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61982J0199

SENTENZA DELLA CORTE DEL 9 NOVEMBRE 1983. - AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO CONTRO SPA SAN GIORGIO. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNALE DI TRENTO). - RIPETIZIONE D'INDEBITO - RIPERCUSSIONE SUL PREZZO DEI PRODOTTI DEI TRIBUTI RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO. - CAUSA 199/82.

raccolta della giurisprudenza 1983 pagina 03595
edizione speciale spagnola pagina 00963
edizione speciale svedese pagina 00389
edizione speciale finlandese pagina 00373


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . QUESTIONI PREGIUDIZIALI - RINVIO ALLA CORTE - DIRITTO SPETTANTE A TUTTI I GIUDICI NAZIONALI - STADIO DEL PROCEDIMENTO NAZIONALE - NATURA DELL ' EMANANDO PROVVEDIMENTO - IRRILEVANZA

( TRATTATO CEE , ART . 177 , 2* COMMA )

2 . DIRITTO COMUNITARIO - EFFICACIA DIRETTA - TRIBUTI NAZIONALI INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO - RESTITUZIONE - MODALITA - APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE - LIMITI

3 . DIRITTO COMUNITARIO - EFFICACIA DIRETTA - TRIBUTI NAZIONALI INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO - RESTITUZIONE - MODALITA - APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE - PRESUPPOSTI - PRESA IN CONSIDERAZIONE DELL ' EVENTUALE RIVALSA DEL TRIBUTO - AMMISSIBILITA

4 . DIRITTO COMUNITARIO - EFFICACIA DIRETTA - TRIBUTI NAZIONALI INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO - RESTITUZIONE - MODALITA - APPLICAZIONE DEL DIRITTO NAZIONALE - PRESUPPOSTI - MODALITA DI PROVA DELLA MANCATA RIVALSA - INAMMISSIBILITA - CRITERI

Massima


1 . IL DIRITTO DI RINVIARE ALLA CORTE A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE SPETTA A QUALSIASI GIUDICE DEGLI STATI MEMBRI , INDIPENDENTEMENTE DALLA FASE DEL GIUDIZIO DINANZI AD ESSO PENDENTE E DALLA NATURA DEL PROVVEDIMENTO CH ' ESSO DEVE EMANARE .

2 . IL DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI DA UNO STATO MEMBRO IN CONTRASTO CON LE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO E LA CONSEGUENZA ED IL COMPLEMENTO DEI DIRITTI ATTRIBUITI AI SINGOLI DALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE CHE VIETANO LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE AI DAZI DOGANALI O , A SECONDA DEI CASI , L ' APPLICAZIONE DISCRIMINATORIA DI TRIBUTI NAZIONALI . BENCHE IL RIMBORSO POSSA ESSERE CHIESTO SOLO ALLE CONDIZIONI , DI MERITO E DI FORMA , STABILITE DALLE VARIE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA , TUTTAVIA QUESTE CONDIZIONI NON POSSONO ESSERE MENO FAVOREVOLI DI QUELLE CHE RIGUARDANO ANALOGHE AZIONI DI DIRITTO NAZIONALE E NON POSSONO ESSERE TALI DA RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L ' ESERCIZIO DEI DIRITTI ATTRIBUTI DALL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO .

3 . IL DIRITTO COMUNITARIO NON IMPEDISCE AD UN ORDINAMENTO GIURIDICO NAZIONALE DI RIFIUTARE LA RESTITUZIONE DI TRIBUTI NAZIONALI INDEBITAMENTE RISCOSSI QUALORA CIO COMPORTI UN ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA DEGLI AVENTI DIRITTO . PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO COMUNITARIO , NULLA IMPEDISCE QUINDI AI GIUDICI DI TENER CONTO , A NORMA DEL LORO DIRITTO NAZIONALE , DEL FATTO CHE I TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI HANNO POTUTO ESSERE INCORPORATI NEL PREZZO DELLE MERCI E RIVERSATI IN TAL MODO SUGLI ACQUIRENTI . NON SI POSSONO PERCIO CONSIDERARE CONTRARIE AL DIRITTO COMUNITARIO , NEL LORO PRINCIPIO INFORMATORE , LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI CHE ESCLUDANO IL RIMBORSO D ' IMPOSTE , DAZI E TASSE RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO , QUALORA SIA PROVATO CHE LA PERSONA TENUTA AL PAGAMENTO DI QUESTI TRIBUTI SE NE E EFFETTIVAMENTE RIVALSA SU TERZI .

4 . SONO INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO LE MODALITA DI PROVA CHE ABBIANO L ' EFFETTO DI RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE DIFFICILE OTTENERE IL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO , ANCHE SE IL RIMBORSO DI UNA PARTE CONSIDEREVOLE O ANCHE DI TUTTE LE IMPOSTE , DAZI E TASSE NAZIONALI RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO NAZIONALE , E SOGGETTO ALLE STESSE CONDIZIONI RESTRITTIVE .

CIO VALE IN PARTICOLARE PER LE PRESUNZIONI O I CRITERI DI PROVA CHE TENDONO A FAR GRAVARE SUL CONTRIBUENTE L ' ONERE DI PROVARE CHE I TRIBUTI INDEBITAMENTE PAGATI NON HANNO DATO LUOGO A RIVALSA SU TERZI , O PER LE PARTICOLARI LIMITAZIONI IN MERITO ALLA FORMA DELLA PROVA DA FORNIRE , COME L ' ESCLUSIONE DI QUALSIASI PROVA NON DOCUMENTALE . UNA VOLTA STABILITA L ' INCOMPATIBILITA DELLA RISCOSSIONE COL DIRITTO COMUNITARIO , IL GIUDICE NAZIONALE DEV ' ESSERE LIBERO DI VALUTARE SE L ' ONERE DEL TRIBUTO ABBIA DATO LUOGO , IN TUTTO O IN PARTE , A RIVALSA .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 199/82 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL PRESIDENTE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI TRENTO NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO

E

SPA SAN GIORGIO , LATTERIA LOCATE TRIULZI , CON SEDE IN MILANO ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULLA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI DEL TRATTATO CEE RELATIVI AL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN TRASGRESSIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E SULLA PORTATA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 2 LUGLIO 1979 , N . 1430 , RELATIVO AL RIMBORSO O ALLO SGRAVIO DEI DIRITTI ALL ' IMPORTAZIONE O ALL ' ESPORTAZIONE , CON RIGUARDO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI CHE STABILISCONO DETERMINATE CONDIZIONI IN FATTO DI RESTITUZIONE DI DIRITTI PER ISPEZIONE SANITARIA INDEBITAMENTE RISCOSSI ,

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 23 LUGLIO 1982 , PERVENUTA ALLA CORTE IL 5 AGOSTO 1982 , IL PRESIDENTE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI TRENTO HA PROPOSTO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , ALCUNE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULLA DETERMINAZIONE DEI PRINCIPI DEL TRATTATO CEE RELATIVI AL RIMBORSO DI TRIBUTI PAGATI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO NONCHE SULL ' INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 2 LUGLIO 1979 , N . 1430 , RELATIVO AL RIMBORSO O ALLO SGRAVIO DEI DIRITTI ALL ' IMPORTAZIONE O ALL ' ESPORTAZIONE ( GU L 175 , PAG . 1 ).

2 DAL FASCICOLO SI DESUME CHE LA SOCIETA SAN GIORGIO , ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , HA DOVUTO VERSARE , NEL PERIODO 1974 - 1977 , IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO , DIRITTI DI VISITA SANITARIA ALL ' IMPORTAZIONE DI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI DA STATI MEMBRI DELLA CEE .

3 AVENDO LA SAN GIORGIO ADITO IL TRIBUNALE DI TRENTO PER LA RESTITUZIONE DEI SUDDETTI IMPORTI , IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE , CON DECRETO NEL PROCEDIMENTO ' D ' INGIUNZIONE ' , INGIUNGEVA ALL ' AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO DI RIMBORSARE ALLA SAN GIORGIO LA SOMMA DI LIT 65 160 585 ED AUTORIZZAVA LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO .

4 L ' AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE , DOPO AVER PROPOSTO OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE , CHIEDEVA DI SOSPENDERNE L ' ESECUZIONE . A SOSTEGNO DELLA DOMANDA ESSA INVOCAVA L ' ART . 10 DEL DECRETO LEGGE 10 LUGLIO 1982 , N . 430 , CHE RECA DISPOSIZIONI IN MATERIA D ' IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DI MOVIMENTO DEI PRODOTTI PETROLIFERI , DI IMPOSTE DIRETTE , DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E RELATIVE SANZIONI ( GU REPUBBLICA ITALIANA 13 . 7 . 1982 , N . 190 ) IL QUALE DISPONE TESTUALMENTE :

' CHI HA INDEBITAMENTE CORRISPOSTO DIRITTI DOGANALI ALL ' IMPORTAZIONE , IMPOSTE DI FABBRICAZIONE , IMPOSTE DI CONSUMO O DIRITTI ERARIALI , ANCHE ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO , NON HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE , SALVO IL CASO DI ERRORE MATERIALE , QUANDO L ' ONERE RELATIVO E STATO IN QUALSIASI MODO TRASFERITO SU ALTRI SOGGETTI .

L ' ONERE SI PRESUME TRASFERITO OGNI QUAL VOLTA LE MERCI IN RELAZIONE ALLE QUALI IL PAGAMENTO E STATO OPERATO SIANO STATE CEDUTE , ANCHE DOPO LAVORAZIONE , TRASFORMAZIONE , MONTAGGIO , ASSEMBLAGGIO O ADATTAMENTO DI ESSE , SALVA LA PROVA DOCUMENTALE CONTRARIA . . . ' .

5 POICHE LA SAN GIORGIO AVEVA SOLLEVATO DUBBI SULLA COMPATIBILITA DI DETTE NORME CON I PRINCIPI DELL ' ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO , IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE , VISTA LA ' SERIETA ' DELLE OSSERVAZIONI MOSSE E LA LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE SULLA SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE , HA CHIESTO ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI SULLE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

' 1 . A CHIARIMENTO E , SE DEL CASO , A COMPLETAMENTO DELLA PROPRIA GIURISPRUDENZA QUALE RISULTA SEGNATAMENTE DALLE SENTENZE 27 MARZO 1980 IN CAUSA 61/79 ( MINISTERO DELLE FINANZE/SOC . DENKAVIT ), 10 LUGLIO 1980 , IN CAUSA 811/79 ( MINISTERO DELLE FINANZE/SOC . ARIETE ) E 10 LUGLIO 1980 IN CAUSA 826/79 ( MINISTERO DELLE FINANZE/SOC . MIRECO ), LA CORTE VOGLIA PRECISARE :

A ) SE UNA LEGGE NAZIONALE CHE ( IN DEROGA ALLE NORME GENERALI CONCERNENTI LA RIPETIZIONE DELL ' INDEBITO ) CONDIZIONI ALLA PROVA DELLA MANCATA TRASLAZIONE SU ALTRI SOGGETTI IL RIMBORSO DI DETERMINATI DIRITTI ( TRA I QUALI SEGNATAMENTE , I DIRITTI DI VISITA SANITARIA ) RISCOSSI INDEBITAMENTE IN CONTRASTO CON PRESCRIZIONI DEL DIRITTO COMUNITARIO , IN QUANTO TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE A DOGANA , E NON SOTTOPONE , INVECE , ALLA STESSA CONDIZIONE IL RIMBORSO DI OGNI ALTRA IMPOSTA , DIRITTO O TRIBUTO INDEBITAMENTE RISCOSSI , DEBBA CONSIDERARSI DISCRIMINATORIA , IN CONTRASTO CON I PRINCIPI DELL ' ORDINAMENTO COMUNITARIO ; O SE SIA RILEVANTE LA CIRCOSTANZA CHE I TRIBUTI CONTEMPLATI DALLA NORMA SUDDETTA SIANO STATI IN PRATICA INDEBITAMENTE RISCOSSI SOLTANTO PERCHE IN CONTRASTO CON UN PRECETTO COMUNITARIO ;

B)SE LA PROVA DOCUMENTALE NEGATIVA ALLA QUALE , AI SENSI DELLA LEGGE NAZIONALE PREDETTA , E UNICAMENTE CONDIZIONATO IL RIMBORSO DEI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI , RENDA PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L ' ESERCIZIO DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE .

2.SE , A PARTIRE DAL 1* LUGLIO 1980 , DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 2 LUGLIO 1979 , N . 1430 , RELATIVO AL RIMBORSO O ALLO SGRAVIO DEI DIRITTI ALL ' IMPORTAZIONE O ALL ' ESPORTAZIONE CHE SI APPLICA TESTUALMENTE ( ART . 1 , PAR . 2 ) AI DAZI DOGANALI ED ALLE TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE SIA STATO PER LA PRIMA VOLTA INSTAURATO UN REGIME COMUNITARIO CHE DISCIPLINA LA RESTITUZIONE DEI DIRITTI INDEBITAMENTE RISCOSSI , SENZA PREVEDERE ALCUNA ECCEZIONE PER L ' IPOTESI DI TRASLAZIONE DELL ' ONERE SU ALTRI SOGGETTI ; SE TALE REGIME DEBBA PREVALERE SU OGNI LEGGE NAZIONALE PIU ANTICA O PIU RECENTE ' .

6 VA SOTTOLINEATO CHE IL DECRETO LEGGE N . 430 , IN VIGORE AL MOMENTO IN CUI IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE HA ADITO LA CORTE , NON E STATO CONVERTITO IN LEGGE , MA DISPOSIZIONI IDENTICHE A QUELLE DELL ' ART . 10 SONO STATE SUCCESSIVAMENTE RIPRESE DALL ' ART . 19 DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 1982 , N . 688 , CHE INTRODUCE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENTRATE FISCALI , CONVERTITO IN LEGGE DALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1982 , N . 873 ( GU REPUBBLICA ITALIANA 30 . 9 . 1982 , N . 270 E 29 . 11 . 1982 , N . 328 ). LA NORMA E DEL SEGUENTE TENORE :

' CHI HA INDEBITAMENTE CORRISPOSTO DIRITTI DOGANALI ALL ' IMPORTAZIONE , IMPOSTE DI FABBRICAZIONE , IMPOSTE DI CONSUMO O DIRITTI ERARIALI , ANCHE ANTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO , HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME PAGATE QUANDO PROVA DOCUMENTALMENTE CHE L ' ONERE RELATIVO NON E STATO IN QUALSIASI MODO TRASFERITO SU ALTRI SOGGETTI , SALVO IL CASO DI ERRORE MATERIALE .

LA PROVA DOCUMENTALE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE DEVE ESSERE FORNITA ANCHE QUANDO LE MERCI , IN RELAZIONE ALLE QUALI IL PAGAMENTO E STATO OPERATO , SIANO STATE CEDUTE DOPO LAVORAZIONE , TRASFORMAZIONE , MONTAGGIO O ASSEMBLAGGIO O ADATTAMENTO DI ESSE . . . ' .

SULLA RICEVIBILITA

7 IL GOVERNO ITALIANO ECCEPISCE L ' IRRICEVIBILITA DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NELLA FASE PRELIMINARE DEL GIUDIZIO . ESSO SOSTIENE CHE LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE NON PUO VENIR PROPOSTA NELL ' AMBITO DI UN PROCEDIMENTO D ' INGIUNZIONE , IN QUANTO LA DECISIONE DA ADOTTARE AI SENSI DEL 2* COMMA DELL ' ART . 177 NON RIENTRA NELLE COMPETENZE DEL PRESIDENTE ' ISTRUTTORE ' , MA IN QUELLE DEL TRIBUNALE IN QUANTO ORGANO COLLEGIALE .

8 LA CORTE RICORDA , IN PROPOSITO , LA SUA GIURISPRUDENZA COSTANTE SECONDO LA QUALE IL DIRITTO DI ADIRE LA CORTE A NORMA DELL ' ART . 177 SPETTA A QUALSIASI GIUDICE DEGLI STATI MEMBRI INDIPENDENTEMENTE , PERALTRO , DALLA FASE DEL GIUDIZIO DI CUI ESSO E INVESTITO E DALLA NATURA DELLA DECISIONE CHE ESSO E TENUTO A PRONUNCIARE ( V . IN MERITO SPECIALMENTE LE SENTENZE 14 DICEMBRE 1971 , POLITI , CAUSA 43/71 , RACC . 1971 , PAG . 1039 ; 21 FEBBRAIO 1974 , BIRRA DREHER , CAUSA 162/73 , RACC . 1974 , PAG . 201 , E 28 GIUGNO 1978 , SIMMENTHAL , CAUSA 70/77 , RACC . 1978 , PAG . 1453 ).

9 VA OSSERVATO IN MERITO CHE SIA IL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE , SIA LA DECISIONE SU UN ' EVENTUALE SOSPENSIONE DEL DECRETO , IN SEGUITO ALL ' OPPOSIZIONE DELL ' AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE , RIENTRANO NELL ' AMBITO DEGLI ATTI DI CUI ALL ' ART . 177 , 2* COMMA , DEL TRATTATO .

10 L ' ECCEZIONE PRELIMINARE SOLLEVATA DAL GOVERNO ITALIANO E PERTANTO INFONDATA .

SULLA PRIMA QUESTIONE

11 CON LA PRIMA QUESTIONE SI CHIEDE ESSENZIALMENTE SE UNO STATO MEMBRO POSSA SUBORDINARE ALLA PROVA DELLA MANCATA TRASLAZIONE SU ALTRI SOGGETTI IL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI COMUNITARIE

- QUALORA IL RIMBORSO SIA CONDIZIONATO A CRITERI DI PROVA CHE RENDANO PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L ' ESERCIZIO DI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI HANNO L ' OBBLIGO DI TUTELARE ;

- QUALORA IL RIMBORSO DI TUTTE LE ALTRE IMPOSTE , DAZI O TASSE A CARATTERE NAZIONALE , INDEBITAMENTE RISCOSSI , NON SIA SOTTOPOSTO ALLE STESSE CONDIZIONI RESTRITTIVE .

12 VA OSSERVATO IN PROPOSITO , ANZITUTTO , CHE IL DIRITTO DI OTTENERE IL RIMBORSO DI TRIBUTI RISCOSSI DA UNO STATO MEMBRO IN CONTRASTO CON LE NORME DI DIRITTO COMUNITARIO E LA CONSEGUENZA ED IL COMPLEMENTO DEI DIRITTI RICONOSCIUTI AI SINGOLI DALLE NORME COMUNITARIE CHE VIETANO LE TASSE D ' EFFETTO EQUIVALENTE A DAZI DOGANALI O , SECONDO I CASI , L ' APPLICAZIONE DISCRIMINATORIA DI IMPOSTE INTERNE . E BENSI VERO CHE IL RIMBORSO PUO ESSERE RICHIESTO SOLO ALLE CONDIZIONI , DI MERITO E DI FORMA , STABILITE DALLE VARIE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA , TUTTAVIA , COME RISULTA DALLA GIURISPRUDENZA COSTANTE DELLA CORTE TALI CONDIZIONI NON POSSONO ESSERE MENO FAVOREVOLI DI QUELLE CHE RIGUARDANO ANALOGHE IMPUGNAZIONI DI DIRITTO NAZIONALE E CHE NON DEVONO COMUNQUE RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L ' ESERCIZIO DEI DIRITTI CONFERITI DAL DIRITTO COMUNITARIO ( V . IN PROPOSITO LE SEGUENTI SENTENZE : 15 DICEMBRE 1976 , REWE E COMET , 33 E 45/76 , RACC . 1976 , PAGG . 1989 E 2043 ; 27 FEBBRAIO 1980 , HANS JUST/MINISTERO DANESE DELLE IMPOSTE ED ACCISE , 68/79 , RACC . 1980 , PAG . 501 ; 27 MARZO 1980 , DENKAVIT ITALIANA , 61/79 , RACC . 1980 , PAG . 1205 ; 10 LUGLIO 1980 , ARIETE E MIRECO , 811 ED 826/79 , RACC . 1980 , PAGG . 2545 E 2559 , LE ULTIME TRE DECISIONI VENGONO MENZIONATE DAL GIUDICE DI RINVIO ).

13 TUTTAVIA , COME LA CORTE HA INOLTRE AMMESSO NELLA SUA PRECEDENTE GIURISPRUDENZA E , IN PARTICOLARE , NELLA GIA MENZIONATA SENTENZA 27 FEBBRAIO 1980 ( HANS JUST ), IL DIRITTO COMUNITARIO NON IMPEDISCE AD UN SISTEMA GIURIDICO NAZIONALE DI RIFIUTARE LA RESTITUZIONE DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI QUALORA CIO COMPORTI UN ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA DEGLI AVENTI DIRITTO . PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO COMUNITARIO , NULLA IMPEDISCE QUINDI AI GIUDICI DI TENER CONTO , A NORMA DEL LORO DIRITTO NAZIONALE , DEL FATTO CHE I TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI HANNO POTUTO ESSERE INCORPORATI NEL PREZZO DELLE MERCI E RIVERSATI IN TAL MODO SUGLI ACQUIRENTI . NON SI POSSONO PERTANTO RITENERE CONTRARIE AL DIRITTO COMUNITARIO , NEL LORO PRINCIPIO ISPIRATORE , DISPOSIZIONI LEGISLATIVE NAZIONALI CHE ESCLUDANO IL RIMBORSO DI DAZI , IMPOSTE E TASSE RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO QUALORA SIA APPURATO CHE LA PERSONA TENUTA AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO LO HA DI FATTO RIVERSATO SU ALTRI SOGGETTI .

14 VICEVERSA , SAREBBERO INCOMPATIBILI COL DIRITTO COMUNITARIO LE CONDIZIONI DI PROVA CHE ABBIANO L ' EFFETTO DI RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE O ECCESSIVAMENTE DIFFICILE OTTENERE IL RIMBORSO DEI TRIBUTI RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO . E QUANTO AVVIENE IN PARTICOLARE PER LE PRESUNZIONI O I CRITERI DI PROVA CHE TENDONO A LASCIARE AL CONTRIBUENTE L ' ONERE DI DIMOSTRARE CHE I TRIBUTI INDEBITAMENTE VERSATI NON SONO STATI TRASFERITI SU ALTRI SOGGETTI , O DI PARTICOLARI LIMITAZIONI IN MERITO ALLA FORMA DELLA PROVA DA FORNIRE , COME L ' ESCLUSIONE DI QUALSIASI PROVA NON DOCUMENTALE . UNA VOLTA STABILITA L ' INCOMPATIBILITA DELLA RISCOSSIONE COL DIRITTO COMUNITARIO , IL GIUDICE DEVE ESSERE LIBERO DI VALUTARE SE L ' ONERE DELL ' IMPOSTA SIA STATO TRASFERITO SU ALTRI SOGGETTI E SE LO SIA STATO IN TUTTO O IN PARTE .

15 IN UN ' ECONOMIA DI MERCATO BASATA SULLA LIBERA CONCORRENZA , LA QUESTIONE SE ED IN QUALE MISURA L ' ONERE FISCALE IMPOSTO ALL ' IMPORTATORE ABBIA POTUTO ESSERE EFFETTIVAMENTE RIVERSATO SUGLI STADI ECONOMICI SUCCESSIVI COMPORTA UN MARGINE D ' INCERTEZZA CHE NON PUO SISTEMATICAMENTE ESSERE IMPUTATO ALLA PERSONA TENUTA AL PAGAMENTO DI UN TRIBUTO CONTRARIO AL DIRITTO COMUNITARIO .

16 D ' ALTRA PARTE , IL GIUDICE NAZIONALE CHIEDE ALLA CORTE SE LA REGOLAMENTAZIONE RESTRITTIVA DEL RIMBORSO DEI TRIBUTI RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO SIA COMPATIBILE COI PRINCIPI DEL TRATTATO CEE QUALORA NON VENGA APPLICATA IN MODO IDENTICO A TUTTE LE ALTRE IMPOSTE , DAZI O TASSE DI CARATTERE NAZIONALE . ESSO RICORDA IN PROPOSITO LE SENTENZE NELLE QUALI LA CORTE , DOPO AVER CONSTATATO CHE IL PROBLEMA DELLA CONTESTAZIONE DI TASSE ILLEGITTIMAMENTE PRETESE , O DELLA RESTITUZIONE DI TASSE INDEBITAMENTE PAGATE E RISOLTO IN MODI DIVERSI NEI VARI STATI MEMBRI E PERSINO ALL ' INTERNO DI UNO STESSO STATO , A SECONDA DEI DIVERSI TIPI DI IMPOSTE E DI TASSE IN QUESTIONE ( V . IN PARTICOLARE LA SENTENZA 27 MARZO 1980 , DENKAVIT ITALIANA ), HA SOTTOLINEATO CHE I CONTRIBUENTI CHE FANNO VALERE I LORO DIRITTI IN FORZA DEL DIRITTO COMUNITARIO NON POSSONO AVERE UN TRATTAMENTO MENO FAVOREVOLE DI COLORO CHE PROPONGONO RECLAMI ANALOGHI IN BASE AL DIRITTO NAZIONALE .

17 VA PRECISATO IN PROPOSITO CHE NON SI PUO RITENERE CHE IL REQUISITO DI NON DISCRIMINAZIONE FORMULATO DALLA CORTE POSSA GIUSTIFICARE PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DIRETTI A RENDERE PRATICAMENTE IMPOSSIBILE QUALSIASI RIMBORSO DI TRIBUTI RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO , PURCHE IL MEDESIMO TRATTAMENTO VENGA ESTESO AI CONTRIBUENTI CHE FANNO VALERE CENSURE ANALOGHE PER L ' INOSSERVANZA DEL DIRITTO FISCALE NAZIONALE . IL FATTO CHE UN REGIME DI PROVA RICONOSCIUTO INCOMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO SIA ESTESO , DALLA LEGGE , AD UNA BUONA PARTE DELLE IMPOSTE , DAZI E TASSE NAZIONALI O ANCHE AL LORO COMPLESSO NON E QUINDI UN MOTIVO PER RIFIUTARE IL RIMBORSO DI TRIBUTI RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO .

18 LA PRIMA QUESTIONE VA QUINDI RISOLTA NEL SENSO CHE UNO STATO MEMBRO NON PUO SUBORDINARE IL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN CONTRASTO CON QUANTO DISPOSTO DAL DIRITTO COMUNITARIO ALLA PROVA CHE DETTI TRIBUTI NON SONO STATI TRASFERITI SU ALTRI SOGGETTI QUALORA IL RIMBORSO SIA SUBORDINATO A CRITERI DI PROVA CHE RENDANO PRATICAMENTE IMPOSSIBILE L ' ESERCIZIO DI TALE DIRITTO , E CIO ANCHE NEL CASO IN CUI IL RIMBORSO DI ALTRI DAZI , IMPOSTE O TASSE RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO NAZIONALE SIA SOTTOPOSTO ALLE MEDESIME CONDIZIONI RESTRITTIVE .

SULLA SECONDA QUESTIONE

19 CON LA SECONDA QUESTIONE SI CHIEDE SE LA SOLUZIONE DELLE PRIMA QUESTIONE POSSA TROVARSI NEL REGOLAMENTO 2 LUGLIO 1979 , N . 1430 , RELATIVO AL RIMBORSO O ALLO SGRAVIO DEL DIRITTI ALL ' IMPORTAZIONE O ALL ' ESPORTAZIONE ( GU L 175 , PAG . 1 ).

20 L ' ATTENZIONE DEL GIUDICE NAZIONALE VA ATTIRATA SUL FATTO CHE IL SUDDETTO REGOLAMENTO , IL QUALE DISCIPLINA IL RIMBORSO E LO SGRAVIO DEI DIRITTI ALL ' IMPORTAZIONE O ALL ' ESPORTAZIONE INDEBITAMENTE RISCOSSI , SI APPLICA , AI SENSI DELL ' ART . 1 , N . 2 , SOLO AI DAZI , TASSE , PRELIEVI ED IMPOSIZIONI PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA E RISCOSSI DAGLI STATI MEMBRI PER CONTO DELLA COMUNITA . IN QUANTO TALE , IL REGOLAMENTO NON SI APPLICA AI DAZI , IMPOSTE E TASSE NAZIONALI , EVENTUALMENTE RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO COMUNITARIO .

21 E BENSI VERO CHE IL REGOLAMENTO MIRA A GARANTIRE LA RESTITUZIONE DI IMPOSTE COMUNITARIE INDEBITAMENTE RISCOSSE E CHE PREVEDE , ALL ' UOPO , UNA PROCEDURA SPECIFICA , CIONONDIMENO ESSO NON PUO APPLICARSI AL RIMBORSO DEI TRIBUTI NAZIONALI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

22 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL PRESIDENTE ISTRUTTORE DEL TRIBUNALE DI TRENTO CON ORDINANZA 23 LUGLIO 1982 , DICHIARA :

UNO STATO MEMBRO NON PUO SUBORDINARE IL RIMBORSO DI TRIBUTI NAZIONALI RISCOSSI IN CONTRASTO CON QUANTO DISPOSTO DAL DIRITTO COMUNITARIO ALLA PROVA CHE DETTI TRIBUTI NON SONO STATI TRASFERITI SU ALTRI SOGGETTI QUALORA IL RIMBORSO SIA SUBORDINATO A CRITERI DI PROVA CHE RENDANO PRATICAMENTE IM POSSIBILE L ' ESERCIZIO DI TALE DIRITTO , E CIO ANCHE NEL CASO IN CUI IL RIMBORSO DI ALTRI DAZI , IMPOSTE O TASSE RISCOSSI IN CONTRASTO COL DIRITTO NAZIONALE SIA SOTTOPOSTO ALLE MEDESIME CONDIZIONI RESTRITTIVE .