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8.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 452/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Prahova (Romania) il 27 luglio 2021 — SC Cartrans Preda SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova

(Causa C-461/21)

(2021/C 452/12)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Prahova.

Parti

Ricorrente: SC Cartrans Preda SRL

Resistente: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova

Questioni pregiudiziali

1)

Se, ai fini della concessione di un'esenzione dall'IVA per operazioni e servizi di trasporto relativi all'importazione di beni, ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), l'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che la registrazione di un'operazione d'importazione (ad esempio, la redazione della dichiarazione sommaria d'ingresso da parte dell'autorità doganale mediante l'assegnazione di un numero denominato MRN/Master Reference Number) comporti sempre anche l’inclusione nella base del calcolo del valore in dogana della tariffa di trasporto fino al primo luogo di destinazione dei beni nel territorio dello Stato membro d'importazione. Se l'esistenza di un MRN, rispetto al quale non si riscontra nessun tipo di indizio fondato di frode, avvalori implicitamente la prova del fatto che nella base imponibile in dogana sono state incluse tutte le spese previste dall'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e b).

2)

Se l'articolo 144, l'articolo 86, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo (2), della direttiva [2006/112] osti a una prassi fiscale dello Stato membro di negare l'esenzione dall'IVA per i servizi di trasporto relativi all'importazione [nell'Unione] per il motivo della mancata presentazione della prova strettamente formale dell'inclusione delle tariffe di trasporto nel valore in dogana, anche se, da un lato, sono stati presentati altri documenti di accompagnamento rilevanti dell'importazione — la dichiarazione sommaria e la lettera di vettura CMR con menzione della consegna al destinatario — e, dall'altro, non c’è nessun tipo di indizio che consenta di mettere in dubbio l’autenticità o l'affidabilità della dichiarazione sommaria e della lettera di vettura CMR.

3)

Se, con riferimento alle previsioni dell'articolo 57 TFUE, il recupero dell'IVA e delle accise presso le amministrazioni finanziarie di più Stati membri costituisca una prestazione di servizi intracomunitaria o l'attività di un agente commissionario generale che interviene come mediatore in un'operazione commerciale.

4)

Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che sussiste una restrizione alla libera circolazione dei servizi quando il destinatario di un servizio fornito da un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro è tenuto, in base alla normativa dello Stato membro in cui è stabilito detto destinatario del servizio, a trattenere l’imposta sul compenso dovuto per la prestazione di servizi in discussione, considerato che non sussiste tale obbligo di ritenuta quando negozia il medesimo servizio con un prestatore di servizi stabilito nello stesso Stato membro del destinatario dei servizi.

5)

Se il trattamento fiscale dello Stato di residenza del soggetto che paga il reddito costituisca un elemento che rende meno attraente e ostacola la libera prestazione dei servizi in quanto, per evitare l'applicazione dell'imposta con ritenuta alla fonte nella misura del 4 %, il residente deve limitarsi a collaborazioni in materia di recupero dell'IVA e delle accise con enti parimenti residenti e non con altri stabiliti in altri Stati membri.

6)

Se il fatto che per il reddito percepito dal non residente sia applicata un'imposta del 4 % (o, a seconda del caso, del 16 %) all’importo lordo, mentre l'imposta sulle società applicata al prestatore di servizi residente nello stesso Stato membro (nella misura in cui realizza utili) è pari al 16 % dell’importo netto, possa essere considerata parimenti una violazione dell'articolo 56 TFUE, perché costituisce un altro elemento che rende meno attraente e ostacola la libera prestazione dei servizi di cui trattasi da parte di non residenti.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. l).