Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/3


Ricorso proposto il 5 aprile 2013 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-172/13)

2013/C 207/04

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels, R. Lyal, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che il Regno Unito, avendo imposto allo sgravio transfrontaliero per i gruppi di società condizioni tali da rendere in pratica impossibile la concessione dello sgravio ed avendo limitato quest’ultimo a periodi successivi al 1o aprile 2006, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo;

condannare Regno Unito alle spese.

Motivi e principali argomenti

A seguito della sentenza della Corte del 13 dicembre 2005, Marks & Spencer, C-446/03, il Regno Unito ha modificato la legislazione nazionale che disciplina il modo in cui le perdite subite da società appartenenti a un gruppo possono essere trasferite a, e utilizzate da, un altro membro del gruppo al fine di ridurre il suo debito fiscale (norme sullo sgravio di gruppo). Le disposizioni relative alle perdite delle società non residenti sono attualmente contenute nella Parte 5 del Corporation Tax Act del 2010.

In forza della legislazione attualmente vigente nel Regno Unito, una società appartenente a un gruppo può ottenere un credito fiscale sulla base delle perdite di un membro del gruppo non residente soltanto laddove quest’ultimo non abbia la possibilità di ottenere uno sgravio nello Stato di residenza. Con riguardo alla possibilità di ottenere uno sgravio futuro, la legislazione del Regno Unito rende in pratica impossibile dimostrare il rispetto di tale condizione, dato che la suddetta possibilità dev’essere valutata «al momento immediatamente successivo alla conclusione» dell’anno fiscale in cui è stata subita la perdita. È di fatto impossibile soddisfare tale condizione. Ne consegue che la legislazione preclude del tutto lo sgravio sulla base delle perdite di una società controllata non residente, in violazione della libertà di stabilimento così come interpretata nella causa Marks & Spencer, C-446/03.

In secondo luogo, le nuove norme in materia di sgravio di gruppo sulla base delle perdite all’estero si applicano soltanto alle perdite sofferte successivamente al 1o aprile 2006, data dell’entrata in vigore di tali norme. Siffatta limitazione temporale (vale a dire, l’esclusione dello sgravio ai sensi di legge per le perdite sofferte prima di tale data) è contraria alla libertà di stabilimento.