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201806080471931452018/C 221/041262018CJC22120180625IT01ITINFO_JUDICIAL201802163531

Causa C-126/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 febbraio 2018 — Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága


C2212018IT310120180216IT00043153

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 16 febbraio 2018 — Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-126/18)

2018/C 221/04Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szekszárdi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia conforme alle disposizioni del diritto comunitario, a quelle della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 1 ) (in prosieguo, la «direttiva IVA») (tenendo conto segnatamente dell’articolo 183), e ai principi di effettività, di efficacia diretta e di equivalenza una prassi giudiziale di uno Stato membro in forza della quale, nell’esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, si muove dal presupposto che l’autorità tributaria nazionale non abbia commesso una violazione (omissione) — ossia, non sia incorsa in alcuna mora per quanto attiene alla parte non recuperabile dell’IVA dovuta sugli acquisti non pagati dei soggetti passivi — in quanto, all’epoca della decisione di detta autorità tributaria nazionale, la normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario era in vigore e la Corte di giustizia ha dichiarato solo in seguito l’incompatibilità con il diritto comunitario del presupposto in essa stabilito. La prassi nazionale ha quindi accolto come quasi conforme alla legge l’applicazione di tale presupposto stabilito nella normativa nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione finché il legislatore nazionale lo ha formalmente abrogato.

2)

Se siano conformi al diritto comunitario, in particolare alle disposizioni della direttiva IVA (tenendo conto segnatamente dell’articolo 183), e ai principi di equivalenza, di effettività e di proporzionalità, la normativa e la prassi di uno Stato membro che, nell’esaminare le pertinenti disposizioni in materia di interessi di mora, distinguono a seconda che l’autorità tributaria non abbia rimborsato l’imposta nell’osservanza delle disposizioni nazionali allora vigenti — risultate contrarie al diritto comunitario — o se ciò sia avvenuto in violazione delle medesime, e che, per quanto attiene all’entità del tasso degli interessi maturati sull’IVA il cui rimborso non ha potuto essere chiesto entro un termine ragionevole a motivo di un presupposto di diritto nazionale dichiarato contrario al diritto dell’Unione dalla Corte di giustizia, indicano due periodi distinti, di modo che,

nel primo periodo, i soggetti passivi hanno il diritto di percepire l’interesse di mora soltanto al tasso di base applicato dalla Banca centrale, tenuto presente che, essendo in quel momento ancora in vigore la normativa ungherese contraria al diritto comunitario, le autorità tributarie ungheresi non hanno agito illegittimamente non autorizzando il pagamento, entro un termine ragionevole, dell’IVA indicata nelle fatture, mentre

nel secondo periodo, dev’essere corrisposto un interesse pari al doppio del tasso di base applicato dalla Banca centrale — applicabile in caso di mora nell’ordinamento giuridico dello Stato membro di cui trattasi— solo per il pagamento tardivo degli interessi di mora dovuti sul primo periodo.

3)

Se sia conforme al diritto comunitario, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro che prevede, come data iniziale per il calcolo degli interessi di mora (interesse composto o interessi sugli interessi) maturati ai sensi delle disposizioni dello Stato membro relative al pagamento tardivo degli interessi di mora sull’imposta trattenuta in violazione del diritto dell’Unione (interessi sull’IVA; nel caso di specie, principale), non la data originaria di maturazione degli interessi sull’IVA (principale), bensì un momento successivo, considerando in particolare che la domanda di pagamento degli interessi sulle imposte trattenute o non rimborsate in violazione del diritto dell’Unione costituisce un diritto soggettivo che trae origine direttamente dal diritto dell’Unione stesso.

4)

Se sia conforme al diritto comunitario, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro in forza della quale il soggetto passivo deve presentare una domanda separata in caso di richiesta di pagamento degli interessi maturati a seguito di infrazione dovuta a mora dell’autorità tributaria, mentre in altri casi di richiesta di pagamento degli interessi di mora tale domanda separata non è necessaria in quanto gli interessi sono concessi d’ufficio.

5)

Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui sopra, sia conforme al diritto comunitario, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro in forza della quale può essere concesso solo l’interesse composto (interessi sugli interessi) dovuto per il pagamento tardivo degli interessi sull’imposta trattenuta in violazione del diritto dell’Unione secondo quanto statuito dalla Corte (interessi sull’IVA; nel caso di specie, principale) qualora il soggetto passivo presenti una domanda straordinaria mediante cui non richiede specificamente gli interessi, bensì l’importo dell’imposta sugli acquisti non pagati dovuta esattamente al momento dell’abrogazione, nel diritto interno, della norma dello Stato membro contraria al diritto dell’Unione che obbligava a trattenere l’IVA a motivo di detto mancato pagamento, sebbene gli interessi sull’IVA, che sono alla base della richiesta di pagamento dell’interesse composto in merito ai periodi di dichiarazione precedenti alla domanda straordinaria, siano già maturati e non siano ancora stati pagati.

6)

Se, in caso di risposta affermativa alla questione di cui sopra, sia conforme al diritto dell’Unione, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro che comporta la perdita del diritto di percepire l’interesse composto (interesse sugli interessi), dovuto sul pagamento tardivo degli interessi sull’imposta trattenuta in violazione del diritto dell’Unione secondo quanto statuito dalla Corte (interessi sull’IVA; nel caso di specie, principale) in merito alle richieste di pagamento degli interessi sull’IVA che non rientravano nel periodo di dichiarazione dell’IVA interessato dal termine di decadenza stabilito per la presentazione della domanda straordinaria, in quanto detti interessi erano maturati in precedenza.

7)

Se sia conforme al diritto comunitario e all’articolo 183 della direttiva IVA (tenendo conto segnatamente del principio di effettività e della natura di diritto soggettivo della richiesta di pagamento degli interessi dovuti sulle imposte ingiustificatamente non rimborsate) una prassi di uno Stato membro che priva definitivamente il soggetto passivo della possibilità di richiedere interessi sull’imposta trattenuta ai sensi di una normativa nazionale successivamente dichiarata contraria al diritto comunitario e che impediva di richiedere l’IVA rispetto ad alcuni acquisti non pagati, di modo che

[in forza di detta prassi] si considerasse infondata la richiesta di pagamento degli interessi nel momento in cui era esigibile [il rimborso del] l’imposta, sostenendo la validità della disposizione successivamente dichiarata contraria al diritto comunitario (poiché non c’era stato ritardo e l’amministrazione tributaria si era limitata ad applicare la legge in vigore),

e in seguito, nel momento in cui era stata abrogata nell’ordinamento giuridico interno la disposizione dichiarata contraria al diritto comunitario che limitava il diritto al rimborso, facendo valere la prescrizione.

8)

Se sia conforme al diritto comunitario, all’articolo 183 della direttiva IVA e al principio di effettività una prassi di uno Stato membro in forza della quale la possibilità di richiedere gli interessi di mora da pagare sugli interessi dell’IVA (principale) che spettano al soggetto passivo per l’imposta non rimborsata nel momento in cui era originariamente esigibile, in base a una norma del diritto interno successivamente dichiarata contraria al diritto comunitario, dipende, per l’intero periodo compreso tra il 2005 e il 2011, dal fatto che il soggetto passivo abbia tuttora la facoltà di chiedere il rimborso dell’IVA relativa al periodo di dichiarazione di detta imposta nel quale la disposizione contraria al diritto comunitario di cui trattasi (settembre 2011) è stata abolita dall’ordinamento giuridico interno, sebbene il pagamento degli interessi sull’IVA (principale) non fosse avvenuto prima di allora né in una fase successiva, prima del momento in cui la domanda è stata proposta dinanzi al giudice nazionale.


( 1 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).