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61988J0140

SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 FEBBRAIO 1991. - G.C. NOIJ CONTRO STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: HOGE RAAD - PAESI BASSI. - PREVIDENZA SOCIALE - DETERMINAZIONE DELLA NORMATIVA APPLICABILE. - CAUSA C-140/88.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00387


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Legislazione applicabile - Titolari di pensioni o di rendite - Assoggettamento alla legislazione dello Stato di residenza malgrado la corresponsione della pensione da parte di un altro Stato membro - Ammissibilità - Riscossione da parte dello Stato di residenza di contributi a fronte di prestazioni prese a carico dallo Stato membro che sostiene l' onere della pensione - Inammissibilità - Prestazione precedente di un' attività lavorativa nello Stato di residenza - Ininfluenza

(Regolamento n. 1408/71)

Massima


Le norme del diritto comunitario, in particolare le disposizioni contenute ai titoli II e III del regolamento n. 1408/71, non ostano a che una persona la quale, dopo aver svolto un' attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e fruendo a tale titolo di una pensione di vecchiaia, stabilisca la sua residenza in un altro Stato membro, in cui non esercita alcuna attività, sia soggetta alla legislazione di quest' ultimo Stato. Tali norme ostano tuttavia a che, in tale Stato, l' interessato possa vedersi reclamare, per il fatto di risiedervi, contributi all' assicurazione obbligatoria a fronte di prestazioni prese a carico da un ente previdenziale di un altro Stato membro.

Gli stessi principi si applicherebbero qualora, prima del periodo al quale si riferiscono i contributi controversi, l' interessato avesse svolto un' attività lavorativa, indipendentemente dalla sua rilevanza, vuoi come lavoratore subordinato vuoi come lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato membro di residenza.

Parti


Nel procedimento C-140/88,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dallo Hoge Raad der Nederlanden, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

G.C. Noij

e

Staatssecretarias van Financiën,

domanda vertente sull' interpretazione del titolo II del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408/71, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1979, n. 1517 (GU L 185, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo del Regno dei Paesi Bassi, dal sig. Egbert Frederik Jacobs, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

- per il governo del Regno di Spagna, dal sig. Javier Conde de Saro, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario e dalla sig.ra Rosario Silva Lapuerta, avvocato dello Stato, in qualità di agenti,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. René Barents, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del governo dei Paesi Bassi rappresentato dal sig. J.W. De Zwaan, in qualità di agente, del governo spagnolo e della Commissione, all' udienza del 16 maggio 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 14 giugno 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 11 maggio 1988, pervenuta alla Corte il 20 maggio seguente, lo Hoge Raad der Nederlanden ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1979, n. 1517 (GU L 185, pag. 1).

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite tra il sig. Noij e lo Staatssecretaris van Financiën e ha per oggetto i contributi a cui il sig. Noij è stato ritenuto soggetto a norma del regime generale delle assicurazioni sociali dei Paesi Bassi, per l' anno 1979.

3 Dalla sentenza di rinvio risulta che il sig. Noij, cittadino olandese, si è stabilito nei Paesi Bassi dopo aver lavorato per venticinque anni in Belgio come minatore di galleria. Pur essendo titolare di una pensione di vecchiaia a norma della legge belga, il che implica il diritto agli assegni familiari e alle prestazioni belghe di malattia, il sig. Noij è stato assoggettato, quale residente olandese, al regime olandese delle assicurazioni sociali generalizzate.

4 I vantaggi riconosciuti dai due regimi sono sostanzialmente gli stessi, ad eccezione di talune prestazioni che, nell' ambito del regime olandese, possono essere accordate onde facilitare le condizioni di vita e di lavoro. Prestazioni analoghe esistono nel regime belga, ma esse sono subordinate alla residenza sul territorio di questo Stato.

5 Occorre rilevare che, secondo la sentenza di rinvio, il sig. Noij è stato ritenuto soggetto, tra l' altro, a contributi istituiti dalla legge olandese per le spese speciali di malattia (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), benché le prestazioni di malattia di cui fruisce siano a carico dell' ente previdenziale belga fino al compimento, da parte sua, del 65 anno di età.

6 Ritenendo che il fatto di esigere i contributi di cui sopra, calcolati in base alla pensione di vecchiaia e pari al 23% della medesima, fosse incompatibile con le disposizioni del Trattato CEE relative alla libera circolazione dei lavoratori nonché con quelle del regolamento n. 1408/71, il sig. Noij ha proposto un ricorso contro la decisione di cui trattasi dinanzi al gerechtshof di Bois-le-Duc. Poiché tale ricorso è stato respinto in quanto il ricorrente non poteva ritenersi un lavoratore ai sensi dell' art. 1 del suddetto regolamento, il sig. Noij ha proposto un ricorso per cassazione dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden il quale, considerando necessaria l' interpretazione di parecchie disposizioni del diritto comunitario, ha sospeso il procedimento fintantoché la Corte non si fosse pronunciata sulle seguenti questioni pregiudiziali.

"1) Se le norme facenti parte del diritto delle Comunità europee nel settore della previdenza sociale, dirette a realizzare la libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, in particolare le norme relative alla determinazione della legislazione nazionale applicabile, contenute nel titolo II del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, ostino a che nei confronti di colui che risiede nel territorio di uno Stato membro (in prosieguo: lo 'Stato di residenza' ) e che, dopo la cessazione da parte sua di attività lavorative subordinate nel territorio di un altro Stato membro, gode di una pensione di vecchiaia, a seguito di tali attività, in forza della legislazione previdenziale di tale altro Stato membro, si possano riscuotere contributi a titolo di assicurazione obbligatoria in forza della legislazione sociale dello Stato di residenza, anche sulla base di tale pensione di vecchiaia:

a) qualora egli, dopo la cessazione delle attività da lui svolte sul territorio dell' altro Stato membro, non abbia più svolto alcuna attività lavorativa";

b) qualora egli, dopo la cessazione di tale attività, abbia lavorato per un certo tempo - come lavoratore dipendente o autonomo - sul territorio del suo Stato di residenza.

2) Se la soluzione della questione al punto 1 sia diversa, qualora il lavoro di cui alla lett. b), svolto nello Stato di residenza, costituisca solo un' attività di importanza secondaria?"

7 Per una più ampia illustrazione della legislazione olandese e delle pertinenti disposizioni del diritto comunitario nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima parte della prima qestione

8 Con la prima parte della prima questione, il giudice nazionale mira in sostanza a stabilire se le norme del diritto comunitario, segnatamente le disposizioni di cui ai titoli II e III del regolamento n. 1408/71, ostino a che una persona la quale, avendo lavorato in qualità di lavoratore subordinato sul territorio di uno Stato membro e godendo a questo titolo di una pensione di vecchiaia, stabilisca la sua residenza in un altro Stato membro, ove non svolga alcuna attività, sia soggetta alla legislazione di quest' ultimo Stato e, su tale base, possa vedersi reclamare contributi all' assicurazione obbligatoria calcolati in base ai suoi redditi comprensivi della suddetta pensione.

9 Va innanzitutto rilevato che nessuna delle disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 è applicabile in un caso come quello di specie. Il sig. Noij non versa in alcuna delle situazioni alle quali si riferiscono gli artt. 13, n. 2, lett. b), c), d) ed e), e da 14 a 17. Quanto all' art. 13, n. 2, lett. a), ai sensi del quale "il lavoratore occupato nel territorio di uno Stato membro è soggetto alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l' impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro", esso riguarda esclusivamente le persone che esercitano un' attività lavorativa dipendente.

10 In effetti, quest' ultima disposizione mira a risolvere i conflitti di competenza che possono verificarsi qualora, nel corso di uno stesso periodo, il luogo di residenza e quello dell' occupazione non si trovino nel medesimo Stato membro. Orbene, tali conflitti non possono più aver luogo per quanto concerne i lavoratori che hanno definitivamente cessato ogni attività lavorativa.

11 Per quanto riguarda poi il titolo III del regolamento n. 1408/71, il quale contiene disposizioni particolari per le diverse categorie di pensioni, occorre rilevare che l' art. 33, nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2864 (GU L 306, pag. 1), ed applicabile alla fattispecie della causa principale, vietava già all' istituzione di uno Stato membro debitore di una pensione o di una rendita di esigere contributi per la copertura delle prestazioni di malattia e maternità prese a carico da un ente di un altro Stato membro (v. sentenza 28 marzo 1985, Commissione / Belgio, punto 3 della motivazione, causa 275/83, Racc. pag. 1097).

12 Il suddetto articolo è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 luglio 1989, n. 2332 (GU L 224, pag. 1), che ha aggiunto un n. 2, ai sensi del quale lo Stato membro di residenza in cui esiste un sistema generalizzato di assicurazione ed a norma della cui legislazione non sia dovuta alcuna pensione o rendita non può esigere, in ragione della residenza nel suo territorio del titolare di una pensione o di una rendita, che quest' ultimo versi contributi per la copertura di prestazioni prese a carico dall' ente previdenziale di un altro Stato membro.

13 Tali disposizioni si inquadrano nell' obiettivo del regolamento n. 1408/71, che è quello di contribuire all' instaurazione di una libertà di circolazione dei lavoratori migranti il più possibile completa. A tal fine, parecchie altre disposizioni hanno per oggetto la soppressione di ostacoli a questa libertà fondamentale analoghi a quello che risulta dai contributi controversi, segnatamente gli ostacoli derivanti dal trasferimento di residenza da uno Stato membro all' altro e dall' applicazione simultanea di più legislazioni nazionali. Orbene, sarebbe contrario ad un tale obiettivo che in assenza di motivi d' interesse generale un lavoratore possa essere privato di una parte di una pensione percepita a norma della legislazione di uno Stato membro, per il semplice fatto di essere andato a risiedere in un altro Stato membro.

14 Risulta da quanto precede che le regole dettate al citato art. 33, relative alle prestazioni di malattia o maternità, rappresentano l' applicazione di un principio più generale secondo cui il titolare di una pensione o rendita non può vedersi reclamare, in ragione della sua residenza nel territorio di uno Stato membro, contributi all' assicurazione obbligatoria a fronte di prestazioni prese a carico da un ente previdenziale di un altro Stato membro.

15 La prima parte della prima questione va dunque risolta nel senso che le norme del diritto comunitario, in particolare le disposizioni di cui ai titoli II e III del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, non ostano a che una persona la quale, dopo aver svolto un' attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e fruendo a tale titolo di una pensione di vecchiaia, stabilisca la sua residenza in un altro Stato membro, in cui non esercita alcuna attività, sia soggetta alla legislazione di quest' ultimo Stato. Tali norme ostano tuttavia a che, in tale Stato, l' interessato possa vedersi reclamare, per il fatto di risiedervi, contributi all' assicurazione obbligatoria a fronte di prestazioni prese a carico da un ente previdenziale di un altro Stato membro.

Per quanto riguarda la seconda parte della prima questione e la seconda questione

16 Risulta dalla sentenza di rinvio che, per mezzo di tali questioni, il giudice nazionale cerca, in sostanza, di stabilire se la soluzione sia identica qualora, nella situazione considerata dalla prima questione e prima del periodo al quale si riferiscono i contributi controversi, l' interessato avesse svolto un' attività lavorativa seppur di importanza secondaria, vuoi come lavoratore subordinato, vuoi come lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato membro di residenza.

17 Occorre rilevare, a tale riguardo, come il fatto che l' interessato abbia lavorato in tali condizioni non possa modificare la soluzione data alla prima questione. Per i motivi di cui sopra, le disposizioni del titolo II del regolamento n. 1408/71 non sono applicabili e nulla permette in tal caso di disattendere il principio secondo il quale il titolare di una pensione o di una rendita non può vedersi reclamare, in ragione della sua residenza nel territorio di uno Stato membro, contributi all' assicurazione obbligatoria per la copertura di prestazioni prese a carico da un ente previdenziale di un altro Stato membro.

18 La seconda parte della prima questione e la seconda questione vanno risolte nel senso che la soluzione è identica qualora, nella situazione considerata dalla prima questione e prima del periodo al quale si riferiscono i contributi controversi, l' interessato avesse svolto un' attività lavorativa seppur di rilevanza secondaria, vuoi come lavoratore subordinato vuoi come lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato membro di residenza.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

19 Le spese sostenute dai governi olandese e spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden, con sentenza 11 maggio 1988, dichiara:

1) Le norme del diritto comunitario, in particolare le disposizioni di cui ai titoli II e III del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, non ostano a che una persona la quale, dopo aver svolto un' attività lavorativa subordinata nel territorio di uno Stato membro e fruendo a tale titolo di una pensione di vecchiaia, stabilisca la sua residenza in un altro Stato membro, in cui non esercita alcuna attività, sia soggetta alla legislazione di quest' ultimo Stato. Tali norme ostano tuttavia a che, in tale Stato, l' interessato possa vedersi reclamare, per il fatto di risiedervi, contributi all' assicurazione obbligatoria a fronte di prestazioni prese a carico da un ente previdenziale di un altro Stato membro.

2) La soluzione è identica qualora, nella situazione considerata dalla prima questione e prima del periodo al quale si riferiscono i contributi controversi, l' interessato avesse svolto un' attività lavorativa seppur di rilevanza secondaria, vuoi come lavoratore subordinato vuoi come lavoratore autonomo, nel territorio dello Stato membro di residenza.