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7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 30 luglio 2020 — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-396/20)

(2020/C 423/36)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: CHEP Equipment Pooling NV

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008 (1), che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (direttiva 2008/9/CE), debba essere interpretato nel senso che, anche in caso di evidenti differenze numeriche a svantaggio del soggetto passivo — senza che si ponga la questione del pro rata — tra la richiesta di rimborso e la fattura, lo Stato membro di rimborso può ritenere che non sia necessario chiedere informazioni aggiuntive e che disponga di tutte le informazioni pertinenti ai fini della decisione sul rimborso.


(1)  GU 2008, L 44, pag. 23.