«IVA – Direttiva sesta e tredicesima – Luogo di prestazione dei servizi – Meccanismo di elusione dell'imposta – Società con sede fuori delle Comunità e altre società dello stesso gruppo con sede in uno Stato membro – Sale giochi – Nozione di «attività ricreative o affini», di cui all'art. 9, n. 2, lett. c), della sesta direttiva – Nozione di «centro di attività stabile», di cui all'art. 9, n. 1, della sesta direttiva – Rimborso dell'IVA versata a monte»
«Nel caso di specie,
a) Qualora l’attività di una società (“A”) sia strutturata analogamente a quella del caso di specie, di modo che una società (“B”) collegata, la cui sede d’attività economica si trovi fuori del territorio della Comunità, fornisca servizi relativi a macchine per il gioco d’azzardo e l’unico scopo della struttura sia di evitare che A sia obbligata a pagare l’IVA nello Stato in cui ha sede:
b) Qualora l’attività di una società (“A”) sia strutturata in modo che, ai sensi delle norme sul luogo di prestazione, una società collegata (“B”), in circostanze analoghe a quelle del caso di specie, fornisca servizi relativi a macchine per il gioco d’azzardo a partire da una sede di attività stabilita fuori del territorio della Comunità, non abbia un centro di attività stabile, a partire dal quale siano resi tali servizi, nello Stato membro in cui A ha sede, e l’unico scopo della struttura sia di evitare che A debba pagare l’IVA sui detti servizi in tale Stato:
b) In caso di soluzione affermativa, in che modo esso operi in un caso come quello di specie.
b) Se sia rilevante per le soluzioni delle questioni suesposte che il tipo di amministrazione adottato da B nella sede della propria attività economica fuori della Comunità fosse necessario per fornire ai clienti servizi relativi a macchine per il gioco d’azzardo e che né A, né C, né D svolgano tali attività».