C-82/14 - Nuova Invincibile

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ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

15 luglio 2015 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Sesta direttiva 77/388/CEE»

Nella causa C‑82/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con decisione del 14 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2014, nel procedimento

Agenzia delle Entrate

contro

Nuova Invincibile srl,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da S. Rodin, presidente di sezione, A. Borg Barthet (relatore) e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Nuova Invincibile srl, da G. Fondacaro e A. Recca, avvocati;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da G. Palatiello, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da D. Recchia e C. Soulay, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la «sesta direttiva»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Agenzia delle Entrate e la Nuova Invincibile srl (in prosieguo: la «Nuova Invincibile») in merito all’istanza di rimborso, avanzata da quest’ultima, relativa alle somme versate a titolo di diverse imposte locali e dell’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA») per gli anni 1990, 1991 e 1992.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        Ai sensi dell’articolo 10 CE:

«Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest’ultima nell’adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato».

4        Il secondo considerando della sesta direttiva è formulato come segue:

«considerando che (…) il bilancio delle Comunità sarà, senza pregiudizio delle altre entrate, integralmente finanziato con risorse proprie delle Comunità; che queste risorse comprendono, tra l’altro, quelle provenienti dall’[IVA] e ottenute mediante applicazione di una aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie».

5        Il quarto considerando della sesta direttiva così recita:

«considerando che è opportuno tener conto dell’obiettivo della soppressione delle imposizioni all’importazione e delle detassazioni all’esportazione per gli scambi tra gli Stati membri e garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d’affari in ordine all’origine dei beni e delle prestazioni di servizi, onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno».

6        Il quattordicesimo considerando della sesta direttiva è formulato come segue:

«considerando che gli obblighi dei contribuenti debbono essere, per quanto possibile, armonizzati per assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell’imposta in tutti gli Stati membri; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente l’ammontare complessivo delle proprie operazioni, a monte ed a valle, quando ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse proprie».

7        In forza dell’articolo 2 della sesta direttiva, sono soggette all’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, nonché le importazioni di beni.

8        L’articolo 22 della sesta direttiva così dispone:

«(...)

4.      Ogni soggetto passivo deve presentare una dichiarazione entro un termine che dovrà essere stabilito dagli Stati membri. (…)

(…)

5.      Ogni soggetto passivo deve pagare l’importo netto dell’[IVA] al momento della presentazione della dichiarazione periodica. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire un’altra scadenza per il pagamento di questo importo o per la riscossione di acconti provvisori.

(…)

8      (…) gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire altri obblighi che essi ritengano necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e ad evitare le frodi.

(…)».

 Diritto italiano

9        L’articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003) (Supplemento ordinario alla GURI n. 305, del 31 dicembre 2002; in prosieguo: la «legge n. 289/2002»), così dispone:

«I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…) destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di [EUR 5 000], gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L’omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica (…)».

10      Secondo l’articolo 9, comma 10, di detta legge, la definizione automatica ai fini dell’IVA comporta, per il contribuente interessato, la preclusione di ogni accertamento tributario, l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie e l’esclusione della punibilità per taluni reati tributari e non tributari.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

11      La Nuova Invincibile, avente sede legale ad Acireale, comune interessato dal terremoto del 13 e del 16 dicembre 1990, ha presentato, il 27 marzo 2008 presso l’Agenzia delle Entrate, un’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposte e di IVA per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002. Essa riteneva infatti che tale disposizione le attribuisse il diritto al rimborso del 90% delle somme già versate.

12      A fronte del silenzio dell’Agenzia delle Entrate, la Nuova Invincibile ha presentato un ricorso volto all’ottenimento del rimborso delle somme versate dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, che lo ha respinto.

13      In seguito all’appello interposto dalla Nuova Invincibile, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha riformato la sentenza impugnata ed ha accolto l’originaria domanda sulla base della giurisprudenza della Corte suprema di cassazione secondo la quale le modalità di pagamento delle imposte previste all’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002 si applicano anche ai soggetti passivi che hanno già provveduto al pagamento delle imposte in questione, riconoscendo loro il diritto al rimborso dell’eccedenza versata. La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha pertanto condannato l’Agenzia delle Entrate alla restituzione delle somme pagate dalla Nuova Invincibile.

14      L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata da detto giudice, sostenendo che non può trovare accoglimento il motivo secondo il quale l’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002 non è destinato ad operare qualora il contribuente, alla data di entrata in vigore di tale disposizione, abbia già corrisposto le somme dovute a titolo delle imposte in questione.

15      La Nuova Invincibile sostiene, relativamente all’applicabilità del principio affermato dalla Corte nella sentenza Commissione/Italia (C‑132/06, EU:C:2008:412) – che il giudice del rinvio intende applicare –, che esso non riguarda l’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002. Detta disposizione non costituirebbe un condono assimilabile al condono cosiddetto «tombale», censurato in detta sentenza, ma piuttosto un aiuto di Stato compatibile con il diritto dell’Unione in quanto volto ad ovviare ai danni arrecati da una calamità naturale.

16      Alla luce di tali considerazioni, la Corte suprema di cassazione ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se i principi dichiarati [nella sentenza Commissione/Italia (C‑132/06, EU:C:2008:412)], secondo i quali “[l]a Repubblica italiana, avendo previsto agli [articoli] 8 e 9 della legge [n. 289/2002] una rinuncia generale e indiscriminata all’accertamento delle operazioni imponibili effettuate nel corso di una serie di periodi di imposta, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli [articoli] 2 e 22 della [sesta direttiva], nonché dell’[articolo] 10 CE”[,] ostano ad una disposizione normativa, quale risulta dall’[articolo] 9 comma 17 della legge n. 289/2002 che, nell’interpretazione fornita da questa Corte Suprema di Cassazione, consente ai contribuenti di ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di IVA nel triennio 1990/1992 in relazione al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa».

 Sulla questione pregiudiziale

17      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest’ultimo, una riduzione del 90% dell’IVA normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a titolo di IVA.

18      Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

19      È opportuno applicare tale norma nell’ambito della presente causa.

20      Infatti, benché la causa all’origine della sentenza Commissione/Italia (C‑132/06, EU:C:2008:412) non riguardasse direttamente l’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, i principi in essa affermati dalla Corte possono comunque, tenuto conto delle modalità della suddetta disposizione, essere trasposti nel caso di specie.

21      A tale riguardo, occorre innanzitutto constatare che i beneficiari della misura introdotta dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, indipendentemente dal fatto che abbiano pagato o meno l’IVA dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, devono in ogni caso essere soggetti passivi per poter beneficiare, con riferimento all’IVA, di tale misura.

22      Successivamente, occorre ricordare, in primo luogo, che dagli articoli 2 e 22 della sesta direttiva, nonché dall’articolo 10 CE, emerge che ogni Stato membro ha l’obbligo di adottare tutte le misure legislative e amministrative al fine di garantire che l’IVA sia interamente riscossa nel suo territorio (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, C‑132/06, EU:C:2008:412, punto 37).

23      In secondo luogo, secondo una costante giurisprudenza, la sesta direttiva deve essere interpretata in conformità al principio di neutralità fiscale inerente al sistema comune dell’IVA, in base al quale gli operatori economici che effettuano le stesse operazioni non devono essere trattati diversamente in materia di riscossione dell’IVA (v. sentenza Cimber Air, C‑382/02, EU:C:2004:534, punto 24). Ogni azione degli Stati membri riguardante la riscossione dell’IVA deve rispettare tale principio.

24      In terzo luogo, occorre rilevare, in tale contesto, che il sistema delle detrazioni è stato istituito al fine di garantire la neutralità dell’IVA. Secondo una giurisprudenza costante, tale sistema è inteso a sgravare interamente il soggetto passivo dall’onere dell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema comune dell’IVA garantisce, in tal modo, la neutralità dell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, di per sé soggette all’IVA (sentenze Kittel e Recolta Recycling, C‑439/04 e C‑440/04, EU:C:2006:446, punto 48, nonché Fatorie, C‑424/12, EU:C:2014:50, punto 31).

25      Ebbene, come emerge dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio, la misura introdotta dall’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002 ha come effetto, da un lato, non di alleggerire, per quanto riguarda l’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire ad alcuni soggetti passivi di conservare o incamerare somme pagate dal consumatore finale e dovute all’amministrazione finanziaria.

26      Dall’altro lato, dalla definizione automatica delle posizioni fiscali dei soggetti passivi in materia di IVA, come disciplinata all’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, risulta che è stata introdotta una disparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale, in quanto tale disposizione consente ad alcuni soggetti passivi da essa indicati, e in forza della riduzione dell’IVA normalmente dovuta – riduzione prevista dalla medesima disposizione –, di conservare o di incamerare la maggior parte dell’importo dell’IVA percepita sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi sul territorio italiano devono versare per intero l’importo dell’IVA normalmente dovuta all’amministrazione finanziaria, sulla base di tali operazioni.

27      Infine, si deve necessariamente constatare che, esattamente come nella causa che ha dato origine alla sentenza Commissione/Italia (C‑132/06, EU:C:2008:412), le autorità italiane, per effetto delle modalità stabilite dall’articolo 9, comma 10, della legge n. 289/2002, si precludono definitivamente la possibilità di accertare le situazioni imponibili e, pertanto, non assicurano un’integrale riscossione dell’IVA dovuta nel territorio italiano.

28      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta che gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l’articolo 9, comma 17, della legge n. 289/2002, la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest’ultimo, una riduzione del 90% dell’IVA normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a titolo di IVA, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano.

 Sulle spese

29      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

Gli articoli 2 e 22 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l’articolo 9, comma 17, della legge del 27 dicembre 2002, n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003), la quale prevede, in seguito al terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, a beneficio delle persone colpite da quest’ultimo, una riduzione del 90% dell’imposta sul valore aggiunto normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, riconoscendo in particolare il diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte a titolo di imposta sul valore aggiunto, in quanto la suddetta disposizione non soddisfa i requisiti del principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’imposta sul valore aggiunto dovuta nel territorio italiano.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.