C-101/91 - Commissione / Italia

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EUR-Lex - 61991C0101 - IT

61991C0101

Conclusioni dell'avvocato generale Gulmann del 28 ottobre 1992. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - MANCATA ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DELLA CORTE CHE ACCERTA UN INADEMPIMENTO. - CAUSA C-101/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00191


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

1. Con decisioni del Consiglio (1) l' Italia è stata autorizzata a derogare temporaneamente fino al 31 dicembre 1983 alle norme della sesta direttiva IVA esentando dall' IVA le operazioni connesse agli aiuti alle popolazioni dell' Italia meridionale colpite dal terremoto del novembre 1980.

2. Il 21 febbraio 1989 la Corte si è pronunciata in una causa promossa dalla Commissione contro l' Italia (2). La Corte ha dichiarato che:

"(...) la Repubblica italiana, concedendo per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1984 e il 31 dicembre 1988 un' esenzione dall' imposta sul valore aggiunto, con rimborso delle imposte versate nello stadio precedente, per talune operazioni effettuate nei confronti delle vittime del terremoto in Campania e in Basilicata, ha contravvenuto alle disposizioni dell' art. 2 della sesta direttiva (...) del Consiglio (...)".

3. Nella presente causa la Commissione ha concluso che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure necessarie per uniformarsi alla sentenza della Corte di giustizia 21 febbraio 1989, nella causa 203/87, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 del Trattato CEE.

4. Il governo italiano, pur non contestando che l' esenzione IVA, su cui si è pronunciata la Corte nella causa 203/87, è mantenuta fino alla fine del 1992, adduce a sua discolpa sostanzialmente due argomenti.

5. Anzitutto sostiene che dal dispositivo di detta sentenza risulterebbe che quest' ultima ha limitato i propri effetti all' applicazione del regime di esenzione IVA per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1984 e il 31 dicembre 1988. L' applicazione del regime di esenzione dopo il periodo preso in considerazione dalla sentenza nella causa 203/87 non potrebbe pertanto essere considerata un comportamento che integra una trasgressione dell' obbligo di esecuzione di dette sentenze ai sensi dell' art. 171.

Questo mezzo va senz' altro disatteso. Il dispositivo di questa sentenza va interpretato alla luce della motivazione su cui è necessariamente fondato. Ora, il punto 10 della motivazione della sentenza nella causa 203/87 non contiene alcuna limitazione temporale per quel che riguarda l' accertamento dell' inadempimento poiché si limita a rilevare che l' Italia ha contravvenuto all' art. 2 della direttiva prorogando l' esenzione, senza l' autorizzazione del Consiglio, oltre la data di scadenza che quest' ultimo ha stabilito autorizzando la deroga in via provvisoria. L' Italia non adduce nessuna interruzione fra il periodo preso in considerazione nella sentenza della causa 203/87 e quello ad esso successivo. Lungi dall' avere esaurito i propri effetti la citata sentenza riguarda necessariamente il successivo comportamento dell' Italia, che si riassume in un inadempimento continuato del medesimo obbligo.

Queste considerazioni corrispondono inoltre a quelle con cui è stata motivata la sentenza della Corte 8 maggio 1981, Commissione/Italia (3).

6. Il governo italiano ha sostenuto in secondo luogo che l' esenzione IVA è contemplata dalle norme del Trattato sugli aiuti statali ed è compatibile con il mercato comune ai sensi dell' art. 92, n. 2, lett. b), che concerne gli aiuti concessi in occasione di calamità naturali.

Questo argomento è stato avanzato dal governo anche nella causa 203/87. La Corte non si è espressamente pronunciata in proposito, senz' altro perché l' argomento era stato presentato tardivamente, come risulta dalle conclusioni dell' avvocato generale Mischo, che aveva proposto di respingerlo in quanto tardivo.

A mio parere il dibattito giudiziario nella presente causa è circoscritto alla sentenza 203/87 e per esigenze di certezza del diritto l' Italia non dovrebbe essere autorizzata a dedurre un argomento di cui avrebbe potuto avvalersi ma che non ha validamente dedotto nella causa 203/87. La Commissione sostiene giustamente che il procedimento volto ad ottenere la dichiarazione di un inadempimento da parte dell' Italia agli obblighi che le incombono in forza dell' art. 171 non può essere trasformato in un appello informale della sentenza nella causa 203/87.

Conclusioni

7. Propongo pertanto alla Corte di accogliere il ricorso della Commissione e di condannare alle spese la Repubblica italiana.

(*) Lingua originale: il danese.

(1) ° Decisione del Consiglio 3 novembre 1981, 81/890/CEE (GU L 322, pag. 40), decisione del Consiglio 21 giugno 1982, 82/424/CEE (GU L 184, pag. 26) e decisione del Consiglio 6 febbraio 1984, 84/87/CEE (GU L 40, pag. 30).

(2) ° Causa 203/87, Racc. pag. 371.

(3) ° Causa C-266/89 (Racc. pag. I-2411).