Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 – Commissione / Paesi Bassi
(causa C‑79/09)
«Inadempimento di uno Stato – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Artt. 13 e 132 – Enti di diritto pubblico – Qualità di autorità pubbliche – Attività – Mancato assoggettamento – Esenzioni – Settori socio-culturale, sanitario e dell’insegnamento – “Euroregioni” – Promozione della mobilità nel lavoro – Messa a disposizione di personale – Onere della prova»
1. Ricorso per inadempimento – Procedimento precontenzioso – Oggetto (Art. 226 CE) (v. punti 21‑24)
2. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni [Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, n. 1, lett. b), g) e i), e 134] (v. punti 54, 60‑64)
3. Disposizioni tributarie – Armonizzazione delle legislazioni – Imposte sulla cifra d’affari – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Soggetti passivi – Enti di diritto pubblico – Non assoggettamento per le attività svolte in quanto pubbliche autorità (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 13, nn. 1, primo comma e 2) (v. punti 79, 82‑84, 89, 91‑95)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione degli artt. 2, n. 1, lett. c), 13, 24, n. 1 e 132 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) – Messa a disposizione di personale nel settore sanitario, dell’insegnamento e socio-culturale – Promozione della mobilità nel lavoro – Euroregione. |
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |