27.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 252/23 |
Ricorso proposto il 17 giugno 2011 — Commissione europea/Repubblica di Finlandia
(Causa C-309/11)
2011/C 252/43
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: I. Koskinen e L. Lozano Palacios)
Convenuta: Repubblica di Finlandia
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che, avendo applicato il regime speciale delle agenzie di viaggio previsto all’art. 80 della arvonlisäverolaki (legge relativa all’imposta sul valore aggiunto, 1501/1993) quando servizi relativi al viaggio sono venduti a persone diverse dal viaggiatore, la Repubblica di Finlandia è venuta meno agli obblighi derivantile dagli artt. 306-310 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE (1) relativa al al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; |
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condannare la Repubblica di Finlandia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che, a norma delle disposizioni della direttiva relativa all’imposta sul valore aggiunto 2006/112/CE, il regime speciale delle agenzie di viaggio è applicabile solo quando i servizi relativi al viaggio sono venduti ai viaggiatori. Viceversa è contrario alla direttiva relativa all’imposta sul valore aggiunto che la Repubblica di Finlandia applichi il regime speciale delle agenzie di viaggio anche ai servizi che le agenzie di viaggio si prestano tra loro o forniscono ad operatori turistici.
(1) GU L 347, pag. 1.