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19.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 289/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania) il 7 maggio 2021 — «Vittamed technologijos» UAB, in liquidazione / Valstybinė mokesčių inspekcija

(Causa C-293/21)

(2021/C 289/40)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parti

Appellante: Vittamed technologijos’ UAB, in liquidazione

Appellata: Valstybinė mokesčių inspekcija

Questione pregiudiziale

Se gli articoli da 184 a 187 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo è (o non è) obbligato a rettificare le detrazioni dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) che ha gravato sull’acquisto di beni e servizi ai fini della produzione di beni d’investimento nel caso in cui tali beni non siano più destinati ad essere utilizzati nell’ambito di attività economiche soggette a imposta perché il proprietario (socio) del soggetto passivo decide di mettere tale soggetto passivo in liquidazione e quest’ultimo presenta una domanda di cancellazione dal registro dei soggetti passivi IVA. Se ai fini della risposta a tale questione siano rilevanti i motivi che hanno condotto alla decisione di mettere in liquidazione il soggetto passivo, vale a dire il fatto che la decisione di mettere in liquidazione tale soggetto sia stata presa a causa di crescenti perdite, dell’assenza di ordinativi e dei dubbi del socio [unico] circa la redditività dell’attività economica programmata (prevista).


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. 1).