Available languages

Taxonomy tags

Info

References in this case

Share

Highlight in text

Go

Avis juridique important

|

61978J0181

SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 GIUGNO 1979. - KETELHANDEL P. VAN PAASSEN B.V. CONTRO STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN/INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN ; MINISTER VAN FINANCIEN CONTRO DENKAVIT DIENSTBETOON BV. - (DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTE DALLO HOGE DEI PAESI BASSI). - UNITA'FISCALE. - CAUSE RIUNITE 181 E 229/78.

raccolta della giurisprudenza 1979 pagina 02063
edizione speciale greca pagina 00043


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - REGIMI NAZIONALI PARTICOLARI - PRESUPPOSTI D ' ADOZIONE - CONSULTAZIONE OBBLIGATORIA DELLA COMMISSIONE - MODALITA

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 67/228 , ART . 16 )

2 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - CONTRIBUENTI - REGIME NAZIONALE D ' UNITA FISCALE DELL ' IMPRESA - PRESUPPOSTI D ' ADOZIONE

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 67/228 , ALLEGATO A , PUNTO 2 )

Massima


1 . L ' ART . 16 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 67/228 IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA NON PRESCRIVE ALCUNA PROCEDURA PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA FORMA IN CUI SI DEVE CONSULTARE LA COMMISSIONE . ESSO PRESCRIVE PER CONTRO CHE QUESTA LO SIA ' IN TEMPO UTILE ' , CIOE CHE LE SIA DATO UN TERMINE RAGIONEVOLE PER ESAMINARE I DOCUMENTI CHE LE SONO STATI INVIATI , CHE ESSA SAPPIA CON QUALE INTENTO LE SONO STATI TRASMESSI DALLO STATO MEMBRO , E CHE ESSI CONTENGANO DATI COMPLETI CHE CONSENTANO ALLA COMMISSIONE - AI SENSI DELL ' ART . 101 DEL TRATTATO - DI ACCERTARE CHE UNA DISPARITA ESISTENTE NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI OD AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI FALSA LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA SUL MERCATO COMUNE E PROVOCA , PER TALE MOTIVO , UNA DISTORSIONE CHE VA ELIMINATA .

2 . UNO STATO MEMBRO HA ADOTTATO UN REGIME AI SENSI DELL ' ALLEGATO A , PUNTO 2 , AD ART . 4 , 4* COMMA , DELLA DIRETTIVA N . 67/228 QUANDO HA STABILITO PER LEGGE CHE UN ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA VIENE RISCOSSA FRA L ' ALTRO SULLA FORNITURA DI MERCI E SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE DA IMPRENDITORI , DOPO AVER PROCEDUTO ALLA CONSULTAZIONE CONTEMPLATA DALL ' ART . 16 DELLA DIRETTIVA , BENCHE NON ABBIA DEFINITO LA NOZIONE DI IMPRENDITORE ALTRIMENTI CHE CON LA FORMULA ' CHIUNQUE ESERCITI UN ' ATTIVITA ECONOMICA IN MODO INDIPENDENTE ' .

Parti


NEI PROCEDIMENTI RIUNITI 181/78 E 229/78 ,

AVENTI AD OGGETTO LE DOMANDE DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTE ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI NELLE CAUSE DINANZI AD ESSO PENDENTI FRA

( 181/78 )

KETELHANDEL P . VAN PAASSEN BV , WATERINGEN ( PAESI BASSI ),

E

STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN/INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN , L ' AIA ,

E FRA ( 229/78 )

MINISTER VAN FINANCIEN , L ' AIA ,

E

DENKAVIT DIENSTBETOON BV , VOORTHUIZEN ( PAESI BASSI ),

Oggetto della causa


DOMANDE VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228/CEE ( GU 1967 , PAG . 1303 ), ' IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI-STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ' , E IN PARTICOLARE DELL ' ALLEGATO A , PUNTO 2 ' AD ARTICOLO 4 ' , DI TALE DIRETTIVA ,

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZE 6 SETTEMBRE E 11 OTTOBRE 1978 , PERVENUTE IN CANCELLERIA L ' 11 SETTEMBRE E , RISPETTIVAMENTE , IL 13 OTTOBRE SUCCESSIVO , LO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228/CEE , ' IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ' ( GU 1967 , N . 71 , PAG . 1303 ), E IN PARTICOLARE DELL ' ALLEGATO A , PUNTO 2 ' AD ARTICOLO 4 ' , DI TALE DIRETTIVA .

2 LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI DUE CONTROVERSIE TRA UNA SOCIETA ED IL MINISTERO DELLE FINANZE DEI PAESI BASSI CHE HA NOTIFICATO A CIASCUNA DELLE DUE SOCIETA DI CUI TRATTASI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO SUPPLEMENTARE PER L ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA , MOTIVANDO CHE ESSE NON AVEVANO LO STATUS DI ' IMPRENDITORE ' , GIACCHE PUR SE INDIPENDENTI SOTTO IL PROFILO GIURIDICO , ERANO AMBEDUE COLLEGATE A SOCIETA TERZE A RAPPORTI FINANZIARI , ECONOMICI ED ORGANIZZATIVI E CH ' ESSE COSTITUIVANO QUINDI CON QUESTE UNA ' UNITA FISCALE ' E NON POTEVANO DI CONSEGUENZA INTRODURRE , NEI LORO NEGOZI INTERNI CON DETTE SOCIETA TERZE , L ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E CHE A TORTO LE SOCIETA AVEVANO RECUPERATO L ' IMPOSTA A MONTE .

3 NELL ' INTENTO DI RISOLVERE QUESTO PUNTO CONTROVERSO , IL GIUDICE NAZIONALE HA SOLLEVATO , IN CIASCUNA DELLE CAUSE RIUNITE , QUATTRO QUESTIONI IDENTICHE DI CUI LA PRIMA E LA TERZA SONO MOLTO STRETTAMENTE CONNESSE E VANNO QUINDI ESAMINATE CONGIUNTAMENTE .

4 CON LA PRIMA QUESTIONE , IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE SE ' UNO STATO MEMBRO ABBIA ISTITUITO UNA DISCIPLINA AI SENSI DELL ' ALLEGATO A , 2 , AD ART . 4 , DELLA SECONDA DIRETTIVA , QUALORA ABBIA STABILITO MEDIANTE UNA LEGGE CHE L ' IMPOSTA GENERALE SULL ' ENTRATA VA RISCOSSA , FRA L ' ALTRO , IN CONSIDERAZIONE DELLE FORNITURE DI MERCI E DI SERVIZI PRESTATE DA IMPRENDITORI E DETTA LEGGE DEFINISCA POI L ' IMPRENDITORE SEMPLICEMENTE COME ' ' CHI ESERCITA UN ' IMPRESA IN MODO AUTONOMO ' ' , ALLORCHE IN BASE AI LAVORI PREPARATORI DELLA LEGGE STESSA SI DEVE RITENERE CHE LA NOZIONE DI IMPRENDITORE COMPRENDA ALTRESI UN GRUPPO DI PERSONE CHE , PUR GIURIDICAMENTE INDIPENDENTI , SONO ORGANICAMENTE LEGATE FRA LORO DA RAPPORTI ECONOMICI , FINANZIARI ED ORGANIZZATIVI ' E CON LA TERZA , PER IL CASO DI SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA PRIMA QUESTIONE , EGLI CHIEDE ' SE I PAESI BASSI ABBIANO PROCEDUTO ALLA CONSULTAZIONE DI CUI ALL ' ALLEGATO A , 2 , AD ART . 4 , DELLA SECONDA DIRETTIVA ' . TALE QUESTIONE E INFATTI UNA CONTINUAZIONE DELLA PRIMA , DATO CHE LA SOLUZIONE NEGATIVA DELLA SUDDETTA TERZA QUESTIONE RISCHIA DI PORRE NEL NULLA LA SOLUZIONE AFFERMATIVA DELLA PRIMA , GIACCHE IL TESTO MENZIONATO NELLA TERZA IMPONE AD UNO STATO MEMBRO DI CONSULTARE LA COMMISSIONE QUANDO INTENDA ADOTTARE UN REGIME DI UNITA FISCALE .

5 ONDE RISOLVERE TALI QUESTIONI , OCCORRE ANZITUTTO RICORDARE CHE L ' ART . 2 DELLA SECONDA DIRETTIVA ASSOGGETTA ALL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ' LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO ALL ' INTERNO DEL PAESE DA UN SOGGETTO PASSIVO ' - A PARTIRE DAL 1* GENNAIO 1972 , DATA IN CUI GLI STATI MEMBRI DOVEVANO ATTUARE LE DISPOSIZIONI DELLA SUDDETTA DIRETTIVA - E CHE L ' ART . 4 CONSIDERA COME ' SOGGETTO PASSIVO ' , ' CHIUNQUE COMPIA , IN MODO INDIPENDENTE ED ABITUALE , CON O SENZA SCOPO DI LUCRO , ATTI RELATIVI ALLE ATTIVITA DI PRODUTTORE , DI COMMERCIANTE E DI PRESTATORE DI SERVIZI ' .

6 L ' ESPRESSIONE ' IN MODO INDIPENDENTE ' VIENE CHIARITA NELL ' ALLEGATO A - PARTE INTEGRANTE DELLA SECONDA DIRETTIVA IN FORZA DELL ' ART . 20 - AL N . 2 , AD ARTICOLO 4 , 4* COMMA , NEL SENSO CHE ESSA ' CONSENTE A CIASCUNO STATO MEMBRO DI NON CONSIDERARE COME SOGGETTI PASSIVI DISTINTI , BENSI COME UN UNICO SOGGETTO PASSIVO , LE PERSONE CHE , PUR GIURIDICAMENTE INDIPENDENTI , SONO ORGANICAMENTE VINCOLATE TRA LORO DA RAPPORTI ECONOMICI , FINANZIARI E ORGANIZZATIVI ' .

7 IL GIUDICE NAZIONALE DICHIARA CHE IL REGIME COSI DESCRITTO , DETTO ' UNITA FISCALE DELL ' IMPRESA ' , FACEVA TRADIZIONALMENTE PARTE DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO DEI PAESI BASSI PRIMA DELL ' ISTITUZIONE DELL ' IVA E CHE ' LA GENESI DELLA LEGGE OLANDESE DEL 1968 MOSTRA CHE IL LEGISLATORE NON HA INTESO DARE ALLA NOZIONE DI IMPRENDITORE , QUALE RISULTA DALL ' ART . 7 , N . 1 , DI TALE LEGGE , UN CONTENUTO DIVERSO ' ( SENTENZA DELLO HOGE RAAD , 6 SETTEMBRE 1978 , VAN PAASSEN ).

8 SECONDO IL N . 2 , AD ARTICOLO 4 , DELL ' ALLEGATO A , TALE REGIME POTEVA ESSER ESPRESSAMENTE AMMESSO , IN UNA LEGISLAZIONE NAZIONALE PER L ' ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA RELATIVA ALL ' IVA , NELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO , A CONDIZIONE CHE LO STATO MEMBRO PROCEDESSE ALLA CONSULTAZIONE DI CUI ALL ' ART . 16 DELLA SECONDA DIRETTIVA .

9 TRATTASI QUINDI DI ACCERTARE SE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GOVERNO OLANDESE PER ATTUARE NEL PROPRIO ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO LE DIRETTIVE IN MATERIA D ' IVA , SIANO STATI COMUNICATI ALLA COMMISSIONE SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL ' ART . 16 .

10 L ' ART . 16 , BENCHE TACCIA QUANTO ALLA FORMA IN CUI UNO STATO MEMBRO DEVE CONSULTARE LA COMMISSIONE , PRESCRIVE TUTTAVIA CHE QUESTA SIA CONSULTATA ' IN TEMPO UTILE ' , CIOE CHE LE SIA DATO UN TERMINE RAGIONEVOLE PER ESAMINARE I DOCUMENTI CHE LE SONO STATI INVIATI , CH ' ESSA SAPPIA CON QUALE INTENTO LE SONO STATI TRASMESSI DALLO STATO MEMBRO , E CH ' ESSI CONTENGANO DATI COMPLETI CHE CONSENTANO ALLA COMMISSIONE - AI SENSI DELL ' ART . 101 DEL TRATTATO - DI ACCERTARE CHE UNA DISPARITA ESISTENTE NELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE , REGOLAMENTARI O AMMINISTRATIVE DEGLI STATI MEMBRI FALSA LE CONDIZIONI DI CONCORRENZA SUL MERCATO COMUNE E PROVOCA , PER TAL MOTIVO , UNA DISTORSIONE CHE VA ELIMINATA .

11 IL CARTEGGIO DEL GOVERNO OLANDESE CON LA COMMISSIONE IN MERITO ALLA GENESI ED ALLA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE OLANDESE DEL 1968 , RELATIVA ALL ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI , COMPRENDE TRE LETTERE :

1 ) LA LETTERA 3 NOVEMBRE 1967 CON LA QUALE SI TRASMETTE ' IL PROGETTO DI LEGGE , LA RELAZIONE SULLA STESSA E DEGLI ALLEGATI , E CIO IN RELAZIONE ALLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 . . . ' ;

2 ) LA LETTERA 24 APRILE 1968 CON CUI SI TRASMETTONO ' GLI EMENDAMENTI AL PROGETTO DI LEGGE ' , PRECISANDO CHE TALE INVIO E ' IN RELAZIONE CON LE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 . . . ' ;

3 ) LA LETTERA 16 LUGLIO 1968 CON CUI SI TRASMETTE ALLA COMMISSIONE LO ' STAATSBLAD 329 ' NEL QUALE E STATA PUBBLICATA LA LEGGE 28 GIUGNO 1968 E CHE SPECIFICA ESPRESSAMENTE : ' LA PRESENTE SPEDIZIONE MIRA AD OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO CHE CONTEMPLANO UN PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE IN UN CERTO NUMERO DI CASI NEI QUALI LO STATO MEMBRO INTERESSATO DEVE RIVOLGERSI ALLA COMMISSIONE IN TEMPO UTILE ' ; QUESTA LETTERA DI TRASMISSIONE ENUMERA UN CERTO NUMERO DI PUNTI PARTICOLARI PER I QUALI ERA RICHIESTA UNA CONSULTAZIONE , MA LA QUESTIONE SOLLEVATA NELLA FATTISPECIE - ESENZIONE DALL ' IVA IN REGIME DI UNITA FISCALE - NON FIGURAVA IN TALE ENUMERAZIONE .

VA CIONONDIMENO RILEVATO CHE :

1 ) L ' INTERO CARTEGGIO , BENCHE IL TERMINE ' CONSULTAZIONE ' NON SIA STATO USATO SE NON NELL ' ULTIMA LETTERA , AVEVA AD OGGETTO SOLO DI ADEMPIERE L ' OBBLIGO DI CONSULTAZIONE , GIACCHE NESSUNA DISPOSIZIONE NELLE DIRETTIVE PRESCRIVEVA LA TRASMISSIONE DEI TESTI NAZIONALI ALLA COMMISSIONE AL DIFUORI DELLE DOMANDE DI CONSULTAZIONE ;

2 ) LA COMMISSIONE HA RICEVUTO INFORMAZIONI COMPLETE SULLA LEGISLAZIONE OLANDESE EMANATA IN MATERIA DI IVA , GIACCHE LE SONO STATI TRASMESSI IL PROGETTO DI LEGGE , GLI EMENDAMENTI , IL TESTO DEFINITIVO E LA RELAZIONE MOLTO DETTAGLIATA IN PARTICOLARE SULLA NOZIONE DI ' IMPRENDITORE ' CHE COMPRENDE QUELLA DI UNITA FISCALE ( ALLEGATI AGLI ATTI DELLA II CAMERA 1967-1968-9234 N . 3 , PAG . 31 , COLONNA DI DESTRA , PENULTIMO CAPOVERSO );

3 ) LA COMMISSIONE E STATA CONSULTATA IN TEMPO UTILE , GIACCHE ESSA LO E STATA DA ULTIMO NEL LUGLIO 1968 , MENTRE LA DIRETTIVA DOVEVA ESSERE ATTUATA SOLO IL 1* GENNAIO 1972 , E DISPONEVA QUINDI DI OLTRE TRE ANNI PER FARE TUTTE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI AL GOVERNO OLANDESE .

12 SI DEVE QUINDI RITENERE CHE ALLA LUCE DELL ' ART . 16 E DEL PUNTO 2 , AD ARTICOLO 4 DELL ' ALLEGATO A DELLA SECONDA DIRETTIVA , IL GOVERNO DEI PAESI BASSI HA ADEMPIUTO GLI OBBLIGHI IMPOSTI DA QUESTA ONDE MANTENERE NELLA SUA LEGISLAZIONE IL REGIME DELL ' UNITA FISCALE DELL ' IMPRESA .

13 LA PRIMA E LA TERZA QUESTIONE VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE ' UNO STATO MEMBRO HA ADOTTATO UN REGIME AI SENSI DELL ' ALLEGATO A , N . 2 , AD ARTICOLO 4 , 4* COMMA , DELLA SECONDA DIRETTIVA QUANDO HA STABILITO PER LEGGE CHE UN ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA VIENE RISCOSSA FRA L ' ALTRO SULLE FORNITURE DI MERCI E SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE DA IMPRENDITORI , DOPO AVER PROCEDUTO ALLA CONSULTAZIONE CONTEMPLATA DALL ' ART . 16 DELLA DIRETTIVA , BENCHE NON ABBIA DEFINITO LA NOZIONE D ' IMPRENDITORE ALTRIMENTI CHE CON LA FORMULA ' ' CHIUNQUE ESERCITI UN ' ATTIVITA ECONOMICA IN MODO INDIPENDENTE ' ' ' .

14 DATO CHE LE QUESTIONI N . 1 E N . 3 SONO STATE ENTRAMBE RISOLTE AFFERMATIVAMENTE , NON OCCORRE PIU RISOLVERE LE QUESTIONI NN . 2 E 4 .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

15 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI DEI PAESI BASSI E DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLE CAUSE PRINCIPALI , D ' ALTRONDE , I PRESENTI PROCEDIMENTI HANNO IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI ALLO HOGE RAAD , CUI SPETTA QUINDI PRONUNZIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HOGE RAAD CON SENTENZE 6 SETTEMBRE E , RISPETTIVAMENTE , 11 OTTOBRE 1968 , DICHIARA :

UNO STATO MEMBRO HA ADOTTATO UN REGIME AI SENSI DELL ' ALLEGATO A , N . 2 , AD ARTICOLO 4 , 4* COMMA , DELLA SECONDA DIRETTIVA QUANDO HA STABILITO PER LEGGE CHE UN ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA VIENE RISCOSSA FRA L ' ALTRO SULLE FORNITURE DI MERCI E SULLE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE DA IMPRENDITORI , DOPO AVER PROCEDUTO ALLA CONSULTAZIONE CONTEMPLATA DALL ' ART . 16 DELLA DIRETTIVA , BENCHE NON ABBIA DEFINITO LA NOZIONE D ' IMPRENDITORE ALTRIMENTI CHE CON LA FORMULA ' CHIUNQUE ESERCITI UN ' ATTIVITA ECONOMICA IN MODO INDIPENDENTE ' .