13.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 78/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 17 novembre 2016 — Firma Hans Bühler KG
(Causa C-580/16)
(2017/C 078/12)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente in cassazione: Firma Hans Bühler KG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 141, lettera c), della direttiva 2006/112 (1), dalla cui disposizione dipende, a norma dell’articolo 42 (in combinato disposto con l’articolo 197) della direttiva 2006/112 la disapplicazione dell’articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112, debba essere interpretato nel senso che la condizione ivi indicata non ricorre nel caso in cui il soggetto passivo risieda e sia identificato ai fini dell’IVA nello Stato membro da cui i beni siano spediti o trasportati anche qualora il soggetto medesimo utilizzi, ai fini dello specifico acquisto intracomunitario, un numero di identificazione IVA di un altro Stato membro. |
2) |
Se gli articoli 42 e l’articolo 265 in combinato disposto con l’articolo 263 della direttiva 2006/112 debbano essere interpretati nel senso che soltanto la tempestiva presentazione dell’elenco riepilogativo implichi la disapplicazione dell’articolo 41, primo comma, della direttiva 2006/112. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; GU L 347, pag. 1.