C-231/07 - Tiercé Ladbroke

Printed via the EU tax law app / web





Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 14 maggio 2008 – Ladbroke et Derby / Stato belga

(cause riunite C‑231/07 e C‑232/07)

«Regolamento di procedura – Art. 104, n. 3, primo comma – Sesta direttiva IVA – Art. 13, parte B, lett. d), n. 3 – Esenzioni – Nozioni di “deposito di fondi” e di “pagamenti” – Rifiuto di esenzione»

Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni previste dalla sesta direttiva [Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), n. 3] (v. punti 22, 24‑25 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Cour d’appel de Bruxelles – Interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. d), n. 3, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) – Esenzioni riguardanti le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi e ai pagamenti – Scommesse, lotterie e altri giochi d’azzardo con poste in denaro – Prestazioni dei ricevitori incaricati di raccogliere le scommesse, per conto di un mandante, e di pagare le eventuali vincite agli scommettitori – Accertamento della possibilità di beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. d), n. 3

Dispositivo

L’espressione: «operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi [e] ai pagamenti», utilizzata dall’art. 13, lett. B, punto d), n. 3, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che non riguarda la prestazione di servizi resi da un mandatario che agisce per conto di un mandante che svolga un’attività di accettazione di scommesse su corse di cavalli e altri eventi sportivi, consistente nel fatto che il mandatario accetta le scommesse a nome del mandante, registra le scommesse, conferma al cliente, mediante l’emissione di un biglietto, che la scommessa è conclusa, raccoglie i fondi, paga le vincite, si assume da solo la responsabilità nei confronti del mandante della gestione dei fondi raccolti, nonché dei furti e/o delle perdite di denaro, e percepisce da parte del mandante una retribuzione sotto forma di commissione a remunerazione della sua attività.