C-169/02 - Dansk Postordreforening
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Ordonnance de la Cour
Causa C-169/02
Dansk Postordreforening
contro
Skatteministeriet
(domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dall'Østre Landsret)
«Cancellazione dal ruolo »
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Conclusioni dell'avvocato generale L.A. Geelhoed, presentate il 10 aprile 2003 |
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Ordinanza del presidente della Corte 6 novembre 2003 |
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Massime dell'ordinanza
- Questioni pregiudiziali – Ritiro, da parte del giudice del rinvio, delle questioni sottoposte alla Corte – Cancellazione dal ruolo
(Art. 234 CE)
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ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
6 novembre 2003 (1)
«Cancellazione dal ruolo»
Nel procedimento C-169/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Østre Landsret
(Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Dansk Postordreforening
e
Skatteministeriet,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio
1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale, sig. L.A. Geelhoed, ha emesso la seguente
Ordinanza
- 1
Con ordinanza 1° maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 6 maggio successivo, l'Østre Landsret ha sottoposto a questa Corte,
ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. a), della sesta
direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alle imposte sulla cifra di affari ─ Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag.
1).
- 2
Con lettera 29 settembre 2003, pervenuta in cancelleria il 9 ottobre seguente, l'Østre Landsret ha informato la Corte che
intendeva ritirare la domanda di decisione pregiudiziale sottoposta a quest'ultima, in quanto la ricorrente nella causa principale
aveva rinunciato alla sua azione.
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Di conseguenza, occorre ordinare la cancellazione dal ruolo della presente causa.
- 4
Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla
Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
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IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
La causa C-169/02 è cancellata dal ruolo della Corte.Lussemburgo, 6 novembre 2003
Il cancelliere
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Il presidente
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- 1 –
- Lingua processuale: il danese.