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3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/10


Ricorso proposto il 27 maggio 2015 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-244/15)

(2015/C 254/13)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e W. Roels)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Repubblica ellenica, avendo adottato e mantenuto in vigore una normativa che prevede l’esenzione dall’imposta di successione per la prima abitazione, discriminatoria in quanto si applica solamente ai cittadini dell’Unione europea residenti in Grecia, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 40 dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.

Il trattamento fiscale differenziato tra residenti in Grecia privi di proprietà immobiliari (che sono esenti dall’imposta di successione) e non residenti in Grecia per quanto riguarda il primo bene immobile acquisito per successione costituisce una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali, ai sensi dell’articolo 63 TFUE (v., altresì, articolo 65 TFUE).

2.

Il trattamento fiscale differenziato tra residenti e non residenti in Grecia costituisce una disparità ingiustificata tra situazioni comparabili, in quanto i non residenti possono trasferirsi in Grecia, nel qual caso si troveranno nella stessa situazione delle persone già residenti in Grecia, e in quanto l’esenzione non è legata all’occupazione, da parte del proprietario, del bene immobile ereditato, sicché il luogo di residenza non può costituire il criterio per la concessione dell’esenzione fiscale. La residenza cela il criterio della cittadinanza, dal momento che le persone residenti in Grecia saranno prevalentemente cittadini greci e viceversa.

3.

La suddetta distinzione, che non è legata all’occupazione del bene da parte del proprietario, non può essere giustificata da criteri di politica sociale o dalla necessità di garantire entrate pubbliche.