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20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 317/14


Impugnazione proposta il 4 agosto 2010 dalla Bouygues SA e dalla Bouygues Télécom SA avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 21 maggio 2010, cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, Francia e a./Commisisone

(Causa C-399/10 P)

()

2010/C 317/27

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Bouygues SA, Bouygues Télécom SA (rappresentanti: avv.ti J. Vogel, F. Sureau, D. Theophile)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, France Télécom SA, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la sentenza pronunciata il 21 maggio 2010 dal Tribunale nelle cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04,

pronunciando nuovamente, accogliere le domande delle società Bouygues SA, e Bouygues Télécom, cioè: 1) annullamento dell'art. 1 della decisione della Commissione 2006/621/CE (1) solo nella parte in cui esso rifiuta implicitamente ma necessariamente di qualificare come aiuto le dichiarazioni dello Stato francese di luglio, settembre e ottobre 2002, e 2) annullamento dell'art. 2 di tale decisione, annullamento che ha la conseguenza di obbligare lo Stato francese a recuperare l'aiuto constatato presso la società France Télécom,

in via subordinata, qualora la Corte ritenesse che la controversia non può essere definita, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso si pronunci nuovamente nelle cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04 tenendo conto del punto di vista giuridico elaborato dalla Corte,

condannare la Commissione, la società France Télécom e lo Stato francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Bouygues e la Bouygues Télécom fanno valere due motivi a sostegno della loro impugnazione.

Con il primo motivo, composto da tre parti, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto confermando l'analisi della Commissione secondo cui le dichiarazioni dello Stato francese di luglio, settembre e ottobre 2002 non costituivano, separatamente o congiuntamente, uno o più aiuti di Stato. Il Tribunale avrebbe in tal modo violato la nozione di uso delle risorse statali ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, affermando che le dichiarazioni di sostegno potrebbero comportare un uso delle risorse statali solo a condizione di precisare la forma e l'importo del sostegno previsto, di essere immediatamente applicabili con certezza, nonché giuridicamente vincolanti (prima parte). Inoltre, il Tribunale avrebbe snaturato le regole di diritto nazionale presentate alla Commissione, indicando che tali regole esigevano da parte loro, affinché le promesse di sostegno potessero avere una forza obbligatoria, che queste ultime fossero precise quanto alle modalità ed all'importo del sostegno promesso e non condizionate ad una insolvibilità del debitore, sebbene conformemente al diritto nazionale la promessa di un risultato sia sufficiente ad impegnare il suo autore. La condizione relativa al sopravvenire di difficoltà finanziarie non osterebbe ad un impegno di garanzia ed il fatto, per lo Stato, di comportarsi in modo da convincere che agirà in un certo modo è tale da far sorgere la sua responsabilità (seconda parte). Infine, il Tribunale avrebbe violato la nozione di uso delle risorse statali ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, affermando che un uso siffatto non può derivare dalla reazione dei mercati che comporta, per lo Stato, un obbligo di fatto di risolvere i problemi di finanziamento della France Télécom (terza parte).

Con il suo secondo motivo, composto da due parti, le ricorrenti fanno valere un errore di diritto commesso dal Tribunale per quanto riguarda la qualificazione di aiuto del prestito di azionista offerto dallo Stato alla France Télécom sotto forma di apertura di una linea di credito di EUR 9 miliardi nel dicembre del 2002. A tale riguardo, la Bouygues e la Bouygues Télécom rilevano, in primo luogo, che il Tribunale ha violato la nozione di aiuto ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE, affermando che il vantaggio derivante dall'annuncio dell'apertura di una linea di credito non è sufficientemente legato al trasferimento delle risorse derivante da tale apertura perché sia possibile constatare un aiuto di Stato. Le ricorrenti fanno valere il fatto che il Tribunale esige erroneamente che il vantaggio e l'uso delle risorse si confondano.

In secondo luogo, le ricorrenti rilevano che il Tribunale avrebbe violato la nozione di vantaggio ai sensi dell'art. 107, n. 1, TFUE considerando distintamente la messa a disposizione della France Télécom dell’importo di EUR 9 miliardi per considerare che essa non comportava alcun vantaggio proprio sotto forma di un aumento delle risorse finanziarie a disposizione della France Télécom, senza prendere in considerazione, per valutare l'esistenza di tale vantaggio, l'effetto rassicurante che derivava dalle stesse misure.


(1)  Decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2006/621/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU L 257, pag. 11).