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Causa C-415/02

Commissione delle Comunità europee

contro

Regno del Belgio

«Inadempimento di uno Stato — Imposte indirette — Direttiva 69/335/CEE — Raccolta di capitali — Tassa sulle operazioni di Borsa — Tassa sulla consegna di titoli al portatore»

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Legislazione nazionale che grava sulle sottoscrizioni di nuovi titoli e sul rilascio materiale di nuovi titoli al portatore — Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 69/335, art. 11)

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 11 della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303, che prevede, tra l’altro, che gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, lo Stato membro

–        che assoggetta ad una «tassa sulle operazioni di Borsa» le sottoscrizioni, effettuate in detto Stato membro, di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all’atto dell’emissione di un prestito, e

–        che assoggetta ad una «tassa sulla consegna di titoli al portatore» il rilascio materiale di titoli al portatore, relativi a fondi pubblici nazionali o stranieri, quando si tratti di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all’atto dell’emissione di un prestito.

Se è vero infatti che la detta disposizione non menziona espressamente il primo acquisto o il primo rilascio dei titoli di cui trattasi, ciò nondimeno autorizzare la riscossione di un’imposta o di una tassa sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione o sul rilascio materiale di un titolo al portatore che avviene in occasione dell’emissione di quest’ultimo equivarrebbe in realtà ad una tassazione dell’emissione stessa di tale titolo, in quanto tali operazioni costituiscono parte integrante di un’operazione globale relativa alla raccolta di capitali.

(v. punti 32, 46-47, 53 e dispositivo)




SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
15 luglio 2004(1)

«Inadempimento di uno Stato – Imposte indirette – Direttiva 69/335/CEE – Raccolta di capitali – Tassa sulle operazioni di Borsa – Tassa sulla consegna di titoli al portatore»

Nella causa C-415/02,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal e C. Giolito, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dal sig. B. van de Walle de Ghelcke, avocat,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio:

– avendo sottoposto alla tassa sulle operazioni di Borsa le sottoscrizioni, effettuate in Belgio, di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d'investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all'atto dell'emissione di un prestito, e

– avendo sottoposto alla tassa sulla consegna di titoli al portatore il rilascio materiale di titoli al portatore, relativi a fondi pubblici belgi o stranieri, quando si tratti di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d'investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all'atto dell'emissione di un prestito,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23),



LA CORTE (Seconda Sezione),,



composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann e R. Schintgen (relatore), e dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 gennaio 2004,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1 Con atto introduttivo depositato preso la cancelleria della Corte il 19 novembre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far constatare che il Regno del Belgio:

–avendo sottoposto alla tassa sulle operazioni di Borsa le sottoscrizioni, effettuate in Belgio, di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all’atto dell’emissione di un prestito, e

–avendo sottoposto alla tassa sulla consegna di titoli al portatore il rilascio materiale di titoli al portatore, relativi a fondi pubblici belgi o stranieri, quando si tratta di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all’atto dell’emissione di un prestito,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva 69/335»).


Contesto normativo

La normativa comunitaria

2 L’art. 11 della direttiva 69/335 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:

a)la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;

b)i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».

3 L’art. 12, n. 1, della direttiva 69/335 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:

a)imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;

(…)».

4 La motivazione della proposta di direttiva della Commissione 14 dicembre 1964 [COM(64) 526 final], che ha condotto all’adozione della direttiva 69/335, è così esposta:

«Fra tali imposte [indirette sui movimenti di capitali] si [possono] distinguere, da una parte, quelle applicate sulla raccolta di capitali e, dall’altra, quelle che colpiscono le transazioni di titoli. Il presente progetto di direttiva concerne le imposte indirette applicate sulla raccolta di capitali; tale categoria d’imposte comprende l’imposta sui conferimenti (diritto di apporto) applicata sui capitali propri delle società, il diritto di bollo sui titoli nazionali, il diritto di bollo percepito all’atto dell’introduzione o dell’emissione sul mercato nazionale dei titoli di origine estera, nonché altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche. Le imposte indirette applicate sulle transazioni di titoli, come le tasse sulle operazioni di Borsa, verranno trattate in un progetto di direttiva successivo. La presente proposta non concerne quindi queste ultime imposizioni».

5 Ai sensi dell’art. 2, n. 1, della proposta di direttiva del Consiglio concernente le imposte indirette sulle transazioni di titoli, presentata dalla Commissione il 2 aprile 1976 (GU C 133, pag. 1; in prosieguo: la «proposta di direttiva del 1976»), è una transazione imponibile «la cessione o l’acquisto di titoli a titolo oneroso (…) quando [è] effettuat[o] in uno Stato membro o in un paese terzo da un residente in uno Stato membro. Ciascuna cessione o acquisto di titoli costituisce una transazione imponibile distinta».

6 L’art. 4, n. 1, della proposta di direttiva del 1976 prevede quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per esentare dall’imposta le seguenti transazioni:

a)l’emissione di titoli e il primo acquisto di detti titoli nel quadro dell’emissione,

(…)».

7 Nella parte V dell’allegato della proposta di direttiva del 1976, è precisato che, «[a]i sensi della presente direttiva, per emissione di titoli si intende la cessione dei titoli da parte dell’emittente, ivi compresa quella che risulta dalla capitalizzazione delle riserve».

La normativa nazionale

8 Le disposizioni legislative belghe rilevanti nella fattispecie figurano nel «code belge des taxes assimilées au timbre» (codice belga sulle tasse assimilate all’imposta di bollo, in prosieguo: il «CTAT») e procedono dalla legge 14 aprile 1965, di modifica del codice sulle imposte di registro, ipotecarie e sui diritti di cancelleria, del codice sulle imposte di bollo e del codice sulle tasse assimilate all’imposta di bollo (Moniteur belge del 24 aprile 1965, pag. 4430).

9 L’art. 120 del CTAT dispone quanto segue:

«Sono soggette alla tassa sulle operazioni di Borsa, qualora abbiano ad oggetto fondi pubblici belgi o stranieri, le seguenti operazioni concluse o eseguite in Belgio:

qualsiasi vendita, qualsiasi acquisto e, più in generale, qualsiasi cessione e qualsiasi acquisto a titolo oneroso;

qualsiasi rilascio, al sottoscrittore, mediante emissione, esposizione, offerta o vendita, a seguito di appello al pubblico».

10 In forza degli artt. 120, 2º, e 121, n. 1, del CTAT, la tassa sulle operazioni di Borsa colpisce il rilascio al sottoscrittore di azioni ed obbligazioni. Il suo tasso varia tra lo 0,07% e l’1%.

11 L’art. 126-1, 1º, del CTAT esenta dalla tassa sulle operazioni di Borsa le operazioni in cui non interviene nessun intermediario professionale o in cui nessun intermediario professionale contratta per conto di una delle parti o per proprio conto.

12 L’art. 159, primo e secondo comma, del CTAT è così formulato:

«E’ soggetta alla tassa sulla consegna dei titoli al portatore qualsiasi consegna di titoli al portatore concernente fondi pubblici belgi o stranieri.

Per consegna si deve intendere qualsiasi rilascio materiale del titolo a seguito di:

una sottoscrizione;

un acquisto a titolo oneroso;

       una conversione di titoli nominativi in titoli al portatore;

un ritiro di titoli da un deposito in custodia ed amministrazione presso un istituto di credito, una società di Borsa, una società di gestione patrimoniale o la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres [depositario centrale belga]».

13 L’art. 163, 1º, del CTAT prevede che la consegna di titoli a seguito di un acquisto a titolo oneroso in cui nessun intermediario professionale sia intervenuto o abbia contrattato per conto di una delle parti sia esentata dalla tassa sulla consegna di titoli al portatore.

14 Gli artt. 120, 1º e 2º, nonché 159 del CTAT, che definiscono il campo di applicazione rispettivamente della tassa sulle operazioni di Borsa e della tassa sulla consegna di titoli al portatore, non operano alcuna distinzione tra le emissioni iniziali di titoli e le transazioni ulteriori su titoli esistenti.


Il procedimento precontenzioso

15 Ritenendo che la tassa sulle operazioni di Borsa e la tassa sulla consegna di titoli al portatore siano contrarie all’art. 11 della direttiva 69/335, la Commissione, con lettera del 10 maggio 1999, ha invitato il Regno del Belgio a presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi.

16 Con lettera del 2 agosto 1999 il governo belga ha comunicato alla Commissione la sua opinione secondo cui le due tasse in questione rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335.

17 La Commissione, ritenendosi insoddisfatta di tale risposta, il 26 gennaio 2000 ha inviato un parere motivato al Regno del Belgio, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

18 Con lettera del 29 marzo 2000 il governo belga ha informato la Commissione che intendeva mantenere il proprio punto di vista e ha chiesto che venisse organizzata una riunione con i rappresentanti di quest’ultima. Poiché la detta riunione, tenutasi il 14 dicembre 2000, non ha permesso di giungere ad una soluzione, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.


Sul ricorso

19 La Commissione sostiene che, prelevando sui nuovi titoli la tassa sulle operazioni di Borsa e la tassa sulla consegna di titoli al portatore, il Regno del Belgio ha violato l’art. 11 della direttiva 69/335, disposizione che vieta agli Stati membri di sottoporre ad imposizione, sotto qualsiasi forma, in particolare, l’emissione di titoli.

Sulla censura relativa alla tassa sulle operazioni di Borsa

Argomenti delle parti

20 Secondo la Commissione, la tassa sulle operazioni di Borsa viola l’art. 11 della direttiva 69/335 laddove colpisce la sottoscrizione di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero a seguito di un aumento di capitale o di un’emissione di un prestito.

21 La Commissione ritiene che, contrariamente a quanto sostiene il governo belga, la detta tassa non rientri nella deroga di cui all’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, che, in quanto eccezione alla regola dell’esenzione, va interpretata restrittivamente e non si applica ai titoli di nuova creazione. Tale disposizione permetterebbe certamente agli Stati membri di riscuotere tasse sui trasferimenti di valori mobiliari, ma il termine «trasferimento» presupporrebbe che i valori di cui trattasi siano appartenuti ad un altro proprietario prima dell’operazione di trasferimento. Tale interpretazione sarebbe confermata, da un lato, dalla motivazione della proposta di direttiva del 14 dicembre 1964 e, dall’altro, dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenze 2 febbraio 1988, causa 36/86, Dansk Sparinvest, Racc. pag. 409, e 25 maggio 1989, causa 15/88, Maxi Di, Racc. pag. 1391), da cui emergerebbe che gli Stati membri non possono esigere dalle società di capitali, per quanto riguarda le operazioni di cui all’art. 11 della direttiva 69/335, altri tributi all’infuori delle tasse e dei tributi previsti dall’art. 12 di tale direttiva.

22 Per quanto riguarda la nozione di «emissione di valori mobiliari», la Commissione fa valere che tale nozione non può essere interpretata come applicabile al primo trasferimento di quegli stessi valori, in quanto una tale interpretazione priverebbe del suo senso il divieto di cui all’art. 11 della direttiva 69/335. L’emissione di titoli non potrebbe essere dissociata dall’acquisto degli stessi da parte dei sottoscrittori e il divieto di tassare l’emissione sarebbe applicabile, per analogia a quanto statuito dalla Corte nella sua sentenza 27 ottobre 1998, cause riunite C-31/97 e C-32/97, FECSA e ACESA (Racc. pag. I-6491, punti 18 e 19), all’operazione globale, la quale comporta l’acquisto dei titoli da parte del sottoscrittore.

23 La Commissione contesta l’interpretazione dell’art. 4, n. 1, della proposta di direttiva del 1976 suggerita dalle autorità belghe. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal governo belga, benché tale disposizione preveda il divieto di tassare l’emissione di titoli ed il primo acquisto di questi, un tale divieto non può essere interpretato come un indizio del fatto che tali due operazioni sarebbero distinte o che solo l’emissione ricadrebbe sotto l’art. 11 della direttiva 69/335. Al contrario, la ripetizione del divieto previsto dalla detta disposizione in un altro progetto di direttiva sarebbe dovuta ad uno scrupolo di chiarezza. Così, la menzione «primo acquisto di detti titoli nel quadro dell’emissione» non farebbe che esplicitare il contenuto del divieto previsto dal detto art. 11.

24 Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della tassa sulle operazione di Borsa, la Commissione fa valere che la circostanza che certe operazioni non siano soggette a tale tassa non è tale da giustificare la violazione dell’art. 11 della direttiva 69/335. Essa aggiunge che, contrariamente a quanto sostiene il governo belga, l’oggetto della tassa sulle operazioni di Borsa non si limita alla realizzazione di una transazione su valori mobiliari in esecuzione di un ordine di Borsa. Ad ogni modo, né l’intervento di intermediari professionali nelle operazioni soggette alla detta tassa né l’identità del debitore di questa possono essere presi in considerazione nella valutazione della compatibilità di detta tassa con la disposizione summenzionata.

25 Il governo belga ritiene che l’art. 11, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 non osti alla tassazione del primo trasferimento di titoli successivo alla creazione di questi.

26 Secondo tale governo, l’utilizzo del termine «negoziazione» all’art. 11 della direttiva 69/335 implica necessariamente che debba esistere una serie di trasferimenti ulteriori. Il divieto di qualsiasi imposizione su tali operazioni avrebbe una portata estremamente ampia, che dovrebbe tuttavia essere limitata dalla deroga di cui all’art. 12, n. 1, lett. a), della detta direttiva, la quale autorizza la tassazione dei trasferimenti di valori mobiliari.

27 Il governo belga sostiene che l’interpretazione del termine «emissione» proposta dalla Commissione e la tesi secondo cui il trasferimento presuppone l’esistenza di un precedente proprietario non possono essere accolte. Nella nozione di «emissione di valori mobiliari» non rientrerebbe il primo acquisto di titoli da parte del sottoscrittore di questi, ma essa si limiterebbe all’attività della società emittente.

28 Infatti, dalla proposta di direttiva del 1976 emergerebbe che l’«emissione di titoli» va intesa come riferita alla prima cessione di tali titoli e non include il primo acquisto di questi. Poiché tale proposta non è mai stata accolta, gli Stati membri potrebbero riscuotere tasse sul primo acquisto di titoli. D’altronde, dalla sentenza 17 dicembre 1998, causa C-236/97, Codan (Racc. pag. I-8679), emergerebbe che la nozione di «trasferimento» di cui all’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 debba essere interpretata estensivamente e che tutti i trasferimenti di valori mobiliari, ivi incluse le cessioni operate in Borsa, vadano assoggettati allo stesso regime e beneficino della deroga prevista dalla detta disposizione.

29 Il governo belga fa valere che l’art. 4, n. 1, della proposta di direttiva del 1976 è certamente in contrasto con il divieto generale di cui all’art. 11 della direttiva 69/335, ma che dalla distinzione ivi operata tra l’emissione dei titoli ed il loro acquisto risulta che solo l’emissione non può essere tassata. La seconda operazione, che rientrerebbe nella deroga di cui all’art. 12, n. 1, lett. a), della stessa direttiva, sfuggirebbe ad un tale divieto.

30 A tale proposito, il governo belga aggiunge che dalle citate sentenze Dansk Sparinvest e Maxi Di emerge che il divieto di tassazione di cui all’art. 11 della direttiva 69/335 riguarda solo le società di capitali, ossia gli emittenti, e che il fatto di assoggettare gli investitori o i primi acquirenti al pagamento di una tassa non contrasta con tale disposizione. Orbene, poiché solo gli investitori sono assoggettati alla tassa sulle operazioni di Borsa, la legislazione belga esenterebbe effettivamente l’emissione di titoli in quanto operazione globale.

Giudizio della Corte

31 Al fine di statuire sulla prima censura della Commissione, occorre ricordare che l’art. 11, lett. a), della direttiva 69/335 vieta di sottoporre ad imposizione, sotto qualsiasi forma, la creazione, l’emissione, l’ammissione in Borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente.

32 Benché, come sostiene il governo belga, sia vero che la detta disposizione non menziona espressamente il primo acquisto di azioni, di quote sociali o di titoli della stessa natura, ciò nondimeno, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 14 delle sue conclusioni, autorizzare la riscossione di un’imposta o di una tassa sul primo acquisto di un titolo di nuova emissione equivarrebbe in realtà ad una tassazione dell’emissione stessa di tale titolo, in quanto essa costituisce parte integrante di un’operazione globale relativa alla raccolta di capitali. Infatti, un’emissione di titoli non è fine a se stessa ma acquisisce senso solo dal momento in cui tali titoli trovano acquirenti.

33 L’effetto utile dell’art. 11, lett. a), della direttiva 69/335 implica quindi che l’«emissione», ai sensi di detta disposizione, debba includere il primo acquisto di titoli effettuato nel quadro dell’emissione degli stessi.

34 Tale constatazione non è inficiata dagli argomenti addotti dal Regno del Belgio.

35 Per quanto riguarda, innanzi tutto, l’argomento secondo il quale, poiché l’art. 11, lett. a), della direttiva 69/335 non ha espressamente menzionato il primo acquisto di titoli consecutivo all’emissione di questi, tale operazione non rientra nel divieto previsto dalla detta disposizione, occorre rilevare che, da un lato, allorché fa riferimento al primo acquisto di titoli «nel quadro dell’emissione», l’art. 4, n. 1, lett. a), della proposta di direttiva del 1976 indica che il primo acquisto di titoli fa parte integrante dell’operazione più generale costituita dall’emissione di titoli ed è inscindibile da questa. Dall’altro, la circostanza che la Commissione, tenuto conto dell’eventuale esistenza di divergenze nell’interpretazione o nell’applicazione del detto art. 11, lett. a), abbia voluto garantire un’applicazione uniforme delle direttive riferite alle medesime operazioni, dando una definizione più precisa dell’«emissione di titoli», non è tale da incidere sulla constatazione secondo cui, sotto il profilo economico, il primo acquisto di titoli nel quadro dell’emissione di questi va considerato parte di tale emissione.

36 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento secondo il quale la tassa sulle operazioni di Borsa non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 69/335, per la ragione che i soggetti passivi di tale tassa non sono le società di capitali menzionate da tale direttiva ma gli investitori, è sufficiente constatare che il divieto di riscuotere un’imposta diversa dall’imposta sui conferimenti nonché dai tributi e dalle imposte di cui all’art. 12 della detta direttiva si riferisce solo ad operazioni di capitali esplicitamente enumerate, senza che occorra, per caratterizzarle, precisare l’identità del soggetto passivo dell’imposta.

37 Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’argomento secondo il quale la tassa sulle operazioni di Borsa costituisce un’imposta sui trasferimenti di valori mobiliari, ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, che deve quindi beneficiare della deroga prevista da tale disposizione, occorre rilevare che, come ogni eccezione, detta deroga va interpretata restrittivamente e non può avere la conseguenza di privare di ogni effetto utile il principio al quale deroga.

38 Orbene, interpretare il termine «trasferimento», di cui all’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, nel senso proposto dal governo belga porterebbe a privare di effetto utile l’art. 11, lett. a), di tale direttiva, con il risultato che l’operazione di emissione, la quale, conformemente a tale disposizione, non deve essere sottoposta a nessuna imposizione o tassa diversa dall’imposta sui conferimenti, potrebbe tuttavia essere assoggetta ad un’imposta o ad una tassa per il fatto che i nuovi titoli emessi sono necessariamente, nel quadro della loro emissione, «trasferiti» agli acquirenti.

39 Pertanto, il primo acquisto di titoli nel quadro della loro emissione non può essere considerato come costitutivo di un «trasferimento», ai sensi dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 e, quindi, una tassa su tale primo acquisto non può rientrare nella deroga prevista da tale disposizione.

40 Alla luce di tali considerazioni, occorre dichiarare che, laddove essa venga riscossa su nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o ancora all’atto dell’emissione di un prestito, la tassa sulle operazioni di Borsa costituisce un’imposizione ai sensi dell’art. 11, lett. a), della direttiva 69/335, la cui istituzione è vietata da tale disposizione.

41 Ne consegue che la prima censura della Commissione è fondata.

Sulla censura relativa alla tassa sulla consegna di titoli al portatore

Argomenti delle parti

42 La Commissione sostiene che gli argomenti da essa addotti relativamente alla tassa sulle operazioni di Borsa possono essere estesi mutatis mutandis alla tassa sulla consegna di titoli al portatore. Essa precisa tuttavia che questa tassa viola l’art. 11 della direttiva 69/335 solo laddove colpisce il rilascio di titoli in occasione dell’emissione degli stessi.

43 Il governo belga fa valere, innanzi tutto, che la Commissione non ha sufficientemente motivato il suo argomento relativo all’incompatibilità della tassa sulla consegna di titoli al portatore con l’art. 11 della direttiva 69/335. Il semplice rinvio all’argomentazione sviluppata per la tassa sulle operazioni di Borsa sarebbe insufficiente in quanto queste due tasse sarebbero di natura molto diversa.

44 Il governo belga sostiene, inoltre, che la tassa sulla consegna di titoli al portatore, il cui scopo è di scoraggiare la consegna di titoli materiali e di favorire il deposito di titoli in custodia ed amministrazione, rispetta il divieto di cui all’art. 11 della direttiva 69/335, in quanto solo il rilascio materiale di titoli è soggetto a tassazione. Orbene, tale operazione sarebbe autonoma e indipendente rispetto all’emissione dei titoli. Infatti, la circostanza che i titoli emessi siano nominativi, dematerializzati o immessi in un deposito titoli presso un istituto finanziario non darebbe luogo al prelievo della detta tassa. Peraltro, la consegna di titoli al portatore non potrebbe nemmeno essere qualificata come «messa in circolazione» o «negoziazione» di tali titoli ai sensi dell’art. 11 della direttiva 69/335.

45 Il governo belga fa valere, infine, che la tassazione della consegna di titoli al portatore rientra nella deroga di cui all’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, poiché nel termine «trasferimento», quale interpretato dalla Corte nella sua citata sentenza Codan, rientrerebbero sia l’attribuzione giuridica dei titoli sia il loro rilascio materiale.

Giudizio della Corte

46 Occorre rilevare che la censura della Commissione è circoscritta al prelievo della tassa sulla consegna di titoli al portatore che colpisce il rilascio materiale di tali titoli nel quadro dell’emissione degli stessi.

47 Orbene, benché sia vero, come sostiene il governo belga, che l’emissione in quanto tale di titoli al portatore non dà luogo al prelievo della detta tassa, ciò nondimeno il rilascio materiale di questo tipo di titoli ai primi acquirenti degli stessi deve, per le stesse ragioni esposte al punto 35 della presente sentenza, essere considerato come parte integrante dell’emissione, ai sensi dell’art, 11, lett. a), della direttiva 69/335.

48 Occorre aggiungere che il rilascio materiale di titoli al portatore ai primi acquirenti non rientra nemmeno nella deroga di cui all’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, in quanto, come emerge dal punto 37 della presente sentenza, il termine «trasferimento» va interpretato restrittivamente e, per le medesime ragioni enunciate supra al punto 38, non può ricomprendere il primo rilascio materiale di titoli di nuova emissione.

49 Contrariamente a quanto sostiene il governo belga, tale constatazione non contrasta con l’interpretazione dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335 data dalla Corte nella sua citata sentenza Codan. 

50 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 38 delle sue conclusioni, nella detta sentenza la Corte non ha accolto un’interpretazione ampia della nozione di «trasferimento di valori mobiliari», ma si è limitata a dare un’interpretazione uniforme delle diverse versioni linguistiche della direttiva 69/335, in caso di divergenza tra di esse, dichiarando che l’art. 12, n. 1, lett. a), di questa non può essere interpretato nel senso che esso limiti alle sole operazioni di borsa la possibilità, per gli Stati membri, di imporre tasse, come prevedono le versioni tedesca e danese della detta direttiva.

51 Alla luce di tali considerazioni, occorre dichiarare che, laddove essa si applica sul primo rilascio materiale di titoli al portatore di nuova emissione, la tassa sulla consegna di titoli al portatore costituisce un’imposizione vietata in forza dell’art. 11, lett. a), della direttiva 69/335.

52 Ne consegue che la seconda censura della Commissione è parimenti fondata.

53 Di conseguenza, occorre dichiarare che il Regno del Belgio:

avendo sottoposto alla tassa sulle operazioni di Borsa le sottoscrizioni, effettuate in Belgio, di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all’atto dell’emissione di un prestito, e

avendo sottoposto alla tassa sulla consegna di titoli al portatore il rilascio materiale di titoli al portatore, relativi a fondi pubblici belgi o stranieri, quando si tratti di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all’atto dell’emissione di un prestito,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 11 della direttiva 69/335.


Sulle spese

54 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno del Belgio, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)       Il Regno del Belgio,

avendo sottoposto alla tassa sulle operazioni di Borsa le sottoscrizioni, effettuate in Belgio, di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all’atto dell’emissione di un prestito, e

avendo sottoposto alla tassa sulla consegna di titoli al portatore il rilascio materiale di titoli al portatore, relativi a fondi pubblici belgi o stranieri, quando si tratti di nuovi titoli, creati al momento della costituzione di una società o di un fondo d’investimento, ovvero in seguito alla realizzazione di un aumento di capitale o all’atto dell’emissione di un prestito,

è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’art. 11 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Timmermans

Gulmann

Schintgen

Macken

Colneric

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2004.

Il cancelliere

Il presidente della Seconda Sezione

R. Grass

C.W.A. Timmermans


1 – Lingua processuale: il francese.