Avviso legale importante
Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 16 dicembre 1997. - Anne Kuusijärvi contro Riksförsäkringsverket. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Kammarrätten i Sundsvall - Svezia. - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 - Ambito di applicazione ratione personae - Prestazioni parentali - Mantenimento del diritto alle prestazioni dopo il trasferimento della residenza in un altro Stato membro. - Causa C-275/96.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-03419
1 La presente controversia, ha ad oggetto un rinvio pregiudiziale da parte di Kammarrätten, Sundsvall (la corte d'appello amministrativa di Sundsvall, Svezia), vertente sull'interpretazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 (in prosieguo: il «regolamento» o il «regolamento n. 1408/71») (1) nella fattispecie di una beneficiaria di una prestazione parentale svedese (in prosieguo: «assegno per maternità/paternità») che afferma di aver diritto ai sensi del regolamento di continuare a ricevere il detto assegno dopo il suo trasferimento in Finlandia. Alla Corte è stato in particolare chiesto di decidere se la ricorrente rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento e se la disposizione della normativa svedese che richiede che il beneficiario dell'assegno per maternità/paternità sia residente in Svezia sia compatibile con il regolamento.
Contesto normativo comunitario
2 L'art. 1 del regolamento, per quanto rileva ai fini della presente fattispecie, così dispone:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
a) i termini "lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo" designano rispettivamente:
(...)
ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:
- quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo
(...)».
3 L'art. 2, intitolato «Campo d'applicazione quanto alle persone», al n. 1 così dispone:
«Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».
4 L'art. 4, intitolato «Campo di applicazione ratione materiae», per quanto riguarda la disposizione che qui rileva, così dispone:
«1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
a) le prestazioni di malattia e di maternità;
(...)
g) le prestazioni di disoccupazione;
(...)».
5 L'art. 13, intitolato «Norme generali», è la prima disposizione del titolo II del regolamento n. 1408/71, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile».
6 L'art. 13, n. 1, così dispone:
«Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro fatto salvo l'art. 14 quater. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo».
7 L'art. 14 quater contiene norme particolari applicabili alle persone che esercitano simultaneamente un'attività subordinata e un'attività autonoma nel territorio di vari Stati membri, le quali non rilevano ai fini della presente fattispecie.
8 L'art. 13, n. 2, pone una serie di norme ai fini della determinazione della normativa applicabile in talune circostanze. Tali norme sono enunciate con riserva delle disposizioni degli artt. da 14 a 17, cioè delle restanti disposizioni contenute nel titolo II, in cui sono contenute varie norme speciali, nessuna delle quali è applicabile alla presente fattispecie.
9 L'art. 13, n. 2, lett. a), così dispone:
«La persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l'impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro».
10 L'art. 13, n. 2, lett. b) - lett. e), ha rispettivamente ad oggetto le persone che esercitano un'attività autonoma, le persone che esercitano la loro attività professionale a bordo di una nave che batte bandiera di uno Stato membro, gli impiegati pubblici e le persone chiamate o richiamate alle armi o al servizio civile di uno Stato membro.
11 L'art. 13, n. 2, lett. f), inserito nel regolamento n. 1408/71 con effetto dal 29 luglio 1991 a mezzo regolamento n. 2195/91 (2), così dispone:
«La persona cui cessi di essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate nelle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli artt. da 14 a 17 è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».
12 L'art. 10 ter del regolamento n. 574/72 (3), che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 nella versione inserita a mezzo regolamento n. 2195/91, è intitolato «Formalità previste in applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento » e così dispone:
«La data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento sono determinate secondo le disposizioni di detta legislazione. L'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro la cui legislazione diviene applicabile all'interessato si rivolge all'istituzione designata dall'autorità competente del primo Stato membro per conoscere tale data».
13 L'art. 22 del regolamento n. 1408/71, il quale si applica alle prestazioni per malattia e maternità per quanto qui rileva, così dispone:
«1. II lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto, eventualmente, di quanto disposto dall'articolo 18, e
(...)
b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro
(...)
ha diritto:
ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che applica (...).
2. L'autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche.
(...)».
L'art. 18 ha ad oggetto la totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati sotto la legislazione di un altro Stato membro e non è applicabile ai fini della presente fattispecie.
14 L'art. 94, per quanto qui rileva, così dispone:
«1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente (...) la data della sua applicazione nel territorio dello Stato membro interessato (...)
2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro (...) prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima (...) della data di applicazione del presente regolamento nel territorio dello Stato membro interessato (...)».
15 Sia la Svezia sia la Finlandia sono entrate nella Comunità europea il 1_ gennaio 1995. I regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 diventavano tuttavia applicabili, in ambedue i paesi, il 1_ gennaio 1994 in virtù dell'accordo sullo Spazio economico europeo (4). Dunque, all'epoca dei fatti di cui alla causa principale, il regolamento non era in vigore come strumento comunitario. Né il giudice nazionale, né alcuna delle parti che hanno presentato osservazioni alla Corte, hanno tuttavia sollevato tale questione. In siffatte circostanze, ritengo che il giudice nazionale consideri che la pronuncia pregiudiziale da parte della Corte sia necessaria al fine di metterlo in grado di dirimere la controversia, tenuto conto del fatto che il diritto della ricorrente all'assegno svedese per maternità/paternità, se riconosciuto, potrebbe essere prorogato oltre il 1_ gennaio 1995 di modo che la materia rientri nella competenza di questa Corte.
La normativa nazionale
16 Lagen om allmän försäkring (la legislazione svedese sulla previdenza sociale, in prosieguo: la «legge») (5) dispone che beneficiano della copertura assicurativa legale i cittadini svedesi e i residenti nel territorio del Regno. L'assicurato che lascia la Svezia continua ad essere considerato residente nel territorio svedese se la durata prevedibile del soggiorno all'estero non supera un anno (6).
17 La legge dispone l'affiliazione presso un ente di previdenza sociale di ogni soggetto assicurato di 16 anni o oltre sempreché sia residente in Svezia (7). L'affiliazione è disciplinata dalle disposizioni pubblicate da Riksförsäkringsverket (la cassa previdenziale generale nazionale) (8), la quale, tra l'altro, prevede quanto sotto.
18 E' considerato residente in Svezia chi vi è effettivamente domiciliato, chi vi giunge con l'intenzione di soggiornarvi stabilmente e chi intende soggiornarvi per un determinato periodo di tempo a scopo di lavoro o di studio, quando il soggiorno è della prevedibile durata di oltre un anno (9). Colui che ha un diritto alle prestazioni ai sensi della normativa svedese in applicazione del regolamento n. 1408/71 si considera residente in Svezia fintantoché ha il diritto di invocare siffatte prestazioni, anche se non è in possesso dei requisiti relativi alla residenza previsti al punto 3. L'assicurato che intende soggiornare all'estero per più di un anno, qualora si trasferisca in uno Stato nordico, viene cancellato dai registri della previdenza sociale il giorno stesso in cui si fa cancellare dai registri dello Stato civile svedese (Folkbokföringen) (10). Tuttavia l'assicurato che rientra nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 il quale si trasferisce dalla Svezia in un altro paese dell'Unione europea viene cancellato dai registri dell'ente previdenziale non appena, in forza del regolamento, sarà assoggettato alla normativa di quel paese anche se la prevedibile durata del soggiorno in tale Stato membro è inferiore a un anno.
19 Il capitolo 4 della legge fissa le regole relative all'assegno per maternità/paternità («föräldrapenning»). Da queste disposizioni risulta che uno dei genitori, in quanto assicurato iscritto presso un ente di previdenza sociale ha diritto all'assegno per maternità/paternità fino a 450 giorni dalla nascita di un figlio. Per i primi 360 giorni, l'importo dell'assegno è in funzione dei redditi precedenti dell'interessato, fatto salvo un minimo garantito; per gli ultimi 90 giorni, l'importo è assicurato al minimo. Il diritto di ricevere tale prestazione per un ammontare superiore al minimo garantito per i primi 180 giorni dipende dal sussistere di determinati requisiti relativi all'affiliazione al regime di previdenza sociale prima della nascita del bambino. D'altro lato, le prestazioni sono pagabili indipendentemente dalla data alla quale il richiedente stabilisca la sua residenza in Svezia, sempreché il bambino abbia meno di otto anni di età. Sebbene nella legge non si trovi alcuna disposizione che delimiti direttamente la durata dell'erogazione di un assegno ad un assicurato che dimori all'estero, il requisito dell'iscrizione presso un ente di previdenza sociale ha l'effetto, secondo il giudice a quo, di fare perdere a una persona la sua qualifica di assicurato e quindi, tra altri, il beneficio all'assegno di maternità/paternità qualora il soggiorno sia di durata prevedibile superiore a un anno o prima dello scadere di tale periodo, qualora se ne ricorre il caso, l'interessato venga a essere coperto dalla legislazione di un altro Stato membro. L'assegno per maternità/paternità è un assegno a carattere non contributivo.
20 Nelle sue osservazioni scritte e orali il governo svedese solleva la questione se l'assegno per maternità/paternità sia un assegno di maternità o, piuttosto un assegno di famiglia, nel qual caso l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 non risulta applicabile. Comunque, dal momento che l'aspetto della corretta classificazione della prestazione non è stato affrontato dal giudice nazionale e dal momento che dalle osservazioni scritte del governo svedese sembra che all'epoca dell'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo, quando il regolamento n. 1408/71 entrava in vigore in Svezia, l'assegno per maternità/paternità fosse stato notificato conformemente agli artt. 5 e 97 come un assegno di maternità e poiché non vi è alcuna indicazione che tale notificazione sia stata superata, debbo ritenere, ai fini delle presenti conclusioni, che l'assegno per maternità/paternità sia un assegno di maternità ai sensi del regolamento n. 1408/71.
I fatti e il procedimento principale
21 Anne Kuusijärvi è una cittadina finlandese che ha lavorato in Svezia per undici mesi. Il suo ultimo giorno lavorativo è stato il 10 febbraio 1993. Successivamente otteneva una indennità di disoccupazione fino al giorno della nascita del figlio, il 1_ febbraio 1994, data in cui acquisiva il diritto all'assegno per il figlio e l'assegno per maternità/paternità. Il 1_ luglio 1994 si trasferiva in Finlandia, dove risiedeva senza intraprendere attività lavorativa. Essa veniva cancellata dal registro della previdenza sociale svedese il 2 luglio 1994 e a partire dalla stessa data cessavano di venirle corrisposti gli assegni per maternità/paternità.
22 La domanda della signora Kuusijärvi di continuare a godere degli assegni svedesi per maternità/paternità dopo essersi trasferita in Finlandia veniva respinta dall'ufficio della previdenza sociale di Norrbotten. Länsrätten (tribunale amministrativo) di Norrbotten disattendeva il suo ricorso statuendo che le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 indicavano che essa aveva diritto alle prestazioni svedesi ai sensi del regolamento n. 1408/71 finché sussistevano i requisiti per il versamento di tali prestazioni ai sensi della normativa svedese; considerate, tra l'altro, le norme relative alla cancellazione dal registro della previdenza sociale svedese, l'interessata, dopo aver lasciato la Svezia, non ha più diritto a continuare a godere del pagamento degli assegni per maternità/paternità dopo il 1_ luglio 1994. La stessa interponeva appello avverso tale decisione dinanzi a Kammarrätten, Sundsvall, la quale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni:
«1) Se nel suo complesso il regolamento (CEE) n. 1408/71 si applichi ad una persona la quale, prima che detto regolamento entrasse in vigore in Svezia, si era trasferita dalla Finlandia in Svezia dove aveva svolto un lavoro subordinato, ma che, dopo l'entrata in vigore del detto regolamento in Svezia, non risultava più occupata nel territorio svedese e neppure vi si era recata, dopo l'entrata in vigore in Svezia del predetto regolamento, come disoccupata, bensì, a quella data, vi era rimasta disoccupata dopo un precedente periodo di impiego, ivi percependo di conseguenza un sussidio svedese di disoccupazione. In altri termini, se una persona che si trovi in tale situazione possa far valere che essa è assoggettata, a decorrere dal 1_ gennaio 1994, in forza delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71, alla legislazione svedese per quanto riguarda il diritto alle prestazioni svedesi di previdenza sociale sotto forma di prestazioni in danaro erogate a uno dei genitori in occasione della nascita di un figlio ("föräldrapenning").
In caso di soluzione affermativa della prima questione, vengono poste le seguenti questioni:
2) Se l'art. 13, n. 2, lett. f), del regolamento (CEE) n. 1408/71, confrontato con l'art. 10, lett. b), del regolamento (CEE) n. 574/72, vada interpretato nel senso che uno Stato membro può imporre un requisito di residenza ad una persona che abbia cessato di lavorare in tale Stato, qualora il versamento di prestazioni pecuniarie previste in caso di maternità debba continuare ad essere disciplinato dalla legislazione di questo Stato.
3) Se l'art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 vada interpretato nel senso che, se una persona comincia a riscuotere prestazioni pecuniarie di maternità in uno Stato competente, la stessa mantiene il diritto di percepire tali prestazioni in danaro qualora si trasferisca in un altro Stato membro unicamente se soddisfa tutte le condizioni poste dalla legislazione dello Stato competente, cioè anche il requisito di residenza nel paese previsto da tale legislazione, oppure se l'art. 22 vada interpretato nel senso che tale diritto sussiste finché la persona di cui trattasi soddisfi tutti gli altri requisiti posti dalla legislazione nazionale, salvo quello della residenza».
23 Hanno presentato osservazioni scritte Riksförsäkringsverket, i governi svedese, olandese, finlandese e norvegese, nonché la Commissione. Ad eccezione del governo norvegese, le dette parti erano rappresentate all'udienza.
La prima questione
24 Con la prima questione si vuol sapere se il regolamento sia applicabile ad una persona che non è stata occupata in Svezia, al momento in cui il regolamento è entrato in vigore, ma era ivi residente come persona priva di lavoro con un diritto alla prestazione di disoccupazione basato sulla precedente occupazione ivi svolta. Dall'ordinanza di rinvio emerge che tale questione era stata sollevata in ragione del dubbio se in tali circostanze la ricorrente rientrasse nella definizione di lavoratore subordinato ai sensi degli artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, piuttosto che in considerazione della circostanza che i fatti risalgano a epoca precedente l'ingresso della Svezia nella Comunità.
25 Tra le osservazioni presentate dalle parti alla Corte vi è uniformità di vendute circa l'applicabilità del regolamento nelle circostanze della specie, anche se le argomentazioni sono leggermente differenti.
26 La ricorrente non ha presentato osservazioni; il suo punto di vista comunque può ricavarsi dall'ordinanza di rinvio. Sembra che la predetta abbia arguito dinanzi a Kammarrätten che il regolamento trova applicazione in ragione del suo lavoro subordinato e del susseguente periodo di disoccupazione in Svezia prima dell'entrata in vigore del regolamento nel detto Stato.
27 Riksförsäkringsverket si richiama al principio stabilito dalla giurisprudenza della Corte secondo cui il concetto di lavoratore subordinato è un concetto di diritto comunitario che dev'essere interpretato in senso lato in modo da assicurare la massima libertà di movimento ai lavoratori nell'ambito della Comunità. Il criterio che qui rileva è quello di determinare se una persona è coperta dalla legislazione previdenziale dello Stato membro di cui trattasi (11).
28 Il governo svedese rileva che prima che il regolamento entrasse in vigore, la ricorrente ha lavorato in Svezia per undici mesi e quindi ha ottenuto la prestazione di disoccupazione. Essa era pertanto coperta dalla normativa sociale svedese e di conseguenza rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento ratione personae.
29 Il governo finlandese fa riferimento all'art. 2 del regolamento, secondo cui esso si applica ai «lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri», e all'art. 1, lett. a), sub i), il quale definisce ulteriormente il termine «lavoratore subordinato» come la persona coperta da assicurazione obbligatoria applicabile ai lavoratori subordinati. La Corte ha inoltre affermato che la nozione di «lavoratore» non è limitata ai lavoratori in servizio attivo (12). Il regolamento, di conseguenza, copre anche una persona beneficiaria di una prestazione di disoccupazione al tempo in cui esso entrava in vigore nello Stato membro considerato.
30 Il governo norvegese fa riferimento all'art. 94, nn. 2 e 3, del regolamento, secondo cui ogni periodo assicurativo e ogni periodo di occupazione compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data in cui il detto regolamento è entrato in vigore nel territorio del detto Stato debbono essere presi in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità alle disposizioni del medesimo regolamento e i detti diritti sono acquisiti anche se si riferiscono a circostanze materializzatesi prima della detta data.
31 Il governo dei Paesi Bassi fa riferimento alla definizione lata fornita dalla Corte di «lavoratore subordinato» come «qualsiasi persona obbligatoriamente o volontariamente affiliata a uno dei regimi previdenziali di uno o più Stati membri» (13). Spetta al giudice nazionale determinare se la ricorrente è assicurata ai sensi del regime svedese di previdenza sociale in modo da rientrare in detto concetto e nella definizione di «lavoratore subordinato» di cui all'art. 1, lett. a), sub ii).
32 La Commissione fa riferimento all'art. 2, n. 1, del regolamento, ai sensi del quale rientrano nel suo ambito operativo ratione personae i lavoratori subordinati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri. Dal momento che la ricorrente era soggetta alla legislazione svedese non solo durante il periodo in cui ha svolto attività lavorativa, ma anche durante il periodo in cui ha ricevuto una prestazione di disoccupazione e successivamente un assegno di maternità/paternità, la Commissione conclude che la ricorrente è un «lavoratore subordinato» ai fini del regolamento. Nulla toglie a tale conclusione il fatto che la ricorrente non era occupata quando ha maturato il diritto all'assegno di maternità/paternità. La Commissione fa riferimento alla definizione di «lavoratore subordinato» di cui all'art. 1, lett. a), del regolamento e alla sentenza Pierik (14) e rileva che la ricorrente, dal momento che ha ricevuto sia le prestazioni di disoccupazione che l'assegno di maternità/paternità in Svezia, deve essere stata coperta contro i rischi considerati conformemente all'art. 1, lett. a).
33 A mio modo di vedere, da una lettura combinata degli artt. 1, lett. a), e 2, n. 1, emerge che il regolamento trova applicazione, tra l'altro, a qualsiasi persona che è coperta da assicurazione contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di previdenza sociale applicabile a tutti i residenti e che è o è stata soggetta alla normativa di uno o più Stati membri. I detti settori di previdenza sociale includono le prestazioni di maternità e di disoccupazione. Il giudice nazionale è presumibilmente in grado di poter determinare se, come sembra, al momento in cui il regolamento è entrato in vigore in Svezia, la ricorrente era, da una parte, assicurata contro i suddetti eventi e, dall'altra, soggetta alla detta legislazione dato che la stessa era beneficiaria di una delle prestazioni specificamente contemplate nei detti settori ed era residente in Svezia. Se tale è il caso in esame, mi pare chiaro che essa rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento. Qualora si volesse trovare un ulteriore sostegno a tale punto di vista, lo si può ritrovare nell'art. 94, nn. 2 e 3, del regolamento e nella sentenza Pierik.
34 La causa Pierik riguardava l'interpretazione del termine «lavoratore», che - nella versione del regolamento in considerazione dalla Corte (15) - era definita dall'art. 1, lett. a), come «qualsiasi persona obbligatoriamente o volontariamente affiliata ad uno dei regimi previdenziali contemplati dall'art. 1, lett. a), sub i), ii) o iii)». Tale definizione è in sostanza identica a quella di lavoratore subordinato di cui all'art. 1, lett. a), dell'attuale versione del regolamento. La Corte ha dichiarato:
«Una siffatta definizione, enunciata "ai fini dell'applicazione del presente regolamento", ha portata generale e comprende, alla luce di questa considerazione, qualsiasi persona che, esercitando o no un'attività lavorativa, possieda la qualità di assicurato in forza della legislazione previdenziale d'uno o più Stati membri. Ne consegue che i titolari d'una pensione o d'una rendita spettanti in forza della legislazione d'uno o più Stati membri, anche se non esercitano un'attività lavorativa, rientrano, in ragione della loro affiliazione a un regime previdenziale, nella sfera d'applicazione delle disposizioni del regolamento relative ai "lavoratori", a meno che non costituiscano oggetto di disposizioni specificamente adottate per essi» (16).
35 Di conseguenza concludo che una persona che versa nella situazione della ricorrente rientra nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento.
La seconda questione
36 Con la seconda questione, il giudice nazionale vuol sapere se l'art. 13, n. 2, lett. f), debba essere inteso nel senso che ad uno Stato membro non è precluso di esigere che una persona che ha cessato di lavorare nel detto Stato vi risieda al fine di restare coperta dalla legislazione previdenziale di tale Stato. L'art. 13, n. 2, lett. f), - ricordiamolo - dispone che una persona cui cessa di essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa diventi applicabile la legislazione di un altro Stato membro conformemente ad una delle regole contemplate nel titolo II del regolamento è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede.
Argomenti delle parti
37 Dall'ordinanza di rinvio emerge che dinanzi a Kammarrätten la ricorrente ha in primo luogo dedotto che, alla luce del suo precedente rapporto di lavoro in Svezia e del conseguente diritto alle prestazioni di disoccupazione, era, per effetto dell'art. 13, per quanto residente in un altro Stato membro, coperta dalla normativa svedese fintantoché tale normativa ha cessato di esserle applicabile conformemente all'art. 13, n. 2, lett. f). La ricorrente considera che l'art. 13, n. 2, lett. f), letto congiuntamente con l'art. 10 ter del regolamento n. 574/72, non consente alla Svezia di invocare il requisito della residenza, con la conseguenza che, secondo il suo punto di vista, una persona priva di occupazione perderebbe il diritto agli assegni per maternità/paternità dal momento stesso del suo trasferimento in Finlandia, senza essere, in base al regolamento, coperta dalla normativa di previdenza sociale finlandese.
38 Riksförsäkringsverket si richiama alla formulazione dell'art. 10 ter del regolamento n. 574/72 secondo il quale la data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicata ad una delle persone menzionate nell'art. 13, n. 2, lett. f), devono essere determinate sulla base della detta legislazione. La legislazione svedese dispone che una persona assicurata, che trasferisce la sua residenza in un altro Stato del nord d'Europa cessa di fruire della copertura assicurativa dalla data in cui si è recata in tale Stato. Riksförsäkringsverket considera tale condizione valida purché si applichi a tutti i cittadini di tutti gli Stati membri.
39 Il governo svedese, per contro, considera che l'art. 13, n. 2, lett. a) (il quale dispone che la normativa applicabile è quella dello Stato membro di occupazione), e non l'art. 13, n. 2, lett. f), sia la disposizione che qui rileva. Fa riferimento alla sentenza della Corte nella causa Ten Holder (17), che ha dato luogo all'emendamento del regolamento n. 1408/71, avvenuto con l'inserzione dell'art. 13, n. 2, lett. f) (18). Nella detta causa la Corte ha dichiarato che un lavoratore che ha cessato di svolgere un'attività in uno Stato membro e ha trasferito la sua residenza in un altro Stato membro senza ivi lavorare continua ad essere soggetto alla legislazione dello Stato membro nel quale è stato per ultimo occupato, indipendentemente dal tempo trascorso dal momento in cui ha terminato le sue attività lavorative. Successivamente, nella causa Twomey (19), la Corte ha dichiarato che solo i lavoratori che hanno definitivamente cessato ogni attività professionale restano al di fuori dell'obiettivo dell'art. 13, n. 2, lett. a). Il governo svedese considera che l'art. 13, n. 2, lett. f), era inteso a coprire la detta ultima situazione; esso non deve trovare applicazione a persone che hanno provvisoriamente cessato di espletare un'attività professionale, per esempio, a causa di temporanei motivi di saluti. In quest'ultimo caso, la legislazione applicabile è determinata sulla base della regola generale, in particolare l'art. 13, n. 2, lett. a), sempreché non sussistano specifiche circostanze che depongano a favore dell'applicazione di un'altra regola enunciata nel titolo II. Il governo svedese conclude che una persona nella situazione della ricorrente è coperta dalla normativa dello Stato dove era stata per ultimo occupata, e quindi dalla legislazione della Svezia. La detta legislazione fa dipendere il diritto agli assegni per maternità/paternità dal requisito della residenza. Il governo riconosce che una siffatta condizione non può essere imposta qualora, come a suo avviso nel presente caso, si applichi l'art. 13, n. 2, lett. a) (20).
40 Il governo norvegese fa riferimento al principio riconosciuto in numerose decisioni della Corte, secondo cui l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori sarebbe vanificato se ad un lavoratore migrante non venissero riconosciute le prestazioni garantite dalla normativa dello Stato membro in conseguenza del trasferimento della sua residenza. In conseguenza della causa Ten Holder si applica l'art. 13, n. 2, lett. a), e la ricorrente continua ad essere coperta dalla legislazione svedese fintantoché il suo diritto alle prestazioni non cessi per ragioni diverse dal cambio della residenza, dato che la condizione della residenza non può essere pretesa nei confronti di un lavoratore ai sensi dell'art. 13, n. 2, lett. a) (21). Il governo norvegese considera che emerge dai lavori preparatori dell'art. 13, n. 2, lett. f), che tale disposizione viene in secondo ordine rispetto a tutte le altre disposizioni del titolo II e trova applicazione solo dopo che è terminato il periodo di pagamento delle prestazioni da parte dello Stato membro di ultima occupazione. Se uno Stato membro fosse libero di disporre che la sua legislazione cessa di essere applicata ad un lavoratore che ha abbandonato il suo territorio durante il periodo in cui aveva ivi diritto a prestazioni previdenziali ma prima che acquistasse diritti a siffatte prestazioni nello Stato dove ha trasferito la sua residenza, il primo Stato potrebbe porre termine ai diritti sociali che la normativa comunitaria intende proteggere e applicare le disposizioni del regolamento solo nella misura in cui sono soddisfatte le condizioni per la copertura e per il pagamento delle prestazioni secondo le norme nazionali, il che sarebbe in contrasto con l'intero regime del regolamento. Infine il governo norvegese considera che l'art. 10 ter del regolamento 574/72 è una norma amministrativa di attuazione e non può essere invocata come una disposizione di legge indipendente con conseguenze dirette e dannose per la persona interessata. In particolare, non si può permettere ad uno Stato membro di porre condizioni differenti a seconda che i destinatari di prestazioni continuino a risiedere nello Stato competente o che essi abbiano trasferito la loro residenza in un altro Stato membro.
41 La Commissione considera che l'art. 13, n. 2, lett. f), non ha reso la sentenza Ten Holder inoperosa: al contrario, la detta disposizione complementare trova applicazione solo a partire dalla data in cui il diritto ad una prestazione dello Stato di ultima occupazione cessa e determina la legislazione successivamente applicabile. Sarebbe altrimenti qualora la persona interessata avesse cessato ogni attività professionale (v. sentenze Noij (22), Daalmeijer (23) e Commissione/Paesi Bassi (24)). Questo però non è il caso che qui ricorre: non si può concludere che la ricorrente abbia definitivamente cessato ogni attività professionale semplicemente perché è temporaneamente dedita all'allevamento del suo bambino.
42 Il governo finlandese rileva che nella causa Ten Holder la Corte ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. a), al lavoratore che ha cessato di lavorare, indipendentemente dal periodo trascorso dalla data in cui ha cessato la sua ultima occupazione; in successive sentenze, tuttavia, ne ha ristretto l'ambito in modo che esso non trova applicazione ad una persona che ha definitivamente cessato di lavorare (25). In quest'ultimo caso, la questione della normativa applicabile è disciplinata dall'art. 13, n. 2, lett. f). Il governo finlandese considera che l'art. 13, n. 2, lett. f), non è limitato ai soli casi in cui vi sia una cessazione permanente del lavoro e suggerisce che esso trova applicazione in una situazione dove è possibile affermare, sulla base di considerazioni obiettive, che il lavoratore ha definitivamente cessato di lavorare in uno Stato membro e si è trasferito in un altro Stato membro: e questo anche per ragioni diverse dal pensionamento. Tale disposizione non può tuttavia essere interpretata in modo da consentire ad uno Stato membro di determinare liberamente il momento in cui la sua legislazione cessa di essere applicabile ai fini della detta disposizione. La questione della normativa applicabile dovrebbe essere sempre regolata facendo ricorso alle norme poste nel titolo II. Ad ogni modo, il governo finlandese considera che la questione se trovi applicazione l'art. 13, n. 2, lett. f), non è un fattore decisivo nella presente fattispecie; ciò che è decisivo è che la Svezia è lo Stato competente al momento in cui la prestazione in considerazione veniva concessa di modo che, qualunque sia la legislazione applicabile, l'art. 22 preclude alla Svezia di invocare la residenza come condizione per il venir meno del diritto della ricorrente alla detta prestazione. Detto punto di vista viene trattato nelle osservazioni del governo finlandese sulla terza questione.
43 Il governo dei Paesi Bassi considera che l'art. 13, n. 2, lett. f), pone un'esplicita norma di conflitto che si applica a situazioni quale quella di cui alla presente fattispecie e sta a significare che la giurisprudenza secondo la quale l'art. 13, n. 2, lett. a), si applicherebbe nella specie in esame, in particolare la sentenza Twomey, è divenuta obsoleta. L'art. 13, n. 2, lett. f), trova applicazione qualora una persona abbia definitivamente cessato le attività in uno Stato membro e risieda in un altro. Essa non è comunque limitata ai soli pensionati per vecchiaia, ma deve coprire chiunque cessi definitivamente la sua attività lavorativa in un determinato Stato. In una tale situazione il fattore di collegamento costituito dal lavoro viene a cessare. Allo Stato membro è allora possibile - come mostrato dall'art. 10 ter - determinare in maniera sovrana se, e a quale condizione tali soggetti restano assicurati al suo regime di previdenza sociale. Il governo dei Paesi Bassi considera che, ai fini della determinazione della normativa applicabile, le dette condizioni possono includere il requisito della residenza, di modo che la normativa svedese non trova più applicazione alla ricorrente dal momento in cui si è recata in Finlandia. Il governo dei Paesi Bassi comunque considera che la sua conclusione per quanto riguarda la normativa applicabile non vuol significare che il diritto della ricorrente all'assegno per maternità/paternità sia cessato al momento in cui è ritornata in Finlandia; tale questione è regolata dall'art. 22, che il governo olandese ha trattato nel contesto della terza questione.
L'ambito di applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. f)
44 L'art. 13 è la prima disposizione contenuta nel titolo II del regolamento n. 1408/71, intitolato «Determinazione della legge applicabile». La Corte ha dichiarato in numerose occasioni che le disposizioni del titolo II del regolamento costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto volto a far sì che i lavoratori che si spostano all'interno della Comunità siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare l'applicazione cumulativa di normative nazionali e le complicazioni che ne possono derivare (26).
45 L'art. 13, n. 2, lett. f), è stato inserito nel regolamento n. 1408/71 con regolamento n. 2195/91 (27). Il terzo `considerando' del preambolo del regolamento n. 2195/91 così dispone:
«considerando che si è reso necessario, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia nella causa 302/84 (Ten Holder) (...) introdurre una lettera f) nell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, in modo da determinare la legislazione che si applica alle persone cui la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile senza che diventi applicabile la legislazione di un altro Stato membro, a norma di una delle regole enunciate ai commi precedenti dello stesso paragrafo 2, o di una delle eccezioni previsti dagli articoli 14 a 17 (...)».
46 Il criterio per determinare l'ambito e l'obiettivo dell'art. 13, n. 2, lett. f), deve di conseguenza ricercarsi nella sentenza Ten Holder (28). Dal momento che comunque nella causa Ten Holder è stato applicato il principio precedentemente stabilito dalla Corte nella sentenza Coppola (29), quest'ultima causa costituisce forse un migliore punto di partenza.
47 Ambedue le cause hanno preso in considerazione l'art. 13, n. 2, lett. a), che stabilisce la norma fondamentale posta dal titolo II della «lex loci laboris», e cioè che una persona occupata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro.
48 La sentenza Coppola aveva ad oggetto la normativa applicabile ad un lavoratore che prima di cadere ammalato era stato occupato nel Regno Unito e successivamente in Italia. La Corte ha dichiarato che l'art. 13, n. 2, lett. a), benché non menzioni espressamente il caso di un lavoratore che non è occupato nel momento in cui chiede di fruire di prestazioni di malattia, va interpretato nel senso che esso si riferisce, se del caso, alla legislazione dello Stato nel cui territorio il lavoratore è stato da ultimo occupato (30).
49 La sentenza Ten Holder aveva ad oggetto una cittadina olandese che era stata occupata in Germania al momento in cui veniva affetta da incapacità lavorativa e acquisiva il diritto alle prestazioni di malattia. La predetta ritornava a vivere nei Paesi Bassi; successivamente le prestazioni di malattia della Repubblica federale di Germania cessavano per il motivo che era venuto a termine il periodo massimo per il loro pagamento. La Corte, richiamandosi alla sentenza Coppola, ha dichiarato che l'art. 13, n. 2, lett. a), va interpretato nel senso che ad un lavoratore che cessa l'attività prestata nel territorio di uno Stato membro e che non è stato occupato nel territorio di un altro Stato membro continua ad applicarsi la legislazione dello Stato membro dell'ultimo impiego, qualunque sia il periodo di tempo trascorso dalla cessazione dell'attività di cui trattasi e dall'estinzione del relativo rapporto di lavoro (31).
50 L'applicazione di questa in apparenza molto lata interpretazione era in realtà limitata a tre dei casi successivamente indicati. Nella sentenza Noij (32), la Corte ha dichiarato che né l'art. 13, n. 2, lett. a), né alcun'altra disposizione del titolo II del regolamento si applicano ad un lavoratore prepensionato e che ha pertanto definitivamente cessato ogni attività lavorativa. L'art. 13, n. 2, lett. a), in particolare mira a risolvere i conflitti di competenza che possono verificarsi qualora, nel corso di uno stesso periodo, il luogo di residenza e quello dell'occupazione non si trovino nel medesimo Stato membro. Orbene tali conflitti non possono più aver luogo per quanto concerne i lavoratori che hanno definitivamente cessato ogni attività lavorativa (33). Questo principio è stato successivamente ribadito nella sentenza Daalmeijer (34), in cui la Corte ha dichiarato che l'art. 13, n. 2, lett. d), che dispone che gli impiegati pubblici sono soggetti alla legislazione dello Stato membro alla quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono, non riguarda persone che abbiano definitivamente cessato ogni attività lavorativa (35), e nella sentenza Commissione/Paesi Bassi (36), in cui la Corte ha dichiarato che l'art. 13, n. 2, lett. a), non era applicabile ai lavoratori prepensionati (37).
51 La sentenza Twomey (38) riguardava infine una cittadina del Regno Unito che aveva lavorato e risieduto per un certo tempo nel Regno Unito, aveva ivi cessato la sua attività lavorativa subordinata e si era quindi spostata in Irlanda, dove non lavorava. Alcuni mesi dopo essersi trasferita in Irlanda (a quell'epoca aveva 20 anni) essa veniva dichiarata inabile al lavoro e chiedeva al Regno Unito una prestazione di malattia. L'art. 13 non era menzionato nella questione pregiudiziale sollevata, ma il governo tedesco aveva affermato nel corso dell'udienza che l'art. 13, n. 2, lett. a), non trovava applicazione ad una persona trovantesi nella situazione della signora Twomey dal momento che non era più occupata nel Regno Unito. Il detto governo ha dedotto che l'interessata era di conseguenza assoggettata alla normativa dello Stato di residenza. La Corte respingeva tale tesi ribadendo il principio posto nella sentenza Ten Holder secondo cui un lavoratore che aveva cessato di svolgere attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro continuava ad essere soggetto alla normativa del detto Stato qualora non avesse assunto un'occupazione in un altro Stato membro, nonché il principio che aveva fissato nella sentenza Noij, secondo cui solo i lavoratori che avevano definitivamente cessato ogni attività lavorativa sia come lavoratori subordinati sia come lavoratori autonomi restavano estranei alla sfera di applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. a).
52 E' chiaro che l'art. 13, n. 2, lett. f) era almeno inteso a fare fronte alla situazione di un lavoratore che ha definitivamente cessato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma e risiede in uno Stato membro diverso da quello dell'ultima occupazione (39). La normativa applicabile a un siffatto lavoratore viene ora ad essere quella dello Stato di residenza.
53 Oggetto della presente controversia è comunque se l'ambito di applicazione dell'art. 13, n. 2, lett. f), sia più ampio, di modo che tale disposizione si applica anche quando una persona residente in uno Stato diverso dallo Stato di ultima occupazione abbia temporaneamente cessato di lavorare, per esempio, per malattia o maternità, e la normativa dello Stato di ultima occupazione preveda la cessazione dell'applicazione di tale normativa in siffatte circostanze.
54 Dal testo dell'art. 13, n. 2, lett. f), non emerge, a mio modo di vedere, nulla che possa suggerire che esso voleva essere limitato ai lavoratori che hanno cessato definitivamente ogni attività lavorativa. Al contrario, la sua formulazione letteraria e la sua genesi indicano che era piuttosto destinato ad avere in effetti lo status di una seconda disposizione generale alternativa. Il sistema dell'art. 13, n. 2, viene quindi ad essere grosso modo che la legge dello Stato di occupazione, che si articola nelle lettere da a) ad e), viene ad applicarsi quando la persona interessata ha un lavoro mentre in una fattispecie in cui invece la stessa non ha un lavoro trova applicazione la legge dello Stato di residenza. La normativa dello Stato membro di ultima occupazione, come disposto dall'art. 10 ter del regolamento n. 574/72, determina la data e le condizioni alle quali essa cessa di essere applicata. Come si vedrà, comunque, nel contesto della terza questione, qualora a quella data una persona abbia diritto ad una specifica prestazione pagabile da parte dello Stato di ultima occupazione, il fatto che la legislazione di detto Stato cessi di trovare applicazione non implica necessariamente, e neanche solo di norma, che la detta persona perda simultaneamente il diritto al mantenimento del pagamento della detta prestazione.
55 Questo punto di vista trova, per di più, sostegno nel preambolo del regolamento n. 2195/91, il quale lascia intendere che l'art. 13, n. 2, lett. f), voleva coprire proprio fattispecie come quelle in considerazione nella sentenza Ten Holder, e cioè il trasferimento della residenza da parte di una persona che percepiva prestazioni del tipo di quelle di malattia che si devono presumere temporanee, rovesciando così, di fatto, la sentenza. Nel preambolo si legge: «Considerando che si è reso necessario, in seguito alla sentenza (...) introdurre una lettera f) (...)» (40).
56 Un ulteriore criterio per la determinazione delle intenzioni della Commissione può ritrovarsi nella nota esplicativa sulla proposta di regolamento (41), la quale così recita:
«La sentenza Ten Holder ha rivelato una lacuna del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71. Infatti non vi è una specifica disposizione che stabilisca quale sia la legislazione applicabile ad una persona che ha cessato di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legislazione di uno Stato membro e che risiede nel territorio di un altro Stato membro.
L'art. 13, n. 2, lett. f), ha inteso cancellare tale lacuna».
Né in tale spiegazione né altrove nella nota esplicativa vi è alcunché che stia ad indicare che l'art. 13, n. 2, lett. f), era inteso ad essere limitato alle persone che hanno cessato definitivamente di lavorare.
57 E' anche rilevante notare che, all'epoca in cui la Commissione aveva presentato le sue proposte di regolamento n. 2195/91, la Corte non aveva ancora emesso le sue sentenze nelle cause Noij e Daalmeijer, e di conseguenza si può considerare poco probabile che la Commissione avesse inteso occuparsi solo di una categoria di persone la cui esclusione dal regolamento n. 1408/71 non fosse stata ancora accertata.
58 Una più ampia interpretazione dell'art. 13, n. 2, lett. f), per di più eviterebbe le conseguenze di un punto di vista alternativo - sostenuto all'udienza dal governo dei Paesi Bassi - secondo cui il beneficiario di prestazioni a lungo termine da parte di uno Stato membro che si trasferisce in un altro Stato membro senza ivi lavorare manterrebbe a tempo indeterminato il suo diritto a siffatte prestazioni da parte del primo Stato membro, il che non mi sembra ragionevolmente auspicabile. Tale conseguenza emergerebbe anche dalla soluzione sostenuta dalla Commissione, secondo cui l'art. 13, n. 2, lett. f), diverrebbe applicabile dopo la cessazione di qualsiasi diritto alle prestazioni erogate ai sensi della normativa dello Stato membro di ultima occupazione.
59 Infine, voglio placare le apprensioni espresse dal governo norvegese secondo cui, se l'art. 13, n. 2, lett. f), fosse applicabile nelle circostanze qui in considerazione, la ratio del regolamento - e in particolare il suo scopo di promuovere la libera circolazione dei lavoratori - verrebbe ad essere vanificato. Il governo norvegese teme che, se si dichiara, in circostanze quali quelle di cui alla presente fattispecie, che la legislazione applicabile è quella dello Stato di residenza, si avrebbe come conseguenza che le persone trovantisi nella situazione della ricorrente perderebbero il diritto alle prestazioni esistenti al momento del trasferimento della residenza. Siffatta conseguenza comunque non si produrrebbe necessariamente dal momento che, come sarà esaminato nel contesto della soluzione proposta alla terza questione, entrambe le prestazioni in considerazione nella specie e numerose altre prestazioni rientranti nell'ambito del regolamento sono coperte da disposizioni intese ad assicurare la continuità del loro pagamento nonostante il cambiamento di residenza in situazioni analoghe a quelle della ricorrente.
60 Mi sembra di conseguenza che vi siano validi argomenti per interpretare l'art. 13, n. 2, lett. f), nel senso che, qualora una persona che abbia temporaneamente o permanentemente cessato la sua attività lavorativa trasferisca la sua residenza dallo Stato membro di ultima occupazione ad un altro Stato membro e la legislazione dello Stato precedente preveda che questa cessa di essere applicabile al momento di un siffatto trasferimento, la normativa dello Stato di residenza diventa la normativa applicabile a partire dal momento del trasferimento della residenza. Ad ogni modo, come sottolineato sia dal governo dei Paesi Bassi sia da quello finlandese, l'interpretazione dell'art. 13, n. 2, lett. f), non deve, in una situazione quale quella della presente fattispecie, incidere sul diritto della ricorrente di continuare a ricevere l'assegno per maternità/paternità. Questa conclusione è il risultato della corretta interpretazione dell'art. 22, che costituisce la materia della terza e ultima questione pregiudiziale sollevata dal giudice nazionale e sulla quale ora mi soffermo. E' di conseguenza superfluo, alla luce della soluzione da dare alla terza questione, prendere una posizione definitiva per quanto riguarda la portata dell'art. 13, n. 2, lett. f).
La terza questione
61 L'art. 22 figura nel titolo III del regolamento n. 1408/71. Questo titolo è intestato «Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni». Il capitolo I del titolo III comprende gli artt. da 18 a 36 e riguarda le prestazioni di malattia e di maternità. L'art. 22 dispone che il lavoratore subordinato che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, e che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro, ha diritto alle prestazioni in denaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. L'autorizzazione al trasferimento della residenza può essere rifiutata solo quando è accertato che lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione delle cure mediche.
62 Ai fini del regolamento, con il termine di «lavoratore subordinato» si intende qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il regolamento, nel quadro di un regime di previdenza sociale applicabile a tutti i residenti (42); con il termine «Stato competente», è designato lo Stato membro nel cui territorio si trova l'istituzione competente (43) e con il termine «istituzione competente» viene designata, tra l'altro, l'«istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni» (44) o l'«istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o ne avrebbe diritto se (...) risiedesse nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova» (45).
63 L'art. 22 pertanto si applica alla presente fattispecie indipendentemente dalla legislazione applicabile, poiché, anche se l'effetto dell'art. 13, n. 2, lett. f), è che la normativa finlandese diventa applicabile con esclusione della normativa svedese al momento in cui la ricorrente si è recata in Finlandia, la Svezia resta lo Stato competente ai fini dell'art. 22 per quanto riguarda l'assegno di maternità qui in considerazione.
64 Con la terza questione il giudice nazionale vuole in sostanza sapere se il requisito posto dall'art. 22 secondo cui il lavoratore al quale esso si applica deve soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente vuol significare che, qualora la detta legislazione comprenda fra tali condizioni un requisito di residenza nel territorio nazionale, il beneficiario che si reca in un altro Stato membro cessa di avere diritto al pagamento delle prestazioni.
65 L'art. 22, n. 1, lett. b), secondo la sua stessa formulazione, si applica qualora una persona avente diritto a prestazioni di malattia o maternità ritorni nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero trasferisca la residenza nel territorio di un altro Stato membro e garantisce che in siffatte circostanze il beneficiario mantenga il suo diritto alle prestazioni di cui trattasi. E' evidente che, se detto diritto dovesse venir meno a causa del requisito della residenza posto dalla normativa nazionale, tale disposizione diverrebbe del tutto priva di scopo, il che, manifestamente, non è ciò che s'intendeva. L'art. 22, per di più, fa parte di una serie di disposizioni del regolamento intese a garantire che gli Stati membri non rifiutino, in generale, il pagamento di prestazioni di previdenza sociale rientranti nella sfera di applicazione del regolamento unicamente perché il presunto beneficiario risiede in un altro Stato membro; v., per esempio, gli artt. 10 (prestazioni per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortuni sul lavoro o per malattia professionale), 52 e 55 (infortuni sul lavoro e malattie professionali), 69-71 (prestazioni di disoccupazione) e 73 (prestazioni familiari). Di conseguenza, concludo che il diritto di continuare a fruire del pagamento delle prestazioni consentite dall'art. 22 non può essere vanificato da un requisito di residenza imposto dalla normativa nazionale quale condizione per aver diritto a siffatte prestazioni.
66 Si deve notare che questo punto di vista è condiviso da tutte le parti, salvo Riksförsäkringsverket, secondo cui l'art. 22 non disciplina la natura delle condizioni alle quali lo Stato competente può subordinare il diritto alle prestazioni, ma richiede semplicemente che le dette condizioni siano soddisfatte. Secondo il suo punto di vista il detto articolo non si applica dal momento che la ricorrente ha lasciato la Svezia per dimorare per più di un anno in Finlandia. Per contro, la ricorrente, i governi svedese, olandese, finlandese e norvegese, come pure la Commissione, concordano tutti sul punto di vista per cui l'art. 22 dà diritto ad un beneficiario di continuare a ricevere le prestazioni dopo il trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro sempreché ricorrano le condizioni per averne diritto poste dalla normativa nazionale e purché tali condizioni siano diverse da quella della residenza. La Commissione e il governo dei Paesi Bassi rilevano in più che l'autorizzazione alla quale è subordinato il trasferimento della residenza può essere rifiutata solo se è appurato che il trasferimento della persona interessata pregiudicherebbe il suo stato di salute, il che non mi sembra ricorra nella specie, e osservano che limitare il diritto alle prestazioni imponendo una condizione di residenza sarebbe in contrasto con la ratio e lo scopo dell'art. 22.
67 Tali osservazioni sono del tutto fondate e di conseguenza concludo che una persona che beneficia di prestazioni di maternità in denaro in uno Stato membro mantiene il suo diritto a tali prestazioni dopo essersi trasferita in un altro Stato membro sempreché soddisfi tutte le condizioni poste dalla normativa nazionale del primo Stato membro, fatta eccezione per qualsiasi condizione di residenza.
Conclusione
68 Sono di conseguenza dell'opinione che le questioni sollevate da Kammarrätten, Sundsvall, debbono essere così risolte:
«1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, si applica a una persona che era assicurata in uno Stato membro ai sensi dell'art. 1, lett. a), e assoggettata alla legislazione del detto Stato al momento in cui il regolamento è ivi entrato in vigore anche se a tale momento la detta persona non era occupata come lavoratore subordinato né riceveva prestazioni di disoccupazione nello Stato predetto.
2) L'art. 22 del regolamento n. 1408/71 osta a che uno Stato membro rifiuti, unicamente in ragione del trasferimento della sua residenza in un altro Stato membro, di continuare il pagamento delle prestazioni di maternità ad una persona che avrebbe altrimenti diritto alla detta prestazione».
(1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 1). Il testo del regolamento nella versione in vigore alla fine del giugno 1995 può essere reperito o nella parte I dell'allegato A del regolamento (CEE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, che modifica e aggiorna il regolamento n. 1408/71 e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU 1997, L 28, pag. 1).
(2) - Regolamento (CEE) del Consiglio 25 giugno 1991, che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 574/72 (GU L 206, pag. 2).
(3) - Regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 (GU L 74, pag. 1); per l'ultima versione consolidata, v. parte II dell'allegato A del regolamento n. 118/87, già citato alla nota 1.
(4) - GU 1994, L 1, pag. 3; v., in particolare, art. 29, protocollo 1 e allegato VI.
(5) - Lagen (1962:381) om allmän försäkring.
(6) - Capitolo 1, art. 3.
(7) - Capitolo 1, art. 4.
(8) - Istruzioni (RFFS 1985:16) relative alla registrazioni e alla cancellazione dalla cassa previdenziale generale.
(9) - Punto 3.
(10) - Punti 9 e 11.
(11) - Sentenza 19 marzo 1964, causa 75/63, Unger (Racc. pag. 349).
(12) - Sentenze 31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik (Racc. pag. 1977), e 10 marzo 1992, causa C-215/90, Twomey (Racc. pag. I-1823).
(13) - Sentenza Pierik (citata alla nota 12), punto 4.
(14) - Citata alla nota 12.
(15) - GU 1971, L 149, pag. 2.
(16) - Punto 4 della sentenza.
(17) - Sentenza 12 giugno 1986, causa 302/84 (Racc. pag. 1821).
(18) - V. infra, paragrafi 45-49.
(19) - Citata alla nota 12.
(20) - Sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen (Racc. pag. I-1755).
(21) - Sentenza Kits van Heijningen, citata alla nota 20.
(22) - Sentenza 21 febbraio 1991, causa C-140/88 (Racc. pag. I-387).
(23) - Sentenza 21 febbraio 1991, causa C-245/88 (Racc. pag. I-555).
(24) - Sentenza 28 novembre 1991, causa C-198/90 (Racc. pag. I-5799).
(25) - Sentenze Noij (citata alla nota 22), Daalmeijer (citata alla nota 23) e Commissione/Paesi Bassi (citata alla nota 24).
(26) - V., più recentemente, sentenza 13 marzo 1997, causa C-131/95, Huijbrechts (Racc. pag. I-1409, punto 17).
(27) - Citato alla nota 2.
(28) - Citata alla nota 17.
(29) - Sentenza 12 gennaio 1983, causa 150/82 (Racc. pag. 43).
(30) - Punto 11.
(31) - Punti 14 e 15 del dispositivo della sentenza.
(32) - Citata alla nota 22.
(33) - Punto 10.
(34) - Citata alla nota 23.
(35) - Punti 12 e 13.
(36) - Già citata alla nota 24.
(37) - Punto 10 della sentenza.
(38) - Citata alla nota 12.
(39) - V. note esplicative sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 574/72 [COM(90) 335 def., GU 1990, C 221, pag. 3].
(40) - Terzo `considerando'.
(41) - Citata alla nota 39.
(42) - Art. 1, lett. a), sub ii).
(43) - Art. 1, lett. q).
(44) - Art. 1, lett. o), sub i).
(45) - Art. 1, lett. o), sub ii).