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9.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 81/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 29 dicembre 2014 — Bookit, Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-607/14)

(2015/C 081/12)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: Bookit, Ltd

Resistenti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Con riguardo all’esenzione IVA di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte nella sentenza C 2/95, Sparekassernes Datacenter (SDC) (ECLI:EU:C:1997:278), quali siano i principi pertinenti da applicare nello stabilire se un «servizio legato all’uso di carte di debito e di credito» (come il servizio fornito nella fattispecie) sia o meno «idoneo ad operare trasferimenti di fondi e ad implicare modifiche giuridiche ed economiche» ai sensi del punto 66 della sentenza in parola.

2)

In linea di principio, quali fattori distinguano a) un servizio che consiste nella comunicazione di informazioni finanziarie senza le quali il pagamento non avverrebbe ma che non rientrano nell’ambito dell’esenzione (come nella sentenza C 350/10, Nordea Pankki Suomi (ECLI:EU:C:2011:532), da b) un servizio di trattamento dati che ha in pratica l’effetto di trasferire fondi e che secondo la Corte, rientra pertanto nell’ambito dell’esenzione (come nella sentenza SDC al punto 66)?

3)

In particolare, nel quadro dei servizi legati all’uso di carte di debito e di credito:

a)

Se l’esenzione si applichi a servizi che determinano un trasferimento di fondi ma non prevedono un’operazione di addebito su un conto e una corrispondente operazione di accredito su un altro conto.

b)

Se il diritto all’esenzione dipende dal fatto che il prestatore del servizio ottenga codici di autorizzazione direttamente dalla banca del titolare della carta o, in alternativa, attraverso la banca del proprio esercente.


(1)  GU L 347, pag. 1.