«Validità degli artt. 2 e 3 della decisione del Consiglio 28 febbraio 2000, 2000/186/CE, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga agli articoli 6 e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme – Limitazione al 50% del diritto a deduzione dell'IVA per i veicoli non utilizzati esclusivamente a fini professionali – Autorizzazione con efficacia retroattiva di una misura fiscale nazionale»