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61975J0111

SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 MAGGIO 1976. - IMPRESA COSTRUZIONI COMM. QUIRINO MAZZALAI CONTRO FERROVIA DEL RENON. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNALE DI TRENTO). - CAUSA 111/75.

raccolta della giurisprudenza 1976 pagina 00657
edizione speciale greca pagina 00271
edizione speciale portoghese pagina 00291


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE - COMPETENZA DELLA CORTE - LIMITI

( TRATTATO CEE , ART . 177 )

2 . IMPOSIZIONE FISCALE - LEGISLAZIONE DEGLI STATI MEMBRI - ARMONIZZAZIONE - IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - FATTO GENERATORE - REALIZZAZIONE - MOMENTO

( ART . 6 , N . 4 DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI )

Massima


1 . A NORMA DELL ' ART . 177 , LA CORTE E COMPETENTE A STATUIRE , IN VIA PREGIUDIZIALE , SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI EMANATI DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSI ABBIANO O MENO EFFICACIA DIRETTA .

NON SPETTA ALLA CORTE VALUTARE LA PERTINENZA DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE IN FORZA DELL ' ART . 177 : TALE NORMA , INFATTI , E INFORMATA AL PRINCIPIO DELLA NETTA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE E LASCIA AI GIUDICI NAZIONALI IL COMPITO DI DECIDERE CIRCA L ' OPPORTUNITA , AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DINANZI AD ESSI PENDENTI , DEL RINVIO PREGIUDIZIALE .

2 . L ' ART . 6 , N . 4 , DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 NON PUO ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO CONSENTE D ' INDENTIFICARE IL MOMENTO IN CUI IL SERVIZIO E EFFETTUATO CON QUELLO IN CUI VIENE RILASCIATA LA FATTURA O INCASSATO UN ACCONTO , QUALORA TALI OPERAZIONI SIANO POSTERIORI AL COMPIMENTO DEL SERVIZIO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 111-75 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNALE DI TRENTO NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

IMPRESA COSTRUZIONI COMM . QUIRINO MAZZALAI

E FERROVIA DEL RENON ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 6 , N . 4 , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228/CEE , ' IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ' ( GU N . 71 , DEL 14 . 4 . 1967 , PAG . 1303 ),

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 30 GIUGNO 1975 , REGISTRATA IN CANCELLERIA IL 24 OTTOBRE SUCCESSIVO , IL TRIBUNALE DI TRENTO HA SOTTOPOSTO IN VIA PREGIUDIZIALE A QUESTA CORTE UNA QUESTIONE MIRANTE AD ACCERTARE SE ' L ' ART . 6 , N . 4 , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DI DATA 11 APRILE 1967 ( GU N . 71 DEL 14 . 4 . 1967 ) DEBBA INTERPRETARSI NEL SENSO CHE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI ED IN PARTICOLARE PER I CONTRATTI D ' APPALTO IL FATTO GENERATORE DELL ' IMPOSTA SI VERIFICHI AL MOMENTO IN CUI VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO , RESTANDO I SINGOLI STATI MEMBRI AUTORIZZATI AD IDENTIFICARE TALE MOMENTO ANCHE COL RILASCIO DI UNA FATTURA O CON L ' INCASSO DI UN ACCONTO , E CIO TANTO NELL ' IPOTESI CHE TALI FATTI PRECEDANO IL COMPIMENTO DELL ' OPERA COME PURE NELL ' IPOTESI ( RICORRENTE NELLA SPECIE ) CHE SEGUANO AL COMPIMENTO PREDETTO . '

2 TALE QUESTIONE E STATA SOLLEVATA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA VERTENTE SULL ' IMPORTO DOVUTO , A TITOLO DI IMPOSTA GENERALE SULL ' ENTRATA , OPPURE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , SULLA SOMMA VERSATA NEL 1973 DALLA ' FERROVIA DEL RENON ' ALL ' IMPRESA MAZZALAI ( CONVENUTA E , RISPETTIVAMENTE , ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE ) A SALDO DEL CORRISPETTIVO DI TALUNI LAVORI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DELLA FUNIVIA BOLZANO-SOPRA BOLZANO , ULTIMATI NEL 1967 .

3 IN OSSEQUIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE ENTRATA IN VIGORE IL 1* GENNAIO 1973 , L ' ATTRICE VERSAVA SULLA SOMMA INCASSATA L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO NELLA MISURA DEL 12 % , E NE CHIEDEVA IL RIMBORSO ALLA CONVENUTA . QUESTA RIFIUTAVA IL RIMBORSO RICHIESTO SOSTENENDO CHE NELLA FATTISPECIE , POICHE I LAVORI IN QUESTIONE ERANO STATI ULTIMATI NEL 1967 , ANDAVA VERSATA UNICAMENTE L ' IMPOSTA GENERALE SULL ' ENTRATA SECONDO L ' ALIQUOTA DEL 4 % ALLORA VIGENTE .

4 IN CONFORMITA ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE , L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO VENIVA ISTITUITA IN ITALIA DAL 1* GENNAIO 1973 , IN FORZA DELLA LEGGE DI DELEGA 9 OTTOBRE 1971 , N . 825 ( GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N . 263 DEL 16 OTTOBRE 1971 ) E DEL RELATIVO DECRETO PRESIDENZIALE 26 OTTOBRE 1972 , N . 633 ( GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N . 292 DELL ' 11 NOVEMBRE 1972 ).

5 L ' ART . 76 DI TALE DECRETO STABILISCE CHE L ' IMPOSTA SI APPLICA SULLE CESSIONI DI BENI E SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI ( ALLE QUALI SONO ASSIMILATI I LAVORI ESEGUITI IN FORZA DI UN CONTRATTO D ' APPALTO ); A NORMA DELL ' ART . 6 , TERZO COMMA , ' LE PRESTAZIONI DI SERVIZI SI CONSIDERANO EFFETTUATE ALL ' ATTO DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ' .

6 NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO , IL GOVERNO ITALIANO HA MESSO IN DUBBIO TANTO LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE AI FINI DELLA DECISIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE , QUANTO LA COMPETENZA DELLA CORTE : IN PRIMO LUOGO , INFATTI , LA NORMATIVA COMUNITARIA DI CUI TRATTASI ( LA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO ) NON AVREBBE EFFICACIA DIRETTA E , IN SECONDO LUOGO , LA CONTROVERSIA VERTEREBBE IN SOSTANZA SU PROBLEMI DI DIRITTO TRANSITORIO NON CONTEMPLATI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA E DA RISOLVERSI ALLA LUCE DEL SOLO DIRITTO INTERNO .

7 A NORMA DELL ' ART . 177 , LA CORTE E COMPETENTE A STATUIRE , IN VIA PREGIUDIZIALE , SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI EMANATI DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE , INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSI ABBIANO O MENO EFFICACIA DIRETTA .

8 POICHE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL TRIBUNALE DI TRENTO CONCERNE ESCLUSIVAMENTE L ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 6 , N . 4 , DELLA DIRETTIVA , LA CORTE E COMPETENTE A PRONUNZIARSI IN MERITO .

9 INOLTRE , NON SPETTA ALLA CORTE VALUTARE LA PERTINENZA DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE IN FORZA DELL ' ART . 177 : TALE NORMA , INFATTI , E INFORMATA AL PRINCIPIO DELLA NETTA SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE E LASCIA AI GIUDICI NAZIONALI IL COMPITO DI DECIDERE CIRCA L ' OPPORTUNITA , AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DINANZI AD ESSI PENDENTI , DEL RINVIO PREGIUDIZIALE .

10 PRESCINDENDO POI DALL ' EFFICACIA DELLA DIRETTIVA , LA SUA INTERPRETAZIONE , IN CASI QUALI QUELLO DI SPECIE , PUO COSTITUIRE PER IL GIUDICE NAZIONALE UN UTILE CRITERIO ORIENTATIVO AL FINE DI GARANTIRE L ' INTERPRETAZIONE E L ' APPLICAZIONE DELLA LEGGE INTERNA D ' ATTUAZIONE IN SENSO CONFORME AI DETTAMI DEL DIRITTO COMUNITARIO ( CAUSA 32-74 , HAAGA ; RACC . 1974 . PAG , 1201 ).

11 LO STESSO VALE ANCHE PER QUANTO CONCERNE I PROBLEMI DI DIRITTO TRANSITORIO SOLLEVATI NELLA CAUSA PRINCIPALE .

12 PER QUANTO RIGUARDA LA QUESTIONE FORMULATA DAL GIUDICE A QUO , L ' ART . 6 , N . 4 , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - RECITA : ' IL FATTO GENERATORE DELL ' IMPOSTA SI VERIFICA AL MOMENTO IN CUI VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO . TUTTAVIA , NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI DURATA INDETERMINATA O CHE SUPERANO UN CERTO PERIODO DI TEMPO O CHE DANNO LUOGO AL VERSAMENTO DI ACCONTI , PUO ESSERE PREVISTO CHE IL FATTO GENERATORE SI VERIFICHI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA FATTURA O , AL PIU TARDI , AL MOMENTO DELL ' INCASSO DELL ' ACCONTO , E CIO LIMITATAMENTE ALL ' IMPORTO FATTURATO O INCASSATO . '

13 MENTRE LA PRIMA FRASE DEL NUMERO STABILISCE LA REGOLA GENERALE , LA SECONDA FRASE CONTEMPLA LA POSSIBILITA DI DETERMINATE DEROGHE .

14 DETTE DEROGHE CONCERNONO TUTTAVIA SOLO I CASI IN CUI VI SIA VERSAMENTO DI ACCONTI PRIMA CHE IL SERVIZIO O I SERVIZI SIANO STATI INTERAMENTE EFFETTUATI , NEI QUALI , CIOE , VENGA ANTICIPATO IL MOMENTO IN CUI , SECONDO LA PRIMA FRASE , L ' IMPOSTA SAREBBE DIVENUTA ESIGIBILE .

15 PER CONTRO , LA NORMA IN QUESTIONE NON CONTEMPLA AFFATTO LA POSSIBILITA DI DIFFERIRE TALE MOMENTO AD EPOCA SUCCESSIVA AL COMPIMENTO DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI .

16 PERTANTO , LE DISPOSIZIONI INTERNE CHE IDENTIFICHINO IL MOMENTO IN CUI VIENE EFFETTUATO IL SERVIZIO CON IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ESORBITANO DAI LIMITI POSTI DALLA NORMA DI CUI TRATTASI .

17 LA QUESTIONE DEL GIUDICE A QUO VA QUINDI RISOLTA COME SEGUE : L ' ART . 6 , N . 4 , DELLA DIRETTIVA NON PUO ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO CONSENTE DI IDENTIFICARE IL MOMENTO IN CUI IL SERVIZIO E EFFETTUATO CON QUELLO IN CUI VIENE RILASCIATA LA FATTURA O INCASSATO UN ACCONTO , QUALORA TALI OPERAZIONI SIANO POSTERIORI AL COMPIMENTO DEL SERVIZIO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

18 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE A QUO , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE , CON ORDINANZA 30 GIUGNO 1975 , DAL TRIBUNALE DI TRENTO , AFFERMA PER DIRITTO :

L ' ART . 6 , N . 4 , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI , NON PUO ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE ESSO CONSENTA D ' IDENTIFICARE IL MOMENTO IN CUI IL SERVIZIO E EFFETTUATO CON QUELLO IN CUI VIENE RILASCIATA LA FATTURA O INCASSATO UN ACCONTO , QUALORA TALI OPERAZIONI SIANO POSTERIORI AL COMPIMENTO DEL SERVIZIO .