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18.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 276/2


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège (Belgio) il 1o aprile 2022 — Cabot Plastics Belgium SA / État belge

(Causa C-232/22)

(2022/C 276/03)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Liège

Parti

Ricorrente: Cabot Plastics Belgium SA

Resistente: État belge

Questioni pregiudiziali

1o)

Nel caso di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro a favore di un altro soggetto passivo che agisce in quanto tale, la cui sede dell’attività economica è stabilita al di fuori dell’Unione europea, laddove questi ultimi siano entità distinte e giuridicamente indipendenti ma facciano parte di uno stesso gruppo, il prestatore si impegni contrattualmente a utilizzare le proprie attrezzature e il proprio personale esclusivamente per la fabbricazione di prodotti a favore del destinatario, e tali prodotti siano poi venduti da detto destinatario, dando luogo a cessioni di beni imponibili, per la cui esecuzione il prestatore fornisce assistenza logistica e che sono localizzate nello Stato membro in questione; se l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (1), e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2011 (2), debbano essere interpretati nel senso che si debba ritenere che il soggetto passivo stabilito al di fuori dell’Unione europea dispone di una stabile organizzazione in tale Stato membro.

2o)

Se l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo può disporre di una stabile organizzazione quando i mezzi umani e tecnici richiesti sono quelli del suo prestatore, giuridicamente indipendente ma facente parte di uno stesso gruppo, che si impegna contrattualmente, in via esclusiva, a impiegarli a favore di detto soggetto passivo.

3o)

Se l’articolo 44 della direttiva 2006/112/CE e l’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, debbano essere interpretati nel senso che un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nello Stato membro del suo prestatore per il fatto che quest’ultimo effettua a suo vantaggio, in esecuzione di un impegno contrattuale esclusivo, una serie di prestazioni accessorie o supplementari rispetto a un lavoro per conto terzi in senso stretto, contribuendo in tal modo alla realizzazione delle vendite concluse da tale soggetto passivo dalla sua sede al di fuori dell’Unione europea, ma che danno luogo a cessioni di beni imponibili localizzate nel territorio di detto Stato membro in forza della normativa IVA.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).