C-102/86 - Apple and Pear Development Council / Commissioners of Customs and Excise

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EUR-Lex - 61986C0102 - IT

61986C0102

Conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn del 28 ottobre 1987. - APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL CONTRO COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA HOUSE OF LORDS. - SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO. - CAUSA 102/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 01443


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

signori Giudici,

Il presente rinvio pregiudiziale a norma dell' art . 177 del trattato CEE è stato disposto in una causa tra l' Apple and Pear Development Council ( in prosieguo : "Council ") ed i Commissioners of Customs and Excise ( in prosieguo : "Commissioners ").

Ai Commissioners è affidato l' accertamento e la riscossione dell' imposta sul valore aggiunto nel Regno Unito in forza del Finance Act 1972, emendato in particolare dal Finance Act del 1977 .

Il Council è stato istituito a norma dell' Industrial Organisation and Development Act del 1947 dall' "Apple and Pear Development Council Order" del 1966 ( SI 1966 n . 1579 ) ed ha continuato a sussistere in forza dell' "Apple and Pear Development Council Order" del 1980 ( SI 1980/623 ). Quest' ultimo, nella versione emendata, definiva i poteri ed i compiti del Council per il periodo che riguarda la presente lite . Questi compiti comprendono l' incoraggiamento della produzione in Inghilterra e nel Galles e lo smercio di pere e mele di una determinata qualità, la definizione di categorie commerciali e la ricerca relativa a vari aspetti della coltivazione e della distribuzione delle pere e delle mele; questi compiti devono essere svolti "in modo ritenuto idoneo ( dal Council ) ad aumentare l' efficienza e la produttività del settore, a migliorare e a sviluppare il servizio che esso presta o potrebbe prestare alla comunità ed a porlo in grado di prestare questo servizio in modo più economico" ( art . 3 dell' Order ( decreto ) del 1980 ).

Esso è composto, oltre che da membri indipendenti, da rappresentanti dei coltivatori e dei lavoratori del ramo, nonché da esperti dello smercio delle mele e delle pere .

I coltivatori inglesi e gallesi di mele e pere destinate alla vendita che coltivino non meno di 2 ettari nei quali siano piantati 50 o più alberi, a norma del regolamento devono iscriversi al Council e ad essi può essere chiesto di fornire dati relativi alla loro produzione e alle loro vendite .

A norma dell' art . 9 del decreto del 1980 "al fine di consentire al Council di far fronte alle spese amministrative o di altro genere sostenute o prevedibili nell' adempimento dei loro compiti", il Council, previa approvazione del ministro, può imporre un contributo annuo non superiore (...) - "ad una determinata somma" ( modificata via via ) per ciascun ettaro coltivato a frutta, ed i coltivatori possono optare per il contributo in ragione di cinquanta alberi, anziché per ettaro, qualora vi siano meno di 125 alberi per ettaro . I coltivatori di superfici inferiori o che possiedano meno alberi del minimo prescritto sono esenti dal contributo .

Il contributo è stato stabilito annualmente in relazione alla situazione in atto . Risulta che i contributi stabiliti nel 1982 con questo sistema hanno dato 585 mila UKL, che sono state spese in gran parte per la pubblicità e per la ricerca, oltre che evidentemente per far fronte alle spese amministrative .

Il Council aveva pure il potere di imporre un contributo addizionale per far fronte alle spese di programmi particolari . Un programma di questo tipo è stato varato per promuovere la vendita di mele di qualità superiore . Questo, noto sotto il nome di "Kingdom Scheme", era un programma volontario e, a parte una sovvenzione governativa iniziale, si autofinanziava .

A norma del Financial Act 1972, nella versione emendata, la cessione di beni o la prestazione di servizi nel Regno Unito da parte di un soggetto ad imposta nell' ambito della sua azienda è soggetta ad IVA, a meno che si tratti di un "negozio esente" ovvero effettuato non a titolo oneroso . L' imposta versata da chi riceve beni o servizi è nota come "imposta a monte" ( input tax ): quella relativa alla fornitura di beni e di servizi è nota come "imposta a valle" ( output tax ). Si può effettuare la compensazione tra monte e valle qualora i beni o i servizi ricevuti siano usati o destinati ad essere usati per l' azienda . Se sono destinati in parte a questo scopo e in parte ad altri scopi, i Commissioners devono tener conto dell' imposta a monte in proporzione degli acquisti tassabili .

Dal 1973 al 1981 i Commissioners ammettevano che il Council non era soggetto all' IVA per i contributi annuali, eccezion fatta per quelli inerenti al "Kingdom Scheme", e che, dal momento che lo svolgimento del compito d' incoraggiare la vendita di mele e pere costituiva un' "attività imprenditoriale", le imposte versate per gli acquisti fatti a tale scopo potevano essere detratte o rimborsate come "imposta a monte", indipendentemente dal fatto che si riferissero al Kingdom Scheme o all' attività generale . Nel 1981, però, i Commissioners cambiavano opinione . Essi disponevano che le attività generali non erano imprenditoriali ai fini dell' IVA cosicché l' imposta a monte relativa a queste attività non poteva essere rimborsata al Council .

La lite veniva portata dinanzi ad un giudice per l' IVA il quale stabiliva che il Council svolgeva attività imprenditoriale per quanto riguardava tutte le sue attività d' incoraggiamento della vendita di mele e pere dei coltivatori, cosicché poteva pretendere che gli fosse accreditata l' intera imposta a monte .

La pronuncia veniva annullata dalla Divisional Court della High Court of Justice, la cui sentenza era confermata dala Court of Appeal . Quest' ultima decideva che non vi era contropartita per la prestazione di servizi da parte del Council, salvo per quanto riguardava il Kingdom Scheme, e che di conseguenza non vi erano prestazioni soggette ad imposta . L' imposta a monte, versata al ricevimento di beni o di servizi rientranti nell' attività generale non poteva quindi essere detratta o rimborsata .

In cassazione la House of Lords decideva che il primo problema era se i contributi riscossi per l' attività generale costituissero contropartita ai sensi dell' art . 6 n . 2 lett . a ) del Financial Act del 1972, nella versione emendata . Questo stabilisce che "Salve restando ( talune deroghe ) la "fornitura" ( supply ) in questa parte della presente legge comprende tutte le forme di fornitura, ma non le prestazioni che non siano a titolo oneroso ". Dato che la legge del 1972 è stata emendata nel 1977 per dare attuazione alla sesta direttiva del Consiglio ( 77/388/CEE ) "in fatto di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sull' entrata - sistema comune d' imposta sul valore aggiunto : base imponibile uniforme" ( GU 13 . 6 . 1977, L 145, pag . 1 ) si è quindi ritenuto necessario chiedere :

"Se l' espletamento, da parte dell' Apple and Pear Development Council, dei suoi compiti a norma dell' art . 3 dell' Apple and Pear Development Council Order del 1980 ( SI n . 623 ) (( ( emendato dall' Apple and Pear Development Council ( Amendment ) Order 1980 SI n . 2001 ) )) e l' imposizione ai coltivatori, a norma dell' art . 9, n . 1, di un contributo annuo inteso a consentire al Council di far fronte alle spese amministrative ed altre sostenute o da sostenere nell' espletamento di detti compiti, costituiscano 'prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso' ai sensi dell' art . 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in fatto di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sull' entrata (...)".

L' art . 2, n . 1, della Sesta direttiva stabilisce :

"Sono soggette all' imposta sul valore aggiunto :

1 ) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all' interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale ."

(...)

Il Council, sostenuto dalla Commissione, sostiene che i contributi versati dai coltivatori a norma dell' art . 9 del decreto del 1980, costituiscono la contropartita della prestazione di servizi da parte del Council ai coltivatori, ai sensi della direttiva . Se ciò è giusto, vi sarà un' imposta a valle da pagare su detta prestazione ( che in molti casi può essere compensata dai coltivatori, in quanto imposta a monte, con l' imposta a valle da essi dovuta ), ma il Council potrà compensarla con l' imposta a monte sui beni o sui servizi fornitigli .

Il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sostengono che i contributi non sono la contropartita di servizi . Se ciò è esatto, il Council non applicherà l' imposta sulle somme riscosse per l' attività generale, ma non potrà recuperare l' imposta a monte sui servizi o sui beni fornitigli . In conclusione, si troverà in una situazione più sfavorevole che se dovesse pagare l' imposta sui contributi riscossi . L' importo a carico dei coltivatori dovrebbe in definitiva essere aumentato in modo da consentire al Council di pagare l' IVA sulle merci e sui servizi fornitigli .

Perché l' imposta sia dovuta, ci devono essere tanto un negozio tassabile, quanto una persona tassabile . Vi è un nesso tra questi due concetti, come dimostra la sentenza della Corte nella causa 89/81 ( Hong-Kong Trade Development Council, Racc . 1982, pag . 1277 ) e il tener conto dell' uno può servire per risolvere l' altro in ogni ipotesi specifica . Si tratta tuttavia di nozioni distinte . La questione sollevata qui non è se il Council sia un soggetto tassabile, ma se vi sia un negozio tassabile . L' espletamento dei compiti descritti e il versamento dei contributi imposti dal decreto costituiscono "prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso"?

Nella sesta direttiva non si definisce che cosa significhi "a titolo oneroso", sebbene il n . 1, lett . a ), dell' art . 11, lett . A, specifichi che la base imponibile è costituita, "per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse di quelle di cui alle lett . b ), c ) e d ), da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell' acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni ".

La seconda direttiva, che la sesta direttiva ha sostituito man mano che gli Stati membri l' hanno posta in atto, era diversa . A norma dell' art . 2 l' IVA gravava su : "( a ) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso (...) da un soggetto passivo ". A norma dell' art . 8 della seconda direttiva, la base imponibile dell' imposta era costituita : "per le cessioni e prestazioni di servizi, da tutto ciò che compone il controvalore della cessione del bene o della prestazione di servizi, comprese tutte le spese ed imposte, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto ". In forza del n . 13 dell' allegato A, "per controvalore si intende tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo della cessione del bene o della prestazione di servizio, comprese le spese accessorie ( imballaggio, trasporto, assicurazione ecc .) vale a dire non solo l' importo delle somme riscose, ma anche, ad esempio, il valore dei beni ricevuti in cambio o, in caso di espropriazione effettuata dalla pubblica amministrazione od in suo nome, l' importo dell' indennità riscossa ".

L' art . 2 descrive in generale la portata dell' imposta . La caratteristica necessaria del negozio soggetto all' IVA è che ci deve essere un "quid pro quo ". L' art . 8 ( letto congiuntamente all' art . 13 dell' allegato A ) della seconda direttiva e l' art . 11 della sesta direttiva hanno il più preciso scopo di definire come vada accertato l' importo tassabile e cosa esso debba comprendere in determinati casi .

Oggetto di entrambe le direttive era armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sull' entrata, istituire un sistema comune e un imponibile uniforme . Ciascuna delle versioni linguistiche doveva avere lo stesso senso e perseguire lo stesso scopo . Sarebbe quindi erroneo interpretare la frase "supply (...) effected for consideration" ( fornitura effettuata contro corrispettivo ) alla luce del senso tecnico delle parole nel diritto nazionale inglese, e sarebbe del pari erroneo interpretare le altre versioni linguistiche facendo riferimento al loro senso tecnico nel rispettivo diritto nazionale . Se ai termini si conferisse questo senso strettamente tecnico si potrebbe ottenere, e molto probabilmente si otterrebbe, una disparità invece che un' armonizzazione . I termini devono quindi venire interpretati nel loro contesto giuridico comunitario come una frase giuridica comunitaria, tenendo conto delle varie versioni liguistiche .

Come ho già detto, la frase "against payment" ( contro pagamento ) di cui all' art . 2 della seconda direttiva è stata cambiata in "for consideration" ( per un corrispettivo ) nell' art . 2 della sesta direttiva . Mi pare probabile che questa modifica sia stata apportata per chiarire che quello che viene dato in contropartita di servizi non deve necessariamente essere una somma di denaro . Se si fa riferimento alle versioni linguistiche ufficiali al momento dell' adozione della seconda direttiva ( dato che il Regno Unito a quell' epoca non aveva ancora aderito alla Comunità ) si noterà che nell' art . 2 nella versione francese vi era l' espressione "à titre onéreux", nel testo tedesco "gegen Entgelt", in italiano "a titolo oneroso" e in olandese "onder bezwarende titel ".

Il dictionnaire Littré ( 1951 ) definisce "titre onéreux" come "celui par lequel on acquiert une chose sous la condition d' acquitter certaines charges", il Petit Robert ( 1979 ) come la "condition d' acquitter une charge, une obligation ". Il suo contrario è "à titre gratuit" e, se non erro, la frase indica l' obbligo di dare o la dazione di qualcosa in cambio di un vantaggio ottenuto, in contrapposizione a gratuitamente . I testi italiano e tedesco, se non erro, hanno sensi analoghi . "Gegen Entgelt" è tradotto "against payment" ( contro pagamento ) ( Langenscheidt dictionary, 1979 ) in opposizione a "ohne Entgelt" che significa "free of charge" ( senza spesa ). "Entgelt" è la "performance which the parties regard as the economic equivalent for another performance" ( la prestazione che le parti considerano l' equivalente economico di un' altra prestazione ) ( Die Struktur des vertraglichen Schuldverhaeltnisses in anglo-amerikanischen Recht, Rheinstein, 1932, pag . 100 ).

Riferendomi a queste altre versioni mi pare che la frase "against payment" poi adottata nella versione inglese della seconda direttiva andasse interpretata in senso più ampio che "for money" ( per denaro ) e che avesse lo stesso senso del "for consideration" della sesta direttiva, adottata dopo che il Regno Unito aveva aderito alla Comunità . Quest' ultima conclusione é suffragata dal fatto che nelle altre versioni linguistiche i termini usati nell' art . 2 erano gli stessi tanto nella seconda quanto nella sesta direttiva, il che dimostra che non si intendeva cambiare il senso .

La versione inglese della seconda direttiva nell' art . 8 parla di "the consideration for the supply" (( ( il corrispettivo della fornitura (...) )) e la definisce in modo più particolareggiato al punto 13 dell' allegato A; l' art . 11 della sesta direttiva definisce l' importo tassabile come il corrispettivo che il fornitore ha ottenuto o deve ottenere dall' acquirente e include tutti i tributi nonché l' imballaggio e le altre spese .

E' stato sostenuto che è necessario trasferire la definizione di corrispettivo di cui al n . 13 dell' allegato A della seconda direttiva all' art . 2 della sesta direttiva . Tenuto conto dei diversi scopi dell' art . 11 e dell' art . 2 della sesta direttiva, non mi pare che questa sia un' operazione rilevante o necessaria giacché, evidentemente, se la fornitura implica una contropartita, il corrispettivo intero sarà quello ottenuto applicando i criteri dell' art . 11 . Ai fini dell' art . 2 è sufficiente osservare che i servizi non siano resi gratuitamente, ma contro qualche forma di pagamento . L' accertamento del valore esatto del pagamento è un' operazione successiva .

La differenza di funzioni tra gli articoli è dimostrata dalle altre versioni linguistiche . L' art . 8 della seconda direttiva parla di : "tout ce qui constitue la contrevaleur de la livraison", "tutto ciò che compone il controvalore della cessione", "alles, was den Gegenwert foer die Lieferung (...) bildet", nel tedesco, al quale, se non erro, la versione olandese è simile . Le parole chiave sono poi definite nell' allegato A . Solo a mo' d' esempio citerò le versioni tedesca e francese . "Contrevaleur" è definito come "tout ce qui est reçu en contrepartie de la livraison"; "Gegenwert" come "alles (...), was als Gegenleistung foer die Lieferung (...) erhalten wird ". Nell' art . 11 della sesta direttiva i termini usati sono semplicemente "contrepartie" e "Gegenleistung ". Quindi non vi è identità di linguaggio tra l' art . 2 e le parole che definiscono l' importo tassabile nell' altro articolo . Solo nella versione inglese compaiono gli stessi termini, benché usati per scopi diversi .

In conclusione, tenuto conto degli scopi diversi delle disposizioni e di queste differenze linguistiche, ritengo che l' art . 2 possa considerarsi di per sé, e il problema essenziale è se il pagamento di un contributo imposto dalla legge, commisurato al terreno o al numero di unità produttive, nel nostro caso alberi, si debba considerare pagamento per l' espletamento di compiti del tipo specificato .

Mi pare che gli argomenti svolti dal Council e dalla Commissione europea a favore della soluzione affermativa, nonché dal Regno Unito e dalla Repubblica federale a favore della soluzione negativa della questione sottopostavi dalla House of Lords si equivalgano .

A favore dei primi si può dire con ragione che il Council non potrebbe svolgere il suo compito se i coltivatori non versassero il contributo . L' unico scopo del contributo è quello di consentirgli di farlo e il contributo per l' attività generale è quasi l' unica fonte di entrate per il Council . I coltivatori pagano per quel che ottengono ed è probabile che i maggiori coltivatori, i quali pagano di più, trarranno anche il maggior vantaggio dalle attività del Council . Vi è un nesso tra la nozione di soggetto tassabile ( come può essere il Council a norma dell' art . 4, n . 5, della sesta direttiva ) e la prestazione di servizi contro corrispettivo . Se il Council si deve considerare un soggetto tassabile, se ne può desumere che è probabile che le sue attività costituiscano la fornitura di servizi a titolo oneroso .

Tuttavia vi sono argomenti altrettanto validi in senso opposto e in definitiva sono giunto alla conclusione che questi dovrebbero prevalere .

In primo luogo gli enti d' incoraggiamento del genere in esame devono essere istituiti nell' interesse di un settore nel suo complesso e nell' interesse della comunità complessivamente considerata . La stessa legge del 1947 autorizza il ministro ad attribuire incarichi per aumentare l' efficienza o la produttività di particolari settori e per migliorare o incrementare i servizi che questi settori rendono alla comunità . Se si tiene conto dei particolari dell' art . 3 del decreto del 1980, è chiaro che i compiti da svolgere ( ad esempio nelle ricerche da effettuarsi, nell' incoraggiamento della produzione e delle vendite e nei metodi per usare la mano d' opera e per l' esportazione, e nella migliore definizione delle categorie commerciali ) sono nell' interesse del settore nel suo complesso e dei servizi che esso rende alla comunità .

In secondo luogo, si deve osservare che, a norma dell' art . 9 del decreto del 1980, lo scopo dei contributi è quello di consentire al Council "di far fronte alle spese amministrative ed altre sostenute o da sostenere nello svolgimento" dei compiti di cui all' art . 3 che il Council deve espletare . Il contributo è riscosso solo se il Council decide di istituirlo e se il ministro lo approva . Pare probabile che il contributo sarà imposto annualmente, benché non sia necessariamente certo che la parte destinata alla propaganda, alla pubblicità e all' incoraggiamento debba continuare a costituire approssimativamente i 2/3 della spesa totale come pare avvenga ora . Il fatto che il contributo sia obbligatorio non può essere decisivo per negare che sia un corrispettivo, ma l' insussistenza di qualsiasi elemento consensuale nel pagamento e la mancanza di controllo da parte dei singoli coltivatori sull' operato del Council sono indizi a favore della tesi che il tributo non è in effetti un pagamento per determinati servizi .

In terzo luogo, l' essenza della prestazione di servizi a titolo oneroso è che il pagamento dev' essere "per" i servizi resi . Come la Corte ha deciso nella sentenza 154/80 ( deposito olandese patate, Racc . 1981, pag . 445, 454 ) "una prestazione di servizi è tassabile, ai sensi della seconda direttiva, qualora il servizio sia effettuato a titolo oneroso e l' imponibile della prestazione stessa sia costituito da tutto ciò che è ricevuto quale corrispettivo del servizio; deve perciò esistere un nesso diretto fra il servizio reso e il controvalore ricevuto ".

L' esigenza di un nesso diretto si può quindi ravvisare, in relazione al corrispettivo a norma dell' art . 8 della seconda direttiva, nella sentenza 222/81 ( Bausystem / Finanzamt Moenchen foer Koerperschaften, Racc . 1982, pagg . 2527 ), e, in relazione alla nozione di soggetto tassabile, nella sentenza 89/81 ( Hong-Kong Trade Development Council, vedi sopra ).

Mi pare che nel nostro caso il pagamento compensi solo indirettamente il vantaggio, se esiste, tratto dal singolo coltivatore . Benché, come si sostiene, possa darsi che i coltivatori con proprietà di maggior estensione paghino di più e fruiscano di vantaggi maggiori dal miglioramento del settore, e benché i piccoli coltivatori possano essere tassati in base al numero di alberi e paghino meno e possano fruire di vantaggi minori, non vi è una relazione necessaria tra dimensioni e vantaggi . L' obbligo è quello di sovvenire alle spese sostenute dal Council per migliorare il settore . Non si tratta di pagare per quello che si riceve individualmente .

E' possibile che qualcuno paghi lo stesso importo per vantaggi di diversa entità e che questo pagamento costituisca una contropartita . Questo sembra indicare piuttosto che gli importi versati sono più simili ad una tassa forfettaria che ad un vero pagamento per servizi .

Benché non ritenga che sia necessario poter attribuire particolari quote del corrispettivo a particolari servizi, poiché può bastare un contributo diretto generale per un servizio generale, non sono convinto che la reciprocità necessaria o il nesso diretto sia stato dimostrato tra il pagamento e i servizi nel presente caso .

Nella sentenza 15/81 ( Gaston Schul Racc . 1982, pag . 1402, al n . 14 ) la Corte ha ammesso la distinzione tra "il negozio" necessario per una fornitura interna, la quale implica la fornitura di merci contro corrispettivo, e la mera importazione di merci, che di per sé è soggetta ad imposta "indipendentemente dal fatto che abbia luogo o meno un negozio, che l' operazione venga effettutata a titolo oneroso e gratuito ".

Nel nostro caso ( nel quale il fatto litigioso si è svolto nel territorio di uno Stato membro e non vi è stata importazione ) non vi è alcun negozio al quale si possa riferire un determinato pagamento, e in realtà è perfettamente possibile che taluni coltivatori si trovino nell' impossibilità di indicare dei servizi specificamente forniti loro anziché al settore nel suo complesso . Talune marche di mele possono non essere reclamizzate o incoraggiate; i coltivatori di mele possono non trarre vantaggio dall' incoraggiamento delle pere e viceversa .

Non mi pare che il versamento obbligatorio del contributo e l' adempimento obbligatorio dei compiti di legge non riferiti a coltivatori singoli rappresentino il negozio necessario, per non parlare di una qualsiasi forma di contratto . La posizione mi pare sia molto diversa per quel che riguarda il Kingdom Scheme, nel quale i coltivatori pagano volontariamente per servizi inerenti ai loro prodotti specifici .

Non mi pare che questa posizione muti in relazione all' art . 4 della sesta direttiva . Questo articolo, al n . 5 dispone che le autorità nazionali e gli altri enti di diritto pubblico ( e io penso che il Council sia uno di questi o dovrebbe esserlo ) non devono considerarsi soggetti tassabili in relazione alle attività o negozi nei quali agiscono come pubbliche autorità, nemmeno quando riscuotono tributi, diritti o pagamenti connessi a queste attività o negozi, a meno che il trattarli come soggetti non tassabili implichi notevoli distorsioni della concorrenza . Analogamente essi sono considerati soggetti tassabili per quel che riguarda le attività elencate nell' allegato D, il quale comprende i "negozi degli enti agricoli di intervento relativi ai prodotti agricoli ed effettuati a norma dei regolamenti sull' organizzazione comune dei mercati di tali prodotti", nonché le "attività degli uffici di pubblicità commerciale ".

Queste disposizioni si riferiscono al problema se un soggetto sia o vada trattato come un soggetto tassabile . Se lo è, ciò può indicare che la sua attività è la fornitura di beni o servizi a titolo oneroso . Ciò però non risolve il problema . Se, come ho concluso, in una situazione come quella illustrata nella presente causa non vi è una fornitura di questo genere, non c' è obbligo di pagare l' IVA, nemmeno se la persona coinvolta nell' attività è un soggetto tassabile . In ogni caso, il problema se il Council sia un soggetto tassabile non è stato sottoposto a questa Corte; spetta al giudice nazionale stabilire se, qualora il Council non debba considerarsi un soggetto tassabile, possano determinarsi notevoli distorsioni alla concorrenza . Non mi pare che ciò sia stato finora dimostrato nella presente causa .

Quanto all' allegato D, mi pare che il Council chiaramente non sia un ente di intervento agricolo, né effettui negozi a norma dei regolamenti sulle organizzazioni comuni di mercato .

Anche il se esso svolga le attività di un ufficio di pubblicità commerciale in considerazione del tipo di informazioni pubblicitarie che esso fornisce è del pari un problema riservato al giudice nazionale . Anche se lo fosse, mi pare che sarebbe necessario considerare quale parte del contributo si riferisca a dette attività pubblicitarie, anziché alle sue altre attività, come la ricerca, che non si possono ritenere proprie di un ufficio di pubblicità commerciale .

Nemmeno l' art . 13 della sesta direttiva ( invocato dal Council ) serve per risolvere la questione . Quest' articolo autorizza semplicemente a concedere esenzioni . Esso stabilisce che talune attività svolte da enti pubblici e retribuite in forza di un obbligo sancito dalla legge possono essere, se non sono esentate, soggette all' IVA . Esso lascia irrisolto il problema essenziale di cui all' art . 2 della direttiva .

Di conseguenza, ritengo che la questione sollevata dalla House of Lords debba essere risolta secondo i seguenti criteri :

"La frase "the supply of (...) services effected for consideration" ( la fornitura di servizi a titolo oneroso ), di cui all' art . 2 della sesta direttiva IVA, non si applica alla situazione in cui un ente istituito da una legge di uno Stato membro svolge, in forza di questa legge, i compiti di migliorare l' efficienza della produzione, conservare la qualità dei prodotti e attivare le vendite degli stessi in un determinato settore dell' agricoltura e impone ai coltivatori, in forza della stessa legge, un contributo annuo allo scopo di consentire all' ente stesso di far fronte alle spese amministrative e di altro genere sostenute o da sostenere nell' espletamento di detti compiti ."

Le spese delle parti nella causa principale sono di competenza del giudice nazionale . Le spese sostenute dalla Commissione e dagli Stati membri che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento non sono ripetibili .

(*) Traduzione dall' inglese .