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8.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 48/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 23 novembre 2015 — A-Rosa Flussschiff GmbH/Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), che subentra nei diritti dell’Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

(Causa C-620/15)

(2016/C 048/24)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: A-Rosa Flussschiff GmbH

Resistenti: Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (Urssaf), che subentra nei diritti dell’Urssaf du Bas-Rhin, Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden

Questione pregiudiziale

Se l’effetto attribuito al certificato E 101 rilasciato, conformemente agli articoli 11, paragrafo 1, e 12 bis, [punto] 1 bis, del regolamento (CEE) n. 574/72, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), dall’istituzione designata dall’autorità dello Stato membro la cui legislazione di sicurezza sociale rimane applicabile alla situazione del lavoratore subordinato sia vincolante, da un lato, per le istituzioni e autorità dello Stato ospitante e, dall’altro, per i giudici del medesimo Stato membro, qualora venga constatato che le condizioni dell’attività svolta dal lavoratore subordinato non rientrano palesemente nell’ambito di applicazione materiale delle norme derogatorie cui all’articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1408/71 (2).


(1)  GU L 74, pag. 1.

(2)  GU L 149, pag. 2.