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61984J0139

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 14 MAGGIO 1985. - VAN DIJK'S BOEKHUIS B.V. CONTRO STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLO HOGE RAAD DER NEDERLANDEN). - IVA - LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D'OPERA - RIPARAZIONE DI LIBRI. - CAUSA 139/84.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 01405


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - CESSIONI DI BENI - LAVORO PER CONTO TERZI - NOZIONE - RESTAURI E RIPARAZIONI - ESCLUSIONE

( DIRETTIVE DEL CONSIGLIO N . 67/228 , ART . 5 , N . 2 , LETT . D ), E N . 77/388 , ART . 5 , N . 5 , LETT . A ))

Massima


SI HA LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA , AI SENSI DELL ' ART . 5 , N . 2 , LETT . D ), DELLA SECONDA DIRETTIVA E DELL ' ART . 5 , N . 5 , LETT . A ), DELLA SESTA DIRETTIVA IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA , UNICAMENTE SE UN IMPRENDITORE OTTIENE UN BENE NUOVO DAI MATERIALI AFFIDATIGLI DAL CLIENTE . QUESTA NOVITA ESISTE QUALORA DAL LAVORO DELL ' IMPRENDITORE RISULTI UN BENE LA CUI DESTINAZIONE , AGLI OCCHI DEL PUBBLICO CHE SE NE SERVE , E DIVERSA DA QUELLE CHE AVEVANO I MATERIALI AFFIDATI .

DI CONSEGUENZA I RESTAURI E LE RIPARAZIONI CHE , INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ENTITA , RESTITUISCONO SEMPLICEMENTE AL BENE AFFIDATO LA DESTINAZIONE CHE AVEVA IN PRECEDENZA , SENZA RISOLVERSI NELLA CREAZIONE DI UN BENE NUOVO , NON COSTITUISCONO UN LAVORO EFFETTUATO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 139/84 ,

AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLO HOGE RAAD DER NEDERLANDEN , NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

VAN DIJK ' S BOEKHUIS BV , DI KAMPEN ,

E

STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 5 , N . 2 , LETT . D ), DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - STRUTTURA E MODALITA D ' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( GU L 71 , PAG . 1303 ) E DELL ' ART . 5 , N . 5 , LETT . A ), DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ),

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 16 MAGGIO 1984 , PERVENUTA IL 24 MAGGIO 1984 , LO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI HA PROPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO NN . 67/228 E 77/388 , RISPETTIVAMENTE DELL ' 11 APRILE 1967 ( GU 1967 , PAG . 1303 ) E DEL 17 MAGGIO 1977 ( GU L 145 , PAG . 1 ), IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA .

2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA TRA LA SOCIETA VAN DIJK ' S BOEKHUIS BV , DI KAMPEN ( IN PROSIEGUO : ' VAN DIJK ' S BOEKHUIS ' ) E L ' ISPETTORE DEI DAZI E DELLE IMPOSTE INDIRETTE DI ZWOLLE , CONCERNENTE L ' IMPORTO DI UNA RETTIFICA FISCALE POSTO A CARICO DELLA VAN DIJK ' S BOEKHUIS .

3 UNA DELLE ATTIVITA DELLA VAN DIJK ' S BOEKHUIS CONSISTE NELL ' EFFETTUARE IL RESTAURO , PIU O MENO RADICALE , DI LIBRI SCOLASTICI USATI A RICHIESTA DI TERZI PROPRIETARI DI TALI LIBRI . DURANTE IL PERIODO 1976-1979 , LA VAN DIJK ' S BOEKHUIS PAGAVA SUGLI IMPORTI FATTURATI PER TALI RIPARAZIONI L ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA ALL ' ALIQUOTA RIDOTTA DEL 4% STABILITA DALLA LEGGE OLANDESE PER LE CESSIONI DI LIBRI .

4 A SEGUITO DI UN CONTROLLO AVVENUTO NEL 1981 , L ' ISPETTORE DEI DAZI E DELLE IMPOSTE INDIRETTE DI ZWOLLE RITENEVA CHE TALI RIPARAZIONI NON COSTITUISSERO UNA CESSIONE AI SENSI DELLA LEGGE OLANDESE , BENSI UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI , SOGGETTA ALL ' ALIQUOTA DEL 18% . DI CONSEGUENZA , L ' ISPETTORE EMANAVA UNA DECISIONE DI RETTIFICA PER GLI ANNI 1976-1979 . TALE DECISIONE VENIVA CONFERMATA DOPO L ' OPPOSIZIONE PROPOSTA DALLA VAN DIJK ' S BOEKHUIS .

5 LA VAN DIJK ' S BOEKHUIS INTENTAVA QUINDI UN ' AZIONE DINANZI AL GERECHTSHOF DI ARNHEM CONTRO TALE PROVVEDIMENTO DELL ' ISPETTORE DEI DAZI E DELLE IMPOSTE INDIRETTE . DETTO GIUDICE RITENEVA CHE IL LIBRO ORIGINALE CONTINUASSE AD ESISTERE MALGRADO LE RADICALI RIPARAZIONI EFFETTUATE , CHE NON SI CONFIGURASSE LA FABBRICAZIONE DI UN BENE NUOVO E CHE NON POTESSE TRATTARSI DI UNA CESSIONE DI BENI AI SENSI DELLA LEGGE OLANDESE SULL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA . CON SENTENZA 14 APRILE 1983 , ESSO RESPINGEVA PERTANTO LA DOMANDA .

6 AVVERSO TALE SENTENZA VENIVA PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE DINANZI ALLO HOGE RAAD . A SOSTEGNO , LA VAN DIJK ' S BOEKHUIS FACEVA VALERE CHE LE OPERAZIONI DA ESSA EFFETTUATE SU LIBRI A PEZZI SI RISOLVONO NELLA FABBRICAZIONE DI UN LIBRO . RIFIUTANDO DI RICONOSCERE L ' ESISTENZA DI UNA CESSIONE , IL GERECHTSHOF DI ARNHEM AVREBBE QUINDI TRASGREDITO LA LEGGE OLANDESE SULL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA DEL 1968 .

7 PER LO HOGE RAAD , L ' ARGOMENTO DELLA VAN DIJK ' S BOEKHUIS PONE IL PROBLEMA DEL SENSO DEL TERMINE ' FABBRICATO ' NELLA LEGGE SULL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA . AL RIGUARDO , LO HOGE RAAD RILEVA CHE IL LEGISLATORE OLANDESE HA INTESO DARE AL TERMINE DI CUI TRATTASI LO STESSO SIGNIFICATO CHE HA LA PAROLA ' FABBRICATO ' NELL ' ART . 5 , N . 2 , LETT . D ), DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ( GU 1967 , PAG . 1303 ) ( IN PROSIEGUO : LA ' SECONDA DIRETTIVA ' ). LO HOGE RAAD RITIENE ALTRESI CHE , DAL 1* GENNAIO 1979 , IL SIGNIFICATO DEL TERMINE ' FABBRICATO ' , DI CUI ALLA LEGGE OLANDESE , COINCIDA CON QUELLO DELL ' ESPRESSIONE ' FABBRICATO O MONTATO ' CHE FIGURA ALL ' ART . 5 , N . 5 , LETT . A ), DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA ( GU L 145 , PAG . 1 ) ( IN PROSIEGUO : LA ' SESTA DIRETTIVA ' ).

8 STANDO COSI LE COSE , LO HOGE RAAD HA RITENUTO DI NON POTERSI PRONUNCIARE IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DELLA VAN DIJK ' S BOEKHUIS SENZA AVER OTTENUTO L ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 5 DELLA SECONDA E DELLA SESTA DIRETTIVA . ESSO HA PERTANTO DECISO DI SOTTOPORRE A QUESTA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

' 1 ) SE LE OPERAZIONI EFFETTUATE DA UN CONTRIBUENTE CHE , SU ORDINE DI UN TERZO , RIPARA O RINNOVA RADICALMENTE UN BENE MOBILE MESSO A SUA DISPOSIZIONE DAL TERZO DI CUI TRATTASI E SUCCESSIVAMENTE GLIELO CONSEGNA , DEBBANO ESSERE CONSIDERATE UNICAMENTE COME FABBRICAZIONE DI UN BENE MOBILE O COME FABBRICAZIONE O ASSEMBLAGGIO DI UN BENE MOBILE , AI SENSI DELL ' ART . 5 , N . 2 , LETT . D ), DELLA SECONDA DIRETTIVA O/E , RISPETTIVAMENTE , DELL ' ART . 5 , N . 5 , LETT . A ), DELLA SESTA DIRETTIVA , QUANDO IL RISULTATO DELLE OPERAZIONI COSTITUISCA SECONDO IL LINGUAGGIO O LE OPINIONI CORRENTI UN BENE NUOVO .

2)NEL CASO IN CUI IL CRITERIO MENZIONATO NELLA QUESTIONE PRECEDENTE NON SIA DETERMINANTE ,

A ) QUALI SIANO I REQUISITI MINIMI AI QUALI TALI PRESTAZIONI DI SERVIZI DEBBANO SODDISFARE PER POTER ESSERE CONSIDERATE COME FABBRICAZIONE O COME FABBRICAZIONE O ASSEMBLAGGIO DI UN BENE MOBILE ;

B)SE IN QUESTO CONTESTO SI DEBBA FARE UNA DISTINZIONE TRA BENI CARATTERIZZATI PRINCIPALMENTE DA QUALITA MATERIALI E BENI CHE , COME I LIBRI , SONO CARATTERIZZATI PRINCIPALMENTE DA QUALITA IMMATERIALI ;

C)SE IN QUESTO CONTESTO SI DEBBA FARE UNA DISTINZIONE TRA LA RIPARAZIONE O LA RINNOVAZIONE DI BENI CHE SI SIANO SCOMPOSTI IN PARTI SEPARATE O CHE IL PRESTATORE D ' OPERA ABBIA DAPPRIMA SCOMPOSTO IN PARTI SEPARATE , E LA RIPARAZIONE O LA RINNOVAZIONE DI BENI CHE SIANO ANCORA INTATTI E CHE LO RESTINO ;

D)SE IN QUESTO CONTESTO SI DEBBA FARE UNA DISTINZIONE A SECONDA DEL SE IL PRESTATORE D ' OPERA AGGIUNGA IN MISURA MAGGIORE O MINORE MATERIALI NUOVI . '

9 L ' ART . 5 , N . 2 , LETT . D ), DELLA SECONDA DIRETTIVA , RECITA :

' SONO PARIMENTI CONSIDERATI COME CESSIONI AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 :

...

D ) LA CONSEGNA DI UN LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA , E CIOE LA CONSEGNA DA PARTE DEL PRESTATORE D ' OPERA AL PROPRIO CLIENTE DI UN BENE MOBILE DA LUI FABBRICATO CON LE MATERIE E GLI OGGETTI AFFIDATIGLI A TALE SCOPO DAL CLIENTE , ABBIA IL PRESTATORE D ' OPERA FORNITO O MENO PARTE DEI PRODOTTI UTILIZZATI ; '

10 L ' ART . 5 , N . 5 , LETT . A ), DELLA SESTA DIRETTIVA , DISPONE CHE :

' GLI STATI MEMBRI POSSONO CONSIDERARE CESSIONI AI SENSI DEL PARAGRAFO 1 :

A ) LA CONSEGNA DI UN LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA , CIOE LA CONSEGNA DA PARTE DEL PRESTATORE D ' OPERA AL PROPRIO CLIENTE DI UN BENE MOBILE DA LUI FABBRICATO O MONTATO CON LE MATERIE E GLI OGGETTI AFFIDATIGLI A TALE SCOPO DAL CLIENTE , ABBIA IL PRESTATORE D ' OPERA FORNITO , O MENO , PARTE DEI MATERIALI UTILIZZATI ' .

SULLA PRIMA QUESTIONE

11 CON LA SUA PRIMA QUESTIONE PREGIUDIZIALE , LO HOGE RAAD CHIEDE , IN PRIMO LUOGO , SE OPERAZIONI DI RIPARAZIONE O DI RINNOVAZIONE RADICALI SU UN BENE MOBILE DI PROPRIETA DI TERZI DEBBANO RISOLVERSI NELLA CREAZIONE DI UN BENE NUOVO PER RIENTRARE NELLA NOZIONE DI LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA DI CUI ALL ' ART . 5 , N . 2 , LETT . D ), DELLA SECONDA DIRETTIVA , E ALL ' ART . 5 , N . 5 , LETT . A ), DELLA SESTA DIRETTIVA , E , IN SECONDO LUOGO , COME SI VALUTI TALE INNOVAZIONE .

12 LA VAN DIJK ' S BOEKHUIS , NELLE OSSERVAZIONI DA ESSA PRESENTATE DINANZI ALLA CORTE , SOSTIENE CHE LA NOVITA DEL BENE FABBRICATO NON E IL CRITERIO ESEGUITO DALLA SECONDA E DALLA SESTA DIRETTIVA , IN QUANTO TALI ATTI INSISTONO INVECE SULLA NATURA DEI LAVORI EFFETTUATI PER OTTENERE IL BENE . SECONDO LA VAN DIJK ' S BOEKHUIS , SI CONFIGUREREBBE PERTANTO UN ' LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA ' AI SENSI DELLE DIRETTIVE PRECITATE QUALORA UN CLIENTE AFFIDI MATERIALI , MATERIE PRIME , OGGETTI , ECC ., AD UN PRESTATORE D ' OPERA PERCHE QUESTI NE RICAVI UN BENE . TALE INTERPRETAZIONE VARREBBE ANCHE SE I MATERIALI AFFIDATI PROVENISSERO DA UN BENE SCOMPOSTO .

13 IL GOVERNO OLANDESE FONDA , DAL CANTO SUO , LA PROPRIA TESI SULLA VERSIONE OLANDESE DELL ' ART . 5 DELLA SECONDA DIRETTIVA . IN TALE ATTO VIENE PRECISATO CHE UNA SERIE DI OPERAZIONI MATERIALI CONFIGURA UN LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA SOLO SE EFFETTUATA DAL ' FABBRICANTE DELL ' OPERA ' . ORA , QUESTA ESPRESSIONE , NEL LINGUAGGIO CORRENTE , VIENE USATA ESCLUSIVAMENTE PER CHI PRODUCE BENI NUOVI . IL GOVERNO OLANDESE NE DEDUCE CHE OPERAZIONI DI RIPARAZIONE E DI RINNOVAZIONE RADICALI EFFETTUATE SU UN BENE MOBILE APPARTENENTE AD UN TERZO SONO LAVORI ESEGUITI IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA SOLO QUALORA SI RISOLVANO NELLA CREAZIONE DI UN BENE NUOVO .

14 LA COMMISSIONE SI BASA SUL SIGNIFICATO DEL TERMINE ' FABBRICATO ' NEL LINGUAGGIO CORRENTE PER INTERPRETARE IL TESTO DELLA SECONDA E DELLA SESTA DIRETTIVA . ORBENE , NEL LINGUAGGIO CORRENTE , PER FABBRICAZIONE SI INTENDONO LE OPERAZIONI CHE SI RISOLVONO NELLA CREAZIONE DI UN BENE NUOVO , OSSIA UN BENE LE CUI CARATTERISTICHE ESSENZIALI SIANO STATE MODIFICATE . SOLO IN QUESTO CASO SI CONFIGUREREBBE UN LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA .

15 INFINE , A PARERE DEL GOVERNO FRANCESE , IL CONSIGLIO , ADOTTANDO LE PRECITATE DIRETTIVE , HA INTESO LASCIARE AGLI STATI MEMBRI IL COMPITO DI DETERMINARE LA NATURA DEI LAVORI ESEGUITI IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA - PRESTAZIONE DI SERVIZI O CESSIONE DI BENI - CONSIDERATI DALLA SECONDA E DALLA SESTA DIRETTIVA RISPETTO AL LORO ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNO .

16 VA INNANZITUTTO RILEVATO CHE LE OSSERVAZIONI DEL GOVERNO FRANCESE PONGONO IL PROBLEMA PRELIMINARE SE LA NOZIONE DI LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA IMPIEGATA NELLA SECONDA E NELLA SESTA DIRETTIVA ABBIA UNA PORTATA COMUNITARIA O SIA DEFINITA DAGLI ORDINAMENTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI . AL RIGUARDO , IL FATTO CHE L ' ESPRESSIONE ' LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA ' SIA SEGUITA , NEL TESTO DELL ' ART . 5 DELLA SECONDA E DELLA SESTA DIRETTIVA , DALLA PAROLA ' CIOE ' , CHE INTRODUCE UNA DEFINIZIONE MOSTRA CHIARAMENTE CHE IL CONSIGLIO HA INTESO DARE UNA PORTATA COMUNITARIA ALLA NOZIONE DI LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA .

17 A NORMA DELL ' ART . 5 , N . 2 , LETT . D ), DELLA SECONDA DIRETTIVA E DELL ' ART . 5 , N . 5 , LETT . A ), DELLA SESTA DIRETTIVA , IL LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA CONSISTE NELLA FABBRICAZIONE O NEL MONTAGGIO DI UN BENE MOBILE CON MATERIALI FORNITI A TALE SCOPO DAL CLIENTE .

18 LA COMMISSIONE , NELLE SUE OSSERVAZIONI , HA GIUSTAMENTE RILEVATO CHE IL PROBLEMA SOLLEVATO DALLO HOGE RAAD CONSISTEVA NEL DETERMINARE IL CONTENUTO DEL TERMINE ' FABBRICATO ' CHE FIGURA NELLA SECONDA DIRETTIVA , TERMINE IL CUI CONTENUTO NON E STATO MODIFICATO DALL ' AGGIUNTA DEL TERMINE ' MONTATO ' NELLA SESTA DIRETTIVA .

19 PRECISATA COSI LA QUESTIONE , VA CONSTATATO CHE LA FORMULAZIONE DELLE ALTRE NORME DELLA SECONDA E DELLA SESTA DIRETTIVA NON FORNISCE ALCUNA INDICAZIONE SUL SIGNIFICATO DA DARE AL TERMINE ' FABBRICATO ' . PER GIUNTA , NON POSSONO RICAVARSI CHIARIMENTI DALLO SCOPO PERSEGUITO DAL CONSIGLIO ADOTTANDO LE DIRETTIVE PRECITATE . INFATTI , QUESTE HANNO IN PARTICOLARE LO SCOPO DI DETERMINARE IN MODO UNIFORME E SECONDO UNA DISCIPLINA COMUNITARIA LA BASE IMPONIBILE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO . TUTTAVIA , TALE SCOPO E RAGGIUNTO INDIPENDENTEMENTE DAL SENSO DATO AL TERMINE ' FABBRICATO ' , PURCHE ESSO SIA IDENTICO IN TUTTI GLI STATI MEMBRI .

20 STANDO COSI LE COSE , IL TERMINE ' FABBRICATO ' PUO INTERPRETARSI SOLO FACENDO RIFERIMENTO AL LINGUAGGIO CORRENTE . ORBENE , IN BASE A QUESTO , LA FABBRICAZIONE COMPORTA L ' IDEA DELLA CREAZIONE DI UN BENE NON ANCORA ESISTENTE .

21 CIO CONSENTE DI CONCLUDERE CHE E CONFIGURABILE UN LAVORO ESEGUITO IN BASE A CONTRATTO D ' OPERA SOLAMENTE SE UN PRESTATORE D ' OPERA OTTIENE UN BENE NUOVO CON MATERIALI AFFIDATIGLI DAL CLIENTE .

22 TALE INNOVAZIONE SUSSISTE QUALORA DAL LAVORO DEL PRESTATORE D ' OPERA RISULTI UN BENE LA CUI DESTINAZIONE , AGLI OCCHI DELL ' UTILIZZATORE , SIA DIVERSA DA QUELLA DEI MATERIALI AFFIDATI . SPETTA AL GIUDICE NAZIONALE VALUTARE TALE INNOVAZIONE RIFERENDOSI ALL ' USO POSSIBILE DEL BENE .

23 NE CONSEGUE CHE I RESTAURI E LE RIPARAZIONI , CHE , INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ENTITA , RESTITUISCONO SEMPLICEMENTE AL BENE AFFIDATO LA DESTINAZIONE CHE ESSO AVEVA IN PRECEDENZA SENZA RISOLVERSI NELLA CREAZIONE DI UN BENE NUOVO , NON COSTITUISCONO UN LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA .

24 LA PRIMA QUESTIONE SOLLEVATA DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI VA PERTANTO RISOLTA NEL SENSO CHE E CONFIGURABILE UN LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA AI SENSI DELL ' ART . 5 , N . 2 , LETT . D ), DELLA SECONDA DIRETTIVA E DELL ' ART . 5 , N . 5 , LETT . A ), DELLA SESTA DIRETTIVA , SOLAMENTE SE UN PRESTATORE D ' OPERA OTTIENE UN BENE NUOVO DAI MATERIALI AFFIDATIGLI DAL CLIENTE E TALE INNOVAZIONE SUSSISTE QUALORA DAL LAVORO DEL PRESTATORE D ' OPERA RISULTI UN BENE LA CUI DESTINAZIONE , AGLI OCCHI DELL ' UTILIZZATORE , SIA DIVERSA DA QUELLA CHE AVEVANO I MATERIALI AFFIDATI .

SULLA SECONDA QUESTIONE

25 ALLA LUCE DELLA SOLUZIONE DATA ALLA PRIMA QUESTIONE SOLLEVATA DALLO HOGE RAAD , LA SECONDA QUESTIONE E PRIVA DI OGGETTO .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

26 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI OLANDESE E FRANCESE E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO RIVESTE IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( QUINTA SEZIONE ),

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLO HOGE RAAD DEI PAESI BASSI CON SENTENZA 16 MAGGIO 1984 , DICHIARA :

E CONFIGURABILE UN LAVORO ESEGUITO IN BASE AD UN CONTRATTO D ' OPERA AI SENSI DELL ' ART . 5 , N . 2 , LETT . D ), DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 11 APRILE 1967 , N . 67/228 ( GU 1967 , PAG . 1303 ) E DELL ' ART . 5 , N . 5 , LETT . A ), DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , N . 77/388 ( GU L 145 , PAG . 1 ) IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , SOLAMENTE SE UN PRESTATORE D ' OPERA OTTIENE UN BENE NUOVO DAI MATERIALI AFFIDATIGLI DAL CLIENTE . TALE INNOVAZIONE SUSSISTE QUALORA DAL LAVORO DEL PRESTATORE D ' OPERA RISULTI UN BENE LA CUI DESTINAZIONE , AGLI OCCHI DELL ' UTILIZZATORE , SIA DIVERSA DA QUELLA CHE AVEVANO I MATERIALI AFFIDATI .