25.6.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 221/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 13 marzo 2018 — Glencore Agriculture Hungary Kft. / Nemzeti Adó– és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Causa C-189/18)
(2018/C 221/07)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Glencore Agriculture Hungary Kft.
Resistente: Nemzeti Adó– és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le disposizioni della direttiva IVA (1), nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro e a una prassi nazionale che si basa su detta normativa ai sensi delle quali gli accertamenti, nel contesto del controllo delle parti del rapporto giuridico (contratto, operazione) relativamente all’obbligazione tributaria, effettuati dall’amministrazione finanziaria in esito a un procedimento avviato nei confronti di una delle parti del predetto rapporto giuridico (l’emittente delle fatture nel giudizio principale) e che comportano una riqualificazione del rapporto giuridico, devono essere presi in considerazione dall’amministrazione finanziaria in occasione del controllo nei confronti di un’altra parte del rapporto giuridico (il destinatario delle fatture nel giudizio principale), fermo restando che l’altra parte del rapporto giuridico non gode di alcun diritto, in particolare di diritti connessi alla qualità di parte, nel procedimento originario di controllo. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, ostino ad una prassi nazionale che consente una procedura come quella di cui alla prima questione tale che l’altra parte del rapporto giuridico (il destinatario delle fatture), non gode, nel procedimento originario di controllo, dei diritti connessi alla qualità di parte, e non può quindi nemmeno esercitare il diritto di ricorso nel contesto di un procedimento di controllo i cui accertamenti devono essere presi in considerazione d’ufficio dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di controllo riguardante l'obbligazione tributaria dell’altra parte e possono essere imputati a carico di quest'ultima, tenuto presente che l'amministrazione finanziaria non mette a disposizione dell'altra parte il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti della prima parte del rapporto giuridico (l'emittente delle fatture), e in particolare gli elementi su cui si fondano gli accertamenti, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta l’altra parte a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali l'altra parte non può esercitare alcun controllo. |
3) |
Se le disposizioni della direttiva IVA, nonché, in quanto ad esse pertinente, il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una prassi nazionale ai sensi della quale gli accertamenti, nel contesto del controllo delle parti del rapporto giuridico relativamente all’obbligazione tributaria, effettuati dall’amministrazione finanziaria in esito a un procedimento avviato nei confronti dell’emittente delle fatture e che comportano la constatazione che tale emittente ha concorso a una frode fiscale attiva devono essere presi in considerazione d’ufficio da detta amministrazione in occasione del controllo nei confronti del destinatario delle fatture, fermo restando che il predetto destinatario non gode, nel procedimento originario di controllo avviato nei confronti dell’emittente, dei diritti connessi alla qualità di parte e non può quindi nemmeno esercitare il diritto di ricorso nel contesto di un procedimento di controllo i cui accertamenti devono essere presi in considerazione d’ufficio dall'amministrazione finanziaria nel procedimento di controllo riguardante l'obbligazione tributaria del destinatario e possono essere imputati a carico di quest'ultimo, tenuto presente che [l'amministrazione finanziaria] non mette a disposizione del destinatario il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti dell’emittente, e in particolare gli elementi su cui si fondano gli accertamenti, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta il destinatario a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali egli non può esercitare alcun controllo. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).