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11.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 266/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 3 maggio 2022 — A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. (in liquidazione) / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-289/22)

(2022/C 266/20)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: A.T.S. 2003 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt. «f.a.»

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva IVA (1) debbano essere interpretati nel senso che, se l’amministrazione finanziaria constata che un qualsivoglia membro di una catena di prestazioni ha violato norme speciali relative alla prestazione di servizi convenuta in un contratto concluso con il soggetto passivo o in un accordo tra i membri della catena o altre norme, il fatto che tale violazione sia stata commessa è di per sé sufficiente, come circostanza oggettiva, a provare l'esistenza di un’evasione fiscale, anche se l’attività dei membri della catena è lecita sotto tutti gli altri aspetti, oppure se l’amministrazione finanziaria debba, in ogni caso, stabilire specificamente anche in cosa consiste l’evasione fiscale, quale membro della catena l’ha commessa e con quale comportamento. In tale contesto, se l’amministrazione finanziaria, qualora sia constatata una violazione, debba verificare l’esistenza di un nesso causale tra il mancato rispetto degli obblighi regolamentari che disciplinano l’attività economica e il diritto a detrazione del soggetto passivo e se tale diritto possa essere rifiutato unicamente qualora l’esistenza di un siffatto nesso sia dimostrata.

2)

Se, tenuto conto dei summenzionati articoli della direttiva IVA e del diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), riconosciuto quale principio generale di diritto, e dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto, si possa imporre al soggetto passivo, nel contesto dell’obbligo generale di controllo che gli incombe, di verificare se i prestatori operanti a monte nella catena abbiano rispettato gli obblighi imposti dalle norme speciali che disciplinano l’esecuzione della prestazione di servizi prevista dalla fattura e le condizioni per operare legalmente. In caso di risposta affermativa, se tale obbligo incomba al soggetto passivo in modo continuativo nel corso del rapporto giuridico o, altrimenti, con quale frequenza debba adempierlo.

3)

Se gli articoli 167, 168, lettera a), e 178, lettera a), della direttiva IVA debbano essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che individua un inadempimento da parte di un qualsivoglia prestatore operante a monte nella catena è tenuto a non esercitare, in tal caso, il diritto a detrarre l’IVA che è stata sul medesimo ripercossa, perché in caso contrario l’applicazione della detrazione dell’IVA sarebbe qualificata come evasione fiscale.

4)

Se i summenzionati articoli della direttiva IVA, conformemente ai principi di certezza del diritto e di neutralità fiscale, debbano essere interpretati nel senso che, nell’esaminare e qualificare il carattere fraudolento della catena nonché nel determinare i fatti pertinenti e valutare le prove che li attestano, l’amministrazione finanziaria non può prescindere dalle disposizioni della normativa speciale relative alle prestazioni fatturate, in particolare le norme che disciplinano i diritti e gli obblighi delle parti.

5)

Se sia conforme ai citati articoli della direttiva IVA e al diritto a un equo processo, sancito come principio generale del diritto all’articolo 47 della Carta, e altresì al principio fondamentale della certezza del diritto, una prassi dell’amministrazione finanziaria consistente nel considerare che, in sede del controllo del diritto a detrazione relativo a un’operazione economica realizzata nella forma di esercizio di un’attività di prestazione di servizi, l’effettiva esistenza di tale operazione, documentata mediante fatture, contratti e altri documenti contabili, può essere confutata sulla base degli accertamenti effettuati dall’autorità inquirente durante l’ispezione, delle testimonianze rilasciate durante l’ispezione dalle persone oggetto della medesima, e delle testimonianze rilasciate da lavoratori assunti tramite agenzia interinale in merito a quel che pensano del loro rapporto di lavoro e a come lo qualificano giuridicamente e in merito al soggetto che considerano essere il titolare dei diritti connessi al datore di lavoro.

6)

Se sia conforme ai citati articoli della direttiva IVA e al diritto a un equo processo, sancito come principio generale del diritto all’articolo 47 della Carta, e altresì al principio fondamentale della certezza del diritto la prassi dell’amministrazione finanziaria consistente, da un lato, nel qualificare la scelta del soggetto passivo di svolgere la sua attività economica in una forma che gli consenta di ridurre al massimo i suoi costi come l’esercizio di un diritto in modo contrario alla sua funzione e, d’altro lato, per tale ragione, nell’esercitare il suo diritto di riqualificare i contratti in un modo che determina l’insorgere di un contratto tra parti che in precedenza non erano vincolare contrattualmente.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).