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61978J0126

SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 GIUGNO 1979. - N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN CONTRO STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HOGE RAAD DER NEDERLANDEN). - PROVVIGIONE PER L'ASSEGNO. - CAUSA 126/78.

raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 02041
edizione speciale greca pagina 00023
edizione speciale spagnola pagina 01047


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SOGGETTE - PRESTAZIONI ACCESSORIE AL TRASPORTO DI BENI - RISCOSSIONE DEL PREZZO DELLA MERCE TRASPORTATA - TRATTAMENTO SPECIFICO - INAMMISSIBILITA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 67/228 , ALLEGATO B , PUNTO 5 )

2 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI SOGGETTE - ESONERO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI - PRESUPPOSTI - TASSAZIONE OBBLIGATORIA DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE AL TRASPORTO DI BENI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 67/228 , ART . 6 , N . 2 , ALLEGATI A , PUNTO 10 E B , PUNTO 5 )

Massima


1 . QUALORA IL VETTORE SI SIA IMPEGNATO , OLTRE CHE AL TRASPORTO DELLE MERCI , AD INCASSARE IL PREZZO DELLE STESSE PRIMA DI CONSEGNARLE AL DESTINATARIO ( CLAUSOLA DEL CONTRASSEGNO ), TALE INCASSO E , RISPETTO AL TRASPORTO , UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA AI SENSI DELL ' ALLEGATO B , PUNTO 5 , DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 67/228 IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA . NE CONSEGUE CHE , AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , GLI STATI MEMBRI NON POSSONO TRATTARE SEPARATAMENTE L ' INCASSO DELL ' ASSEGNO E LA PRESTAZIONE DEL TRASPORTO DI BENI .

2 . LA DISPOSIZIONE ' AD ART . 6 , PAR 2 ' , DI CUI AL PUNTO 10 DELL ' ALLEGATO A DELLA DIRETTIVA N . 67/228 VA INTERPRETATA RESTRITTIVAMENTE ONDE SALVAGUARDARE LA COERENZA DEL NUOVO SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO NONCHE LA NEUTRALITA CONCORRENZIALE CHE ESSO VUOLE INSTAURARE . NE CONSEGUE CHE UNO STATO MEMBRO PUO INSERIRE NELLA PROPRIA LEGISLAZIONE UN PROVVEDIMENTO CHE ESENTI UNA PRESTAZIONE ELENCATA NELL ' ALLEGATO B DI DETTA DIRETTIVA SOLO IN UN CASO ECCEZIONALE CHE GIUSTIFICHI UNO STRAPPO ALLA NEUTRALITA CONCORRENZIALE . SE NE DEVE CONCLUDERE CHE L ' INCASSO DELL ' ASSEGNO , PRESTAZIONE ACCESSORIA DEL TRASPORTO DI BENI , NON PUO ESSERE ESENTATO DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA GIACCHE FIGURA AL PUNTO 5 DEL SUMMENZIONATO ALLEGATO B , IL QUALE COMPRENDE L ' ELENCO DELLE PRESTAZIONI DA TASSARSI OBBLIGATORIAMENTE A NORMA DELL ' ART . 6 DELLA DIRETTIVA . IL GIUDICE NAZIONALE DEVE QUINDI TENER CONTO DEL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 6 , N . 2 , E DEL PUNTO 5 DELL ' ALLEGATO B .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 126/78 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO HOGE RAAD DER NEDERLANDEN , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

NV NEDERLANDSE SPOORWEGEN , CON SEDE IN UTRECHT ,

E

STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228/CEE ( GU 1967 , N . 71/1303 ), ' IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ' ,

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 24 MAGGIO 1978 , PERVENUTA IN CANCELLERIA IL 2 GIUGNO SUCCESSIVO , LO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI HA SOTTOSPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228/CEE ' IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ' ( GU 1967 , N . 71 , PAG . 1303 ), E PIU SPECIALMENTE DELL ' ALLEGATO B , PUNTO 5 , DELLA SUDDETTA DIRETTIVA .

2 LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO D ' UNA CONTROVERSIA FRA IL SEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE ED UN VETTORE CHE EFFETTUA CONSEGNE DI MERCI CONTRO ASSEGNO , PER IL PREZZO DEL TRASPORTO PIU UN ' INDENNITA DETTA ' PROVVIGIONE PER L ' ASSEGNO ' MAGGIORATA DELL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA CH ' ESSO DETRAE NELLE SUE DICHIARAZIONI FISCALI . ORBENE , IL SEGRETARIO DI STATO ALLE FINANZE RITIENE CHE LA SUDDETTA PROVVIGIONE , IN QUANTO ' INCASSO DI CREDITI ' VADA ' ESENTATA DALL ' IMPOSTA ' IN FORZA DELL ' ART . 11 , LETT . J ), DELLA LEGGE OLANDESE 28 GIUGNO 1978 , RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DELL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA VIGENTE CON UN ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA SECONDO IL REGIME DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .

3 E IN CONSIDERAZIONE DI QUESTA CONTROVERSIA CHE IL GIUDICE NAZIONALE HA SOLLEVATO LA PRIMA QUESTIONE CHE SEGUE :

' QUALORA IL VETTORE SI SIA IMPEGNATO , OLTRE CHE AL TRASPORTO DELLE MERCI , AD INCASSARE IL PREZZO DELLE STESSE PRIMA DI CONSEGNARLE AL DESTINATARIO ( CLAUSOLA DEL CONTRO ASSEGNO ), SE TALE INCASSO SIA , RISPETTO AL TRASPORTO , UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA AI SENSI DELL ' ALLEGATO B N . 5 DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 11 APRILE 1967 IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ' .

4 ONDE RISOLVERE TALE QUESTIONE , VA RICORDATO LO SCOPO PERSEGUITO DALLE DIRETTIVE RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA E LA LORO STRUTTURA CHE HANNO PER BASE GLI ARTT . 99 E 100 DEL TRATTATO , RELATIVI ALL ' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEI VARI STATI MEMBRI NELL ' INTERESSE DELL ' INSTAURAZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COMUNE .

5 NELLA PRIMA DIRETTIVA DELL ' 11 APRILE 1967 , N . 67/227 , IL CONSIGLIO PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE :

A ) CHE LO SCOPO ESSENZIALE DEL TRATTATO E DI INSTAURARE , NELL ' AMBITO DI UN ' UNIONE ECONOMICA , UN MERCATO COMUNE , CHE IMPLICHI UNA SANA CONCORRENZA E PRESENTI CARATTERISTICHE ANALOGHE A QUELLE DI UN MERCATO INTERNO ;

B ) CHE LE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI CHE CONTEMPLANO DEI SISTEMI DI IMPOSTA CUMULATIVA A CASCATA FALSAVANO LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA ED OSTACOLAVANO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI E DEI SERVIZI NEL MERCATO COMUNE ,

HA , PREVI STUDI , ADOTTATO PER TUTTI GLI STATI MEMBRI UN SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .

6 TALE SISTEMA HA IL PREGIO DELLA ' MAGGIORE SEMPLICITA E NEUTRALITA ' SE L ' IMPOSTA VIENE RISCOSSA NEL MODO PIU GENERALE POSSIBILE E SE IL SUO AMBITO D ' APPLICAZIONE ABBRACCIA TUTTE LE FASI DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE NONCHE IL SETTORE DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI .

7 IN UNA PRIMA FASE DI TALE SOSTITUZIONE DEI SISTEMI DI IMPOSTE CUMULATIVE A CASCATA CON IL SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ANCHE SE LE ALIQUOTE E LE ESENZIONI NON SONO NEL CONTEMPO ARMONIZZATE - LO SCOPO PERSEGUITO E DI ARRIVARE ALLA NEUTRALITA CONCORRENZIALE NEL SENSO CHE , NELL ' AMBITO DI CIASCUN PAESE , SULLE MERCI DELLO STESSO TIPO GRAVI LO STESSO CARICO FISCALE , A PRESCINDERE DALLA LUNGHEZZA DEL CIRCUITO DI PRODUZIONE E DI DISTRIBUZIONE .

8 CON LA SECONDA DIRETTIVA N . 67/228 , PURE DELL ' 11 APRILE 1967 , IL CONSIGLIO HA STESO UN ELENCO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI OBBLIGATORIAMENTE SOGGETTE , SECONDO L ' ART . 6 , N . 2 , AL SISTEMA COMUNE , ONDE GARANTIRE LA NEUTRALITA CONCORRENZIALE TRA GLI STATI MEMBRI , RIDURRE GRADUALMENTE O SOPPRIMERE LE DIFFERENZE IN QUESTIONE PER GIUNGERE ALLA CONVERGENZA DEI REGIMI NAZIONALI D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO . IN TALE ELENCO , CONTENUTO NELL ' ALLEGATO B DELLA DIRETTIVA E CHE NE FA PARTE INTEGRANTE , FIGURA UN PUNTO 5 COSI REDATTO : ' IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DI BENI , COME PURE LE PRESTAZIONI ACCESSORIE ' .

9 TRATTASI QUINDI DI ACCERTARE SE NEL SISTEMA COMUNE RELATIVO ALL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , RESO OBBLIGATORIO DA QUESTA SECONDA DIRETTIVA IN TUTTI GLI STATI MEMBRI A PARTIRE DAL 1* GENNAIO 1972 , DATA IN CUI GLI STATI MEMBRI DOVEVANO ATTUARE LE DISPOSIZIONI DELLA SUDDETTA DIRETTIVA , L ' INCASSO DEL PREZZO DELLE MERCI TRASPORTATE VADA O NO CONSIDERATO COME UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA DEL TRASPORTO DELLE MERCI .

10 QUALORA SI ESAMINI IL CONTRATTO DI SPEDIZIONE DI MERCI CONTRO ASSEGNO ALLA LUCE DEGLI SCOPI PERSEGUITI DALLE DIRETTIVE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA , LA QUESTIONE VA RISOLTA AFFERMATIVAMENTE .

11 INFATTI PRECISANDO CHE ' IL VETTORE SI ( E ) IMPEGNATO , OLTRE CHE AL TRASPORTO DELLE MERCI , AD INCASSARE IL PREZZO DELLE STESSE PRIMA DI CONSEGNARLE AL DESTINATARIO ( CLAUSOLA DEL CONTRO ASSEGNO ) ' , IL GIUDICE NAZIONALE DESCRIVE UN CONTRATTO CHE COMPRENDE DUE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI LA SECONDA ( CLAUSOLA DEL CONTRO ASSEGNO ) E COSI INTIMAMENTE CONNESSA ALLA PRIMA ( TRASPORTO ) DALLA VOLONTA DELLE PARTI CHE DETTE DUE PRESTAZIONI NON POSSONO VENIR DISSOCIATE NEL LORO ADEMPIMENTO , GIACCHE LA CONSEGNA , DA PARTE DEL VETTORE , DELLA MERCE TRASPORTATA AL SUO DESTINATARIO PUO ESSER EFFETTUATA SOLO SE QUESTO GLI RIMETTE IL PREZZO STABILITO DALLO SPEDITORE E , IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO , IL VETTORE NON PUO CONSEGNARE LA MERCE AL DESTINATARIO .

12 DA QUESTA DISAMINA RISULTA QUINDI CHE , DATO CHE L ' ADEMPIMENTO DI DETTE DUE PRESTAZIONI E INSEPARABILE , E NECESSARIO , PER CONSEGUIRE LO SCOPO DI NEUTRALITA CONCORRENZIALE PERSEGUITO DALLE DIRETTIVE IN MATERIA D ' IVA , CHE L ' INCASSO DEL PREZZO DELLE MERCI TRASPORTATE SIA CONSIDERATO COME UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA DEL TRASPORTO DI BENI E SIA QUINDI ASSOGGETTATA ALL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IN TUTTI STATI MEMBRI , ONDE REALIZZARE LA PARITA DI TRATTAMENTO TRA I VARI MODI DI TRASPORTO E GARANTIRE CHE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI TALE PRESTAZIONE SIA ASSOGGETTATA ALL ' IMPOSTA NELLO STESSO MODO .

13 IN CASO CONTRARIO , VALE A DIRE SE L ' INCASSO DEL PREZZO DELLE MERCI TRASPORTATE NON VENISSE CONSIDERATO COME UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA DEL TRASPORTO DI BENI , CIASCUNO STATO MEMBRO RIPRENDEREBBE LA PROPRIA LIBERTA DI TASSAZIONE DI TALE PRESTAZIONE DI SERVIZI CONTRO ASSEGNO IN QUANTO PRESTAZIONE AUTONOMA , TENENDO ANCHE CONTO EVENTUALMENTE DEL MODO DI TRASPORTO USATO .

14 LA PRIMA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE QUALORA IL VETTORE SI SIA IMPEGNATO , OLTRE CHE AL TRASPORTO DELLE MERCI , AD INCASSARE IL PREZZO DELLE STESSE PRIMA DI CONSEGNARLE AL DESTINATARIO ( CLAUSOLA DEL CONTRO ASSEGNO ), TALE INCASSO E , RISPETTO AL TRASPORTO , UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA AI SENSI DELL ' ALLEGATO B N . 5 DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 11 APRILE 1967 IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA .

15 IL GIUDICE NAZIONALE HA SOLLEVATO LA SECONDA QUESTIONE CHE SEGUE :

' IN CASO AFFERMATIVO SE , AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA , GLI STATI MEMBRI POSSANO RISERVARE UN TRATTAMENTO PARTICOLARE AD UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA QUALE L ' INCASSO DELL ' ASSEGNO , IN MODO CHE IL TRASPORTO E IL MAGAZZINAGGIO DI BENI DI CUI ALL ' ALLEGATO B N . 5 NON SIANO ESENTI DALL ' IMPOSTA , MENTRE LO E LA PRESTAZIONE ACCESSORIA DELL ' INCASSO ' .

16 ALLA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE BASATA SULLA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEGLI SCOPI DELLE DIRETTIVE SULL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CONSEGUE LA SOLUZIONE NEGATIVA DI DETTA SECONDA QUESTIONE .

17 PER AMORE DI COMPLETEZZA , VA CIONONDIMENO RILEVATO IL N . 10 DELL ' ALLEGATO A AD ART . 6 , N . 2 , COSI REDATTO : ' GLI STATI MEMBRI SI ASTENGONO , NELLA MISURA DEL POSSIBILE , DALL ' ESENTARE LE PRESTAZIONI DI SERVIZI ELENCATE NELL ' ALLEGATO B ' . QUESTA DISPOSIZIONE CHE RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI EVITARE ' NELLA MISURA DEL POSSIBILE ' DI CONCEDERE L ' ESENZIONE ALLE PRESTAZIONI DI SERVIZI OBBLIGATORIAMENTE SOGGETTE AL SISTEMA COMUNE , VA INTERPRETATO IN MODO RESTRITTIVO ONDE SALVAGUARDARE LA COERENZA DEL NUOVO SISTEMA E LA NEUTRALITA CONCORRENZIALE CH ' ESSO VUOLE INSTAURARE . NE CONSEGUE CHE UNO STATO MEMBRO PUO INSERIRE NELLA PROPRIA LEGISLAZIONE UN PROVVEDIMENTO CHE ESENTI UNA PRESTAZIONE ELENCATA NELL ' ALLEGATO B SOLO IN UN CASO ECCEZIONALE CHE GIUSTIFICHI UNO STRAPPO ALLA NEUTRALITA CONCORRENZIALE .

18 ORBENE , DATO CHE NESSUN ARGOMENTO E STATO DEDOTTO IN TAL SENSO , SI DEVE CONCLUDERNE CHE LA PRESTAZIONE ACCESSORIA DI INCASSO NON PUO ESSERE ESENTATA DALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA GIACCHE FIGURA AL N . 5 DELL ' ALLEGATO B CHE COMPRENDE L ' ELENCO DELLE PRESTAZIONI DA TASSARSI OBBLIGATORIAMENTE A NORMA DELL ' ART . 6 DELLA SECONDA DIRETTIVA DELL ' 11 APRILE 1967 .

19 QUESTA SOLUZIONE RISOLVE ANCHE LA IV QUESTIONE CHE E STATA FORMULATA PER IL CASO CHE LA SECONDA QUESTIONE FOSSE RISOLTA IN SENSO NEGATIVO - IL CHE E IN REALTA AVVENUTO - GIACCHE TENDE AD ACCERTARE SE IL GIUDICE NAZIONALE DEBBA TENER CONTO DEL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 6 , N . 2 , E DELL ' ALLEGATO B , N . 5 , QUESTIONE CHE VA QUINDI RISOLTA AFFERMATIVAMENTE .

20 LA TERZA QUESTIONE , CONSIDERATA NELLE SUE DUE PARTI , PONE IN SOSTANZA IL PROBLEMA DI QUALI SIANO I CASI IN CUI UNO STATO MEMBRO DEVE RICORRERE AL PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE DI CUI ALL ' ART . 16 DELLA SECONDA DIRETTIVA . A TERMINI DI TALE ARTICOLO , UNO STATO MEMBRO DEVE PROCEDERE ALLA CONSULTAZIONE SOLO NEI CASI CONTEMPLATI DALLE DISPOSIZIONI DELLA SUDDETTA DIRETTIVA .

21 ORBENE , UNA CONSULTAZIONE DEL GENERE NON VIENE CONTEMPLATA NEL CASO D ' APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 6 , N . 2 , DELLA SECONDA DIRETTIVA , E DELL ' ALLEGATO B , N . 5 . STANDO COSI LE COSE , LA TERZA QUESTIONE NON NECESSITA DI SOLUZIONE .

Decisione relativa alle spese


QUANTO ALLE SPESE

22 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI , DA QUELLO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . D ' ALTRONDE , NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NEL CORSO DELLA CAUSA PENDENTE DINANZI ALLO HOGE RAAD , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HOGE RAAD , CON SENTENZA 24 MAGGIO 1978 , DICHIARA :

1* QUALORA IL VETTORE SI SIA IMPEGNATO , OLTRE CHE AL TRASPORTO DELLE MERCI , AD INCASSARE IL PREZZO DELLE STESSE PRIMA DI CONSEGNARLE AL DESTINATARIO ( CLAUSOLA DEL CONTRO ASSEGNO ), TALE INCASSO E , RISPETTO AL TRASPORTO , UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA AI SENSI DELL ' ALLEGATO B N . 5 DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 11 APRILE 1967 IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA .

2* AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , GLI STATI MEMBRI NON POSSONO TRATTARE SEPARATAMENTE UNA PRESTAZIONE ACCESSORIA , QUALE L ' INCASSO DELL ' ASSEGNO , E LA PRESTAZIONE DEL TRASPORTO DI BENI .

3* IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TENER CONTO DEL COMBINATO DISPOSTO DELL ' ART . 6 , N . 2 , DELLA SECONDA DIRETTIVA E DELL ' ALLEGATO B , N . 5 .