«Imposta sul valore aggiunto – Art. 13, parte A, n. 1, lett. b) e c), della sesta direttiva 77/388/CEE – Esenzione – Trattamenti psicoterapici in un ambulatorio gestito da una fondazione (ente di pubblica utilità) avvalendosi di psicologici laureati non abilitati all'esercizio della professione medica – Effetto diretto»