16.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 211/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria regionale di Milano (Italia) il 2 maggio 2011 — 3D I srl/Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona
(Causa C-207/11)
2011/C 211/26
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria regionale di Milano
Parti nella causa principale
Ricorrente: 3D I srl
Convenuto: Agenzia delle Entrate Ufficio di Cremona
Questione pregiudiziale
Se la normativa di uno Stato membro, come quello italiano, di cui all’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 544, in forza del quale un conferimento o uno scambio di azioni dia luogo ad imposizione, nei confronti della società conferente, delle plusvalenze da conferimento corrispondenti alla differenza tra i costi iniziali di acquisto delle azioni o quote conferite ed il loro valore corrente, a meno che la società conferente iscriva nel proprio bilancio un apposito fondo di riserva in misura corrispondente al plusvalore emerso in sede di conferimento, in un caso come quello oggetto del presente procedimento, contrasti con gli artt. 2, 4 e 8 nn. 1 e 2 della Direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/434/CEE (1), relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, scissioni, conferimenti di attivo e scambi di azioni concernenti società di Stati membri diversi
(1) GU L 225, pag. 1