Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

11.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 383/39


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portogallo) il 30 luglio 2019 – FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-581/19)

(2019/C 383/47)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Parti

Ricorrente: FRENETIKEXITO – UNIPESSOAL, LDA

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

1)

Se, qualora, come nella fattispecie oggetto del procedimento principale, una società:

a)

si dedichi, a titolo principale, ad attività di mantenimento e benessere fisico e, a titolo secondario, ad attività inerenti alla salute umana, tra cui nutrizione, consulenze nutrizionali e di valutazione della forma fisica, nonché realizzazione di massaggi;

b)

metta a disposizione dei suoi clienti programmi che comprendono unicamente servizi di fitness e programmi che comprendono servizi di fitness e nutrizione,

debba ritenersi che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, paragrafo 1, [lettera] c), della direttiva 2006/112/CE (1), del 28 [novembre 2006], l’attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, sia accessoria dell’attività di mantenimento e benessere fisico, dovendo in tal modo applicarsi alla prestazione accessoria lo stesso regime fiscale della prestazione principale o debba invece ritenersi che l’attività inerente alla salute umana, segnatamente di nutrizione, e l’attività di mantenimento e benessere fisico siano tra loro indipendenti e autonome, dovendo applicarsi ad esse il regime fiscale previsto per ciascuna di tali attività.

2)

Se l’applicazione dell’esenzione prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, [lettera] c), della direttiva 2006/112/CE, del 28 [novembre 2006], presupponga l’effettiva prestazione dei servizi in esso indicati oppure se la mera messa a disposizione dei medesimi, in modo tale che la loro fruizione dipenda unicamente dalla volontà del cliente, sia sufficiente per l’applicazione di tale esenzione.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).