7.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 267/30 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Session, Edinburgh (Scozia) il 21 luglio 2009 — The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/RBS Deutschland Holdings GmbH
(Causa C-277/09)
2009/C 267/53
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Session, Edinburgh
Parti
Ricorrente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs
Convenuta: RBS Deutschland Holdings GmbH.
Questioni pregiudiziali
In circostanze come quelle del caso di specie in cui:
a) |
una società controllata tedesca di una banca del Regno Unito ha acquistato delle automobili nel Regno Unito allo scopo di darle in leasing ad una società indipendente nel Regno Unito e ha pagato l’imposta sul valore aggiunto su tali acquisti; |
b) |
ai sensi della normativa rilevante nel Regno Unito le cessioni consistenti nella locazione di automobili erano considerate come forniture di servizi effettuate in Germania e quindi non erano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto nel Regno Unito. In base alla legge tedesca tali cessioni erano considerate come cessioni di beni effettuate nel Regno Unito e quindi non erano assoggettate all’imposta sul valore aggiunto in Germania. Di conseguenza, non veniva riscossa alcuna imposta a valle su tali cessioni in nessuno dei due Stati membri; |
c) |
la banca del Regno Unito ha scelto la sua controllata tedesca come locatore e ha stabilito la durata dei contratti di leasing allo scopo di ottenere i vantaggi fiscali derivanti dal fatto che sul pagamento dei canoni non era dovuta l’IVA: |
1) |
Se l’art. 17, n. 3, lett. a), della Sesta direttiva (1) (divenuto art. 169, lett. a), della direttiva principale in materia di IVA debba essere interpretato nel senso che esso autorizza le autorità fiscali del Regno Unito a rifiutare alla controllata tedesca la detrazione dell’IVA pagata nel Regno Unito sull’acquisto delle automobili. |
2) |
Se, nel rispondere alla prima questione, sia necessario che il giudice nazionale estenda la sua analisi, prendendo in considerazione la possibile applicazione del principio del divieto di comportamenti abusivi. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione 2, se la detrazione dell’IVA pagata a monte sull’acquisto delle automobili sarebbe contraria allo scopo delle disposizioni pertinenti della Sesta direttiva, risultando in tal modo soddisfatto il primo requisito di un comportamento abusivo, come definito al punto 74 della sentenza della Corte di giustizia 21 febbraio 2006, causa C-255/02, Halifax e a., avuto riguardo, tra gli altri principi, al principio di neutralità fiscale. |
4) |
Ancora una volta, in caso di risposta affermativa alla questione 2, se il giudice debba considerare che la finalità essenziale delle operazioni è quella di ottenere un vantaggio fiscale, risultando in tal modo soddisfatto il secondo requisito di un comportamento abusivo, come definito al punto 75 della summenzionata sentenza della Corte di giustizia, nel caso in cui, in una transazione commerciale tra parti che operano in condizioni di mercato, la scelta di una controllata tedesca per il leasing di automobili ad un cliente del Regno Unito e delle condizioni del leasing è effettuata per ottenere un vantaggio fiscale consistente nel fatto che non sarà applicata l’imposta a valle sui pagamenti dei canoni. |
(1) Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).