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7.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 424/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 25 luglio 2022 — Deco Proteste — Editores Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-505/22)

(2022/C 424/32)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Deco Proteste — Editores Lda

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso in cui[,] mediante la sottoscrizione di pubblicazioni periodiche tramite un abbonamento[,] viene conferito ai nuovi sottoscrittori un omaggio (un «gadget»), secondo quanto previsto dall’articolo 16 della direttiva IVA (1)[,] tale conferimento debba essere considerato:

a)

come una cessione realizzata a titolo gratuito, distinta dall’operazione di abbonamento alle pubblicazioni periodiche;

o

b)

come parte integrante di un’unica operazione effettuata a titolo oneroso;

oppure

c)

come parte integrante di un pacchetto commerciale, costituito da un’operazione principale (l’abbonamento alla rivista) e da altra accessoria (il conferimento dell’omaggio), considerandosi quest’ultima una cessione a titolo oneroso e strumentale all’abbonamento alla rivista.

2)

Se, nel caso in cui la risposta alla prima questione indichi che si tratta di una cessione a titolo gratuito, sia conforme alla nozione di destinazione a regali di scarso valore di cui al secondo paragrafo dell’articolo 16 della direttiva IVA la determinazione di un massimale annuale del valore globale degli omaggi corrispondente alla percentuale del cinque per mille del volume d’affari del soggetto passivo nell’anno precedente (da aggiungersi al massimale del valore unitario).

3)

Se, in caso di risposta affermativa alla questione precedente, si debba considerare che la percentuale del cinque per mille del volume d’affari del soggetto passivo nell’anno precedente sia talmente bassa da privare di effetto utile il secondo paragrafo dell’articolo 16 della direttiva IVA.

4)

Se il summenzionato massimale del cinque per mille del volume d’affari del soggetto passivo nell’anno precedente violi, tenuto anche conto delle finalità che detto massimale persegue, i principi di neutralità e di parità di trattamento o non discriminazione e di proporzionalità.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).