26.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 368/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster (Germania) il 6 luglio 2022 — Michael Schütte/Finanzamt Brilon
(Causa C-453/22)
(2022/C 368/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Münster
Parti
Ricorrente: Michael Schütte
Resistente: Finanzamt Brilon
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni della direttiva 2006/112/CE (1) — in particolare il principio di neutralità fiscale e il principio di effettività — impongano, nelle circostanze di cui al procedimento principale, che al ricorrente vada riconosciuta una pretesa diretta nei confronti dell’amministrazione finanziaria al rimborso dell’IVA versata in eccesso ai suoi fornitori, oltre interessi, benché sia sempre possibile che detti fornitori, sulla base di una rettifica delle fatture, agiscano successivamente nei confronti di quest’ultima, e che quindi — eventualmente — l’amministrazione finanziaria non possa rivalersi verso il ricorrente, con il conseguente rischio che essa sia tenuta a rimborsare due volte lo stesso importo dell’IVA.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).