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61981J0008

SENTENZA DELLA CORTE DEL 19 GENNAIO 1982. - URSULA BECKER CONTRO FINANZAMT MUENSTER-INNENSTADT. - (DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL FINANZGERICHT DI MUENSTER). - EFFICACIA DELLE DIRETTIVE. - CAUSA 8/81.

raccolta della giurisprudenza 1982 pagina 00053
edizione speciale spagnola pagina 00001
edizione speciale svedese pagina 00285
edizione speciale finlandese pagina 00295


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - EFFICACIA - INADEMPIMENTO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO - DIRITTO DEI SINGOLI DI INVOCARE LA DIRETTIVA - PRESUPPOSTI

( TRATTATO CEE , ART . 189 )

2 . ATTI DELLE ISTITUZIONI - DIRETTIVE - DIRETTIVA IMPLICANTE UN MARGINE DISCREZIONALE PER GLI STATI MEMBRI - DISPOSIZIONI SEPARABILI ED ATTE AD ESSERE FATTE VALERE DAI SINGOLI

( TRATTATO CEE , ART . 189 ; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/388 )

3 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESENZIONI CONTEMPLATE DALLA SESTA DIRETTIVA - DIRITTO D ' OPZIONE A FAVORE DEI CONTRIBUENTI - ATTUAZIONE - POTERI DEGLI STATI MEMBRI - LIMITI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/388 , ART . 13 , PARTI B E C )

4 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESENZIONI CONTEMPLATE DALLA SESTA DIRETTIVA - EFFETTI NEL SISTEMA DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/388 )

5 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESENZIONI CONTEMPLATE DALLA SESTA DIRETTIVA - ESENZIONE PER LE OPERAZIONI DI MEDIAZIONE DI CREDITI - POSSIBILITA PER I SINGOLI DI FAR VALERE LA RELATIVA DISPOSIZIONE IN CASO DI INADEMPIMENTO DELLA DIRETTIVA - PRESUPPOSTI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/388 , ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 )

Massima


1 . SAREBBE INCOMPATIBILE CON LA FORZA VINCOLANTE CHE L ' ART . 189 DEL TRATTATO CEE RICONOSCE ALLA DIRETTIVA L ' ESCLUDERE , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE L ' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTO POSSA ESSERE FATTO VALERE DALLE PERSONE INTERESSATE . PARTICOLARMENTE NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO , MEDIANTE DIRETTIVA , IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTAMENTO , L ' EFFICACIA PRATICA DELL ' ATTO SAREBBE ATTENUATA SE AGLI AMMINISTRATI FOSSE PRECLUSO DI VALERSENE IN GIUDIZIO ED AI GIUDICI NAZIONALI DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO ELEMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO . DI CONSEGUENZA , LO STATO MEMBRO CHE NON ABBIA ADOTTATO , ENTRO IL TERMINE , I PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE IMPOSTI DALLA DIRETTIVA NON PUO OPPORRE AI SINGOLI L ' INADEMPIMENTO , DA PARTE SUA , DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DIRETTIVA STESSA . PERCIO , IN TUTTI I CASI IN CUI DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA APPAIANO , DAL PUNTO DI VISTA SOSTANZIALE , INCONDIZIONATE E SUFFICIENTEMENTE PRECISE , TALI DISPOSIZIONI POSSONO ESSERE RICHIAMATE , IN MANCANZA DI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE ADOTTATI ENTRO IL TERMINE , PER OPPORSI A QUALSIASI DISPOSIZIONE DI DIRITTO INTERNO NON CONFORME ALLA DIRETTIVA , OVVERO IN QUANTO SONO ATTE A DEFINIRE DIRITTI CHE I SINGOLI POSSONO FAR VALERE NEI CONFRONTI DELLO STATO .

2 . BENCHE LA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO , N . 77/388 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI , IMPLICHI INCONTESTABILMENTE , A FAVORE DEGLI STATI MEMBRI , UN MARGINE DI DISCREZIONALITA PIU O MENO AMPIO PER L ' ATTUAZIONE DI TALUNE DELLE SUE DISPOSIZIONI , NON SI PUO TUTTAVIA NEGARE AI SINGOLI IL DIRITTO DI FAR VALERE QUELLE DISPOSIZIONI CHE , TENUTO CONTO DEL LORO SPECIFICO OGGETTO , SONO ATTE AD ESSERE ISOLATE DAL CONTESTO ED APPLICATE COME TALI . QUESTA GARANZIA MINIMA , A FAVORE DEGLI AMMINISTRATI LESI DALLA MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , DERIVA DALLA FORZA VINCOLANTE DELL ' OBBLIGO IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DALL ' ART . 189 , 3* COMMA , DEL TRATTATO CEE . QUEST ' OBBLIGO SAREBBE RESO DEL TUTTO INOPERANTE QUALORA FOSSE CONSENTITO AGLI STATI MEMBRI DI ANNULLARE , CON LA LORO OMISSIONE , ANCHE GLI EFFETTI CHE TALUNE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA SONO ATTE A PRODURRE IN FORZA DEL LORO CONTENUTO .

3 . L ' ART . 13 C DELLA DIRETTIVA N . 77/388 NON CONFERISCE AFFATTO AGLI STATI MEMBRI LA FACOLTA DI CONDIZIONARE O DI LIMITARE , IN QUALUNQUE MODO , LE ESENZIONI CONTEMPLATE DALLA PARTE B ; ESSO RISERVA SEMPLICEMENTE AGLI STATI LA FACOLTA DI DARE AI BENEFICIARI DI DETTA ESENZIONE , IN MISURA PIU O MENO AMPIA , LA POSSIBILITA DI OPTARE ESSI STESSI PER L ' IMPOSIZIONE , SE RITENGONO CHE CIO SIA CONFORME AL LORO INTERESSE .

4 . DAL SISTEMA DELLA DIRETTIVA N . 77/388 RISULTA , IN PRIMO LUOGO , CHE I BENEFICIARI DELL ' ESENZIONE , IN QUANTO LO PRETENDANO , RINUNCIANO NECESSARIAMENTE AL DIRITTO DI FAR VALERE LA DETRAZIONE DELLE IMPOSTE VERSATE A MONTE E , IN SECONDO LUOGO , CHE ESSI NON SONO IN GRADO , DOPO AVER FRUITO DELL ' ESENZIONE , DI TRASFERIRE A VALLE ONERI DI SORTA , DI GUISA CHE I DIRITTI DI TERZI NON POSSONO , IN VIA DI PRINCIPIO , ESSERE LESI .

5 . LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESENZIONE DALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI PER LE OPERAZIONI DI MEDIAZIONE DI CREDITI , DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA DIRETTIVA N . 77/388 , POTEVA ESSERE FATTA VALERE , DAL 1* GENNAIO 1979 , IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DI TALE DIRETTIVA , DA UN MEDIATORE DI CREDITI CHE SI FOSSE ASTENUTO DAL RIVALERSI DELL ' IMPOSTA , SENZA CHE LO STATO POSSA OPPORGLI LA SUDDETTA MANCATA ATTUAZIONE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 8/81 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DELL TRATTATO CEE , DAL FINANZGERICHT ( TRIBUNALE DELLE FINANZE ) DI MUNSTER , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

URSULA BECKER , MEDIATRICE INDIPENDENTE DI CREDITI , RESIDENTE IN MUNSTER ,

E

FINANZAMT ( UFFICIO IMPOSTE ) MUNSTER-INNENSTADT ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 14 GENNAIO 1981 , IL FINANZGERICHT DI MUNSTER HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU N . L 145 , PAG . 1 ), AL FINE DI STABILIRE SE DETTA DISPOSIZIONE PUO ESSERE CONSIDERATA DIRETTAMENTE EFFICACE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DAL 1* GENNAIO 1979 , NON AVENDO DETTO STATO MEMBRO ADOTTATO ENTRO I TERMINI I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER DARLE ATTUAZIONE .

SUGLI ANTEFATTI

2 SI DEVE RICORDARE CHE LA SESTA DIRETTIVA E STATA ADOTTATA IL 17 MAGGIO 1977 E CHE , AI SENSI DEL SUO ART . 1 , GLI STATI MEMBRI DOVEVANO ADOTTARE , AL PIU TARDI ENTRO IL 1* GENNAIO 1978 , LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE NECESSARIE PER ADEGUARE IL LORO REGIME D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALLE ESIGENZE DELLA DIRETTIVA . POICHE VARI STATI MEMBRI , FRA I QUALI LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , NON ERANO STATI IN GRADO DI EFFETTUARE IN TEMPO UTILE GLI ADATTAMENTI NECESSARI , IL CONSIGLIO , CON LA NONA DIRETTIVA , DEL 26 GIUGNO 1978 , N . 78/583 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI ( GU N . L 194 , PAG . 16 ), PROROGAVA AL 1* GENNAIO 1979 , A FAVORE DI DETTI STATI MEMBRI , IL TERMINE FISSATO DALL ' ART . 1 DELLA SESTA DIRETTIVA .

3 E SOLO CON LA LEGGE 26 NOVEMBRE 1979 ( BUNDESGESETZBLATT I , PAG . 1953 ), E CON EFFETTO DAL 1* GENNAIO 1980 , CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HA GARANTITO L ' ATTUAZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA .

4 DALL ' ORDINANZA DI RINVIO RISULTA CHE LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , CHE ESERCITA LA PROFESSIONE DI MEDIATRICE INDIPENDENTE DI CREDITI , CHIEDEVA , NELLE DICHIARAZIONI MENSILI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 1979 , L ' ESONERO DALL ' IMPOSTA PER LE OPERAZIONI DI MEDIAZIONE DA ESSA SVOLTE , FACENDO VALERE CHE LA SESTA DIRETTIVA , IL CUI ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , OBBLIGA GLI STATI MEMBRI AD ESONERARE DALL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , FRA L ' ALTRO , ' LA CONCESSIONE E LA NEGOZIAZIONE DI CREDITI ' , FACEVA GIA PARTE DEL DIRITTO INTERNO DAL 1* GENNAIO 1979 .

5 DAL FASCICOLO RISULTA CHE LA RICORRENTE AVEVA INDICATO AL FINANZAMT ( UFFICIO DELLE IMPOSTE ) L ' IMPORTO DELLA PROPRIA CIFRA D ' AFFARI E DELLE IMPOSTE VERSATE A MONTE , INVOCANDO TUTTAVIA IN PROPRIO FAVORE L ' ESONERO AI SENSI DELL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA DIRETTIVA . DI CONSEGUENZA , ESSA DICHIARAVA OGNI VOLTA UN IMPORTO ' ZERO ' PER QUANTO RIGUARDA IL DEBITO D ' IMPOSTA E LA DETRAZIONE DELLE IMPOSTE VERSATE A MONTE .

6 IL FINANZAMT NON ACCETTAVA LE SUDDETTE DICHIARAZIONI E , NEGLI AVVISI DI PAGAMENTO ANTICIPATO PER I MESI IN QUESTIONE , ASSOGGETTAVA D ' UFFICIO , IN CONFORMITA ALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE NON ANCORA MODIFICATA , LE OPERAZIONI SVOLTE DALLA RICORRENTE ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI , CON DETRAZIONE DELLE IMPOSTE PAGATE A MONTE .

7 CONTRO QUESTI AVVISI D ' ACCERTAMENTO , DOPO IL RIGETTO DEL SUO RECLAMO , L ' INTERESSATA PROPONEVA AL FINANZGERICHT UN RICORSO A SOSTEGNO DEL QUALE ESSA FA VALERE LA SURRICORDATA DISPOSIZIONE DELLA DIRETTIVA .

8 DINANZI AL FINANZGERICHT , L ' UFFICIO DELLE IMPOSTE SI DIFENDEVA SOSTENENDO CHE , ALL ' EPOCA CONSIDERATA , LA SESTA DIRETTIVA NON ERA STATA ANCORA ATTUATA NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA . ESSO ADDUCEVA INOLTRE CHE , SECONDO UNA CONCEZIONE CHE SAREBBE CONDIVISA DA TUTTI GLI STATI MEMBRI , L ' ART . 13 B NON PUO ESSERE CONSIDERATO COME UNA NORMA DIRETTAMENTE APPLICABILE , IN QUANTO TALE DISPOSIZIONE RISERVA UN CERTO POTERE DISCREZIONALE AGLI STATI MEMBRI .

9 PER RISOLVERE LA CONTROVERSIA , IL FINANZGERICHT HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE UNA QUESTIONE FORMULATA NEI SEGUENTI TERMINI :

' SE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESENZIONE DELLE OPERAZIONI DI NEGOZIAZIONE DI CREDITI DI CUI AL CAPO X , ART . 13 , B , D , N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( 77/388/CEE ), DAL 1* GENNAIO 1979 SIA DIRETTAMENTE EFFICACE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ' .

10 LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NON SI E FATTA RAPPRESENTARE NEL PROCEDIMENTO DINANZI A QUESTA CORTE . LA SUA TESI E STATA APPOGGIATA DALLA COMMISSIONE , CHE HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE ARGOMENTI INTESI A DIMOSTRARE CHE I SINGOLI POSSONO PRETENDERE L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA .

11 PER CONTRO , L ' AMMINISTRAZIONE CONVENUTA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA HANNO SVOLTO UN COMPLESSO DI ARGOMENTI DESTINATI A DIMOSTRARE CHE LA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI NON PUO ESSER FATTA VALERE PER IL PERIODO - ESERCIZIO TRIBUTARIO 1979 - IN CUI LE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE NON ERANO STATE ANCORA POSTE IN VIGORE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA . LO STESSO PUNTO DI VISTA E STATO DIFESO DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE .

NEL MERITO

12 L ' AMMINISTRAZIONE CONVENUTA , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE NON CONTESTANO CHE , IN DETERMINATE CIRCOSTANZE , I SINGOLI POSSANO FAR VALERE DISPOSIZIONI CONTENUTE IN UNA DIRETTIVA , COME RISULTA DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , MA SOSTENGONO CHE CIO NON VALE PER LA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI NELLA CAUSA PRINCIPALE .

13 SECONDO IL GOVERNO FRANCESE , LE DIRETTIVE IN MATERIA FISCALE MIRANO AD UNA GRADUALE ARMONIZZAZIONE DEI VARI SISTEMI FISCALI NAZIONALI , MA NON ALLA SOSTITUZIONE DI QUESTI CON UN REGIME FISCALE COMUNITARIO . CIO SI VERIFICA ANCHE PER LA SESTA DIRETTIVA , CONTENENTE UNA SERIE DI DISPOSIZIONI LE CUI MODALITA DI APPLICAZIONE SONO LASCIATE , IN AMPIA MISURA , ALLA DISCREZIONE DEGLI STATI MEMBRI . POICHE LE OPZIONI LASCIATE AGLI STATI MEMBRI IN QUESTA DIRETTIVA SONO PARTICOLARMENTE NUMEROSE , IL GOVERNO FRANCESE RITIENE CHE LA DIRETTIVA NON SIA , NEL SUO COMPLESSO , ATTA A PRODURRE EFFETTI DI SORTA NEGLI STATI MEMBRI PRIMA DELL ' ADOZIONE DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI DI DIRITTO INTERNO .

14 IN OGNI CASO ESSO SOSTIENE , E TALE OPINIONE E CONDIVISA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , CHE ALLE DISPOSIZIONI DELL ' ART . 13 NON PUO ESSERE RICONOSCIUTA ALCUNA EFFICACIA DIRETTA , TENUTO CONTO DEL MARGINE DI DISCREZIONALITA , DELLE FACOLTA ED OPZIONI CONTEMPLATI DA DETTO ARTICOLO .

15 L ' AMMINISTRAZIONE CONVENUTA , APPOGGIATA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , RICHIAMA INOLTRE L ' ATTENZIONE SULLA COERENZA DEL SISTEMA IMPOSITIVO CUI SI RIFERISCE LA DIRETTIVA E , IN PARTICOLARE , SUI PROBLEMI DERIVANTI DAL CONCATENAMENTO DELLE IMPOSIZIONI , CARATTERISTICO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO . L ' AMMINISTRAZIONE CONSIDERA IMPOSSIBILE ISOLARE DAL CONTESTO UN ESONERO , COME QUELLO DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , SENZA PERTURBARE L ' INTERO MECCANISMO DEL SISTEMA FISCALE IN QUESTIONE .

16 DI FRONTE A QUESTI ARGOMENTI , IL PROBLEMA SOLLEVATO SIA NEI CONFRONTI DELLA DIRETTIVA STESSA SIA RIGUARDO AL REGIME FISCALE DI CUI TRATTASI DEVE ESSERE ESAMINATO ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE RELATIVA ALL ' EFFICACIA DELLE DIRETTIVE .

SULL ' EFFICACIA DELLE DIRETTIVE IN GENERALE

17 A TERMINI DELL ' ART . 189 , 3* COMMA , DEL TRATTATO , ' LA DIRETTIVA VINCOLA LO STATO MEMBRO CUI E RIVOLTA PER QUANTO RIGUARDA IL RISULTATO DA RAGGIUNGERE , SALVA RESTANDO LA COMPETENZA DEGLI ORGANI NAZIONALI IN MERITO ALLA FORMA ED AI MEZZI ' .

18 DA QUESTO TESTO RISULTA CHE AGLI STATI DESTINATARI DELLA DIRETTIVA E IMPOSTO , IN FORZA DI QUEST ' ULTIMA , UN OBBLIGO DI RISULTATO , CHE DEVE ESSERE ADEMPIUTO ALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO DALLA DIRETTIVA STESSA .

19 NE CONSEGUE CHE , OGNIQUALVOLTA SIA REGOLARMENTE ATTUATA , LA DIRETTIVA SPIEGA I SUOI EFFETTI NEI CONFRONTI DEI SINGOLI TRAMITE I PROVVEDIMENTI D ' ATTUAZIONE ADOTTATI DALLO STATO MEMBRO INTERESSATO ( SENTENZA 6 MAGGIO 1980 , CAUSA 102/79 , COMMISSIONE C / BELGIO , RACC . PAG . 1473 ).

20 PER CONTRO , PARTICOLARI PROBLEMI SORGONO NEL CASO IN CUI UNO STATO MEMBRO NON ABBIA REGOLARMENTE DATO ATTUAZIONE AD UNA DIRETTIVA E , IN PARTICOLARE , NEL CASO IN CUI LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA SIANO RIMASTE INATTUATE ALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER L ' ATTUAZIONE .

21 DALLA GIURISPRUDENZA COSTANTE DI QUESTA CORTE , E DA ULTIMO DALLA SENTENZA 5 APRILE 1979 ( CAUSA 148/78 , RATTI , RACC . PAG . 1629 ), RISULTA CHE SE E VERO CHE I REGOLAMENTI , IN FORZA DELL ' ART . 189 , SONO DIRETTAMENTE APPLICABILI E QUINDI ATTI , PER NATURA , A PRODURRE EFFETTI DIRETTI , DA CIO NON SI PUO INFERIRE CHE LE ALTRE CATEGORIE DI ATTI CONTEMPLATE DAL SUDDETTO ARTICOLO NON POSSANO MAI PRODURRE EFFETTI ANALOGHI .

22 SAREBBE INFATTI INCOMPATIBILE CON L ' EFFICACIA VINCOLANTE CHE L ' ART . 189 RICONOSCE ALLA DIRETTIVA L ' ESCLUDERE , IN LINEA DI PRINCIPIO , CHE L ' OBBLIGO DA ESSA IMPOSTO POSSA ESSERE FATTO VALERE DALLE PERSONE INTERESSATE .

23 PARTICOLARMENTE NEI CASI IN CUI LE AUTORITA COMUNITARIE ABBIANO , MEDIANTE DIRETTIVA , IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE UN DETERMINATO COMPORTA MENTO , L ' EFFICACIA PRATICA DELL ' ATTO SAREBBE ATTENUATA SE AGLI AMMINISTRATI FOSSE PRECLUSO DI VALERSENE IN GIUDIZIO ED AI GIUDICI NAZIONALI DI PRENDERLO IN CONSIDERAZIONE IN QUANTO ELEMENTO DEL DIRITTO COMUNITARIO .

24 DI CONSEGUENZA , LO STATO MEMBRO CHE NON ABBIA ADOTTATO , ENTRO I TERMINI , I PROVVEDIMENTI D ' ATTUAZIONE IMPOSTI DALLA DIRETTIVA NON PUO OPPORRE AI SINGOLI L ' INADEMPIMENTO , DA PARTE SUA , DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DIRETTIVA STESSA .

25 PERCIO , IN TUTTI I CASI IN CUI DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA APPAIANO , DAL PUNTO DI VISTA SOSTANZIALE , INCONDIZIONATE E SUFFICIENTEMENTE PRECISE , TALI DISPOSIZIONI POSSONO ESSERE RICHIAMATE , IN MANCANZA DI PROVVEDIMENTI D ' ATTUAZIONE ADOTTATI ENTRO I TERMINI , PER OPPORSI A QUALSIASI DISPOSIZIONE DI DIRITTO INTERNO NON CONFORME ALLA DIRETTIVA , OVVERO IN QUANTO SONO ATTE A DEFINIRE DIRITTI CHE I SINGOLI POSSONO FAR VALERE NEI CONFRONTI DELLO STATO .

26 LA QUESTIONE FORMULATA DAL FINANZGERICHT E INTESA A STABILIRE SE UN SIFFATTO CARATTERE PUO ESSERE RICONOSCIUTO ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA DIRETTIVA DI CUI TRATTASI , SECONDO CUI ' GLI STATI MEMBRI ESONERANO , ALLE CONDIZIONI DA ESSI STABILITE PER ASSICURARE LA CORRETTA E SEMPLICE APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI SOTTO ELENCATE E PER PREVENIRE OGNI POSSIBILE FRODE , EVASIONE ED ABUSO : . . . . D ) LE OPERAZIONI SEGUENTI : 1 . LA CONCESSIONE E LA NEGOZIAZIONE DI CREDITI . . . '

SUL SISTEMA DELLA DIRETTIVA E SUL CONTESTO NORMATIVO

27 CONSIDERATA DI PER SE STESSA , E NEI LIMITI IN CUI DEFINISCE LA PRESTAZIONE ESONERATA E IL BENEFICIARIO DELL ' ESONERO , QUESTA DISPOSIZIONE E SUFFICIENTEMENTE PRECISA PER ESSERE RICHIAMATA DALL ' INTERESSATO E APPLICATA DAL GIUDICE . TUTTAVIA , RESTA DA ESAMINARE SE IL DIRITTO ALL ' ESONERO CH ' ESSA CONFERISCE POSSA ESSERE CONSIDERATO INCONDIZIONATO , TENUTO CONTO DEL SISTEMA GENERALE DELLA DIRETTIVA E DEL CONTESTO DELL ' ART . 13 , NONCHE DELLE PECULIARITA DEL REGIME FISCALE NEL CUI AMBITO DEVE APPLICARSI L ' ESONERO .

28 PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA GENERALE DELLA DIRETTIVA , SI DEVE ESAMINARE ANZITUTTO L ' ARGOMENTO BASATO SULLA CIRCOSTANZA CHE LA DISPOSIZIONE CONSIDERATA DAL GIUDICE NAZIONALE FA PARTE INTEGRANTE DI UNA DIRETTIVA DI ARMONIZZAZIONE CHE RISERVA AGLI STATI MEMBRI , SOTTO VARI ASPETTI , UN MARGINE DI DISCREZIONALITA IMPLICANTE DETERMINATE FACOLTA E OPZIONI .

29 BENCHE LA SESTA DIRETTIVA IMPLICHI INCONTESTABILMENTE , A FAVORE DEGLI STATI MEMBRI , UN MARGINE DI DISCREZIONALITA PIU O MENO AMPIO PER L ' ATTUAZIONE DI TALUNE DELLE SUE DISPOSIZIONI , NON SI PUO TUTTAVIA NEGARE AI SINGOLI IL DIRITTO DI FAR VALERE QUELLE DISPOSIZIONI CHE , TENUTO CONTO DEL LORO SPECIFICO OGGETTO , SONO ATTE AD ESSERE ISOLATE DAL CONTESTO ED APPLICATE COME TALI . QUESTA GARANZIA MINIMA , A FAVORE DEGLI AMMINISTRATI LESI DALLA MANCATA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA , DERIVA DAL CARATTERE VINCOLANTE DELL ' OBBLIGO IMPOSTO AGLI STATI MEMBRI DALL ' ART.189 , 3* COMMA , DEL TRATTATO . QUEST ' OBBLIGO SAREBBE RESO DEL TUTTO INOPERANTE QUALORA FOSSE CONSENTITO AGLI STATI MEMBRI DI ANNULLARE , CON LA LORO OMISSIONE , ANCHE GLI EFFETTI CHE TALUNE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA SONO ATTE A PRODURRE IN FORZA DEL LORO CONTENUTO .

30 NON SI PUO QUINDI FAR VALERE IL CARATTERE GENERALE DELLA DIRETTIVA DI CUI TRATTASI , O L ' AMPIEZZA DEL POTERE DISCREZIONALE CH ' ESSA LASCIA D ' ALTRA PARTE AGLI STATI MEMBRI , PER NEGARE QUALSIASI EFFICACIA A QUELLE DISPOSIZIONI CHE , TENUTO CONTO DEL LORO OGGETTO , SONO ATTE AD ESSERE UTILMENTE FATTE VALERE IN GIUDIZIO , NONOSTANTE IL FATTO CHE LA DIRETTIVA NON SIA STATA ATTUATA NEL SUO COMPLESSO .

31 QUANTO AL CONTESTO DELL ' ART . 13 , L ' AMMINISTRAZIONE CONVENUTA , APPOGGIATA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DAL GOVERNO FRANCESE , RICHIAMA IN PARTICOLARE L ' ATTENZIONE SUL MARGINE DI DISCREZIONALITA RISERVATO AGLI STATI MEMBRI MEDIANTE LA FORMULA INTRODUTTIVA DELLA PARTE B DI QUESTO ARTICOLO , OVE E PRECISATO CHE L ' ESONERO VIENE CONCESSO DAGLI STATI MEMBRI ' ALLE CONDIZIONI DA ESSI STABILITE ' PER ' ASSICURARE LA CORRETTA E SEMPLICE APPLICAZIONE DELLE ESENZIONI ' PREVISTE E PER ' PREVENIRE OGNI POSSIBILE FRODE , EVASIONE ED ABUSO ' . E STATO SOSTENUTO CHE , TENUTO CONTO DI QUESTE DISPOSIZIONI , LE CLAUSOLE DI ESONERO DELL ' ART . 13 NON SONO INCONDIZIONATE ; ESSE NON POTREBBERO QUINDI ESSERE RICHIAMATE PRIMA CHE SIANO STATE DETERMINATE LE SUDDETTE CONDIZIONI .

32 IN PROPOSITO SI DEVE ANZITUTTO OSSERVARE CHE LE ' CONDIZIONI ' SUMMENZIONATE NON RIGUARDANO IN ALCUN MODO LA DEFINIZIONE DEL CONTENUTO DEL PREVISTO ESONERO .

33 DA UNA PARTE , LE ' CONDIZIONI ' SUMMENZIONATE SONO INTESE A GARANTIRE LA CORRETTA E SEMPLICE APPLICAZIONE DEGLI ESONERI PREVISTI . UNO STATO MEMBRO NON PUO OPPORRE , AD UN CONTRIBUENTE CHE SIA IN GRADO DI PROVARE CHE LA PROPRIA SITUAZIONE FISCALE RIENTRA EFFETTIVAMENTE IN UNA DELLE CATEGORIE DI ESONERO DEFINITE DALLA DIRETTIVA , LA MANCATA ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DESTINATE , PER L ' APPUNTO , AD AGEVOLARE L ' APPLICAZIONE DI TALE ESONERO .

34 D ' ALTRA PARTE , LE ' CONDIZIONI ' SUDDETTE RIGUARDANO I PROVVEDIMENTI DESTINATI A PREVENIRE LE FRODI , L ' EVASIONE FISCALE E GLI EVENTUALI ABUSI . UNO STATO MEMBRO CHE SI TROVI NELLA SITUAZIONE DI NON AVER PRESO LE NECESSARIE PRECAUZIONE A TALE SCOPO NON PUO FAR VALERE LA PROPRIA OMISSIONE PER RIFIUTARE AD UN CONTRIBUENTE IL BENEFICIO DI UN ESONERO CHE EGLI POSSA LEGITTIMAMENTE PRETENDERE IN FORZA DELLA DIRETTIVA , TANTO PIU CHE NULLA VIETA A TALE STATO DI RICORRERE , IN MANCANZA DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI IN MATERIA , A TUTTE LE DISPOSIZIONI APPLICABILI DELLA PROPRIA LEGISLAZIONE FISCALE GENERALE PER LA LOTTA CONTRO LE FRODI .

35 RISULTA QUINDI CHE L ' ARGOMENTO BASATO SULLA FRASE INTRODUTTIVA DELL ' ART . 13 , PARTE B , DEVE ESSERE DISATTESO .

36 L ' AMMINISTRAZIONE CONVENUTA , IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E IL GOVERNO FRANCESE FANNO VALERE INOLTRE , CONTRO LA POSSIBILITA DI RICHIAMARE LA DISPOSIZIONE DI CUI TRATTASI , LA PARTE C DELL ' ART . 13 , FORMULATA NEI SEGUENTI TERMINI : ' OPZIONI . GLI STATI MEMBRI POSSONO ACCORDARE AI LORO SOGGETTI PASSIVI IL DIRITTO DI OPTARE PER L ' IMPOSIZIONE NEL CASO DI : . . . B ) OPERAZIONI DI CUI AL PUNTO B , LETT . D ), . . . GLI STATI MEMBRI POSSONO RESTRINGERE LA PORTATA DEL DIRITTO DI OPZIONE E NE STABILISCONO LE MODALITA DI ESERCIZIO ' .

37 IL GOVERNO TEDESCO SOTTOLINEA CHE L ' OPZIONE PREVISTA DA QUESTA DISPOSIZIONE E ' RISERVATA AGLI STATI MEMBRI ' E CHE LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SI E VALSA DELLA RELATIVA FACOLTA SOLTANTO NELL ' ART . 9 DELLA LEGGE DI ATTUAZIONE . SAREBBE INAMMISSIBILE QUALSIASI ANTICIPAZIONE SU QUESTA OPZIONE LEGALE . TENUTO CONTO DELLA FACOLTA RISERVATA AGLI STATI MEMBRI , NONCHE DELLA CONNESSA POSSIBI LITA DI RESTRINGERE , INOLTRE , LA PORTATA DEL DIRITTO D ' OPZIONE E DI DETERMINARNE LE MODALITA , LA DISPOSIZIONE RICHIAMATA DALLA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE NON POTREBBE ESSERE CONSIDERATA COME UNA NORMA INCONDIZIONATA .

38 QUESTA TESI E BASATA SU UNA ERRATA VALUTAZIONE DELLA PORTATA DELL ' ART . 13 C . VALENDOSI DELLA FACOLTA LORO ATTRIBUITA DA QUESTA DISPOSIZIONE , GLI STATI MEMBRI POSSONO DARE , AI BENEFICIARI DEGLI ESONERI PREVISTI DALLA DIRETTIVA , LA POSSIBILITA DI RINUNCIARE ALL ' ESONERO , IN TUTTI I CASI , ENTRO CERTI LIMITI , SECONDO DETERMINATE MODALITA . E TUTTAVIA IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE , SECONDO LA SUDDETTA DISPOSIZIONE , QUALORA LO STATO MEMBRO SI VALGA DI TALE FACOLTA , L ' ESERCIZIO DELL ' OPZIONE OFFERTA IN TALI CONDIZIONI SPETTA AL SOLO CONTRIBUENTE , NON GIA ALLO STATO .

39 NE RISULTA CHE L ' ART . 13 C NON CONFERISCE AFFATTO AGLI STATI MEMBRI LA FACOLTA DI CONDIZIONARE O DI LIMITARE , IN QUALUNQUE MODO , GLI ESONERI PREVISTI DALLA PARTE B ; ESSO RISERVA SEMPLICEMENTE AGLI STATI LA FACOLTA DI DARE AI BENEFICIARI DI DETTI ESONERI , IN MISURA PIU O MENO AMPIA , LA POSSIBILITA DI OPTARE ESSI STESSI PER L ' IMPOSIZIONE , SE RITENGONO CHE CIO SIA CONFORME AL LORO INTERESSE .

40 RISULTA , QUINDI , CHE LA DISPOSIZIONE CUI SI RIFERISCONO L ' AMMINISTRAZIONE CONVENUTA E IL GOVERNO TEDESCO PER DIMOSTRARE IL CARATTERE CONDIZIONATO DELL ' ESONERO NON E PERTINENTE ALLA SITUAZIONE DI UN CONTRIBUENTE CHE ABBIA MANIFESTATO LA VOLONTA DI BENEFICIARE DELL ' ESONERO PREVISTO DALLA DIRETTIVA , DATO CHE TALE ESPRESSIONE DI VOLONTA ESCLUDE NECESSARIAMENTE L ' ESERCIZIO DEL DIRITTO D ' OPZIONE CONTEMPLATO DALL ' ART . 13 C .

SUL SISTEMA DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

41 L ' AMMINISTRAZIONE CONVENUTA , APPOGGIATA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , SVILUPPA IN DETTAGLIO VARI ARGOMENTI CONTRO LA POSSIBILITA DI FAR VALERE L ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , ARGOMENTI BASATI SULLE PECULIARITA DEL SISTEMA FISCALE DI CUI TRATTASI , E PRECISAMENTE SULLA TIPICA STRUTTURA ' A CASCATA ' DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , DERIVANTE DAL MECCANISMO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE . SECONDO L ' AMMINISTRAZIONE , LA ROTTURA DEL CONCATENAMENTO , PER EFFETTO DELL ' ESONERO , POTREBBE AVERE RIPERCUSSIONI SFAVOREVOLI SUGLI INTERESSI SIA DELLO STESSO BENEFICIARIO DELL ' ESONERO SIA DEI CONTRIBUENTI CHE SI TROVANO A VALLE ED ANCHE A MONTE . INOLTRE , IL FINANZAMT RICHIAMA L ' ATTENZIONE SULLE COMPLICAZIONI CUI POTREBBE DAR LUOGO , PER L ' AMMINISTRAZIONE FISCALE , L ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA PRIMA DI QUALSIASI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE .

42 IN TALE CONTESTO , L ' AMMINISTRAZIONE FA VALERE ANZITUTTO CHE , A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE , L ' ESONERO PREVISTO DALLA DIRETTIVA POTREBBE ESSERE SFAVOREVOLE PER LO STESSO BENEFICIARIO , OGNIQUALVOLTA QUESTI FORNISCA PRESTAZIONI A SOGGETTI PASSIVI CHE SODDISFINO LE CONDIZIONI PER LA DETRAZIONE . COSI PURE POTREBBERO AVERSI SVANTAGGI PER IL BENEFICIARIO IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE DI DETRAZIONE RELATIVE A BENI D ' INVESTIMENTO , CHE POSSONO ESSERE EFFETTUATE , IN FORZA DELL ' ART . 20 DELLA DIRETTIVA , DURANTE UN PERIODO DI CINQUE ANNI . L ' AMMINISTRAZIONE SEGNALA INOLTRE TALUNE DIFFICOLTA CHE POSSONO DERIVARE DALL ' APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RILASCIO DI FATTURE , CONTEMPLATO DALL ' ART . 22 , N . 3 , LETT . B ), DELLA DIRETTIVA , SECONDO CUI LE FATTURE RELATIVE ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IMPONIBILI DEVONO INDICARE DISTINTAMENTE L ' IMPORTO DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO . SECONDO L ' ART . 21 , N . 1 , LETT . C ), TALE INDICAZIONE FA SORGERE , PER QUANTO RIGUARDA LE PRESTAZIONI DI SERVIZI ESONERATE , UN DEBITO D ' IMPOSTA AUTONOMO ; L ' IMPOSTA DOVUTA IN FORZA DI QUESTA DISPOSIZIONE NON PUO , IN NESSUN CASO , SECONDO L ' ART . 17 , N . 2 , ESSERE DETRATTA DAL BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE IN QUANTO IMPOSTA A MONTE . LA CONCESSIONE DELL ' ESONERO RAPPRESENTEREBBE , QUINDI , UN CONSIDEREVOLE SVANTAGGIO PER I MEDIATORI DI CREDITI CHE ABBIANO RILASCIATO FATTURE NELLE QUALI SIA INDICATO L ' IMPORTO DELL ' IMPOSTA .

43 L ' AMMINISTRAZIONE SOTTOLINEA IN PARTICOLARE LE PERTURBAZIONI CHE SAREBBERO PROVOCATE DAL FATTO CHE UN ESONERO POSSA ESSERE PRETESO A POSTERIORI , SIA A VALLE , SIA A MONTE , A DANNO DI CONTRIBUENTI CHE SI TROVINO IN RELAZIONI D ' AFFARI COL BENEFICIARIO DELL ' ESONERO .

44 IN PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE CHE DAL SISTEMA DELLA DIRETTIVA RISULTA , IN PRIMO LUOGO , CHE I BENEFICIARI DELL ' ESONERO , IN QUANTO LO PRETENDANO , RINUNCIANO NECESSARIAMENTE AL DIRITTO DI FAR VALERE LA DETRAZIONE DELLE IMPOSTE VERSATE A MONTE E , IN SECONDO LUOGO , CHE ESSI NON SONO IN GRADO , DOPO AVER BENEFICIATO DELL ' ESONERO , DI TRASFERIRE A VALLE ONERI DI SORTA , DI GUISA CHE I DIRITTI DI TERZI NON POSSONO , IN VIA DI PRINCIPIO , ESSERE LESI

45 GLI ARGOMENTI CHE L ' AMMINISTRAZIONE CONVENUTA ED IL GOVERNO TEDESCO BASANO SULL ' ALTERAZIONE DEL NORMALE GIOCO DI TRASFERIMENTO DELL ' ONERE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RISULTANO PERCIO INFONDATI , NEL CASO IN CUI IL CONTRIBUENTE ABBIA ESPRESSO LA PROPRIA VOLONTA DI BENEFICIARE DELL ' ESONERO CONTEMPLATO DALLA DIRETTIVA , ASSUMENDO A SUO CARICO , DEL RESTO , LE CONSEGUENZE DELLA PROPRIA SCELTA .

46 INFINE , QUANTO ALL ' ARGOMENTO CHE L ' AMMINISTRAZIONE CONVENUTA BASA SULLA PERTURBAZIONE CAUSATA DAL FATTO CHE TALUNI CONTRIBUENTI RICHIEDANO ESONERI A POSTERIORI , IN FORZA DELLA DIRETTIVA , SI DEVE CONSTATARE CHE QUESTA OBIEZIONE NON E PERTINENTE NEL CASO DI UN CONTRIBUENTE CHE ABBIA CHIESTO IL BENEFICIO DELL ' ESONERO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DICHIARAZIONE FISCALE E SI SIA ASTENUTO , DI CONSEGUENZA , DAL FATTURARE L ' IMPOSTA AI BENEFICIARI DELLE PROPRIE PRESTAZIONI , DI GUISA CHE I DIRITTI DI TERZI NON VENGONO LESI .

47 QUANTO AGLI INCONVENIENTI DI CARATTERE PIU GENERALE CUI L ' AMMINISTRAZIONE DOVREBBE FAR FRONTE IN RAGIONE DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ESONERO PREVISTO DALLA DIRETTIVA , NELL ' IPOTESI IN CUI LA LEGISLAZIONE FISCALE E LA PRASSI AMMINISTRATIVA NON FOSSERO STATE ANCORA ADEGUATE AI NUOVI DATI DERIVANTI DAL DIRITTO COMUNITARIO , E SUFFICIENTE OSSERVARE CHE QUESTE DIFFICOLTA , QUALORA SI PRESENTASSERO , SAREBBERO DOVUTE AL MANCATO RISPETTO , DA PARTE DELLO STATO MEMBRO , DEL TERMINE IMPARTITO PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA IN QUESTIONE . LE CONSEGUENZE DI TALE SITUAZIONE DEVONO ESSERE ASSUNTE A CARICO DELL ' AMMINISTRAZIONE E NON POSSONO ESSERE TRASFERITE A CARICO DEI CONTRIBUENTI I QUALI FACCIANO VALERE UN OBBLIGO PRECISO , INCOMBENTE ALLO STATO , IN FORZA DEL DIRITTO COMUNITARIO , FIN DAL 1* GENNAIO 1979 .

48 DA QUANTO PRECEDE RISULTA CHE ANCHE L ' ARGOMENTO BASATO SUL SISTEMA FISCALE CHE COSTITUISCE OGGETTO DELLA DIRETTIVA DEV ' ESSERE DISATTESO .

49 LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE A QUO DEV ' ESSERE QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESONERO DALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI PER OPERAZIONI DI MEDIAZIONI DI CREDITI , DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME , POTEVA ESSER FATTA VALERE , DAL 1* GENNAIO 1979 , IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DI TALE DIRETTIVA , DA UN MEDIATORE DI CREDITI CHE SI FOSSE ASTENUTO DAL TRASFERIRE DETTA IMPOSTA A VALLE , SENZA CHE LO STATO POSSA OPPORGLI LA SUDDETTA MANCATA ATTUAZIONE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

50 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE , DAL CONSIGLIO E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


LA CORTE ,

PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DAL FINANZGERICHT DI MUNSTER CON ORDINANZA 27 NOVEMBRE 1980 , DICHIARA :

LA DISPOSIZIONE RELATIVA ALL ' ESONERO DALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI PER OPERAZIONI DI MEDIAZIONI DI CREDITI , DI CUI ALL ' ART . 13 , PARTE B , LETT . D ), N . 1 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME , POTEVA ESSER FATTA VALERE , DAL 1* GENNAIO 1979 , IN CASO DI MANCATA ATTUAZIONE DI TALE DIRETTIVA , DA UN MEDIATORE DI CREDITI CHE SI FOSSE ASTENUTO DAL TRASFERIRE DETTA IMPOSTA A VALLE , SENZA CHE LO STATO POSSA OPPORGLI LA SUDDETTA MANCATA ATTUAZIONE .