(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Londra)
«Sesta direttiva IVA — Imposta sui premi assicurativi — Aliquota più elevata che si applica a taluni contratti di assicurazione
— Assicurazione collegata alla locazione o alla vendita di elettrodomestici — Aiuti concessi dagli Stati»
Massime della sentenza
1. Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore
aggiunto — Divieto di riscuotere altre imposte nazionali che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d’affari — Nozione
di «imposte sulla cifra d’affari» — Portata — Imposta sui premi assicurativi — Esclusione — Introduzione di un’aliquota identica
all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto — Ammissibilità alla luce dell’esenzione delle operazioni di assicurazione —
Assenza di obbligo di seguire la procedura relativa all’introduzione di misure particolari derogatorie
[Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, artt. 13, parte B, lett. a), 27 e 33]
2. Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Selettività della misura — Regime di tassazione differenziato sui premi assicurativi
— Giustificazione fondata sulla natura e sulla struttura del sistema
(Art. 87, n. 1, CE)
1. Un’imposta sui premi assicurativi è compatibile con l’art. 33 della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari, che vieta agli Stati membri di introdurre o di
mantenere imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere di imposte sulla cifra d’affari, nei limiti in cui non costituisce
un’imposta generale, poiché non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche nello Stato membro considerato, ma
si applica solo ad un servizio specifico, la fornitura di assicurazioni, non è per il resto prelevata in ogni fase del processo
di produzione e di distribuzione, poiché viene riscossa solo una volta, all’atto della conclusione del contratto di assicurazione,
e infine non si applica sul valore aggiunto dei beni e dei servizi.
Dato che essa è compatibile con l’art. 33 della sesta direttiva, l’art. 13, parte B, lett. a), della detta direttiva, ai sensi
del quale le operazioni di assicurazione sono esentate dall’imposta sul valore aggiunto, non osta, per quanto riguarda tale
imposta sui premi assicurativi, all’introduzione di un’aliquota speciale identica all’aliquota base dell’imposta sul valore
aggiunto. Di conseguenza, la procedura prevista all’art. 27 della stessa direttiva, che obbliga ogni Stato membro che intende
introdurre misure particolari di deroga alla detta direttiva a chiedere un’autorizzazione preliminare al Consiglio, non deve
essere rispettata prima dell’introduzione della detta aliquota.
(v. punti 31, 35-37, 47, dispositivo 1-2)
2. Un regime di imposizione sui premi assicurativi, caratterizzato dall’esistenza di due aliquote diverse, non può essere considerato
costituente una misura di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, qualora l’applicazione dell’aliquota più elevata
di tale regime ad una parte determinata dei contratti di assicurazione previamente assoggettati all’aliquota base sia giustificata
dalla natura e dalla struttura del sistema nazionale di imposizione delle assicurazioni, e ciò anche ove l’introduzione della
detta aliquota implichi un vantaggio per gli operatori che propongono contratti assoggettati all’aliquota base.
(v. punto 78)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 29 aprile 2004(1)
«Sesta direttiva IVA – Imposta sui premi assicurativi – Aliquota più elevata che si applica a taluni contratti di assicurazione – Assicurazione collegata alla locazione o alla vendita di elettrodomestici – Aiuti concessi dagli Stati»
Nel procedimento C-308/01,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal VAT and Duties
Tribunal, Londra (Regno Unito), nei procedimenti dinanzi ad esso pendenti tra
GIL Insurance Ltd,UK Consumer Electronics Ltd,Consumer Electronics Insurance Co. Ltd,Direct Vision Rentals Ltd,Homecare Insurance Ltd,Pinnacle Insurance plc
e
Commissioners of Customs & Excise,
domanda vertente sull'interpretazione, da un lato, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia
di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta
sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), e, dall'altro, degli artt. 87 CE e 88 CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore)
e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
–
per la Gil Insurance Ltd, l'UK Consumer Electronics Ltd, la Consumer Electronics Insurance Co. Ltd, la Direct Vision Rentals
Ltd, la Homecare Insurance Ltd e la Pinnacle Insurance plc, dai sigg. D. Vaughan, QC, C. McDonnell, barrister, e dalla sig.ra
C. Simpson, barrister, su incarico dei sigg. P. Steiner e S. Ager, solicitors;
–
per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra J.E. Collins, in qualità di agente, assistita dai sigg. K.P.E. Lasok, QC, A.
Robertson e T. Ward, barristers;
–
per la Commissione delle Communità europee, dai sigg. R. Lyal e J. Flett, in qualità di agenti,
sentite le osservazioni orali della Gil Insurance Ltd, dell'UK Consumer Electronics Ltd, della Consumer Electronics Insurance
Co. Ltd, della Direct Vision Rentals Ltd, della Homecare Insurance Ltd e della Pinnacle Insurance plc, rappresentate dai sigg.
D. Vaughan, C. McDonnell, e dalla sig.ra C. Simpson, del Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra S. Terstal, in
qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agente, e dal sig. K.
P. E. Lasok, e della Commissione, rappresentata dai sigg. R. Lyal e J. Flett, all'udienza del 19 giugno 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienda del 18 settembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con ordinanza 24 luglio 2001, pervenuta alla Corte il 6 agosto seguente, il VAT and Duties Tribunal, London, ha sottoposto,
ai sensi dell’art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali relative all’interpretazione, da un lato, degli artt. 27 e 33 della
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alle imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1;
in prosieguo la «sesta direttiva»), e, dall’altro, degli artt. 87 CE e 88 CE.
2
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia che oppone la GIL Insurance e altre società anch’esse
costituite nel Regno Unito ai Commissioners of Custums and Excise (l’autorità competente in materia d’imposta sul valore aggiunto)
relativamente alla riscossione, sui contratti di assicurazione collegati a talune prestazioni di servizi, di un’imposta sui
premi assicurativi ad un’aliquota più elevata rispetto a quella che si applica agli altri premi assicurativi.
Ambito normativo
Il diritto comunitario
3
Ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva:
«Fatte salve altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare
la corretta e semplice applicazione delle esenzioni sotto elencate e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso:
a)
le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate
dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione».
4
L’art. 27, nn. 1 e 2, della sesta direttiva stabilisce:
«1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a mantenere o
introdurre misure particolari di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o
di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Le misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta non devono
influire, se non in misura trascurabile, sull’importo dell’imposta da versare allo stadio del consumo finale.
2. Lo Stato membro che desidera introdurre misure di cui al paragrafo 1 ne riferisce alla Commissione (…)».
5
Infine, ai sensi dell’art. 33, n. 1, della sesta direttiva:
«Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, in particolare quelle previste dalle vigenti disposizioni comunitarie relative
al regime generale per la detenzione, la circolazione e i controlli dei prodotti soggetti ad accise, le disposizioni della
presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte
sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia
il carattere di imposta sulla cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi
fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera».
Diritto nazionale
6
In forza dell’art. 31 e della sezione 2 dell’allegato 9 del Value Added Tax Act 1994 (legge del 1994 relativa all’imposta
sul valore aggiunto), che danno attuazione nel Regno Unito alle disposizioni dell’art. 13, parte B, lett. a), della sesta
direttiva, la prestazioni di servizi assicurativi e di servizi connessi è esentata dall’imposta sul valor aggiunto (in prosieguo:
l’«IVA») nel Regno Unito.
7
Nel 1994 è stata introdotta nel Regno Unito un’imposta sui premi assicurativi (Insurance Premium Tax; in prosieguo: l’«IPT»)
all’aliquota del 2,5% (Parte III, artt. 48-74, del Finance Act 1994, legge finanziaria del 1994). L’IPT è un’imposta che colpisce
la riscossione, da parte di un assicuratore o di un intermediario di assicurazione soggetto ad imposta, dei premi incassati
nell’ambito di contratti di assicurazione.
8
In applicazione dell’art. 21 del Finance Act 1997 (legge finanziaria del 1997), l’aliquota base dell’IPT è stata elevata dal
2,5% al 4% ed è stata introdotta una nuova aliquota di IPT, detta «aliquota più elevata», che ammonta al 17,5%.
9
L’aliquota base si applica nella generalità dei casi. L’aliquota più elevata, che al momento dei fatti di cui alla causa principale
corrispondeva all’aliquota base dell’IVA nel Regno Unito, si applica solo ai premi assicurativi relativi agli elettrodomestici,
alle automobili e ai viaggi.
10
Per quanto riguarda i viaggi, l’aliquota più elevata si applica solo all’assicurazione di viaggi stipulata tramite agenti
di viaggio. L’assicurazione di viaggi stipulata direttamente con gli assicuratori è assoggettata all’aliquota base. Nella
sentenza R/Commissioner of Customs and Excise, ex parte Lunn Poly Limited e a. [1999] STC 350, la Court of Appeal (England
& Wales) (Civil Division) (Regno Unito) ha dichiarato che aliquote d’imposta differenziate relative ad un’assicurazione di
viaggi costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
11
Nessuna precisazione figura nel fascicolo per quanto riguarda l’applicazione dell’aliquota più elevata dell’IPT alle automobili.
12
Per quanto riguarda gli elettrodomestici, l’aliquota più elevata si applica solo allorché l’assicuratore è in relazione con
il fornitore dell’elettrodomestico o allorché l’assicurazione è stata stipulata tramite il fornitore o ancora allorché quest’ultimo
riceve una commissione sulla stipulazione di un contratto di assicurazione. Un’assicurazione analoga venduta tramite mediatori
assicurativi o direttamente dalle compagnie di assicurazione è invece soggetta all’aliquota base.
13
Occorre precisare le circostanze in cui è stata introdotta l’aliquota più elevata dell’IPT, in particolare per quanto riguarda
il settore degli elettrodomestici.
14
L’IPT è stata introdotta nel 1994 per essere applicata, in via di principio, a tutti i contratti di assicurazione e con un’aliquota
unica. L’obiettivo di una tale imposta era di frenare la tendenza consistente, in particolare per i fornitori di elettrodomestici,
nel sostituire progressivamente i contratti di servizi di riparazione e di manutenzione degli elettrodomestici dati in locazione
o messi in vendita, assoggettati all’IVA all’aliquota base del 17,5%, con contratti di assicurazione accessori ai contratti
di locazione o di vendita, al fine di usufruire dell’esenzione dall’IVA di cui beneficiano le operazioni di assicurazione.
15
L’introduzione dell’IPT ad un’aliquota molto meno elevata dell’aliquota base dell’IVA non è tuttavia riuscita ad invertire
la tendenza precedentemente descritta. Pertanto, nel 1994, la maggior parte delle assicurazioni contro i difetti meccanici
degli elettrodomestici veniva venduta per il tramite del fornitore di tali apparecchi. Queste assicurazioni sono dette «collegate».
Solo una piccola parte delle assicurazioni veniva venduta direttamente dagli assicuratori ai consumatori.
16
Ne è derivato, per l’amministrazione tributaria, un mancato guadagno in termini di entrate IVA, con la conseguente introduzione,
nel 1997, di una seconda aliquota di IPT, equivalente all’aliquota base dell’IVA e che si applica solo ai premi riscossi nell’ambito
di contratti di assicurazione collegati. Il motivo fatto valere nell’introduzione dell’aliquota più elevata era di evitare
i trasferimenti di valore («value shifting»), dato che l’amministrazione tributaria riteneva che i fornitori di elettrodomestici,
manipolando i prezzi fissati per gli apparecchi e per le corrispondenti assicurazioni, potessero usufruire dell’esenzione
dall’IVA di cui beneficia la fornitura di servizi di assicurazione.
17
Questo provvedimento ha avuto come conseguenza una modifica del comportamento dei fornitori, che sono ritornati a contratti
di servizio ordinari per gli elettrodomestici forniti. Per il resto, la quota delle assicurazioni dirette è aumentata.
Causa principale e questioni pregiudiziali
18
Le società ricorrenti nella causa principale (in prosieguo: la «GIL Insurance e a.») esercitano la loro attività nel Regno
Unito e forniscono servizi assicurativi o servizi collegati per elettrodomestici. Alcune di esse sono compagnie di assicurazione.
Le altre sono società di locazione e di vendita al dettaglio e operano come intermediari di assicurazione soggetti ad imposta.
I convenuti nella causa principale sono i Commissioners of Customs and Excise, organi responsabili dell’amministrazione, della
riscossione e del rimborso dell’IPT e dell’IVA nel Regno Unito.
19
La GIL Insurance e a. hanno pagato l’aliquota più elevata dell’IPT per assicurazioni vendute in collegamento con la vendita
o la locazione di elettrodomestici. Facendo valere la citata sentenza della Court of Appeal nella causa RV Commissioners of
Custums and Excise, ex parte Lunn Poly Ltd e a., esse hanno chiesto ai convenuti il rimborso delle somme pagate. Poiché tali
domande sono state respinte, la GIL Insurance e a. hanno adito il VAT and Duties Tribunal.
20
Dinanzi a tale giudice, la GIL Insurance e a. hanno sostenuto che l’aliquota più elevata non poteva essere loro applicata
ed hanno chiesto il rimborso degli importi pagati a titolo dell’aliquota più elevata dell’IPT facendo valere che:
–
l’aliquota più elevata costituirebbe un provvedimento speciale di deroga alle disposizioni della sesta direttiva e richiederebbe
quindi la previa autorizzazione di cui all’art. 27, autorizzazione che non è stata né chiesta né ottenuta;
–
l’aliquota più elevata potrebbe essere qualificata come un’imposta sulla cifra d’affari del tipo non consentito dall’art. 33
della sesta direttiva;
–
la differenza tra l’aliquota più elevata e l’aliquota base dell’IPT costituirebbe un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE,
di cui la Commissione delle Comunità europee non era stata informata in conformità all’art. 88 CE.
21
I convenuti nella causa principale hanno contestato queste affermazioni.
22
In tale contesto, il VAT and Duties Tribunal, London, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1)
Se l’art. 27 della sesta direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui non vi sia stata evasione
o elusione fiscale, fosse necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea prima di introdurre un’aliquota più
elevata dell’imposta sui premi assicurativi, aliquota che era intesa a vanificare l’esenzione a favore dei servizi assicurativi
prevista dall’art. 13 della direttiva, era identica all’aliquota base dell’[IVA], era applicata nello stesso modo in cui si
applica l’[IVA] ed era intesa ad essere parte di un tutto inseparabile insieme all’[IVA]..
2)
Se l’art. 33 della sesta direttiva (…) debba essere interpretato nel senso che vieta agli Stati membri di introdurre un’imposta
sui premi assicurativi che è calcolata con riferimento ai servizi prestati, è proporzionale al prezzo di questi ultimi, è
sopportata dal consumatore nella fase finale di vendita, viene trasferita al consumatore finale nella maniera tipica dell’[IVA],
sicché l’onere dell’imposta grava sul consumatore finale, si applica in tutto il territorio del Regno Unito, ma non si applica
in modo generale a tutte le transazioni relative ai beni e ai servizi.
3)
Se l’art. 87, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che un aiuto incida sugli scambi tra Stati
membri solo nel caso in cui abbia o sia idoneo ad avere un effetto apprezzabile sul commercio tra Stati membri. Nel caso in
cui tale questione venga risolta positivamente, quali siano i criteri per determinare se un provvedimento abbia o meno un
effetto del genere.
4)
Se l’art. 87, n. 1, CE debba essere interpretato nel senso che si deve ritenere che un aiuto incida sugli scambi tra Stati
membri nel caso in cui, a causa di tale aiuto, 1) un commerciante attivo in uno Stato membro riduca i quantitativi dei prodotti
che importa da altri Stati membri; o 2) molti dei contratti di locazione di elettrodomestici conclusi da un commerciante in
uno Stato membro vengano sciolti e tale commerciante venda i detti elettrodomestici in un altro Stato membro, o 3) compagnie
di assicurazioni che, in uno Stato membro, prestano servizi assicurativi tramite i venditori degli elettrodomestici sono rese
meno competitive di società che vendono le assicurazioni direttamente, alcune delle quali sono associate di società in altri
Stati membri.
5)
Nell’ipotesi in cui, alla luce della soluzione della terza e quarta questione, l’aliquota più elevata dell’imposta sul premio
assicurativo costituisca un aiuto statale ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, se l’art. 88 CE debba essere interpretato nel senso
che, ove la Commissione non venga informata di alcun progetto di concessione dell’aiuto, i provvedimenti legislativi che introducono
il detto aiuto dovrebbero essere disapplicati e qualsiasi imposta pagata ai sensi di tali provvedimenti dovrebbe essere rimborsata».
Sulla prima e seconda questione pregiudiziale
Sulla seconda questione
23
Con la seconda questione, che occorre esaminare in primo luogo, il VAT and Duties Tribunal chiede in sostanza se un’imposta
sui premi assicurativi quale quella di cui trattasi nella causa principale sia compatibile con l’art. 33 della sesta direttiva.
Osservazioni presentate alla Corte
24
La GIL Insurance e a. fanno valere a tal riguardo che è interessata solo l’IPT riscossa all’aliquota più elevata. Si tratterebbe
di un’imposta speciale che grava sulla fornitura di assicurazioni (e i servizi relativi all’assicurazione) allorché questa
è collegata in maniera particolare alla fornitura di beni o di servizi assoggettati all’IVA. Questa imposta speciale sarebbe
stata adottata per contrastare l’evasione fiscale che, secondo l’amministrazione tributaria, sussisteva. Essa dovrebbe quindi
essere considerata come un’imposta distinta dall’IPT riscossa all’aliquota base, la quale ultima è compatibile con l’art. 33
della sesta direttiva.
25
Secondo la GIL Insurance e a., l’IPT riscossa all’aliquota più elevata costituisce un’imposta sulla cifra d’affari vietata
dall’art. 33 della sesta direttiva, poiché presenta sufficientemente tutte le caratteristiche essenziali dell’IVA, compresa
quella relativa all’applicabilità generale.
26
Certo, l’aliquota più elevata dell’IPT non si applicherebbe a tutte le operazioni economiche nel Regno Unito, poiché la sua
riscossione sarebbe limitata ad un tipo di operazioni, ossia la fornitura di assicurazioni per beni e servizi assoggettati
all’IVA. Tuttavia, l’IPT riscossa all’aliquota più elevata dovrebbe essere considerata come un’imposta di applicazione generale,
in quanto essa si applica in generale all’assicurazione di una grandissima varietà di beni, che costituiscono una parte rilevante
dell’economica nazionale.
27
La GIL Insurance e a. aggiungono che l’IPT riscossa all’aliquota più elevata non rientra nelle imposte sui contratti di assicurazione
autorizzate dall’art. 33 della sesta direttiva. Solo l’IPT riscossa all’aliquota base costituirebbe una tale imposta.
28
L’IPT riscossa all’aliquota più elevata sarebbe indissociabilmente collegata all’IVA. Essa graverebbe specificamente sulla
vendita di assicurazioni effettuata dai rivenditori di elettrodomestici e collegata alla fornitura di beni assoggettati all’IVA
all’aliquota base. Il collegamento tra l’assicurazione e la fornitura assoggettata ad imposta all’aliquota base costituirebbe
una condizione essenziale per il suo prelievo. Una tale imposta sarebbe per ipotesi destinata a produrre effetti sul sistema
comune dell’IVA. Tenuto conto della sua finalità e dei suoi effetti, essa pregiudicherebbe il funzionamento del sistema comune
dell’IVA in una misura tale che dovrebbe essere dichiarata incompatibile con l’art. 33 della sesta direttiva.
29
Il Regno Unito e la Commissione sostengono che l’IPT, lungi dal costituire un’imposta sulla cifra d’affari vietata dall’art. 33
della sesta direttiva, costituisce un’imposta sui contratti di assicurazione esplicitamente autorizzata da questa stessa disposizione.
Giudizio della Corte
30
Contrariamente a quanto hanno sostenuto la GIL Insurance e a., occorre esaminare la compatibilità in relazione all’art. 33
della sesta direttiva di un’imposta quale l’IPT nel suo insieme, in quanto essa si applica all’aliquota base e all’aliquota
più elevata, poiché si tratta di una stessa imposizione con due aliquote.
31
Secondo una costante giurisprudenza, l’art. 33 della sesta direttiva vieta agli Stati membri di introdurre o di mantenere
imposte, diritti e tasse che abbiano il carattere di imposta sulla cifra di affari (v. sentenze 3 marzo 1988, causa 252/86,
Bergandi, Racc. pag. 1343, punti 10 e 11; 13 luglio 1989, cause riunite 93/88 e 94/88, Wisselink e a., Racc. pag. 2671, punti
13 e 14; 31 marzo 1992, causa C-200/90, Dansk Denkavit e Poulsen Trading, Racc. pag. I-2217, punto 10, e 17 settembre 1997,
causa C‑28/96, Fricarnes, Racc. pag. I‑4939, punto 36).
32
Devono in ogni caso essere considerati come misure di tale tipo le imposte, i diritti e le tasse che presentano le caratteristiche
essenziali dell’IVA, anche se non identici a quest’ultima sotto tutti gli aspetti (v., in particolare, sentenza Fricarnes,
cit., punto 37).
33
Queste caratteristiche sono le seguenti: l’IVA si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi;
è proporzionale a detti beni e servizi, a prescindere dal numero di operazioni effettuate; viene riscossa in ciascuna fase
del procedimento di produzione e di distribuzione; infine, si applica sul valore aggiunto dei beni e dei servizi, in quanto
l’imposta dovuta in occasione di un’operazione viene calcolata previa detrazione di quella che è stata versata all’atto della
precedente operazione (v., in particolare, sentenze Bergandi, cit., punto 15; 7 maggio 1992, causa C‑347/90, Bozzi, Racc.
pag. I‑2947, punto 12, e 17 settembre 1997, causa C‑130/96, Solisnor-Estaleiros Navais, Racc. pag. I‑5053, punto 14).
34
Per contro, l’art. 33 della sesta direttiva non osta al mantenimento o all’introduzione di un’imposta che non presenta una
caratteristica essenziale dell’IVA (sentenza Solisnor-Estaleiros Navais, cit., punti 19 e 20).
35
A tal riguardo è pacifico che un’imposta quale quella descritta dal giudice del rinvio non costituisce un’imposta generale,
poiché non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche nello Stato membro considerato (v., in tal senso, sentenze
Solisnor-Estaleiros Navais, cit., punto 17, e 16 dicembre 1992, causa C‑208/91, Beaulande, Racc. pag. I‑6709, punto 16). Infatti,
l’IPT si applica solo ad un servizio specifico, la fornitura di assicurazioni, poiché essa colpisce all’aliquota base la riscossione
di premi incassati nell’ambito di contratti di assicurazione ed è imposta, alla sua aliquota più elevata, solo sui premi assicurativi
relativi alle automobili, agli elettrodomestici e ai viaggi, qualora, trattandosi di questi due ultimi settori, il contratto
di assicurazione presenti talune caratteristiche.
36
In ogni caso, si deve constatare che l’IPT non è prelevata in ogni fase del processo di produzione e di distribuzione, poiché
viene riscossa solo una volta, all’atto della conclusione del contratto di assicurazione, e non si applica sul valore aggiunto
dei beni e dei servizi.
37
Di conseguenza, occorre risolvere la seconda questione nel senso che un’imposta sui premi assicurativi quale quella di cui
trattasi nella causa principale è compatibile con l’art. 33 della sesta direttiva.
Sulla prima questione
38
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva, ai
sensi del quale le operazioni di assicurazione sono esonerate dall’IVA, osti, per quanto riguarda un’imposta sui premi assicurativi
quale quella di cui trattasi nella causa principale, all’introduzione di un’aliquota speciale identica all’aliquota base dell’IVA,
di modo che prima dell’introduzione della detta imposta avrebbe dovuto essere rispettata la procedura prevista all’art. 27
della stessa direttiva, che obbliga ogni Stato membro che intende introdurre misure particolari di deroga alla detta direttiva
a chiedere un’autorizzazione preliminare al Consiglio.
Osservazioni presentate alla Corte
39
La GIL Insurance e a. sostengono che le autorità britanniche avrebbero dovuto chiedere al Consiglio l’autorizzazione a introdurre
un’aliquota più elevata dell’IPT in applicazione dell’art. 27 della sesta direttiva. Infatti, una tale imposizione derogherebbe
alle regole della detta direttiva, poiché sarebbe stata introdotta al fine di annullare gli effetti dell’esenzione prevista
all’art. 13, parte B, lett. a), di questa direttiva, con lo scopo dichiarato di lottare contro l’evasione fiscale. Ora, sarebbe
pacifico che il Regno Unito non ha né chiesto né ottenuto l’autorizzazione a introdurre l’aliquota più elevata dell’IPT.
40
Il Regno Unito fa valere che gli autori della sesta direttiva non hanno potuto ignorare l’esenzione dall’IVA prevista dal
detto art. 13, parte B, lett. a), a favore delle operazioni di assicurazione. Essi avrebbero previsto la possibilità per gli
Stati membri di applicare un’imposta quale l’IPT nonostante l’esenzione dall’IVA di cui beneficiano le operazioni di assicurazione,
poiché l’art. 33 della sesta direttiva stabilisce esplicitamente che quest’ultima non si oppone al mantenimento o all’introduzione
da parte degli Stati membri di imposte sui contratti di assicurazione che non hanno il carattere d’imposta sulla cifra d’affari.
41
La sesta direttiva dovrebbe quindi essere interpretata nel senso che autorizza gli Stati membri a compensare la perdita di
reddito derivante dall’esenzione dall’IVA prevista all’art. 13, parte B, lett. a), mediante l’applicazione alle operazioni
di assicurazione di un’imposta diversa dall’IVA o da qualsiasi altra forma di imposta sulla cifra d’affari, senza dover chiedere
un’autorizzazione al Consiglio ai sensi dell’art. 27, n. 1.
42
Inoltre, la Commissione ritiene che l’IPT, poiché non ha il carattere di un’imposta sulla cifra d’affari, sia autorizzata
esplicitamente ai sensi dell’art. 33 della sesta direttiva e non sia incompatibile con l’esenzione dall’IVA prevista all’art. 13,
parte B, lett. a), della detta direttiva. La sua introduzione non sarebbe stata quindi subordinata ad una previa autorizzazione
ai sensi dell’art. 27, n. 1, della sesta direttiva.
Giudizio della Corte
43
Occorre rilevare che, anche se i servizi di assicurazione sono esentati dall’IVA in applicazione dell’art. 13, parte B, lett. a),
della sesta direttiva, essi possono essere assoggettati ad altre imposte indirette, come risulta dall’art. 33 della stessa
direttiva, a condizione che queste imposte non abbiano il carattere dell’imposta sulla cifra d’affari. Ogni Stato membro è
quindi legittimato, in queste condizioni, a mantenere o a introdurre un’imposta sui contratti di assicurazione, e a prevedere
aliquote differenziate per questa imposta.
44
Dalla soluzione della seconda questione pregiudiziale risulta che un’imposta quale l’IPT non costituisce un’imposta sulla
cifra d’affari vietata dall’art. 33 della sesta direttiva.
45
La sua riscossione non è quindi incompatibile con l’esenzione dall’IVA a favore dei servizi di assicurazione prevista dall’art. 13,
parte B, lett. a), della sesta direttiva.
46
Pertanto, una tale imposta non può essere considerata come una misura di deroga all’art. 13, parte B, lett. a), della sesta
direttiva e le autorità del Regno Unito non erano tenute a far ricorso alla procedura prevista dall’art. 27 della sesta direttiva.
47
Occorre quindi risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che l’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva,
ai sensi del quale le operazioni di assicurazione sono esonerate dall’IVA, non osta, per quanto riguarda un’imposta sui premi
assicurativi quale quella di cui trattasi nella causa principale, all’introduzione di un’aliquota speciale identica all’aliquota
base dell’IVA, in quanto la detta imposta è compatibile con l’art. 33 della sesta direttiva, di modo che prima dell’introduzione
della detta aliquota non occorre rispettare la procedura prevista all’art. 27 della stessa direttiva, che obbliga ogni Stato
membro che intende introdurre misure particolari di deroga alla detta direttiva a chiedere una previa autorizzazione al Consiglio.
Sulle questioni pregiudiziali dalla terza alla quinta
48
Con le sue questioni dalla terza alla quinta, il VAT and Duties Tribunal chiede in sostanza alla Corte se l’esistenza di aliquote
differenti applicabili per un’imposta sui premi assicurativi quale quella di cui trattasi nella causa principale possa creare
distorsioni di concorrenza ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, e si domanda in particolare quale sia il contenuto del criterio
del pregiudizio degli scambi intracomunitari. Eventualmente, esso chiede quali siano le conseguenze, per i contribuenti assoggettati
all’aliquota più elevata dell’imposta, di un’eventuale assenza di notifica di questa misura.
49
Occorre rilevare che tali questioni sono basate sulla supposizione che l’esistenza di due aliquote diverse per un’imposta
quale l’IPT comporti un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, che sarebbe incompatibile con il diritto comunitario.
50
Come osserva l’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, se una tale supposizione non è fondata, le questioni
dalla terza alla quinta assumono un carattere ipotetico e non è necessario che la Corte le risolva.
51
Occorre quindi, prima dell’esame delle questioni dalla terza alla quinta sottoposte dal giudice del rinvio, accertare se,
a causa dell’esistenza di due aliquote, il regime dell’IPT costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
Osservazioni presentate alla Corte
52
Secondo la GIL Insurance e a., a causa dell’esistenza di due aliquote diverse, il regime dell’IPT dev’essere considerato nel
senso che comporta un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, di cui beneficiano le imprese assoggettate all’IPT all’aliquota
base.
53
A tal riguardo la GIL Insurance e a. fanno valere che esse operano in settori in cui il commercio interstatale è rilevante,
ossia la produzione e la distribuzione di elettrodomestici quali i televisori e le videocamere, nonché la fornitura di assicurazioni
che coprono questi apparecchi, siano esse collegate o dirette.
54
L’introduzione dell’aliquota più elevata dell’IPT avrebbe avuto per effetto di falsare sensibilmente la concorrenza su questi
mercati, sia per quanto riguarda gli elettrodomestici sia per quanto riguarda i servizi di assicurazione. L’effetto di una
tale imposizione sugli scambi tra Stati membri sarebbe di un livello sufficiente perché sussista un aiuto di Stato.
55
In particolare, l’applicazione dell’aliquota più elevata avrebbe comportato una diminuzione dei quantitativi di elettrodomestici
e di accessori acquistati in altri Stati membri. Essa avrebbe ostacolato l’accesso al mercato britannico delle assicurazioni
rendendo più difficile, per le compagnie di assicurazione stabilite in altri Stati membri, la via di accesso più facile a
questo mercato, ossia la fornitura di assicurazioni collegate. Infine, essa avrebbe svantaggiato talune compagnie di assicurazioni
rispetto ad altre, il che potrebbe avere come conseguenza, allorché queste compagnie appartengono a società di altri Stati
membri, di pregiudicare i rapporti finanziari tra società madre e filiali.
56
Il Regno Unito e la Commissione nutrono dubbi sulla questione se l’esistenza di aliquote diverse comporti effettivamente un
aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
57
Il Regno Unito rileva innanzi tutto che questa asserita misura di aiuto non corrisponde alla definizione generale di un aiuto
di Stato, poiché non consiste né in un vantaggio positivo né in uno sgravio degli oneri che incombono normalmente sul bilancio
di un’impresa.
58
L’esistenza di due aliquote IPT non favorirebbe «talune imprese o talune produzioni», in quanto la normativa non impone l’aliquota
base e l’aliquota più elevata a classi distinte di soggetti passivi. In via di principio, nell’ambito della normativa sull’IPT,
ogni compagnia di assicurazione potrebbe al tempo stesso essere soggetto passivo dell’aliquota base e dell’aliquota più elevata
e trasferire liberamente le sue attività da una categoria all’altra.
59
Infine, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che un aiuto ha effetto sugli scambi solo allorché il vantaggio concesso
rafforza la posizione di un’impresa rispetto alle altre imprese concorrenti nel commercio intracomunitario. All’occorrenza,
per valutare l’effetto dell’asserita misura di aiuto sugli scambi commerciali, occorrerebbe esaminare il mercato delle assicurazioni
relative agli elettrodomestici forniti ai clienti stabiliti nel Regno Unito o il mercato dei servizi degli intermediari assoggettabili
ad imposta. Ora, il giudice del rinvio avrebbe ritenuto che la GIL Insurance e a. non operassero su un mercato intracomunitario
e non fossero nemmeno impegnati in un’attività che comporta scambi intracomunitari.
60
La Commissione fa valere che, per determinare se una misura costituisca o meno un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1,
CE, occorre esaminare se essa rientri o meno nella natura o nella struttura del sistema. Infatti, conformemente alla giurisprudenza,
una misura giustificata dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale si inserisce non costituisce un aiuto di Stato
ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
61
Ai fini dell’esame di cui trattasi, occorrerebbe, nella fattispecie, accertare se esista o meno una distorsione di concorrenza
che favorisce talune imprese nell’ambito del settore delle assicurazioni, che è assoggettato all’IPT. La selettività della
misura dovrebbe essere valutata con riferimento all’aliquota base dell’IPT e occorrerebbe accertare se la misura specifica
costituita dall’introduzione di un’aliquota d’imposizione più elevata rientri nella natura o nella struttura del sistema.
62
Nella causa principale, una tale valutazione dovrebbe tener conto della sesta direttiva per diversi motivi. La Commissione
rileva, innanzi tutto, che questa direttiva è uno strumento di armonizzazione comunitario che fa espressamente riferimento
sia ad una deroga obbligatoria a favore dei servizi di assicurazione sia alla possibilità di introdurre un’aliquota quale
l’IPT. Essa fa valere poi che, nella causa principale, quello che comporta lo stesso per il consumatore può essere presentato
o come un contratto di servizi, assoggettato all’aliquota base dell’IVA, o come un contratto di assicurazione esonerato dall’IVA,
ma assoggettato all’aliquota base dell’IPT. Infine, la Commissione sottolinea che l’aliquota più elevata dell’IPT corrisponde
all’aliquota base dell’IVA.
63
L’interpretazione della nozione di «natura o struttura del sistema» sarebbe sufficiente per consentire al giudice del rinvio
di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente. Sarebbe quindi inutile approfondire ulteriormente la soluzione delle
questioni dalla terza alla quinta.
64
All’udienza il governo dei Paesi Bassi ha presentato osservazioni relative unicamente alla quinta questione. Esso ha fatto
valere in tale occasione che l’aliquota più elevata dell’IPT non è stata introdotta per favorire talune imprese rispetto ad
altre ed ha insistito sulla circostanza che, a differenza delle situazioni di aiuti di Stato classiche, l’aliquota più elevata
non finanzia l’aliquota meno elevata.
Giudizio della Corte
65
Al fine di accertare se un regime di imposizione come quello dell’IPT costituisca, a causa dell’esistenza di due aliquote,
un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, occorre esaminare se un tale regime contenga i differenti elementi costitutivi
della nozione di aiuto di Stato che figurano in questa disposizione del Trattato.
66
Secondo una giurisprudenza costante, l’art. 87, n. 1, CE, definisce gli aiuti di Stato, incompatibili in linea di principio
con il mercato comune, come gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi
tra gli Stati membri (v. sentenza 20 novembre 2003, causa C‑126/01, GEMO, Racc. pag. I‑13769, punto 22, e la giurisprudenza
citata).
67
A tal riguardo occorre, in primo luogo, accertare se il regime dell’IPT sia tale da favorire le imprese che offrono contratti
di assicurazione assoggettati all’aliquota base rispetto alle imprese che offrono, nel settore degli elettrodomestici, contratti
di assicurazione collegati alla fornitura di questi beni, il che è contestato sia dai governi dei Paesi Bassi e del Regno
Unito sia dalla Commissione.
68
Infatti, l’art. 87, n. 1, CE impone di determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, una misura statale sia tale
da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre imprese, che si trovino in una situazione fattuale e giuridica
analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal detto regime (sentenze 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline
e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, Racc. pag. I-8365, punto 41, e 13 febbraio 2003, causa C‑409/00, Spagna/Commissione,
Racc. pag. I‑1487, punto 47). In caso affermativo, il provvedimento di cui trattasi soddisfa il presupposto della selettività
che è un elemento costitutivo della nozione di aiuto di Stato prevista dalla detta disposizione (sentenze GEMO, cit., punto
35, e Spagna/Commissione, cit., punto 47).
69
La nozione di aiuto ricomprende le agevolazioni concesse dalle autorità pubbliche che, sotto varie forme, alleviano gli oneri
che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa (v., in particolare, sentenza 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/Commissione,
Racc. pag. I‑2289, punto 51).
70
Occorre a tal riguardo rilevare che l’IPT è stata istituita inizialmente come una misura di imposizione generica che si applica,
in via di principio, a tutti i contratti di assicurazione e con un’aliquota unica.
71
Secondo la GIL Insurance e a., una tale misura dovrebbe essere considerata come un aiuto a causa dell’introduzione di un’aliquota
più elevata, che si applica ad una categoria determinata di contratti di assicurazione. Infatti, ne risulterebbe un vantaggio
per le imprese che offrono contratti di assicurazione assoggettati all’aliquota base.
72
Nella sentenza sopra menzionata Adria-Wien e Wieterdorfer & Peggauer Zementwerke (punti 42-54), la Corte ha dichiarato, conformemente
alla sua giurisprudenza, che non soddisfa la condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio
per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (v. sentenze
2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/Commissione, Racc. pag. 709, punto 33, e 17 giugno 1999, causa C‑75/97, Belgio/Commissione,
Racc. pag. I‑3671, punto 33). Essa ha accertato se il criterio distintivo utilizzato dalla normativa nazionale di cui trattasi
nella causa principale fosse giustificato dalla natura e/o dalla struttura generale di quest’ultima, il che toglierebbe al
provvedimento controverso il suo carattere di aiuto di Stato.
73
Nella presente causa, anche supponendo che l’introduzione dell’aliquota più elevata comporti un vantaggio per gli operatori
che offrono contratti assoggettati all’aliquota base, occorre accertare se l’applicazione dell’aliquota più elevata dell’IPT
ad una parte determinata dei contratti di assicurazione previamente assoggettati all’aliquota base sia giustificata dalla
natura e dalla struttura del sistema nel quale rientra tale imposta.
74
A tal fine occorre rilevare che il giudice del rinvio ritiene, al punto 10, sub 6), della sua ordinanza che l’aliquota più
elevata dell’IPT e l’IVA facciano parte di un tutto inseparabile, cosa che costituiva l’obiettivo perseguito all’atto dell’introduzione
dell’aliquota più elevata. Questa aliquota è stata infatti introdotta per lottare contro comportamenti intesi a trarre profitto
dalla disparità tra l’aliquota base dell’IPT e quella dell’IVA manipolando i prezzi di locazione o di vendita degli elettrodomestici
e delle assicurazioni collegate. Tali comportamenti erano all’origine, da un lato, di un mancato guadagno in termini di entrate
dell’IVA e, dall’altro, di slittamenti nelle condizioni della concorrenza nel settore degli elettrodomestici.
75
Come sostiene l’avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, a causa della sua portata e dei suoi effetti, l’aliquota
più elevata dell’IPT appare come un prelievo regolatore inteso a dissuadere specificamente la conclusione dei contratti di
assicurazione collegati. L’introduzione di un’aliquota più elevata dell’IPT su taluni contratti di assicurazione non era destinata
a procurare un vantaggio all’insieme degli operatori che offrono contratti di assicurazione assoggettati all’aliquota base
dell’IPT, in applicazione del sistema generale di imposizione delle assicurazioni.
76
Occorre a tal riguardo rilevare che l’IPT riscossa all’aliquota base non costituisce un regime di deroga rispetto al regime
generale di imposizione delle assicurazioni nel Regno Unito. Non si tratta di un regime tributario che favorisce un settore
determinato, poiché si tratta di un sistema di imposizione dei premi di assicurazione, inteso a compensare il mancato assoggettamento
all’IVA di cui beneficiano le operazioni di assicurazione.
77
Risulta per il resto dalle soluzioni date alle due prime questioni pregiudiziali che il regime dell’IPT è compatibile con
la sesta direttiva.
78
In tale contesto, anche supponendo che l’introduzione dell’aliquota più elevata dell’IPT comporti un vantaggio per gli operatori
che offrono contratti assoggettati all’aliquota base, l’applicazione dell’aliquota più elevata dell’IPT ad una parte determinata
dei contratti di assicurazione previamente assoggettati all’aliquota base dev’essere considerata giustificata dalla natura
e dalla struttura del sistema nazionale di imposizione delle assicurazioni. Pertanto, il regime dell’IPT non può essere considerato
nel senso che costituisce una misura di aiuto dell’art. 87, n. 1, CE.
79
Alla luce delle considerazioni che precedono, non occorre risolvere le questioni dalla terza alla quinta.
Sulle spese
80
Le spese sostenute dai governi dei Paesi Bassi e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni
alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal VAT and Duties Tribunal, London, con ordinanza 24 luglio 2001, dichiara:
1)
Un’imposta sui premi assicurativi quale quella di cui trattasi nella causa principale è compatibile con l’art. 33 della sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
all’imposta sulla cifra d’affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.
2)
L’art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva 77/388, ai sensi del quale le operazioni di assicurazione sono esonerate
dall’imposta sul valore aggiunto, non osta, per quanto riguarda un’imposta sui premi assicurativi quale quella di cui trattasi
nella causa principale, all’introduzione di un’aliquota speciale identica all’aliquota base dell’imposta sul valore aggiunto,
in quanto la detta imposta è compatibile con l’art. 33 della sesta direttiva 77/388, di modo che prima dell’introduzione della
detta aliquota non occorre rispettare la procedura prevista all’art. 27 della stessa direttiva, che obbliga ogni Stato membro
che intende introdurre misure particolari di deroga alla detta direttiva a chiedere una previa autorizzazione del Consiglio
dell’Unione europea.
Timmermans
Rosas
von Bahr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.