20.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 327/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts (Repubblica di Lettonia) il 23 ottobre 2008 — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests
(Causa C-472/08)
(2008/C 327/37)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākās tiesas Senāts
Parti
Ricorrente: Alstom Power Hydro.
Convenuta: Valsts ieņēmumu dienests
Questioni pregiudiziali
Se si debba interpretare l'art. 18, n. 4, della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), nel senso che esso osta all'introduzione in una normativa nazionale (omissis) di un termine di decadenza di tre anni per l'esercizio del diritto al rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto (la differenza tra l'imposta a valle e l'imposta a monte detraibile).
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 23; SS 09/01, pag. 54).