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Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

del 14 ottobre 2021 (1)

Causa C-556/20

Schneider Electric SA,

Axa SA,

BNP Paribas,

Engie,

Orange SA,

L’Air liquide, société anonyme pour l’étude et l’exploitation des procédés Georges Claude

contro

Premier ministre,

Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance

(Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État [Consiglio di Stato, Francia])

«Domanda di pronuncia pregiudiziale – Regime costituito dall’anticipo d’imposta e dal credito d’imposta in caso di ridistribuzione di dividendi – Rapporto tra la direttiva sulle società madri e figlie (direttiva 90/435) e le libertà fondamentali – Ritenuta alla fonte – Tassazione dei pagamenti di dividendi ad una società madre in base all’articolo 4 della direttiva 90/435 – Disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari di dividendi (articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 90/435)»






I.      Introduzione

1.        Fino al 2004, le società francesi erano tenute a versare un anticipo d’imposta all’atto della ridistribuzione dei dividendi ai loro azionisti («précompte mobilier»), qualora gli utili societari da distribuire (nel caso di specie, i dividendi percepiti) non fossero assoggettati all’imposta sulle società. Tale regime prevedeva anche il riconoscimento di un credito al beneficiario dei dividendi in occasione di detta ridistribuzione, tranne nel caso in cui si trattasse di dividendi provenienti da società controllate straniere.

2.        Nelle cause Accor (2) e Commissione/Francia (3), la Corte si è pertanto già occupata della normativa francese sotto il profilo della tassazione dei dividendi in una catena di partecipazioni, constatando in ciascuna causa violazioni della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali. La fattispecie in esame verte sulla compatibilità delle corrispondenti norme francesi con la direttiva 90/435 (4) (in prosieguo: la «direttiva sulle società madri e figlie»). Infatti, con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) chiede di interpretare tale direttiva, in particolare di stabilire se il suo articolo 7, paragrafo 2, non consenta l’applicazione in Francia di tale anticipo d’imposta.

3.        Oltre alla compatibilità del regime francese con la direttiva sulle società madri e figlie si pone pertanto anche la questione se uno Stato membro possa essere nondimeno autorizzato, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva medesima, ad applicare un regime di tassazione che viola le libertà fondamentali.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

4.        Conformemente ai suoi considerando, la direttiva sulle società madri e figlie intende esentare i dividendi e altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed eliminare la doppia imposizione su tali redditi a livello della società madre beneficiaria.

5.        L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva prevede quanto segue:

«1.      Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

–      si astengono dal sottoporre tali utili ad imposizione o

–      li sottopongono ad imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata soddisfino i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 entro i limiti dell’ammontare dell’imposta corrispondente dovuta.

(…)

2.      Ogni Stato membro ha tuttavia la facoltà di stipulare che oneri relativi alla partecipazione e minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli utili della società figlia non siano deducibili dall’utile imponibile della società madre. In tal caso, qualora le spese di gestione relative alla partecipazione siano fissate forfettariamente, l’importo forfettario non può essere superiore al 5% degli utili distribuiti dalla società figlia».

6.        L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva medesima così recita:

«Gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte».

7.        In base al successivo articolo 7, paragrafo 2, tuttavia:

«La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi».

B.      Diritto francese

8.        L’articolo 146, paragrafo 2, del Code général des impôts (codice generale delle imposte; in prosieguo: il «CGI») recitava, nel testo vigente negli esercizi fiscali di riferimento nel procedimento principale, come segue:

«Se le distribuzioni effettuate da una società madre danno luogo all’applicazione dell’anticipo d’imposta di cui all’articolo 223 sexies, da tale anticipo possono essere detratti gli eventuali crediti d’imposta correlati ai proventi delle partecipazioni (…) riscossi durante gli esercizi chiusi negli ultimi cinque anni».

9.        L’articolo 158 bis, paragrafo 1, del CGI, nel testo vigente negli esercizi fiscali di cui trattasi nel procedimento principale, disponeva quanto segue:

«Chi percepisce dividendi distribuiti da società francesi dispone a questo titolo di un reddito costituito:

a)      dagli importi ricevuti dalla società,

b)      da un credito d’imposta rappresentato da un credito nei confronti dell’Erario.

Tale credito d’imposta è pari alla metà degli importi effettivamente distribuiti dalla società. Esso può essere utilizzato solo nella misura in cui il reddito sia ricompreso nella base imponibile relativa all’imposta sui redditi dovuta dal beneficiario. Esso viene imputato a detta imposta. Il credito d’imposta viene rimborsato alle persone fisiche, qualora il suo importo superi quello dell’imposta dovuta dall’interessato».

10.      Il seguente articolo 216, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«I proventi netti da partecipazioni, che danno diritto all’applicazione del regime delle società madri (…), riscossi nel corso di un esercizio da una società madre, possono essere detratti dall’utile netto totale di quest’ultima (...)».

11.      Il successivo articolo 223 sexies, paragrafo 1, primo comma, nel testo applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2000, disponeva quanto segue:

«(...) Quando i ricavi distribuiti da una società sono prelevati su somme per le quali quest’ultima non è stata assoggettata all’imposta sul reddito delle società con aliquota normale (…), tale società è tenuta a pagare un anticipo d’imposta pari al credito d’imposta calcolato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 158 bis, paragrafo 1. L’anticipo d’imposta è dovuto per le distribuzioni che danno diritto al credito d’imposta di cui all’articolo 158 bis, indipendentemente da chi ne sia il beneficiario».

III. Procedimento principale

A.      Contesto della causa C-556/20

12.      Oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale è il regime francese di tassazione dei dividendi in una catena di partecipazioni, vigente fino al 2004 compreso.

13.      Detto regime è costituito da diversi elementi. Dal momento che gli utili erano distribuiti da una società figlia – francese o straniera – alla sua società madre francese, essi erano esentati dall’imposta sulle società in forza dell’articolo 216, paragrafo 1, del CGI – ad eccezione di una quota forfettaria del 5% dei costi e delle spese.

14.      Inoltre, la Francia aveva stabilito, già dal 1965, un regime fiscale costituito da un credito d’imposta e da un anticipo d’imposta («précompte mobilier»), nel caso in cui i dividendi fossero stati trasferiti in una catena di distribuzione. Tali norme sono state abrogate con effetto dal 1° gennaio 2005, ma erano ancora vigenti negli anni di riferimento dal 2000 al 2004.

15.      Ai sensi dell’articolo 158 bis del CGI, ai beneficiari dei dividendi di una società francese veniva automaticamente riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dei dividendi distribuiti. Detto credito d’imposta sarebbe inteso a neutralizzare la precedente tassazione a mezzo dell’imposta sulle società a livello societario e a garantire un’adeguata tassazione degli investitori (persone fisiche) in base alla loro capacità contributiva in applicazione dell’imposta sui redditi ad essi relativa. Infatti, l’utile distribuito era già soggetto all’imposta sulla società pari al 33,33% in capo alla società distributrice che aveva generato l’utile, e veniva ulteriormente tassato a livello degli azionisti. In definitiva, detto credito neutralizzava presso il beneficiario proprio l’onere dell’imposta sulle società gravante sulla società distributrice, la quale percepisce, in definitiva, il 100% dell’utile (il 66,6 a titolo di dividendi distribuiti e il 50% di 66,66 = 33,33 a titolo di credito d’imposta), sottoponendolo integralmente a tassazione in base alla propria aliquota individuale nell’ambito dell’imposta sui redditi.

16.      In considerazione di quanto precede, il credito d’imposta era tuttavia necessario solo nella misura in cui gli utili distribuiti fossero effettivamente assoggettati a un’imposta sulle società in capo alla società distributrice interessata. Per motivi pratici, il credito d’imposta veniva però concesso genericamente a tutti gli azionisti beneficiari delle distribuzioni di dividendi provenienti dalle società francesi. Non era rilevante se detti redditi fossero previamente assoggettati anche di fatto all’imposta sulle società a livello della società distributrice.

17.      Quale meccanismo correttivo, però, a livello della società distributrice interessata, veniva introdotto un anticipo d’imposta ai sensi dell’articolo 223 sexies del CGI, il quale veniva riscosso, inter alia, nel caso in cui gli utili da distribuire non fossero tassati a livello della società distributrice interessata o lo fossero solo in parte. A tal proposito, l’anticipo d’imposta a livello della società distributrice era inteso a giustificare il credito d’imposta forfettario riconosciuto agli azionisti. Un’utile esente pari, ad esempio, a 100 viene ridotto, per effetto dell’anticipo d’imposta, a 66,66, quest’ultimo viene successivamente distribuito e aumentato nuovamente a 100 grazie al credito d’imposta (50% di 66,66 = 33,33) riconosciuto al beneficiario dei dividendi.

18.      Ove una società madre francese, ad esempio, avesse percepito un dividendo dalla propria società figlia francese, alla prima sarebbe stato riconosciuto in via forfettaria un credito d’imposta pari al 50% dei dividendi. Dato che il dividendo a livello della società madre era esente in ragione del regime esistente tra società madre e società figlia stabilito dall’articolo 216 del CGI, ma all’azionista veniva altresì riconosciuto un credito d’imposta, all’atto della ridistribuzione dei dividendi la società madre riscuoteva dai propri azionisti un anticipo d’imposta, dal quale la società madre poteva però detrarre, ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, del CGI, il proprio credito d’imposta. Pertanto, a livello della società madre, non si rilevava, in ultima analisi, alcun onere fiscale aggiuntivo. Il credito d’imposta e l’anticipo d’imposta si compensavano sempre allorché la distribuzione avveniva all’interno delle frontiere nazionali.

19.      Ai sensi dell’articolo 158 bis del CGI, ad una società madre francese non spettava invece alcun diritto ad un credito d’imposta, nel caso di dividendi provenienti da una società figlia stabilita in un altro Stato membro. In attuazione della direttiva sulle società madri e figlie, quantomeno essa non sarebbe tenuta a sottoporre a tassazione i suddetti redditi da dividendi. Al momento della ridistribuzione, ai suoi propri azionisti era riconosciuto un credito d’imposta in forza della menzionata disposizione, in quanto la distribuzione proveniva da una società francese (nella fattispecie in esame: la società madre). A causa della mancata tassazione dei redditi da dividendi in capo alla società madre, detto credito d’imposta riconosciuto all’azionista veniva tuttavia rettificato tramite l’anticipo d’imposta a livello della società madre. Ne consegue che la società madre, allorché ridistribuiva detti dividendi provenienti dalla sua società figlia ai propri azionisti, era tenuta al versamento di detto anticipo, non potendolo però compensare con un proprio credito d’imposta. In tal modo, si riduceva l’importo che la società madre poteva distribuire ai propri azionisti.

20.      L’assenza di un credito della società madre al momento della percezione dei dividendi provenienti da società figlie stabilite all’estero, disposta dall’articolo 158 bis del CGI, impediva a tal riguardo una ridistribuzione neutrale dei dividendi ai rispettivi azionisti, comportando, in fattispecie transfrontaliere, un diverso trattamento dei dividendi.

B.      Il procedimento giudiziario principale

21.      Pertanto, le società Schneider Electric SE, AXA SA, BNP Paribas, Engie SA, Orange SA e L’Air Liquide SA (in prosieguo: le «società ricorrenti») chiedevano il rimborso dell’anticipo d’imposta assolto nel periodo dal 2000 al 2004, a fronte del quale non esistevano crediti d’imposta di pari importo.

22.      Dagli argomenti delle società ricorrenti si evince che esse avevano percepito, nel periodo dal 2000 al 2004, tali dividendi provenienti dalle loro società figlie stabilite in altri Stati membri, assolvendo un anticipo d’imposta all’atto della ridistribuzione dei dividendi in forza dell’articolo 146, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 158 bis e con l’articolo 233 sexies del CGI.

23.      A tal proposito, le società ricorrenti deducono l’incompatibilità delle norme con la direttiva sulle società madri e figlie. In primo grado, i ricorsi proposti dinanzi alla Cour administrative d’appel de Versailles (Corte d’appello amministrativa di Versailles, Francia) erano stati parzialmente accolti, ma lo Stato francese ha presentato un’impugnazione al Conseil d’État (Consiglio di Stato).

24.      Allo stesso tempo e al fine di accelerare la decisione, in data 27 e 28 luglio 2020, le società ricorrenti proponevano ricorsi diretti dinanzi al Conseil d’État (Consiglio di Stato), con i quali chiedevano l’annullamento delle disposizioni amministrative pubblicate il 1° novembre 1995 con il numero di riferimento 4 J 1321 e 4 J 1322 e contenute nell’istruzione 4 J-1-01 del 21 marzo 2001.

25.      Sul punto le società ricorrenti sostengono che le istruzioni amministrative impugnate replicavano le disposizioni dell’articolo 223 sexies del CGI allora vigente. Detta norma, secondo la giurisprudenza della Corte, non sarebbe di per sé conforme all’articolo 4 della direttiva 90/435, cosicché anche le corrispondenti disposizioni amministrative sarebbero nulle.

26.      Il giudice del rinvio, oltre alla conformità all’articolo 4 della direttiva 90/435, pone altresì la questione se il regime fiscale francese, basato su crediti d’imposta e anticipi d’imposta possa essere ammesso quale regime unificato inteso a evitare una doppia imposizione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 90/435.

IV.    Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

27.      In tale contesto, il Conseil d’État (Consiglio di Stato) ha sospeso il procedimento avverso le disposizioni amministrative e ha sottoposto alla Corte la seguente questione:

Se le disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 90/435/CE, del 23 luglio 1990, tenuto conto in particolare dell’articolo 7, paragrafo 2, di detta direttiva, ostino a una disposizione, come quella di cui all’articolo 223 sexies del Code général des impôts, che prevede, ai fini della corretta attuazione di un meccanismo volto a sopprimere la doppia imposizione economica dei dividendi, una riscossione all’atto della ridistribuzione, da parte di una società madre, di utili ad essa distribuiti da società figlie stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea.

28.      Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza dell’8 settembre 2021 Schneider Electric, AXA, Engie, Orange, L’Air liquide, Francia e Commissione europea.

V.      Valutazione giuridica

A.      Sulla questione pregiudiziale

29.      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede espressamente soltanto se l’anticipo d’imposta di cui all’articolo 223 sexies del CGI sia conforme all’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie. La fattispecie rispetto alla quale il giudice del rinvio chiede una risposta verte sulla distribuzione di dividendi alla società madre stabilita in Francia da parte di una sua società figlia stabilita in un altro Stato membro e la loro conseguente ridistribuzione agli azionisti della società madre.

30.      Come risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, le società ricorrenti contestano il pagamento dell’anticipo d’imposta basato sulle disposizioni amministrative pubblicate il 1° novembre 1995 con il numero di riferimento 4 J 1321 e 4 J 1322 e contenute nell’istruzione 4 J-1-01 del 21 marzo 2001. Tuttavia, un onere fiscale si configura solo nel momento in cui e in ragione del fatto che, a fronte di detto anticipo d’imposta, nel loro caso (diversamente che in una fattispecie puramente nazionale), non sussiste un credito d’imposta corrispondente.

31.      La Corte ha dichiarato proprio il summenzionato trattamento sfavorevole della fattispecie transfrontaliera rispetto ad una fattispecie puramente nazionale contrario al diritto dell’Unione già nella causa Accor (5), nella quale essa affermava che la normativa francese rilevante nel caso allora esaminato violava la libertà di stabilimento (articolo 49 TFUE) e la libera circolazione di capitali (articolo 63 TFUE). La non conformità di detta tassazione al diritto dell’Unione è stata confermata nella causa Commissione/Francia (6). Il giudice del rinvio ne desume correttamente che il diritto al credito d’imposta spetta ad una società che percepisce i dividendi da una società figlia stabilita all’estero dovendoli assoggettare, all’atto di una ridistribuzione, ad un anticipo d’imposta.

32.      Resta però (7) ancora da chiarire se e in qual modo il suddetto diritto al credito d’imposta possa essere ormai (vale a dire, a seguito dell’attuazione dei principi di diritto dell’Unione desumibili dalle due sentenze della Corte) compensato con l’anticipo d’imposta. Pertanto, potrebbe darsi l’ipotesi che alle società ricorrenti continui a non essere riconosciuto un credito d’imposta diversamente da una fattispecie nazionale. Tuttavia, sarebbe altresì possibile che esse reclamino sia il credito d’imposta (quali soggetti beneficiari dei dividendi), sia l’eliminazione dell’anticipo d’imposta (in quanto soggetti che ridistribuiscono dividendi).

33.      Qualora alle società ricorrenti continui a non essere riconosciuto un credito d’imposta analogo, si pone allora la questione delle conseguenze di un’eventuale compatibilità dell’anticipo d’imposta di cui all’articolo 223 sexies del CGI con la direttiva sulle società madri e figlie con riguardo alle libertà fondamentali (v. al riguardo sub B). Qualora invece alle società ricorrenti venga riconosciuto un credito d’imposta come nella fattispecie nazionale, occorre allora chiarire se il suddetto regime francese di tassazione dei dividendi costituito da anticipi d’imposta e crediti d’imposta rientri nell’ambito di applicazione della direttiva sulle società madri e figlie (v. al riguardo sub C) e, in caso di risposta affermativa, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie ammetta eventualmente un regime del genere (v. al riguardo sub D).

B.      Sul rapporto tra la direttiva sulle società madri e figlie e le libertà fondamentali (libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali)

34.      La circostanza che le disposizioni relative all’anticipo d’imposta di cui all’articolo 223 sexies del CGI siano conformi alla direttiva sulle società madri e figlie non implicherebbe che se ne possa desumere la conformità dell’intero regime francese al diritto dell’Unione, nonostante l’assenza di un credito d’imposta.

35.      La Corte ha già affermato che la normativa francese o la sua interpretazione fornita dal giudice del rinvio viola le libertà fondamentali e costituisce una violazione del Trattato da parte della Francia (8). Detta violazione del diritto primario trae origine dall’insufficienza del credito d’imposta nel caso di distribuzione effettuata da una società non stabilita in Francia. Essa non verrebbe sanata o giustificata – come osservato all’udienza anche dalle società ricorrenti – qualora l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie faccia salvo il regime fiscale francese in parola, vale a dire non osti a quest’ultimo.

36.      La gerarchia delle norme è chiara. La direttiva sulle società madri e figlie deve essere valutata in base alle libertà fondamentali e non viceversa. Nulla di contrario deriva dal fatto che la Corte, nella propria giurisprudenza, possa essersi pronunciata nel senso che una normativa adottata in un ambito che ha costituito oggetto di un’armonizzazione esauriente a livello dell’Unione deve essere valutata solo alla luce delle disposizioni della misura di armonizzazione e non di quelle del diritto primario (9).

37.      Da un lato, la Corte verifica la compatibilità del diritto derivato con il diritto primario (10). Dall’altro lato, la suddetta affermazione riguarda le ipotesi nelle quali è certa la compatibilità del diritto derivato con il diritto primario. Infatti, ne deriva il primato di applicazione del diritto derivato quale lex specialis. Qualora ne risulti già la mancanza di conformità dell’atto impugnato al diritto dell’Unione sarà superfluo esaminare anche l’incompatibilità con il diritto primario.

38.      Laddove l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie dovesse consentire un regime del genere in assenza di un credito d’imposta, da un lato, non sarebbe certa la sua compatibilità con le libertà fondamentali. Dall’altro lato, la disposizione menzionata fa salva, al riguardo, l’«applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali». Pertanto, non si ravvisa un’armonizzazione esauriente da parte della direttiva sulle società madri e figlie.

39.      Ne consegue che, finché il credito d’imposta detratto dall’anticipo d’imposta dipende dal fatto che la società figlia distributrice sia stabilita nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, il regime francese costituito da anticipi d’imposta e crediti d’imposta, secondo la giurisprudenza della Corte (11), continua a non essere conforme al diritto dell’Unione. Detta conclusione non potrebbe essere messa in discussione neppure dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie.

C.      Sull’applicabilità della direttiva sulle società madri e figlie nell’ipotesi di riconoscimento di un credito d’imposta all’atto della percezione di un «dividendo estero»

40.      Nel caso in cui, invece, alle società ricorrenti venga riconosciuto un corrispondente credito d’imposta anche in caso di pagamento di dividendi da parte di società figlie stabilite all’estero, è dubbia l’applicabilità della direttiva sulle società madri e figlie.

1.      Sullambito di applicazione della direttiva sulle società madri e figlie

41.      Infatti, dal considerando 3 della direttiva sulle società madri e figlie, emerge che tale direttiva persegue l’obiettivo di eliminare le doppie imposizioni degli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre a livello della società madre (12). Ciò è però assicurato già dalla disposizione di cui all’articolo 216 del CGI. La società madre non deve ulteriormente sottoporre a imposizione i dividendi provenienti dagli utili già tassati della società figlia. Occorre però distinguere da tale disposizione il regime francese costituito da anticipi d’imposta e da crediti d’imposta.

42.      Il credito d’imposta mira a neutralizzare, a livello del beneficiario della distribuzione, il prelievo fiscale a monte cui è sottoposta la società distributrice, al fine di poter eventualmente tassare, in ultima analisi, solo l’azionista in maniera progressiva in funzione della sua capacità contributiva. Detto credito d’imposta evita la doppia imposizione economica. L’anticipo d’imposta mira, invece, ad eliminare o a giustificare un credito d’imposta in sé ingiustificato, creando una corrispondente imposizione a monte in capo alla società distributrice, ove non già prevista. Detto anticipo evita pertanto una doppia non imposizione della distribuzione oppure una sua non imposizione a carattere definitivo.

43.      Nel caso in cui alle società ricorrenti spetti un diritto al credito d’imposta, il quale corrisponda all’imposta sulle società assolta a monte dalla società figlia per i dividendi percepiti e venga detratto dall’anticipo d’imposta ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, del CGI con riguardo ai dividendi ridistribuiti, non si ravvisa alcuna doppia imposizione economica dei dividendi. Ciò è dimostrato dagli esempi menzionati dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte. Un effetto svantaggioso derivante dall’imposizione si manifesta segnatamente nelle sole ipotesi in cui l’anticipo d’imposta in capo alla società madre non possa essere compensato con un credito d’imposta pari all’imposta sulle società gravante sulla società figlia.

44.      Un credito d’imposta e il contemporaneo venir meno dell’anticipo d’imposta in capo alla società madre comporterebbe invece un ingiustificato arricchimento dell’azionista della società madre, al quale verrebbe infatti riconosciuto un credito, pur in assenza di tassazione dei dividendi ridistribuiti dalla società madre a detto azionista.

45.      Il trattamento neutrale dei dividendi di una società figlia estera all’atto della ridistribuzione ad un azionista da parte della società madre non dipende però – diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione e dalle società ricorrenti – dall’identità dell’importo del credito al momento della percezione dei dividendi né dall’anticipo d’imposta all’atto della ridistribuzione a livello della società madre (vale a dire dal suo onere di pagamento). È invece decisivo il fatto che l’anticipo d’imposta in capo alla società madre in occasione della ridistribuzione corrisponda al credito riconosciuto all’azionista.

46.      Ciò è dimostrato dall’esempio seguente, nel quale una società madre percepisce un dividendo di 66,66 esente da parte di una società figlia, la quale avrebbe dovuto versare, su un utile percepito pari a 100, esattamente 33,33 a titolo di imposta sulle società (vale a dire, all’estero si applicava la stessa aliquota d’imposta vigente in Francia). Alla società madre, grazie alla giurisprudenza della Corte, viene ora riconosciuto – pur con un certo ritardo – un credito di 33,33 con effetto retroattivo e potrebbe dunque distribuire all’azionista integralmente (per un importo pari a 100) l’utile della società figlia. L’imposta sulle società assolta a monte è del tutto neutralizzata. Qualora la società madre distribuisca i suddetti 100, l’azionista li percepirebbe tuttavia, in assenza di un anticipo d’imposta a carico della società madre, con un credito del 50%, vale a dire, per la precisione, un ammontare di 150. L’utile della società figlia che non dovrebbe subire una doppia imposizione nell’ambito della ridistribuzione, era però pari solo a 100 e aumenta ora, in assenza dell’anticipo d’imposta, a 150. Un risultato paradossale del genere (ossia una ridistribuzione che aumenta i dividendi) viene evitato proprio dall’anticipo d’imposta.

47.      Infatti, nel caso in cui detta società madre avesse pagato l’anticipo d’imposta (33,33) sui 100 percepiti, potrebbe ridistribuire solo 66,66 e l’azionista riceverebbe esattamente 100 (66,66 a titolo di dividendi e 33,33 a titolo di proprio credito d’imposta). Dato che nell’ipotesi in esame, a livello della società madre, il proprio credito d’imposta e l’anticipo d’imposta hanno il medesimo importo, non sorge alcun onere di pagamento.

48.      Qualora la società madre avesse ridistribuito soltanto 50, l’azionista avrebbe ricevuto 75 (50 a titolo di dividendi e 25 a titolo di proprio credito d’imposta) e l’anticipo sarebbe stato pari solo al 50% di 50, ossia 25. Alla società madre sarebbe stato però riconosciuto anche un credito di 33,33, cosicché residuerebbe un saldo positivo di 8,33. Ove la società madre aumenti invece la distribuzione di redditi esenti da 66,66 a 100, l’azionista riceverebbe 150 (100 a titolo di dividendi e 50 a titolo di proprio credito d’imposta). Su di essa grava un anticipo d’imposta di 50 (50% di 100), a fronte del quale può opporsi il proprio credito di 33,33, residuando un onere di pagamento di 16,66.

49.      Si consegue il medesimo risultato nel caso in cui l’imposta sulle società assolta all’estero fosse inferiore (ad esempio, il 15%) e la Francia neutralizzi solo detto onere a mezzo del riconoscimento del credito d’imposta. La società figlia distribuisce 85 alla società madre francese. La Francia neutralizza l’anticipo d’imposta con un credito d’imposta pari a 15. Pertanto, la società madre percepisce un dividendo esente di 100 (come nella fattispecie nazionale). La distribuzione all’azionista è pari a 66,66 e l’anticipo d’imposta versato è pari a 33,33, che la Francia riconosce a titolo di credito all’azionista, cosicché quest’ultimo riceve 100. Viene evitata una doppia imposizione dei dividendi. In capo alla società madre resta, anche in tal caso, un onere di pagamento (pari a 33,33 – 15, vale a dire 18,33).

50.      Tuttavia, tale onere di pagamento (al pari del saldo positivo) non costituisce affatto una doppia imposizione dei dividendi. Al contrario, esso garantisce che l’azionista percepisca il dividendo distribuito originariamente dalla società figlia senza riduzioni o aumenti. La politica di distribuzione della società madre, l’imposta a monte sulle società applicata ai dividendi nonché l’importo del credito d’imposta riconosciuto all’azionista stabiliscono se, a seguito della compensazione tra l’anticipo d’imposta e il credito, residui un onere di pagamento o un saldo positivo in capo alla società madre. La richiesta di un credito d’imposta e di una contemporanea eliminazione dell’anticipo d’imposta sarebbe equivalente a un «prendersi il meglio» (cosiddetto «cherry picking») che non è ammesso dalle libertà fondamentali, né dalla direttiva sulle società madri e figlie. Invece di garantire la neutralità in caso di ridistribuzione, l’entità della distribuzione verrebbe aumentata a spese dello Stato francese.

51.      In sostanza, ne consegue che l’interazione di credito d’imposta e anticipo d’imposta non pregiudica affatto l’ambito di applicazione della direttiva sulle società madri e figlie nella fattispecie in esame e che non può essere constatata alcuna violazione degli articoli 4 (v., al riguardo, sub 3.) e 5 (v, al riguardo, sub 2.) di detta direttiva.

2.      Assenza di una ritenuta alla fonte ai sensi dellarticolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie

52.      Dato che l’anticipo d’imposta è dovuto dalla società distributrice e non dal possessore dei titoli (vale a dire dal beneficiario della distribuzione), non si ravvisa alcuna ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulle società madri e figlie (13). Nemmeno si tratta, nel caso in esame, di una ritenuta alla fonte a carico di un beneficiario straniero dei dividendi, bensì «unicamente» dell’imposizione in capo a una società madre francese che ridistribuisce i dividendi.

3.      Assenza di violazione dellarticolo 4 della direttiva sulle società madri e figlie

53.      Nemmeno si ravvisa una violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulle società madri e figlie, il quale prevede che lo Stato della società madre si astiene dal sottoporre a imposizione gli utili da essa ricevuti (nel caso in esame sotto forma di dividendi) oppure consente la detrazione dell’imposta estera assolta a monte.

54.      La Francia ha optato per il metodo dell’esenzione. Ai sensi dell’articolo 216 del CGI, i redditi da dividendi possono essere detratti dall’utile della società madre. L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie consente al riguardo, in sostanza, un’imposizione fino al 5% dei suddetti redditi. Fintantoché il regime francese assicura che i dividendi percepiti dalla società madre non vengano assoggettati a imposta in misura superiore al 5%, non esiste alcun contrasto con l’articolo 4 della direttiva sulle società madri e figlie. L’articolo 216 del CGI sembra assicurare detta condizione, ma spetta, in ultima analisi, al giudice nazionale stabilirlo.

55.      Come si è osservato supra (paragrafi 42 e segg.), il regime costituito da anticipi d’imposta e crediti d’imposta non mira invece a tassare utili o dividendi, bensì a garantire che gli utili già sottoposti all’imposta sulle società ne siano esenti a livello dell’azionista, in modo da consentirne una tassazione integrale in base all’aliquota individuale di quest’ultimo (di norma, a carattere progressivo).

56.      Solo considerando l’anticipo d’imposta in maniera del tutto isolata, si potrebbe giungere alla conclusione, in linea con quanto sostenuto dalle parti ricorrenti e dalla Commissione, che esista un contrasto con l’articolo 4 della direttiva sulle società madri e figlie. Ciò sarebbe possibile qualora l’anticipo d’imposta dovesse essere considerato come un’imposizione (aggiuntiva) dei dividendi percepiti all’atto della ridistribuzione.

57.      In tal senso, la Corte ha già affermato che anche un’imposizione aggiuntiva all’atto di una ridistribuzione di dividendi già percepiti rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva sulle società madri e figlie (14). Tale fattispecie riguardava però l’applicazione di un’ulteriore imposta sulle società in occasione della suddetta ridistribuzione in un’ipotesi ritenuta iniqua dallo Stato belga. Sebbene la società, nell’anno in cui ha avuto luogo la distribuzione, avesse ridotto in tutto o in parte il proprio risultato fiscalmente rilevante applicando le diverse detrazioni previste dalla normativa tributaria nazionale, venivano distribuiti dividendi agli azionisti (cosiddetta Fairness Tax). La Fairness Tax non era altro che un’imposizione a posteriori dei dividendi (di per sé esenti) percepiti in occasione della ridistribuzione. Essa non può essere compatibile con l’articolo 4 della direttiva sulle società madri e figlie.

58.      Da tale imposta si differenzia però notevolmente la natura dell’anticipo d’imposta nella normativa francese, come rimarcato dalla Francia anche in udienza. Detto anticipo non genera alcuna entrata fiscale – diversamente dalla Fairness Tax, ad esempio –, bensì corregge «soltanto» un successivo credito riconosciuto all’azionista. Una presa in considerazione del tutto isolata del mero anticipo d’imposta ignorerebbe la stretta correlazione esistente necessariamente nel regime francese tra l’anticipo d’imposta in capo alla società distributrice e il credito d’imposta riconosciuto al beneficiario della distribuzione.

59.      Qualora una società non paghi l’imposta sulle società sull’utile (ad esempio, in caso di redditi esenti), distribuendolo in quantità pari a 100, allora non potrebbe essere giustificato un credito (di 50) a favore del beneficiario dei dividendi. A tal proposito, la Francia fa correttamente riferimento, nelle proprie osservazioni scritte, a un ingiustificato arricchimento o a una duplicazione dell’esenzione. Al fine di evitare tale risultato, la Francia avrebbe potuto eliminare anche il credito riconosciuto all’azionista, senza alcun problema sotto il profilo del diritto dell’Unione.

60.      La Francia ha optato però per una tecnica impositiva differente, riconoscendo il credito, ma istituendo un’imposta sulle società, eventualmente mancante, a livello della società distributrice (nel caso in esame, la società madre) tramite l’anticipo d’imposta (v. supra paragrafi 45 e segg.).

61.      In detto regime, l’anticipo d’imposta non costituisce pertanto un’imposizione, bensì soltanto una tecnica per garantire l’attribuzione integrale degli utili all’azionista, in capo al quale possono essere correttamente tassati gli utili della società oggetto di distribuzione. Esso è correlato al pagamento dei dividendi sotto il profilo meramente formale. Dal punto di vista sostanziale, esso è abbinato però al credito d’imposta riconosciuto al beneficiario dei dividendi. Tale credito d’imposta viene meno dunque, in definitiva, nel caso in cui i redditi non siano stati tassati in capo alla società distributrice.

62.      L’anticipo d’imposta non costituisce dunque un’imposta aggiuntiva che trae origine dalla distribuzione di dividendi (come, ad esempio, la Fairness Tax (15)). Al contrario, è unicamente uno strumento di correzione più o meno complesso volto a garantire un’adeguata tassazione in capo al beneficiario dei dividendi. Detto anticipo corregge «soltanto» un credito d’imposta altrimenti ingiustificato a favore del beneficiario della distribuzione, per cui la correzione ha luogo presso la società distributrice. In sostanza, una parte dei dividendi (33,33%) non viene versata agli azionisti direttamente, bensì in modo indiretto attraverso l’Erario, senza però subirne ulteriori tassazioni (vale a dire, riduzioni).

4.      Conclusione intermedia

63.      L’anticipo d’imposta della società distributrice, compensato tramite un credito riconosciuto al beneficiario dei dividendi, non costituisce, sotto il profilo sostanziale e nell’ambito di una valutazione complessiva del regime francese, un onere fiscale aggiuntivo relativo ai dividendi da distribuire e non può pertanto violare né l’articolo 5, né l’articolo 4 della direttiva sulle società madri e figlie.

D.      In subordine: interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie

64.      Solo nel caso in cui la Corte dovesse formulare una differente valutazione, considerando l’anticipo d’imposta, preso isolatamente, come un’imposta aggiuntiva sui dividendi percepiti dalla società madre in occasione della ridistribuzione agli azionisti, si porrebbe in subordine l’ulteriore questione della portata dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie.

65.      Tale disposizione prevede che la direttiva lascia impregiudicata l’applicazione di disposizioni nazionali intese a sopprimere o ad attenuare la doppia imposizione dei dividendi (prima alternativa) e, in particolare, delle disposizioni relative al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi (seconda alternativa). La prima alternativa non è pertinente nel caso in esame, in quanto l’anticipo d’imposta – ove considerato isolatamente, contrariamente alla mia proposta – non è inteso ad attenuare o sopprimere la doppia imposizione. Esso evita quantomeno una doppia mancata imposizione – come sostenuto altresì da un rappresentante di una delle società ricorrenti.

66.      Tuttavia, l’anticipo d’imposta potrebbe essere considerato come una disposizione relativa al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi (seconda alternativa). In ogni caso si presuppone che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie faccia riferimento all’articolo 4 della direttiva medesima. Le società ricorrenti ritengono che l’articolo 7, paragrafo 2, contempli unicamente deroghe al divieto di ritenuta alla fonte di cui agli articoli 5 e 6 della direttiva menzionata. Dato che l’anticipo d’imposta non costituirebbe un’imposta alla fonte, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva in parola non potrebbe trovare applicazione. Ciò viene motivato essenzialmente sulla base del principio di interpretazione restrittiva delle deroghe (16) e del fatto che l’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva (17) chiarisce cosa non sia ricompreso nell’espressione «ritenuta alla fonte».

67.      Tuttavia, tale interpretazione restrittiva della portata dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie non mi convince. Da un lato, essa non deriva dal tenore letterale, dall’altro lato, essa è in contrasto con la genesi e, ad un esame più attento, anche con la pregressa giurisprudenza della Corte.

68.      Dal testo dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie non si evince alcuna restrizione al divieto di ritenuta alla fonte di cui ai precedenti articoli 5 e 6. Al contrario, l’articolo 7, paragrafo 2, consente deroghe alla direttiva nel suo complesso, dunque anche all’articolo 4. La seconda alternativa menziona altresì i crediti di imposta che – come nella fattispecie in esame – non devono essere in stretta correlazione con una ritenuta alla fonte. Manca qualsiasi indicazione del fatto che proprio l’articolo 4 della direttiva medesima non dovrebbe essere contemplato dall’articolo 7, paragrafo 2.

69.      A mio avviso, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie stabilisce soltanto che i sistemi impositivi nazionali che perseguono le finalità della direttiva con l’impiego di certe tecniche, le quali potrebbero essere eventualmente problematiche se considerate isolatamente, possono essere nondimeno consentiti nell’ambito di una considerazione complessiva. Non è possibile «soltanto» che tali deroghe mettano in discussione la ratio della direttiva sulle società madri e figlie (18).

70.      Mutatis mutandis, dalla giurisprudenza della Corte può desumersi che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie non debba correlarsi unicamente con il divieto di ritenuta alla fonte di cui agli articoli 5 e 6 di detta direttiva. Nella causa Océ van der Grinten (19) era controverso se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva medesima ricomprendesse anche (!) il suddetto divieto. La Corte è giunta alla conclusione che detta disposizione debba essere interpretata nel senso che consente un’imposizione anche se tale prelievo, in quanto si applica ai dividendi versati dalla società figlia alla sua società capogruppo, costituisce una ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva (20). La Corte ritiene che «anche» il divieto di ritenuta alla fonte di cui all’articolo 5 rientrasse nell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva in parola. Ciò sarebbe contraddittorio con una limitazione di quest’ultima disposizione «unicamente» al divieto di ritenuta alla fonte.

71.      Quanto precede è corroborato dalla genesi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie richiamata dalla Francia nelle sue osservazioni. L’introduzione della deroga risale all’iniziativa del Regno Unito dovuta alle peculiarità del suo sistema di imposta sulle società. Come si evince dalla proposta definitiva di compromesso del 12 giugno 1989, la formulazione doveva garantire che la direttiva non riguardasse il «précompte» e il «crédit d’impot (avoir fiscale)» (21). Entrambi costituiscono elementi contenuti anche nel sistema impositivo francese già allora vigente. La formulazione proposta nel compromesso è rimasta nel testo attuale dell’articolo 7 della direttiva menzionata.

72.      Viene pertanto in considerazione un’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, nella seconda alternativa, sebbene nel caso di specie non si tratti di una ritenuta alla fonte. È però necessario che sussista una disposizione relativa al pagamento di crediti di imposta ai beneficiari dei dividendi.

73.      Anche qualora l’anticipo d’imposta si applichi nel caso in esame a livello della società distributrice – come sostengono correttamente le società ricorrenti – la sua funzione (v., al riguardo, supra paragrafi 58 e segg.) consiste però nella correzione di un credito, sostanzialmente ingiustificato, riconosciuto al beneficiario di dividendi. Come si è esposto supra, l’anticipo d’imposta è strettamente correlato con la tassazione a livello della società distributrice (imposta sulle società o anticipo d’imposta) e con il regime del riconoscimento del credito d’imposta al beneficiario di dividendi. In base al regime francese, una fattispecie non è ipotizzabile senza l’altra.

74.      Pertanto, l’anticipo d’imposta è anche relativo al pagamento di crediti d’imposta ai beneficiario di dividendi. In base al tenore letterale, tale disposizione del diritto francese rientra dunque nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie, il quale precisa che detta direttiva lascia impregiudicato un siffatto meccanismo di correzione.

75.      Si presuppone però che detta deroga non pregiudichi la ratio della direttiva sulle società madri e figlie. Tale non è però il caso qualora alla società madre, al momento della percezione di dividendi distribuiti dalla propria società figlia estera venga riconosciuto un credito d’imposta di pari importo che neutralizza l’applicazione a detti dividendi dell’imposta sulle società. Laddove detto credito possa essere compensato con l’anticipo d’imposta all’atto della ridistribuzione, il quale corregge a sua volta unicamente il riconoscimento all’azionista di un credito ingiustificato sotto il profilo sostanziale, non sussistono dubbi: anche in tale ipotesi, il regime francese consente una distribuzione di dividendi fiscalmente neutrale tra società che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva sulle società madri e figlie.

VI.    Conclusione

76.      Per quanto precede, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale del Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia) come segue:

Le disposizioni dell’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 90/435 non ostano ad una disposizione che, con riguardo all’applicazione di un regime mirante ad una corretta tassazione dell’azionista, prevede un prelievo all’atto della ridistribuzione di utili, al fine di neutralizzare un credito d’imposta di pari importo riconosciuto al successivo beneficiario della distribuzione (azionista della società madre). Ciò vale anche se detti utili siano stati precedentemente distribuiti alla società madre da una società figlia stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea. Al contrario, secondo la giurisprudenza della Corte, in una tale situazione il mancato riconoscimento del credito d’imposta alla società madre viola di per sé le libertà fondamentali.


1      Lingua originale: il tedesco.


2      Sentenza del 15 settembre 2011 (C-310/09, EU:C:2011:581).


3      Sentenza del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta per dividendi distribuiti) (C-416/17, EU:C:2018:811).


4      Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6) – come modificata da ultimo dalla direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003 (GU 2004, L 7, pag. 41) e nella versione vigente nel 2004.


5      Sentenza del 15 settembre 2011 (C-310/09, EU:C:2011:581).


6      Sentenza del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta per dividendi distribuiti) (C-416/17, EU:C:2018:811).


7      V. pure le osservazioni della Commissione al punto 41 della sua memoria.


8      Sentenze del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta per dividendi distribuiti) (C-416/17, EU:C:2018:811), e del 15 settembre 2011, Accor (C-310/09, EU:C:2011:581).


9      V. sentenze del 20 dicembre 2017, Deister Holding e Juhler Holding (C-504/16 e C-613/16, EU:C:2017:1009, punti 45 e 46); del 7 settembre 2017, Eqiom e Enka (C-6/16, EU:C:2017:641, punto 15); del 30 aprile 2014, UPC DTH (C-475/12, EU:C:2014:285, punto 63); dell’11 dicembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, EU:C:2003:664, punto 64); del 23 maggio 1996, Hedley Lomas (C-5/94, EU:C:1996:205, punto 18), e del 12 ottobre 1993, Vanacker e Lesage (C-37/92, EU:C:1993:836, punto 9).


10      In tal senso, ad esempio, sentenze dell’8 dicembre 2020, Ungheria/Parlamento e Consiglio (C-620/18, EU:C:2020:1001, punto 104); dell’8 dicembre 2020, Polonia/Parlamento e Consiglio (C-626/18, EU:C:2020:1000, punto 87); del 26 ottobre 2010, Schmelz (C-97/09, EU:C:2010:632, punto 50), e dell’11 dicembre 2003, Deutscher Apothekerverband (C-322/01, EU:C:2003:664, punto 64 in fine).


11      Sentenze del 4 ottobre 2018, Commissione/Francia (Anticipo d’imposta per dividendi distribuiti) (C-416/17, EU:C:2018:811), e del 15 settembre 2011, Accor (C-310/09, EU:C:2011:581).


12      V., al riguardo, ex multis, le sentenze del 17 maggio 2017, X (C-68/15, EU:C:2017:379, punto 70), e del 25 settembre 2003, Océ Van der Grinten (C-58/01, EU:C:2003:495, punto 45).


13      In tal senso, con riguardo alla Fairness Tax belga, espressamente, sentenza del 17 maggio 2017, X (C-68/15, EU:C:2017:379, punto 65); del 24 giugno 2010, P. Ferrero e General Beverage Europe (C-338/08 e C-339/08, EU:C:2010:364, punto 26); del 26 giugno 2008, Burda (C-284/06, EU:C:2008:365, punto 52 e la giurisprudenza ivi citata); del 12 dicembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774, punto 109), e del 25 settembre 2003, Océ Van der Grinten (C-58/01, EU:C:2003:495, punto 47). V., a proposito della nozione di ritenuta alla fonte, anche le mie conclusioni nella causa X (C-68/15, EU:C:2016:886, paragrafi 37 e segg.).


14      Sentenza del 17 maggio 2017, X (C-68/15, EU:C:2017:379, punti 77 e segg.), v. al riguardo anche le mie conclusioni nella causa X (C-68/15, EU:C:2016:886, paragrafi 53 e segg.).


15      Sentenza del 17 maggio 2017, X (C-68/15, EU:C:2017:379).


16      V., sull’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva sulle società madri e figlie, le sentenze del 24 giugno 2010, P. Ferrero e General Beverage Europe (C-338/08 e C-339/08, EU:C:2010:364, punto 45), e del 25 settembre 2003, Océ Van der Grinten (C-58/01, EU:C:2003:495, punto 86).


17      Esso recita come segue: «L’espressione “ritenuta alla fonte” utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare (ritenuta) dell’imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con la distribuzione degli utili alla società madre».


18      In tal senso anche sentenze del 24 giugno 2010, P. Ferrero e General Beverage Europe (C-338/08 e C-339/08, EU:C:2010:364, punto 46), e del 25 settembre 2003, Océ Van der Grinten (C-58/01, EU:C:2003:495, punto 102).


19      Sentenza del 25 settembre 2003, Océ Van der Grinten (C-58/01, EU:C:2003:495).


20      Sentenza del 25 settembre 2003, Océ Van der Grinten (C-58/01, EU:C:2003:495, punto 89).


21      Compromis soumis au Conseil ECOFIN du 17 avril 1989 concernant trois problèmes essentiels relatifs aux propositions de directives «fusion» et «sociétés mères et filiales» - n. 7322/89, page 7/11 – version française.