educazione fisica prevista dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva è espressamente limitata alle prestazioni fornite da organismi senza scopo di lucro. Di conseguenza, prestazioni di questo tipo che siano fornite da soggetti aventi scopo di lucro non rientrano nella sfera di applicazione dell'esenzione. Del resto, se, in circostanze particolari, la cessione in uso di locali ai fini della pratica dello sport o dell'educazione fisica può costituire locazione di un bene immobile e rientrare pertanto nella sfera di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva, la previsione di un'esenzione generale per l'insieme delle prestazioni connesse alla pratica dello sport e dell'educazione fisica, senza distinguere, all'interno di tali prestazioni, fra quelle che costituiscono locazione di un bene immobile e le altre, introduce una nuova categoria di esenzioni non prevista dalla sesta direttiva.

( v. punti 19, 22-23, dispositivo 1 )

2. I termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'imposta sul valore aggiunto è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Quanto all'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva, che esenta le operazioni di affitto e di locazione di beni immobili, all'attività di gestione di un campo da golf, le prestazioni connesse alla pratica dello sport e dell'educazione fisica debbono, per quanto possibile, essere considerate globalmente. Si deve altresì tenere in considerazione la durata godimento del bene immobile, poiché questa costituisce un elemento essenziale del contratto di locazione. Spetta al giudice nazionale stabilire se, alla luce di tali elementi, la detta attività si possa ritenere esonerata dall'imposta sul valore aggiunto in forza dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva.

( v. punti 25-28 )

3. Le disposizioni dell'art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che fissano le condizioni della nascita e la portata del diritto a deduzione, lette in combinato disposto con quelle degli artt. 2, 6, n. 1, e 13, parte B, lett. b), sono sufficientemente chiare, precise ed incondizionate per poter essere fatte valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro.

( v. punto 33, dispositivo 2 )

4. L'applicazione di un'esenzione generale dall'imposta sul valore aggiunto per la cessione in uso di locali e di altri impianti nonché per la messa a disposizione di strumenti accessori o altre apparecchiature per la pratica dello sport e dell'educazione fisica, senza che tale esenzione generale sia prevista dall'art. 13 della sesta direttiva 77/388 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, costituisce una violazione del diritto comunitario grave e manifesta tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro. Considerato il dettato chiaro delle disposizioni della suddetta direttiva, lo Stato membro interessato non si trovava di fronte a scelte normative e disponeva di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente.

( v. punti 40, 42, dispositivo 3 )

Parti


Nel procedimento C-150/99,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dallo Svea hovrätt (Svezia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Svenska staten

e

Stockholm Lindöpark AB

e tra

Stockholm Lindöpark AB

e

Svenska staten,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13, parte A, n. 1, lett. m), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per lo Svenska staten, dai sigg. H. Regner e H. Rustand, in qualità di agenti;

- per la Stockholm Lindöpark AB, dall'avv. P.-O. Nordh, advokat;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. E. Traversa e K. Simonsson, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dello Svenska staten, rappresentato dall'avv. H. Regner, della Stockholm Lindöpark AB, rappresentata dall'avv. P.-O. Nordh, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. K. Simonsson, all'udienza del 29 giugno 2000,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 26 marzo 1999, pervenuta alla Corte il 23 aprile successivo, lo Svea hovrätt ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 13, parte A, n. 1, lett. m), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra lo Svenska staten (Stato svedese) e la Stockholm Lindöpark AB (in prosieguo: la «Lindöpark») in merito al risarcimento dei danni che quest'ultima reclama dallo Stato svedese per non aver trasposto correttamente, in occasione dell'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea, la sesta direttiva, in particolare l'art. 13 della stessa.

Normativa comunitaria

3 Ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva:

«Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto:

1. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

2. le importazioni di beni».

4 L'art. 6, n. 1, della sesta direttiva, dispone:

«1. Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce cessione di un bene ai sensi dell'articolo 5.

Tale operazione può consistere tra l'altro:

- in una cessione di beni immateriali, siano o no rappresentati da un titolo;

- in un obbligo di non fare o di tollerare un atto od una situazione;

- nell'esecuzione di un servizio in base ad una espropriazione fatta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge».

5 L'art. 13, parte A, n. 1, della sesta direttiva recita:

«1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(...)

m) talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organizzazioni senza scopo lucrativo alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica;

(...)».

6 Ai sensi dell'art. 13, parte B, della sesta direttiva:

«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sottoelencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:

(...)

b) l'affitto e la locazione di beni immobili, ad eccezione:

1. delle prestazioni di alloggio, quali sono definite dalla legislazione degli Stati membri, effettuate nel settore alberghiero o in settori aventi funzioni analoghe, comprese le locazioni di campi di vacanza o di terreni attrezzati per il campeggio;

2. delle locazioni di aree destinate al parcheggio dei veicoli;

3. delle locazioni di utensili e macchine fissati stabilmente;

4. delle locazioni di casseforti.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori esclusioni al campo di applicazione di tale esenzione;

(...)».

7 L'art. 17 della sesta direttiva, nella versione che risulta dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE (GU L 376, pag. 1), stabilisce:

«1. Il diritto a deduzione nasce quando l'imposta deducibile diventa esigibile.

2. Nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall'imposta di cui è debitore:

a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni che gli sono o gli saranno forniti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo debitore dell'imposta all'interno del paese;

b) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per i beni importati all'interno del paese;

(...)».

Normativa nazionale

8 Ai sensi dell'art. 1, capitolo 1, della mervärdesskattlagen (1994/200) (legge n. 200/1994 in materia di imposta sul valore aggiunto; in prosieguo: la «legge IVA»), l'IVA dev'essere versata allo Stato in particolare per le cessioni di beni o servizi soggette ad imposta ed operate a titolo commerciale. Ai sensi dell'art. 1, capitolo 3, della legge IVA sono soggette ad imposta le cessioni e le importazioni di beni e servizi, salvo quanto diversamente stabilito nel capitolo medesimo. All'obbligo di versamento dell'imposta è correlato, ai sensi dell'art. 3, capitolo 8, della legge IVA, il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta versata a monte sugli acquisti a titolo oneroso o sulle importazioni effettuate nell'ambito della propria attività.

9 Gli artt. 2 e 3, capitolo 3, della legge IVA prevedono una serie di esenzioni dall'imposta nel settore immobiliare. In base alla decisione di rinvio, dall'art. 2, secondo comma, deriva che «sono esenti le transazioni relative a beni immobili, nonché la cessione in uso e il godimento di affitti di fondi rustici, le locazioni, i diritti di abitazione e di superficie, le servitù e altri diritti su beni immobili». Sino al 1° gennaio 1997 la legge prevedeva anche un secondo comma del seguente tenore:

«Sono inoltre esenti dall'IVA le cessioni in uso di locali o di altri impianti o parti di impianti, ai fini dell'effettuazione dell'attività sportiva o dell'educazione fisica, nonché la messa a disposizione, ai fini dell'effettuazione di tale attività, di strumenti accessori o altre apparecchiature».

10 A seguito di una modifica legislativa, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, tale disposizione veniva abrogata.

Controversia nella causa principale e questioni pregiudiziali

11 La Lindöpark è una società che gestisce un campo da golf riservato alle imprese. I suoi clienti sono unicamente imprese che, in tal modo, possono permettere al proprio personale o ai propri clienti di praticare il golf sul terreno così attrezzato.

12 Ai sensi dell'art. 2, secondo comma, capitolo 3, della legge IVA, in vigore anteriormente al 1° gennaio 1997, l'attività di golf per le imprese gestita dalla Lindöpark era esente da imposta. La Lindöpark non aveva pertanto il diritto di dedurre l'IVA pagata a monte sui beni e i servizi utilizzati nell'ambito di tale attività. A partire dalla modifica di questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, le attività della Lindöpark sono soggette ad IVA e, pertanto, la società ha il diritto di dedurre l'imposta a monte.

13 La Lindöpark sostiene che la normativa vigente anteriormente al 1° gennaio 1997 violava i suoi diritti, in ogni caso a partire dall'adesione del Regno di Svezia all'Unione europea, ossia il 1° gennaio 1995. Essa ha pertanto presentato un ricorso al Solna tingsrätt chiedendo la condanna dello Stato svedese al pagamento della somma di SEK 500 000, da essa ritenuta corrispondente all'IVA pagata a monte, tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 1996, periodo durante il quale non aveva potuto operare alcuna deduzione. Tale somma era maggiorata degli interessi calcolati dal momento in cui le deduzioni avrebbero potuto in teoria essere operate, pari a SEK 41 632. Secondo la Lindöpark, lo Stato svedese non aveva trasposto correttamente la sesta direttiva e, in particolare, l'art. 13 della stessa.

14 Con sentenza 29 settembre 1997 il Solna tingsrätt ha accolto il ricorso della Lindöpark, condannando lo Stato svedese a pagarle la somma di SEK 500 000, a titolo di risarcimento danni, oltre agli interessi calcolati dal giorno in cui il ricorso era stato proposto.

15 Lo Stato è ricorso in appello contro tale sentenza dinanzi allo Svea hovrätt, e altrettanto ha fatto la Lindöpark, chiedendo l'accoglimento integrale del suo ricorso.

16 Nutrendo dubbi sull'interpretazione da attribuire, nel caso di specie, alla sesta direttiva, e in particolare all'art. 13 della stessa, lo Svea hovrätt ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 13, parte A, n. 1, lett. m), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva IVA ostino a norme nazionali che prevedano un'esenzione generale dall'imposta per le cessioni in uso di impianti sportivi, alle condizioni previste dall'art. 2, secondo comma, capitolo 3, della legge IVA n. 200/1994, nel testo vigente sino al 1° gennaio 1997.

2) Se l'art. 13 della sesta direttiva IVA, nel combinato disposto con gli artt. 2, 6 e 17, attribuisca ai singoli diritti che possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali degli Stati membri.

In caso di soluzione affermativa delle prime due questioni:

3) Se la previsione di un'esenzione dell'imposta, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, capitolo 3, della legge IVA n. 200/1994, costituisca una violazione del diritto comunitario sufficientemente grave e manifesta da far sorgere la responsabilità dello Stato membro per il relativo risarcimento del danno».

Sulla prima questione

17 Con la prima questione il giudice a quo chiede, in sostanza, se gli artt. 13, parte A, n. 1, lett. m), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva IVA ostino a norme nazionali che prevedano un'esenzione generale dall'imposta per le cessioni in uso di locali ed altri impianti nonché per la messa a disposizione di strumenti accessori o altre apparecchiature ai fini dell'effettuazione dell'attività sportiva e dell'educazione fisica, compresi i servizi forniti da organismi aventi fini di lucro.

18 A tal proposito occorre rilevare che la cessione in uso di locali o di altri impianti, nonché la messa a disposizione di strumenti accessori o altre apparecchiature ai fini dell'effettuazione dell'attività sportiva o dell'educazione fisica, costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 6 della sesta direttiva. Tali attività, in linea di principio, sono pertanto soggette all'IVA, in forza dell'art. 2, n. 1, della sesta direttiva.

19 In deroga al principio sancito dall'art. 2, appena menzionato, l'art. 13, parte A, n. 1, lett. m), della sesta direttiva prevede un'esenzione dall'imposta per le prestazioni di servizi legate alla pratica dello sport e dell'educazione fisica. Tale esenzione è però espressamente limitata alle prestazioni fornite da organismi senza scopo di lucro. Di conseguenza, prestazioni di questo tipo che siano fornite da soggetti aventi fini di lucro non rientrano nella sfera di applicazione dell'esenzione. Il capitolo 3 della legge IVA, nei limiti in cui prevede, all'art. 2, secondo comma, un'esenzione generale per tali prestazioni, senza limitarla ai prestatari non aventi fini di lucro, risulta quindi in contrasto con il dettato delle corrispondenti disposizioni della sesta direttiva.

20 Per giustificare la normativa nazionale lo Stato svedese sostiene che nella causa principale è applicabile un'altra disposizione, ossia l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva, che esenta le operazioni di affitto e di locazione di beni immobili. In effetti, l'attività della Lindöpark consiste nella locazione ai propri clienti di un campo da golf, che è un bene immobile. Pertanto, l'esenzione delle attività della Lindöpark sarebbe giustificata.

21 In merito va rilevato che, nell'ambito delle questioni sollevate dal giudice nazionale, la Corte è chiamata a fornire al giudice di rinvio criteri che gli consentano di verificare la conformità con la sesta direttiva di una normativa nazionale come quella di cui trattasi. La soluzione della controversia nella causa principale, considerate le peculiarità del caso di specie, spetta però al giudice nazionale, che è il solo competente al riguardo.

22 Per quanto concerne la normativa nazionale discussa nella causa principale, non è certamente escluso che, in circostanze particolari, la cessione in uso di locali ai fini della pratica dello sport o dell'educazione fisica possa costituire locazione di un bene immobile e rientrare pertanto nella sfera di applicazione dell'esenzione di cui all'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva. Tuttavia, la suddetta normativa non riguarda un simile caso particolare, ma esenta in via generale l'insieme delle prestazioni connesse alla pratica dello sport e dell'educazione fisica, senza distinguere, all'interno di tali prestazioni, fra quelle che costituiscono locazione di un bene immobile e le altre. In tal modo essa introduce una nuova categoria di esenzioni non prevista dalla sesta direttiva.

23 Occorre pertanto rispondere alla prima questione nel senso che gli artt. 13, parte A, n. 1, lett. m), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva IVA ostano a norme nazionali che prevedano un'esenzione generale dall'IVA per le cessioni in uso di locali ed altri impianti nonché per la messa a disposizione di strumenti accessori o altre apparecchiature, ai fini dell'effettuazione dell'attività sportiva e dell'educazione fisica, compresi i servizi forniti da organismi aventi fini di lucro.

24 Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva alla causa principale, la Corte non può che limitarsi a fornire al giudice nazionale, al quale spetta la soluzione, sul punto, della controversia di cui è investito, talune indicazioni derivanti dalla giurisprudenza consolidata.

25 In proposito occorre ricordare innanzi tutto che per giurisprudenza costante i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v., in particolare, sentenza 15 giugno 1989, causa 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties/Staatssecretaris van Financiën, Racc. pag. 1737, punto 13, nonché sentenze 12 settembre 2000, causa C-358/97, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I-6301, punto 52, e causa C-359/97, Commissione/Regno Unito, punto 64, Racc. pag. I-6355).

26 Va inoltre rilevato che le prestazioni connesse alla pratica dello sport e dell'educazione fisica debbono, per quanto possibile, essere considerate nel loro complesso. Dalla giurisprudenza della Corte deriva che, per accertare il carattere imponibile di un'operazione, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze in cui essa si svolge, così da rinvenirne gli elementi caratteristici (v. sentenza 2 maggio 1996, causa C-231/94, Faaborg-Gelting Linien, Racc. pag. I-2395, punto 12). Infatti, come giustamente sostiene la Commissione, l'attività di gestione di un campo da golf implica, in linea generale, non soltanto la messa a disposizione passiva di un terreno, ma altresì un gran numero di attività commerciali, come la supervisione, la gestione e l'assistenza costante da parte del prestatario, la messa a disposizione di altri impianti, e così via. In assenza di circostanze del tutto particolari, la locazione del campo da golf non costituisce, pertanto, la prestazione principale.

27 Occorre infine considerare il fatto che la messa a disposizione di un campo da golf può di solito essere limitata nell'oggetto e nella durata del periodo di utilizzazione. Al riguardo dalla giurisprudenza della Corte deriva che la durata del godimento di un bene immobile costituisce un elemento essenziale del contratto di locazione (sentenze Commissione/Irlanda, punto 56, e Commissione/Regno Unito, punto 68, entrambe citate in precedenza).

28 Spetta al giudice nazionale stabilire se, alla luce di tali elementi, l'attività di cui trattasi nella causa principale si possa ritenere esonerata dall'IVA in forza dell'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva.

Sulla seconda questione

29 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede in sostanza se le disposizioni dell'art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, letti in combinato disposto con quelle degli artt. 2, 6 e 13 della stessa, siano sufficientemente chiare, precise ed incondizionate per essere fatte valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro.

30 Per risolvere tale questione basta rinviare alla costante giurisprudenza della Corte relativa all'efficacia diretta delle direttive (v. sentenza 19 gennaio 1982, causa 8/81, Becker, Racc. pag. 53, punti 17-25).

31 Da tale giurisprudenza emerge che, nonostante il margine di discrezionalità relativamente ampio di cui gli Stati membri dispongono per l'attuazione di talune disposizioni della sesta direttiva, i singoli possono far valere dinanzi al giudice nazionale le disposizioni della direttiva che siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate (v. sentenze 20 ottobre 1993, causa C-10/92, Balocchi, Racc. pag. I-5105, punto 34, e sentenza 6 luglio 1995, causa C-62/93, Bp Soupergaz, Racc. pag. I-1883, punto 34).

32 La Corte ha già riconosciuto espressamente tale carattere all'art. 17, nn. 1 e 2 (sentenza BP Soupergaz, citata, punto 36), e all'art. 13, parte B, lett. d), punto 1 (sentenza Becker, citata, punto 49), della sesta direttiva. Anche gli artt. 2, 6, n. 1, che è l'unico rilevante per la causa principale, e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva rispondono ai criteri sanciti dalla giurisprudenza citata al punto precedente, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni.

33 Occorre pertanto rispondere alla seconda questione nel senso che le disposizioni dell'art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, lette in combinato disposto con quelle degli artt. 2, 6, n. 1, e 13, parte B, lett. b), della stessa, sono sufficientemente chiare, precise ed incondizionate per poter essere fatte valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro.

Sulla terza questione

34 Con la terza questione il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l'applicazione di un'esenzione generale dall'IVA per la cessione in uso di locali o di altri impianti, nonché per la messa a disposizione di strumenti accessori o altre apparecchiature, ai fini dell'effettuazione dell'attività sportiva e dell'educazione fisica, senza che tale esenzione generale figuri nella sesta direttiva, costituisca una violazione del diritto comunitario sufficientemente grave e manifesta da far sorgere la responsabilità dello Stato membro.

35 In primo luogo, occorre ricordare che, rispondendo alla seconda questione, la Corte ha osservato che le disposizioni dell'art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva, lette in combinato disposto con quelle degli artt. 2, 6, n. 1, e 13, parte B, lett. b), della stessa, conferiscono ai singoli diritti che possono essere fatti valere contro lo Stato membro interessato dinanzi a un giudice nazionale. Di conseguenza, la Lindöpark è legittimata a far valere retroattivamente i crediti di cui sostiene di essere titolare nei confronti dello Stato svedese basandosi direttamente sulle disposizioni della sesta direttiva ad essa favorevoli. A prima vista, pertanto, un ricorso per risarcimento dei danni basato sulla giurisprudenza della Corte in tema di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario non sembra necessario.

36 In secondo luogo, per rispondere alla questione va ricordato che, secondo una giurisprudenza anch'essa costante, il principio della responsabilità dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto comunitario ad esso imputabili è inerente al sistema del Trattato (v., in particolare, sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I-1029, punto 31; 8 ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. I-4845, punto 20; 17 ottobre 1996, cause riunite C-283/94, C-291/94 e C-292/94, Denkavit e a., Racc. pag. I-5063, punto 47, e 24 settembre 1998, causa C-319/96, Brinkmann, Racc. pag. I-5255, punto 24).

37 Parimenti la Corte, in considerazione delle circostanze della fattispecie, ha dichiarato che un diritto al risarcimento è riconosciuto dal diritto comunitario in quanto siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli, che si tratti di violazione sufficientemente grave e manifesta e che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subìto dai soggetti lesi (citate sentenze Brasserie du pêcheur e Factortame, punto 51; Dillenkofer e a., punti 21 e 23; Denkavit e a., punto 48, e Brinkmann, punto 25; v. altresì sentenze 15 giugno 1999, causa C-140/97, Rechberger e a., Racc. pag. I-3499, punto 21, e 4 luglio 2000, causa C-424/97, Haim, Racc. pag. I-5123, punto 36).

38 Se, in linea di principio, spetta ai giudici nazionali valutare la sussistenza delle condizioni che fanno sorgere la responsabilità dello Stato membro per violazioni del diritto comunitario, la Corte può nondimeno precisare talune circostanze di cui i giudici nazionali possono tener conto nella loro valutazione. Nella causa principale il giudice nazionale interroga la Corte sulle condizioni di una violazione grave e manifesta del diritto comunitario.

39 Per rispondere alla questione va ricordato come dalla giurisprudenza della Corte risulti che una violazione è sufficientemente grave e manifesta quando uno Stato membro, nell'esercitare il suo potere normativo, ha violato in modo manifesto e grave i limiti posti ai suoi poteri. Al riguardo, fra gli elementi che il giudice competente può eventualmente prendere in considerazione, figura in particolare il grado di chiarezza e di precisione della norma violata (sentenza Rechberger e a., citata, punto 50).

40 Come osservato nell'ambito delle risposte alla prima e alla seconda questione, deriva chiaramente dalle disposizioni della legge IVA di cui alla causa principale che l'esenzione generale adottata dal legislatore svedese non trova fondamento nella sesta direttiva e risulta pertanto incompatibile con questa, a partire dalla data di adesione del Regno di Svezia all'Unione europea. Considerato il dettato chiaro delle disposizioni della suddetta direttiva, lo Stato membro interessato non si trovava di fronte a scelte normative e disponeva di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente. Di conseguenza, può bastare la semplice trasgressione del diritto comunitario per dimostrare l'esistenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta (v. sentenze 23 maggio 1996, causa C-5/94, Hedley Lomas, Racc. pag. I-2553, punto 28, e Dillenkofer e a., citata, punto 25). Peraltro, il fatto che la normativa nazionale di cui trattasi nella causa principale sia stata abrogata dal 1° gennaio 1997, ossia due anni dopo la data della suddetta adesione, indica che il legislatore svedese era a conoscenza di questa situazione di incompatibilità.

41 Occorre respingere l'argomento dello Stato svedese secondo il quale, anche a supporla esistente, la violazione delle norme comunitarie era comunque giustificabile in quanto, da un lato, la Corte non aveva ancora chiarito le disposizioni applicabili della sesta direttiva e, d'altro lato, la Commissione non aveva avviato alcun procedimento per inadempimento, il che lo avrebbe lasciato senza alcun punto di riferimento certo quanto alla portata del diritto comunitario in questione. Infatti, come chiarito ai punti 73 e 74 delle conclusioni dell'avvocato generale, non esisteva alcun ragionevole dubbio sulla portata delle disposizioni in causa che potesse giustificare l'asserita violazione.

42 Alla terza questione occorre pertanto rispondere che l'applicazione di un'esenzione generale dall'IVA per la cessione in uso di locali o di altri impianti, nonché per la messa a disposizione di strumenti accessori o altre apparecchiature, ai fini dell'effettuazione dell'attività sportiva e dell'educazione fisica, senza che tale esenzione generale sia prevista nella sesta direttiva, costituisce una violazione del diritto comunitario grave e manifesta tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

43 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Svea hovrätt con ordinanza 26 marzo 1999, dichiara:

1) Gli artt. 13, parte A, n. 1, lett. m), e 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, ostano a norme nazionali le quali prevedano un'esenzione generale dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni in uso di locali ed altri impianti nonché per la messa a disposizione di strumenti accessori o altre apparecchiature ai fini dell'effettuazione dell'attività sportiva e dell'educazione fisica, compresi i servizi forniti da organismi aventi fini di lucro.

2) Le disposizioni dell'art. 17, nn. 1 e 2, della sesta direttiva 77/388, lette in combinato disposto con quelle degli artt. 2, 6, n. 1, e 13, parte B, lett. b), della stessa sono sufficientemente chiare, precise ed incondizionate per poter essere fatte valere dai singoli dinanzi al giudice nazionale nei confronti di uno Stato membro.

3) L'applicazione di un'esenzione generale dall'imposta sul valore aggiunto per la cessione in uso di locali o di altri impianti, nonché per la messa a disposizione di strumenti accessori o altre apparecchiature, ai fini dell'effettuazione dell'attività sportiva e dell'educazione fisica, senza che tale esenzione generale sia prevista dall'art. 13 della sesta direttiva 77/388, costituisce una violazione del diritto comunitario grave e manifesta tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro.