C-492/08 - Commissione / Francia

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Causa C‑492/08

Commissione europea

contro

Repubblica francese

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/112/CE — Imposta sul valore aggiunto — Aliquota ridotta — Artt. 96 e 98, n. 2 — Allegato III, punto 15 — Gratuito patrocinio — Prestazioni di avvocati — Indennizzo totale o parziale da parte dello Stato»

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Facoltà per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi

(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 96 e 98, n. 2, e allegato III, punto 15)

Viene meno agli obblighi impostigli dagli artt. 96 e 98, n. 2, della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, uno Stato membro che applichi un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d’État e la Cour de cassation e dai procuratori legali, per le quali questi siano indennizzati totalmente o parzialmente dallo Stato nell’ambito del gratuito patrocinio.

Infatti, il punto 15 dell’allegato III della direttiva 2006/112, richiamato dall’art. 98, n. 2, della medesima direttiva, autorizza gli Stati membri ad applicare un’aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto non a tutte le prestazioni di servizi a carattere sociale, ma unicamente a quelle fornite dagli organismi che rispondono al duplice criterio di avere essi stessi un carattere sociale e di essere impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociali. Ne consegue che, onde rispettare i termini del punto 15, uno Stato membro non può applicare un’aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto a prestazioni di servizi fornite da soggetti privati che perseguono uno scopo di lucro sulla base della mera valutazione del carattere di questi servizi, senza tener conto in particolare degli obiettivi perseguiti da detti soggetti considerati globalmente e della stabilità dell’impegno sociale di questi.

Alla luce dei suoi obiettivi complessivi e della mancanza di stabilità di un eventuale impegno sociale, la categoria professionale degli avvocati e dei procuratori legali in generale non può essere considerata nel senso che essa presenti un carattere sociale. Pertanto, anche ammesso che le prestazioni rese dagli avvocati e dai procuratori legali nell’ambito del gratuito patrocinio rivestano un carattere sociale e possano essere qualificate come «impegni in attività di assistenza e di sicurezza sociali», tale circostanza non è sufficiente per concludere che detti avvocati e procuratori legali possono essere qualificati come «organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale ed impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociali» ai sensi del punto 15 dell’allegato III della direttiva 2006/112.

(v. punti 43, 45-47, 49 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

17 giugno 2010 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto – Aliquota ridotta – Artt. 96 e 98, n. 2 – Allegato III, punto 15 – Gratuito patrocinio – Prestazioni di avvocati – Indennizzo totale o parziale da parte dello Stato»

Nella causa C‑492/08,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 226 CE, proposto il 14 novembre 2008,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra M. Afonso, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues e J.‑S. Pilczer, in qualità di agenti,

convenuta,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), M. Safjan e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 11 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») alle prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d’État e la Cour de cassation e dai procuratori legali, per le quali questi sono indennizzati totalmente o parzialmente dallo Stato nell’ambito del gratuito patrocinio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 96 e 98, n. 2, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

2        La direttiva 2006/112 ha riformulato la direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»), la quale è sostituita con effetto dal 1° gennaio 2007.

3        L’art. 96 della direttiva 2006/112, che sostituisce l’art. 12, n. 3, lett. a), primo comma, prima frase, della sesta direttiva, dispone:

«Gli Stati membri applicano un’aliquota IVA normale fissata da ciascuno Stato membro ad una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi».

4        L’art. 97, n. 1, della direttiva 2006/112, che sostituisce l’art. 12, n. 3, lett. a), primo comma, seconda frase, della sesta direttiva, dispone che «a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15%».

5        L’art. 98, nn. 1 e 2, della direttiva 2006/112, che corrisponde all’art. 12, n. 3, lett. a), terzo comma, della sesta direttiva, enuncia:

«1. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte.

2. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell’allegato III.

(...)».

6        L’allegato III della direttiva 2006/112, intitolato «Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono essere assoggettate alle aliquote ridotte di cui all’articolo 98», menziona, al punto 15, «cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136». Questa disposizione corrisponde al punto 14 dell’allegato H della sesta direttiva.

7        L’art. 132, n. 1, lett. g), della direttiva 2006/112, che sostituisce l’art. 13, parte A, n. 1, lett. g), della sesta direttiva, prevede come una delle esenzioni a favore di alcune attività di pubblico interesse «le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi carattere sociale».

 Il diritto nazionale

8        L’art. 279 del codice generale delle imposte (in prosieguo: il «CGI») dispone:

«L’imposta sul valore aggiunto viene riscossa all’aliquota ridotta del 5,50% per quanto riguarda:

f.      le prestazioni per le quali gli avvocati, gli avvocati presso il Conseil d’État e presso la Cour de cassation e i procuratori legali ricevono un indennizzo totale o parziale dallo Stato nell’ambito del gratuito patrocinio;

(...)».

9        Tale disposizione si applica dal 1° aprile 1991 e proviene dall’art. 32 della legge finanziaria 1991 (legge 29 dicembre 1990, n. 90-1168), che ha assoggettato all’IVA le prestazioni degli avvocati, degli avvocati presso il Conseil d’État e la Cour de cassation e dei procuratori legali.

 Il procedimento precontenzioso

10      Con lettera di diffida 10 aprile 2006, la Commissione ha informato la Repubblica francese che considerava che l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’IVA alle prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d’État e la Cour de cassation e dai procuratori legali, nell’ambito del gratuito patrocinio, era incompatibile con l’art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva, in combinato disposto con l’allegato H della stessa direttiva.

11      Nella sua risposta 12 luglio 2006, la Repubblica francese ha invocato l’obiettivo di favorire l’accesso alla giustizia delle persone più povere e ha sostenuto che le prestazioni rese dagli avvocati e dai procuratori legali nell’ambito del gratuito patrocinio rientrano tra le prestazioni di cui al punto 14 dell’allegato H della sesta direttiva.

12      Non convinta da tale risposta, la Commissione, con lettera 15 dicembre 2006, ha inviato a detto Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare i provvedimenti richiesti per conformarvisi entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del medesimo.

13      Con lettera 13 febbraio 2007, la Repubblica francese ha ribadito che l’applicazione di un’aliquota ridotta alle prestazioni rese dagli avvocati nell’ambito del gratuito patrocinio è conforme alle disposizioni della sesta direttiva.

14      La Commissione, non convinta dagli argomenti della Repubblica francese, ha proposto il ricorso in esame.

 Sul ricorso

 Argomenti delle parti

15      La Commissione rileva, in limine, che poiché il termine fissato alla Repubblica francese per conformarsi al parere motivato sarebbe scaduto ad una data situata dopo il 1° gennaio 2007, e quindi dopo l’abrogazione della sesta direttiva, occorre applicare al ricorso in esame le corrispondenti disposizioni della direttiva 2006/112.

16      Invocando la sentenza 18 gennaio 2001, causa C‑83/99, Commissione/Spagna (Racc. pag. I‑445, punti 19 e 20), la Commissione osserva che il disposto dell’art. 98, n. 2, e dell’allegato III della direttiva 2006/112, in quanto consente agli Stati membri di derogare al principio secondo il quale si applica l’aliquota normale IVA, dev’essere interpretato restrittivamente e conformemente al senso abituale dei termini di cui trattasi. Orbene, le prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d’État e presso la Cour de cassation e dai procuratori legali nell’ambito del gratuito patrocinio, come quelle considerate all’art. 279, lett. f), del CGI, non rientrerebbero in nessuna delle categorie elencate all’allegato III della direttiva 2006/112 e non possono in particolare essere equiparate alle «prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociali», di cui al punto 15 di detto allegato.

17      Al riguardo la Commissione considera che l’applicazione del detto punto 15 è subordinata a due condizioni, vale a dire, in primo luogo, che i prestatori interessati abbiano una certa qualità e, in secondo luogo, che si tratti di prestazioni di una certa natura.

18      Quanto alla prima condizione, la Commissione sostiene che gli avvocati, benché possano essere occupati occasionalmente da missioni di assistenza ai beneficiari del gratuito patrocinio, non possono essere considerati per tale motivo come «organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale». Anche se la direttiva 2006/112 non preciserebbe le condizioni e le modalità del riconoscimento di tale carattere, essa sembrerebbe tuttavia richiedere un certo grado di permanenza del rapporto tra lo Stato membro e il soggetto passivo le cui prestazioni fruiscono dell’aliquota ridotta. Orbene, l’applicazione in Francia dell’aliquota ridotta a talune prestazioni degli avvocati sarebbe legata non ad una qualità stabile del prestatore, ma unicamente al fatto che dette prestazioni siano rese nell’ambito del gratuito patrocinio. L’interpretazione proposta dalla Repubblica francese per difendere la compatibilità della sua normativa nazionale con detta direttiva porterebbe quindi ad applicare la deroga di cui al punto 15 dell’allegato III non solamente ai prestatori che dispongano di uno status privilegiato conferito dallo Stato tenuto conto del loro carattere sociale, ma a qualsiasi soggetto passivo, alla sola condizione che le prestazioni di cui trattasi siano retribuite totalmente o parzialmente dallo Stato.

19      Quanto alla seconda condizione, la Commissione considera che i servizi resi dagli avvocati nell’ambito del gratuito patrocinio non potrebbero essere qualificati come «impegno in attività di assistenza e di sicurezza sociali». Tali servizi consisterebbero infatti nell’assistenza giuridica e sarebbero di natura identica a quelli offerti ai clienti che non fruiscono dell’assistenza statale. Il fatto che la retribuzione pagata all’avvocato nell’ambito del gratuito patrocinio sia generalmente considerata insufficiente non inciderebbe affatto sulla natura delle prestazioni rese dall’avvocato. Secondo la Commissione sarebbe quindi a torto che la Repubblica francese sostiene che l’avvocato che assiste un beneficiario del gratuito patrocinio passa da una funzione di consulenza e di difesa ad una funzione di assistenza sociale.

20      Secondo la Commissione, l’interpretazione proposta dalla Repubblica francese porterebbe infatti a sostituire la condizione relativa alla natura delle prestazioni con un’altra condizione, basata sulla mancanza di risorse dei destinatari. Essa ritiene che, se tale interpretazione fosse accolta, questa consentirebbe di applicare l’aliquota ridotta a tutte le prestazioni che costituiscono un sostegno alle persone più sprovviste di mezzi. Il legislatore comunitario avrebbe tuttavia effettuato una scelta deliberata di restringere i casi di applicazione di aliquote ridotte dell’IVA, adottando un elenco limitativo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che possono costituirne oggetto. Peraltro, l’IVA, in quanto imposta generale sul consumo, non consente di applicare aliquote di imposta diverse a seconda del livello di redditi di ciascun destinatario dei prodotti o dei servizi.

21      La Commissione considera peraltro infondato l’argomento della Repubblica francese secondo il quale l’applicazione dell’aliquota normale dell’IVA sui servizi degli avvocati comprometterebbe l’accesso alla giustizia da parte delle persone più sprovviste di mezzi. In ogni caso, essa ritiene che il perseguimento di tale obiettivo non può giustificare l’inosservanza di disposizioni della direttiva 2006/112 che limitano l’applicazione delle aliquote ridotte.

22      La Repubblica francese afferma che l’art. 279, lett. f), del CGI è compatibile con gli artt. 96 e 98 della direttiva 2006/112, in quanto le prestazioni per le quali gli avvocati sono indennizzati totalmente o parzialmente dallo Stato nell’ambito del gratuito patrocinio soddisfano le due condizioni imposte dal punto 15 dell’allegato III di detta direttiva.

23      Per quanto concerne la prima condizione la Repubblica francese sostiene che gli avvocati che effettuano prestazioni nell’ambito del gratuito patrocinio costituiscono organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dalla Francia. Essa è in particolare dell’avviso che occorre applicare al riguardo l’interpretazione data dalla Corte nella sentenza 26 maggio 2005, causa C‑498/03, Kingscrest Associates e Montecello (Racc. pag. I‑4427), all’identica espressione di «organismo di cui è riconosciuto il carattere sociale», di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. g) della sesta direttiva, divenuto art. 132, n. 1, lett. g), della direttiva 2006/112. Secondo tale interpretazione funzionale, il termine «organismo» sarebbe in via di principio sufficientemente ampio per includere persone fisiche ed enti privati a scopo di lucro. Inoltre, poiché la sesta direttiva, al pari della direttiva 2006/112, non precisa le condizioni e le modalità del riconoscimento del carattere sociale degli organismi di cui trattasi, la Corte avrebbe deciso che spetta, in via di principio, al diritto nazionale di ciascun Stato membro fissare le norme secondo le quali siffatto riconoscimento può essere accordato.

24      La Repubblica francese sostiene che l’art. 279, lett. f), del CGI risponde ai criteri che devono, secondo la giurisprudenza della Corte, essere considerati dalle autorità nazionali quando esse determinano gli organismi aventi un carattere sociale, vale a dire l’esistenza di specifiche disposizioni legislative, il carattere d’interesse pubblico delle attività del soggetto passivo interessato, il fatto che gli altri contribuenti che forniscono gli stessi servizi beneficino di un riconoscimento simile, nonché il fatto che i costi delle prestazioni di cui trattasi siano eventualmente sostenuti in gran parte dagli organismi di sicurezza sociale. Così, le prestazioni di servizi degli avvocati nell’ambito del gratuito patrocinio costituirebbero oggetto di disposizioni tributarie specifiche, tali prestazioni costituirebbero un’attività d’interesse pubblico, tutti gli avvocati che effettuano dette prestazioni fruirebbero di un riconoscimento e di un regime simile, e i costi di questi sarebbero sostenuti parzialmente o totalmente dallo Stato.

25      Peraltro, la stabilità del nesso tra lo Stato e gli avvocati, ammesso che si tratti di un criterio pertinente, sarebbe garantita dal fatto che le prestazioni di cui trattasi costituiscono oggetto dell’art. 279, lett. f), del CGI. Inoltre, anche se tutti gli avvocati non assumessero necessariamente missioni regolari di gratuito patrocinio, ciascuno di essi potrebbe, in ogni momento, essere designato dal presidente di sezione o dal presidente dell’Ordine degli avvocati e sarebbe tenuto a rispondere a tale richiesta.

26      Quanto alla seconda condizione, la Repubblica francese ritiene che gli avvocati che forniscono prestazioni nell’ambito del gratuito patrocinio sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociali, in quanto il gratuito patrocinio contribuirebbe a garantire alle persone più sfavorite l’accesso alla giustizia, diritto il cui carattere fondamentale sarebbe in particolare sancito dall’art. 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1), come modificata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (GU C 303, pag. 1).

27      La Repubblica francese propone, nel contesto in esame, una serie di quattro indizi alla luce dei quali essa ritiene possibile determinare se un organismo sia impegnato in attività di assistenza e di sicurezza sociali, vale a dire il perseguimento di un obiettivo sociale a favore di persone sfavorite, l’attuazione della solidarietà nazionale tramite un sistema di finanziamento redistributivo, il carattere non di lucro delle prestazioni fornite e le soggezioni esorbitanti cui è sottoposto il prestatore.

28      Quanto, in particolare, a questi ultimi due indizi, la Repubblica francese sottolinea che detta assistenza riveste un carattere non di lucro, in quanto la retribuzione forfettaria non consentirebbe agli avvocati di coprire il costo delle loro prestazioni. Inoltre, nell’ambito del gratuito patrocinio, l’avvocato sarebbe soggetto a particolari soggezioni poiché sarebbe tenuto a deferire alle designazioni affidategli al riguardo e quindi ad accettare di effettuare a favore delle persone sprovviste di mezzi prestazioni retribuite dallo Stato ad un livello inferiore al loro prezzo di costo.

29      La Repubblica francese aggiunge che, per qualificare una prestazione come «attività di assistenza e di sicurezza sociali», la presa in considerazione della sua finalità e dei suoi destinatari non è inconciliabile con la presa in considerazione della sua natura e del suo contenuto. Sarebbe al contrario frequente che la qualificazione di una prestazione risulti dalla combinazione di questi vari elementi. Pertanto, attività il cui contenuto e natura sono identici dovrebbero, secondo il livello di risorse dei loro destinatari, essere considerate o meno come attività di assistenza sociale.

30      Pertanto, occorrerebbe distinguere la funzione tradizionale dell’avvocato nell’ambito della libera professione e l’attività dell’avvocato che assiste un beneficiario del gratuito patrocinio. Se i servizi resi in entrambi i casi fossero identici, la finalità sociale e la scarsità dei redditi dei beneficiari contribuirebbero a conferire alle prestazioni di gratuito patrocinio fornite dall’avvocato la natura di un’attività di assistenza sociale.

 Giudizio della Corte

31      In limine, va ricordato che la Commissione è legittimata a far dichiarare un inadempimento degli obblighi che trovano la loro origine nella versione iniziale di un atto comunitario, successivamente modificato o abrogato, che siano stati confermati da nuove disposizioni (sentenze 5 ottobre 2006, causa C‑275/04, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑9883, punto 35, e 11 dicembre 2008, causa C‑174/07, Commissione/Italia, punto 31).

32      Nella fattispecie è assodato che gli obblighi risultanti dagli artt 96 e 98, n. 2, della direttiva 2006/112 corrispondono a quelli applicabili già prima dell’entrata in vigore di detta direttiva in forza dell’art. 12, n. 3, lett. a), della sesta direttiva. Di conseguenza, la Commissione può invocare, nel contesto del procedimento in esame, l’inadempimento addotto, quand’anche essa si è basata, nella lettera di diffida e nel parere motivato, sulle corrispondenti disposizioni della sesta direttiva, applicabile in quel momento.

33      Quanto al merito del ricorso in esame, la lite tra le parti verte sul se le prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d’État e la Cour de cassation e dai procuratori legali nell’ambito del gratuito patrocinio, quali considerate all’art. 279, lett. f), del CGI, costituiscano prestazioni di servizi forniti da organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociali, ai sensi del punto 15 dell’allegato III della direttiva 2006/112, di modo che la Repubblica francese è autorizzata in forza dell’art. 98, n. 2, di detta direttiva ad applicare alle dette prestazioni un’aliquota ridotta dell’IVA.

34      In mancanza, nella direttiva 2006/112, della definizione della nozione di «prestazioni di servizi da parte di organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dagli Stati membri e che sono impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociali» di cui al punto 15 dell’allegato III, occorre interpretare tale nozione alla luce del contesto in cui essa si situa nell’ambito della direttiva 2006/112 (v., per analogia, sentenze Commissione/Spagna, cit., punto 17, e 18 marzo 2010, causa C‑3/09, Erotic Center, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 14).

35      A questo proposito, dall’art. 98 della direttiva 2006/112 risulta che l’applicazione di una o di due aliquote ridotte è una possibilità riconosciuta agli Stati membri in deroga al principio secondo cui si applica l’aliquota normale. Inoltre, secondo tale disposizione, le aliquote ridotte di IVA possono essere applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi indicate nell’allegato III della direttiva. Orbene, da costante giurisprudenza risulta che le disposizioni che hanno carattere di deroga ad un principio devono essere interpretate restrittivamente (v., in particolare, citate sentenze Commissione/Spagna, punti 18 e 19 nonché giurisprudenza ivi citata, e Erotic Center, punto 15).

36      Tenendo conto degli obiettivi perseguiti dal legislatore, la Corte ha già rilevato che la nozione di «organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale dallo Stato membro considerato» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. g), della sesta direttiva, corrispondente all’art. 132, n. 1, lett. g), della direttiva 2006/112, è in via di principio sufficientemente ampia per comprendere anche persone fisiche ed enti privati che perseguono uno scopo di lucro (v. sentenze 7 settembre 1999, causa C‑216/97, Gregg, Racc. pag. I‑4947, punto 17; 3 aprile 2003, causa C‑144/00, Hoffmann, Racc. pag. I‑2921, punto 24, nonché Kingscrest Associates e Montecello, cit., punti 35 e 47).

37      Infatti, anche se il termine di «organismo» suggerisce l’esistenza di un ente individualizzato che compie una determinata funzione, nulla impedisce che tali condizioni siano soddisfatte da persone fisiche (v. citate sentenze Gregg, punto 18, e Hoffmann, punto 24). Del pari, benché il perseguimento di uno scopo di lucro costituisca un criterio pertinente da prendere in considerazione al fine di stabilire se un organismo presenti carattere sociale, esso non esclude affatto, in qualsiasi circostanza, l’esistenza di siffatto carattere (v. sentenza Kingscrest Associates e Montecello, cit., punto 46).

38      Non vi è alcun motivo che giustifichi di ignorare tale analisi quanto alla categoria di cui al punto 15 dell’allegato III della direttiva 2006/112. Al contrario, come l’avvocato generale ha sottolineato in particolare al paragrafo 84 delle sue conclusioni, detta analisi effettuata rispetto ad una disposizione concernente le esenzioni di IVA vale a maggior ragione per l’allegato III relativo alle riduzioni delle aliquote dell’IVA.

39      Ne consegue che, nell’ambito del gratuito patrocinio, gli avvocati, gli avvocati presso il Conseil d’État e la Cour de cassation e i procuratori legali non sono a priori esclusi dalla categoria di cui al punto 15 dell’allegato III della direttiva 2006/112 solo perché si tratta di enti privati che perseguono uno scopo di lucro.

40      Tuttavia, per poter rientrare in tale categoria, occorre anche che detti avvocati e procuratori legali siano effettivamente riconosciuti dagli Stati membri come aventi un carattere sociale ed impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociali.

41      Dalla giurisprudenza risulta che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale per riconoscere un carattere sociale a taluni organismi. Tuttavia, tale potere discrezionale deve essere esercitato conformemente al diritto comunitario e in particolare nel rispetto dei limiti consentiti dalla direttiva 2006/112 (v., in tal senso, sentenze 10 settembre 2002, causa C‑141/00, Kügler, Racc. pag. I‑6833, punti 54‑57; Kingscrest Associates e Montecello, cit., punti 51 e 52, nonché 9 febbraio 2006, causa C‑415/04, Stichting Kinderopvang Enschede, Racc. pag. I‑1385, punto 23).

42      Tali limiti sono in particolare superati se uno Stato membro riconosce ad organismi un carattere sociale per applicare un’aliquota ridotta di IVA a talune prestazioni di servizi forniti da questi senza tener conto dei termini stessi del punto 15 dell’allegato III della direttiva 2006/112.

43      A questo proposito, occorre constatare come dai termini del detto punto 15 risulti chiaramente che questo autorizza gli Stati membri ad applicare un’aliquota ridotta di IVA non a tutte le prestazioni di servizi a carattere sociale, ma unicamente a quelle fornite dagli organismi che rispondono al duplice criterio di avere essi stessi un carattere sociale e di essere impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociali.

44      Orbene, la volontà del legislatore dell’Unione di subordinare la possibilità dell’applicazione di un’aliquota ridotta alle sole prestazioni di servizi fornite da organismi che rispondono a detto duplice criterio sarebbe ostacolata se uno Stato membro fosse libero di qualificare enti privati che perseguono uno scopo di lucro come organismi ai sensi del detto punto 15 solo perché detti enti forniscono anche dei servizi di carattere sociale.

45      Ne consegue che, onde rispettare i termini del punto 15 dell’allegato III della direttiva 2006/112, uno Stato membro non può applicare un’aliquota ridotta di IVA a prestazioni di servizi fornite da soggetti privati che perseguono uno scopo di lucro sulla base della mera valutazione del carattere di questi servizi, senza tener conto in particolare degli obiettivi perseguiti da detti soggetti considerati globalmente e della stabilità dell’impegno sociale di questi.

46      Nella fattispecie si deve constatare che, alla luce dei suoi obiettivi complessivi e della mancanza di stabilità di un eventuale impegno sociale, la categoria professionale degli avvocati e dei procuratori legali in generale, quale è considerata all’art. 279, lett. f), del CGI, non può essere considerata nel senso che essa presenti un carattere sociale.

47      Pertanto, anche ammesso che le prestazioni rese dagli avvocati e dai procuratori legali nell’ambito del gratuito patrocinio rivestano un carattere sociale e possano essere qualificate come «impegni in attività di assistenza e di sicurezza sociali», tale circostanza non è sufficiente per concludere nella fattispecie che detti avvocati e procuratori legali possono essere qualificati come «organismi di cui è riconosciuto il carattere sociale ed impegnati in attività di assistenza e di sicurezza sociali» ai sensi del punto 15 dell’allegato III della direttiva 2006/112.

48      Pertanto, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

49      Di conseguenza, occorre dichiarare che, applicando un’aliquota ridotta dell’IVA alle prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d’État e la Cour de cassation e dai procuratori legali, per le quali questi sono indennizzati totalmente o parzialmente dallo Stato nell’ambito del gratuito patrocinio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 96 e 98, n. 2, della direttiva 2006/112.

 Sulle spese

50      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica francese, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      Applicando un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto alle prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Conseil d’État e la Cour de cassation e dai procuratori legali, per le quali questi sono indennizzati totalmente o parzialmente dallo Stato nell’ambito del gratuito patrocinio, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 96 e 98, n. 2, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

2)      La Repubblica francese è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: il francese.