Causa C-401/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 18 giugno 2018 — Herst, s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 18 giugno 2018 — Herst, s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství
(Causa C-401/18)
2018/C 294/49Lingua processuale: il cecoGiudice del rinvio
Krajský soud v Praze
Parti
Ricorrente: Herst, s.r.o.
Resistente: Odvolací finanční ředitelství
Questioni pregiudiziali
1) |
Se qualsiasi soggetto passivo debba essere considerato come soggetto passivo ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/112/CE ( 1 ) del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA»). In caso di risposta negativa, a quali soggetti passivi si applichi detta disposizione. |
2) |
Qualora la Corte dichiari che l’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA si applica in una situazione come quella in esame nel procedimento principale (ossia in cui l’acquirente dei prodotti è un soggetto passivo registrato ai fini dell’imposta), se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che, ove la spedizione o il trasporto di detti prodotti avvengano ai sensi delle disposizioni rilevanti della direttiva del Consiglio 2008/118/CE ( 2 ), relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (in prosieguo: la «direttiva sulle accise»), una cessione connessa ad una procedura ai sensi della direttiva sulle accise deve essere considerata come una cessione che gode di diritto all’esenzione ai sensi di tale disposizione, sebbene per il resto non siano soddisfatte le condizioni per l’esenzione previste dall’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA, in considerazione dell’attribuzione del trasporto dei beni ad un’altra operazione. |
3) |
Qualora la Corte dichiari che l’articolo 138, paragrafo 2, lettera b), della direttiva IVA non si applica ad una situazione come quella in esame nel procedimento principale, se il fatto che i beni sono trasportati in un regime di sospensione dall’accisa sia decisivo per stabilire a quale delle diverse cessioni che si susseguono debba essere imputato il trasporto ai fini del diritto all’esenzione dall’IVA, di cui all’articolo 138, paragrafo 1, della direttiva IVA. |
4) |
Se acquisisca il «potere di disporre come proprietario di un bene», ai sensi della direttiva IVA, un soggetto passivo nel caso in cui acquisti beni da un altro soggetto passivo direttamente per un cliente specifico, al fine di soddisfare un suo ordinativo preesistente (che identifica il tipo di merci, la loro quantità, il luogo di origine e i tempi di consegna), allorché esso stesso non tratta fisicamente le merci, in quanto, nell’ambito della conclusione del contratto di vendita, il suo cliente è d’accordo sul fatto che si occuperà del trasporto delle merci dal loro punto di origine, cosicché il suddetto soggetto passivo si limiterà quindi ad agevolargli l’accesso alle merci richieste attraverso i suoi fornitori e a comunicare le informazioni necessarie per la presa in carico delle merci (per suo conto o per conto dei suoi subfornitori nella catena), e il profitto derivante dall’operazione è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di tali merci, senza che, nell’ambito della catena, sia fatturato il prezzo del trasporto di merci. |
5) |
Se nelle sue disposizioni (ad esempio, negli articoli 4, punto 1, 17 o 19), la direttiva sulle accise stabilisca, mediante una limitazione diretta o indiretta alla trattazione effettiva di tali merci, una condizione sufficiente per il trasferimento del «potere di disporre come proprietario di un bene (soggetto ad accise)» ai sensi della direttiva IVA, cosicché la presa in consegna di merci in regime di sospensione dall’accisa da parte di un depositario autorizzato o di un destinatario registrato, nel rispetto delle condizioni risultanti dalla direttiva sulle accise, deve essere considerata come una cessione di beni ai fini dell’IVA. |
6) |
Se, in tale contesto, ai fini delle considerazioni in merito alla determinazione di una cessione alla quale è collegato il trasporto, nell’ambito di una catena di cessioni di prodotti in regime di sospensione dell’accisa con un unico trasporto, si debba considerare anche un trasporto ai sensi della direttiva IVA come un trasporto iniziato e concluso conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 20 della direttiva sulle accise. |
7) |
Se il principio di neutralità dell’IVA o qualsiasi altro principio di diritto dell’Unione osti all’applicazione del principio costituzionale di diritto interno in dubio mitius, il quale impone alle pubbliche autorità, in caso di ambiguità di una norma giuridica che oggettivamente offre diverse possibili interpretazioni, di partire dall’interpretazione a favore del destinatario della norma (in questo caso il soggetto passivo IVA). Se sia conforme al diritto dell’Unione l’applicazione di tale principio almeno nel caso in cui essa si limiti alle situazioni nelle quali le circostanze di fatto determinanti della fattispecie siano anteriori ad un’interpretazione vincolante fornita sulla questione giuridica controversa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, la quale abbia considerato corretta una diversa variante interpretativa, meno favorevole al soggetto passivo. Per il caso in cui sia possibile l’applicazione del principio «in dubio mitius»: |
8) |
Se, alla luce dei limiti posti dal diritto dell’Unione, all’epoca in cui è avvenuta la prestazione imponibile nella fattispecie (novembre 2010-maggio 2013), fosse possibile considerare che non vi fosse oggettivamente certezza del diritto e sussistessero due possibili interpretazioni riguardo alla questione se la nozione giuridica di cessione, o la nozione giuridica di trasporto, abbia (o meno) il medesimo contenuto tanto ai fini della direttiva IVA, quanto ai fini della direttiva sulle accise. |
( 1 ) GU 2006, L 347, pag. 1.
( 2 ) GU 2009, L 9, pag. 12.