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20.11.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 317/15


Impugnazione proposta il 5 agosto 2010 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) 21 maggio 2010, cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, Francia e a./Commissione

(Causa C-401/10 P)

()

2010/C 317/28

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, D. Grespan e S. Thomas, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica francese, France Télécom SA, Bouygues SA, Bouygues Télécom SA, Association française des opérateurs de réseaux et services de télécommunications (AFORS Télécom)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea (Terza Sezione ampliata) 21 maggio 2010, cause riunite T-425/04, T-444/04, T-450/04 e T-456/04, notificata via fax alla Commissione il 25 maggio 2010, nella parte in cui essa:

annulla l’art. 1 della decisione della Commissione 2 agosto 2004, 2006/621/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di France Télécom (1);

condanna la Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Repubblica francese e dalla France Télécom nelle cause T-425/04 e T-444/04;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un nuovo esame;

riservare le spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

Con il suo primo motivo, la Commissione sostiene che la sentenza del Tribunale contiene una motivazione contraddittoria su diversi punti, in particolare allorché il Tribunale considera, nella sentenza impugnata, che le dichiarazioni, compreso l'annuncio del prestito di azionista del 4 dicembre 2002, possono essere valutate globalmente quando si tratta di determinare l'esistenza di un vantaggio a favore della France Télécom mentre, quando si tratta di determinare l'impegno di risorse statali, esso considera che esiste uno iato importante tra l'annuncio del prestito di azionista e le diverse dichiarazioni dello Stato precedentemente rilasciate.

Con il suo secondo motivo, composto da quattro parti, la Commissione fa valere la violazione, sotto diversi profili, da parte del Tribunale, dell'art. 87, n. 1, CE, in combinato disposto con l'art. 230 CE. Il Tribunale avrebbe in tal modo violato la nozione di aiuto, esigendo una stretta connessione tra il vantaggio e l'impegno delle risorse statali (prima parte), rifiutando di riconoscere l'impegno di risorse statali nell'annuncio e nell'offerta del contratto di azionista da parte dello Stato francese alla France Télécom (seconda parte) e non esaminando il criterio dell'investitore privato avveduto per determinare l'esistenza o meno di un vantaggio a favore della France Télécom (terza parte). Inoltre, il Tribunale avrebbe violato il margine discrezionale di cui gode la Commissione quando elabora complesse analisi economiche ed operando un controllo di opportunità della decisione impugnata (quarta parte).

Con il suo terzo motivo, la Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato la decisione impugnata considerando che essa avrebbe dovuto maggiormente motivare l'esistenza di un distinto vantaggio derivante dall'offerta di una linea di credito di EUR 9 miliardi nei confronti della France Télécom nonché constatando uno iato importante tra le dichiarazioni rilasciate dal luglio 2002 e l'annuncio del contratto di prestito di azionista del 4 dicembre 2002.


(1)  GU L 257, pag. 11.