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19.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 359/43


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgio) il 21 giugno 2022 — SA Cezam / État belge

(Causa C-418/22)

(2022/C 359/50)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance du Luxembourg

Parti

Ricorrente: SA Cezam

Resistente: État belge

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 62, [punto 2], 63, 167, 206, 250 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), e il principio di proporzionalità, come interpretato, in particolare, nella sentenza della Corte dell'8 maggio 2019, EN.SA (C-712/17), in combinato disposto con il principio di neutralità, ostino a una normativa nazionale, quale l'articolo 70, [paragrafo 1], del Code de la TVA (codice IVA, Belgio), l'articolo 1 e la rubrica V della tabella G allegata al regio decreto n. 41, che fissa l'importo delle ammende fiscali proporzionali in materia di imposta sul valore aggiunto, in base alla quale, in caso di inesattezze constatate in sede di controllo della contabilità per quanto riguarda il suo contenuto, al fine di sanzionare le operazioni imponibili che non sono state registrate, in tutto o in parte e per un importo superiore a EUR 1 250, l'infrazione è sanzionata con un'ammenda forfettaria ridotta del 20 % dell'imposta dovuta, senza che da quest’ultima possa essere detratta, ai fini del calcolo dell'ammenda, l'imposta versata a monte, che non è stata detratta a causa dell’omessa dichiarazione, e nonostante, ai sensi [dell’articolo 1, secondo comma,] del regio decreto n. 41, la scala di riduzioni prevista alle tabelle da A a J dell'allegato a tale decreto sia applicabile solo se le infrazioni sanzionate sono state commesse senza l'intento di eludere o consentire di eludere l’imposta.

2)

2) Se influisce sulla soluzione della questione il fatto che il soggetto passivo abbia volontariamente o involontariamente versato l'importo dell'imposta esigibile a seguito del controllo, al fine di regolarizzare il pagamento insufficiente dell'imposta e, quindi, di conseguire l'obiettivo di garantire l’esatta riscossione della medesima.


(1)  GU 2006, L 347, pag. 1.