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61984J0295

SENTENZA DELLA CORTE (QUARTA SEZIONE) DEL 27 NOVEMBRE 1985. - SA ROUSSEAU WILMOT CONTRO CAISSE DE COMPENSATION DE L'ORGANISATION AUTONOME NATIONALE DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ORGANIC). - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA CORTE D'APPELLO DI DOUAI). - TRIBUTI NAZIONALI CALCOLATI SUL FATTURATO. - CAUSA 295/84.

raccolta della giurisprudenza 1985 pagina 03759
edizione speciale spagnola pagina 01211
edizione speciale svedese pagina 00347
edizione speciale finlandese pagina 00361


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - TRIBUTI CHE NON ABBIANO LA NATURA D ' IMPOSTE SULL ' ENTRATA - NOZIONE - IMPOSTA CHE ABBIA COME IMPONIBILE IL FATTURATO COMPLESSIVO ANNUO E SIA RISCOSSA A PROFITTO DI REGIMI PREVIDENZIALI

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/388 , ART . 33 )

Massima


LA NOZIONE DI ' DIRITTI E TASSE CHE NON ABBIANO IL CARATTERE D ' IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI ' , DI CUI ALL ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA , IL QUALE AUTORIZZA GLI STATI MEMBRI A MANTENERE IN VIGORE O AD ISTITUIRE TRIBUTI CHE NON ABBIANO TALE CARATTERE , DEVE ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA COMPRENDE L ' IMPOSTA , DI NATURA NON FISCALE , A CARICO DELLE SOCIETA , O DI DETERMINATE CATEGORIE DI SOCIETA , A PROFITTO DI REGIMI PREVIDENZIALI , LA QUALE ABBIA COME IMPONIBILE IL FATTURATO ANNUO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 295/84 ,

AVENTE AD OGGETTO UNA DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DALLA CORTE D ' APPELLO DI DOUAI NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE FRA

SA ROUSSEAU WILMOT , CAUDRY ,

E

CAISSE DE COMPENSATION DE L ' ORGANISATION AUTONOME NATIONALE DE L ' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( ORGANIC ), DI VALBONNE ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 33 , DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 DEL 17 MAGGIO 1977 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA : SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ),

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 29 NOVEMBRE 1984 , GIUNTA ALLA CORTE IL SUCCESSIVO 10 DICEMBRE , LA CORTE D ' APPELLO DI DOUAI HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , UNA QUESTIONE RELATIVA ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 , DEL 17 MAGGIO 1977 , IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA : SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO , BASE IMPONIBILE ( GU L 145 , PAG . 1 ).

2 DETTA QUESTIONE E SORTA NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA TRA IL FALLIMENTO DELLA SOCIETA ROUSSEAU WILMOT , COL SUO CURATORE , E LA CAISSE DE COMPENSATION DE L ' ORGANISATION AUTONOME NATIONALE DE L ' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( ORGANIC ), ENTE INCARICATO DI RISCUOTERE LA ' CONTRIBUTION SOCIALE DE SOLIDARITE ' E LA ' TAXE D ' ENTRAIDE ' . L ' ORGANIC ACCERTAVA CHE L ' IMPRESA ERA DEBITRICE DI UNA PARTE DI QUESTI DUE TRIBUTI PER L ' ESERCIZIO 1981 E DELL ' IMPORTO TOTALE PER L ' ESERCIZIO 1982 , MA L ' IMPRESA ED IL CURATORE FACEVANO OPPOSIZIONE ALLA PRETESA DELL ' ORGANIC . DOPO CHE L ' OPPOSIZIONE ERA STATA RESPINTA DAL TRIBUNAL DE COMMERCE DI CAMBRAI , L ' IMPRESA E IL SUO CURATORE INTERPONEVANO APPELLO .

3 DINANZI ALLA CORTE D ' APPELLO LA ROUSSEAU WILMOT SOSTENEVA CHE IL CONTRIBUTO SOCIALE DI SOLIDARIETA ERA CALCOLATO SECONDO L ' ALIQUOTA DELLO 0,1% SUL FATTURATO , MENTRE L ' ARMONIZZAZIONE DELLE NORME DEGLI STATI MEMBRI IN FATTO DI IMPOSTE SULL ' ENTRATA AVREBBE LIMITATO IL POTERE DI QUESTI IN FATTO DI ISTITUZIONE O DI CONSERVAZIONE IN VIGORE DI DETTE IMPOSTE . IN PARTICOLARE ESSA INVOCA L ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA . L ' ORGANIC RIBATTEVA CHE LO SCOPO DEL CONTRIBUTO SOCIALE DI SOLIDARIETA E DELL ' IMPOSTA DI MUTUA ASSISTENZA E QUELLO DI COMPLETARE IL FINANZIAMENTO DEI REGIMI PREVIDENZIALI , CIOE DEI REGIMI DI ASSICURAZIONE CONTRO LA VECCHIAIA E DI ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DEI COMMERCIANTI E DEGLI ARTIGIANI INDIPENDENTI ; SI TRATTEREBBE QUINDI DI UN ONERE SOCIALE , MENTRE L ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA AVREBBE PORTATA ESCLUSIVAMENTE FISCALE .

4 CIO PREMESSO , IL GIUDICE NAZIONALE HA CHIESTO ALLA CORTE , IN VIA PREGIUDIZIALE , SE L ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE FA SI CHE DEBBA DISAPPLICARSI LA DISCIPLINA DI UNO STATO MEMBRO CHE ISTITUISCE , A CARICO DELLE SOCIETA , DELLE IMPRESE PUBBLICHE E DELLE SOCIETA NAZIONALI , UN ' CONTRIBUTO SOCIALE DI SOLIDARIETA E UN ' IMPOSTA DI MUTUA ASSISTENZA ' A PROFITTO DEL REGIME ASSICURATIVO MALATTIA-MATERNITA DEI LAVORATORI INDIPENDENTI NON AGRICOLI E DEI REGIMI ASSICURATIVI CONTRO LA VECCHIAIA DEI COMMERCIANTI E DEGLI ARTIGIANI INDIPENDENTI , CONTRIBUTO SOCIALE E IMPOSTA DI MUTUA ASSISTENZA IL CUI IMPONIBILE E COSTITUITO DAL FATTURATO ANNUO COMPLESSIVO , AL NETTO DELLE IMPOSTE , DELLE SOCIETA E DELLE IMPRESE CONTRIBUENTI .

5 HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI L ' ORGANIC , IL GOVERNO FRANCESE E LA COMMISSIONE . LA RUSSEAU WILMOT SI E FATTA RAPPRESENTARE ALL ' UDIENZA .

6 EMERGE DAL FASCICOLO CHE IL CONTRIBUTO SOCIALE DI SOLIDARIETA E STATO ISTITUITO DALL ' ORDINANZA FRANCESE 67/828 ( JORF DEL 28.9.1967 ) A PROFITTO DEI REGIMI ASSICURATIVI MALATTIA-MATERNITA E ASSICURAZIONE CONTRO LA VECCHIAIA DEI LAVORATORI INDIPENDENTI NON AGRICOLI . IN FORZA DELLA LEGGE FRANCESE 70/13 ( JORF DEL 6.1.1970 ) IL CONTRIBUTO E A CARICO DELLE VARIE CATEGORIE DI SOCIETA COMMERCIALI , SALVO TALUNE ESENZIONI . IL CONTRIBUTO E ANNUO E LA SUA ALIQUOTA E DETERMINATA , NEL LIMITE DELLO 0,1% DEL FATTURATO DELLA SOCIETA , MEDIANTE DECRETO ; ESSO NON VIENE RISCOSSO SE IL FATTURATO NON SUPERA I 500 000 FRANCHI FRANCESI . PER LE CONTROVERSIE VERTENTI SUL CONTRIBUTO SONO COMPETENTI I GIUDICI DESIGNATI DAL ' CODE DE LA SECURITE SOCIALE ' ; IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI E GARANTITO DA UN PRIVILEGIO SUI BENI , MOBILI ED IMMOBILI , DEL DEBITORE SECONDO LE MODALITA STABILITE DALLO STESSO ' CODE ' .

7 L ' IMPOSTA DI MUTUA ASSISTENZA E STATA ISTITUITA DALLA LEGGE FRANCESE 72/657 ( JORF DEL 14.7.1972 ) ONDE FINANZIARE PROVVEDIMENTI DI AIUTO A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI COMMERCIANTI E DI ARTIGIANI ANZIANI . L ' IMPOSTA , CHE ERA COSTITUITA DA UNA FRAZIONE DETERMINATA DEL CONTRIBUTO SOCIALE DI SOLIDARIETA , E STATA SOPPRESSA A DECORRERE DAL 31 DICEMBRE 1984 , CON LA LEGGE 84/1208 ( JORF DEL 31.12.1984 ).

8 L ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA RECITA :

' FATTE SALVE LE ALTRE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO , LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE DIRETTIVA NON VIETANO AD UNO STATO MEMBRO DI MANTENERE O INTRODURRE IMPOSTE SUI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE , IMPOSTE SUI GIOCHI E SULLE SCOMMESSE , ACCISE , IMPOSTE DI REGISTRO E , PIU IN GENERALE , QUALSIASI IMPOSTA , DIRITTO E TASSA CHE NON ABBIA IL CARATTERE D ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI ' .

9 LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DIPENDE QUINDI DAL SE TRIBUTI COME IL CONTRIBUTO SOCIALE DI SOLIDARIETA E L ' IMPOSTA DI MUTUA ASSISTENZA , LA CUI ALIQUOTA E CALCOLATA IN BASE AL FATTURATO DI UNA SOCIETA , SIANO IMPOSTE SULLA ' CIFRA D ' AFFARI ' AI SENSI DELLA SESTA DIRETTIVA .

10 LA ROUSSEAU WILMOT SOSTIENE A QUESTO PROPOSITO CHE I DUE TRIBUTI FRANCESI IN QUESTIONE SONO CHIARAMENTE ' DIRITTI E TASSE ' AI SENSI DEL SUMMENZIONATO ART . 33 E CHE IL LORO IMPONIBILE E COSTITUITO DAL FATTURATO . SECONDO LA LETTERA STESSA DI DETTA DISPOSIZIONE , DETTI TRIBUTI NON POTREBBERO PIU ESSERE ISTITUITI O MANTENUTI IN VIGORE DA UNO STATO MEMBRO . LA QUESTIONE SE DETTI TRIBUTI SIANO DI NATURA FISCALE OVVERO RIENTRINO NELLA PREVIDENZA SOCIALE SAREBBE IRRILEVANTE , DATO CHE ESSI COSTITUIREBBERO IN OGNI CASO PRELIEVI OBBLIGATORI AVENTI LA NATURA DI IMPOSTA SUL FATTURATO .

11 L ' ORGANIC RILEVA ANZITUTTO LA NATURA NON FISCALE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA , PER SOSTENERE POI CHE LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE IMPOSTE SUL FATTURATO , DEFINITE DALLE DIRETTIVE D ' ARMONIZZAZIONE E DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE , NON SI RAVVISANO IN UN TRIBUTO COME IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA . LE IMPOSTE SUL FATTURATO CONTEMPLATE DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE COSTITUIREBBERO UN TRIBUTO GENERALE CHE GRAVA SU UN NEGOZIO E IL FATTO GENERATORE D ' IMPOSTA SAREBBE LA VENDITA DI UN BENE O LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO ; L ' IMPONIBILE SAREBBE IL PREZZO DEL NEGOZIO E IL TRIBUTO DAREBBE DIRETTAMENTE LUOGO A RIVALSE SUL PREZZO DEL BENE O DEL SERVIZIO .

12 IL GOVERNO FRANCESE SVOLGE ARGOMENTI ANALOGHI . IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA NON SAREBBE , COME LE IMPOSTE SUL FATTURATO , UN TRIBUTO SUL CONSUMO PROPORZIONALE AL PREZZO DEI BENI E DEI SERVIZI , BENSI UN PRELIEVO RISCOSSO ANNUALMENTE SUL FATTURATO , AL NETTO DELLE IMPOSTE , REALIZZATO NELL ' ANNO PRECEDENTE .

13 SECONDO LA COMMISSIONE L ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA VA INTERPRETATO NEL CONTESTO DEL PROCESSO D ' ARMONIZZAZIONE DELLE IMPOSTE SULL ' ENTRATA AVVIATO CON LA PRIMA DIRETTIVA IN QUESTO CAMPO , ADOTTATA NEL 1967 ( DIRETTIVA 67/227 , GU PAG . 1301 ). DALLE MOTIVAZIONI DELLA PRIMA DIRETTIVA SI DESUME CHE QUESTA ARMONIZZAZIONE DEVE SFOCIARE NELL ' ELIMINAZIONE DEI SISTEMI DI IMPOSTE CUMULATIVE A CASCATA E NELL ' ADOZIONE , DA PARTE DI TUTTI GLI STATI MEMBRI , DI UN SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO . LE IMPOSTE SULL ' ENTRATA , CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLE DIRETTIVE D ' ARMONIZZAZIONE , SAREBBERO QUINDI DELLE IMPOSTE CHE GRAVANO SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI ; ESSE NON COMPRENDEREBBERO UN CONTRIBUTO PREVIDENZIALE , CHE SIA CALCOLATO IN BASE AL FATTURATO DI UN ' IMPRESA , SENZA PERO GRAVARE SUI NEGOZI .

14 E OPPORTUNO ANZITUTTO RILEVARE , COME HA SEGNALATO GIUSTAMENTE LA COMMISSIONE , CHE LA PORTATA DELL ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA DEV ' ESSERE DETERMINATA ALLA LUCE DELLA FUNZIONE DI QUESTA DISPOSIZIONE NELL ' AMBITO DEL SISTEMA ARMONIZZATO DELL ' IMPOSTA SULL ' ENTRATA SOTTO FORMA DI SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO .

15 IL PRINCIPIO DEL SISTEMA COMUNE CONSISTE , A NORMA DELL ' ART . 2 DELLA PRIMA DIRETTIVA , NELL ' APPLICARE AI BENI ED AI SERVIZI , FINO ALLO STADIO DEL COMMERCIO AL MINUTO COMPRESO , UN TRIBUTO GENERALE SUL CONSUMO ESATTAMENTE PROPORZIONALE AL PREZZO DEI BENI E DEI SERVIZI , INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI PASSAGGI AVVENUTI NEL PROCESSO DI PRODUZIONE E DI DISTRIBUZIONE ANTERIORE ALLA FASE DELL ' IMPOSIZIONE . TUTTAVIA , AD OGNI PASSAGGIO , L ' IVA E DOVUTA SOLO PREVIA DETRAZIONE DALL ' AMMONTARE DELL ' IMPOSTA CHE HA GRAVATO DIRETTAMENTE SUL COSTO DEI VARI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PREZZO ; IL SISTEMA DELLE DETRAZIONI E CONGEGNATO , DALL ' ART . 17 N . 2 , DALLA SESTA DIRETTIVA , IN MODO TALE CHE SOLO I SOGGETTI PASSIVI SONO AUTORIZZATI A DETRARRE DALL ' IVA DI CUI SONO DEBITORI L ' IVA GIA RISCOSSA SULLE MERCI A MONTE .

16 L ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA , LASCIANDO LIBERI GLI STATI MEMBRI DI MANTENERE IN VIGORE O DI ISTITUIRE DETERMINATI TRIBUTI , COME LE IMPOSTE INDIRETTE , A CONDIZIONE CHE NON SI TRATTI DI TRIBUTI AVENTI ' IL CARATTERE D ' IMPOSTA SULLA CIFRA D ' AFFARI ' , SI PROPONE D ' IMPEDIRE CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA COMUNE DELL ' IVA SIA LESO DA PROVVEDIMENTI FISCALI DI UNO STATO MEMBRO CHE GRAVANO SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI E COLPISCONO I NEGOZI COMMERCIALI IN MODO ANALOGO A QUELLO CHE CARATTERIZZA L ' IVA . QUESTA DISPOSIZIONE NON PUO QUINDI MIRARE A VIETARE AGLI STATI MEMBRI IL MANTENERE IN VIGORE O L ' ISTITUIRE TRIBUTI CHE NON ABBIANO NATURA FISCALE , MA SIANO ISTITUITI SPECIFICAMENTE PER ALIMENTARE FONDI PREVIDENZIALI E IL CUI FATTO GENERATORE SIA COSTITUITO DALL ' ATTIVITA DELLE IMPRESE , O DI DETERMINATE CATEGORIE DI IMPRESE , E SIANO COMMISURATI AL FATTURATO ANNUO COMPLESSIVO , SENZA INCIDERE DIRETTAMENTE SUL PREZZO DEI BENI E DEI SERVIZI .

17 E QUINDI OPPORTUNO RISOLVERE LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DICHIARANDO CHE LA NOZIONE DI ' DIRITTI E TASSE CHE NON HANNO IL CARATTERE DI IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI ' , DI CUI ALL ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA , VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA COMPRENDE UN ' IMPOSTA , DI NATURA NON FISCALE , A CARICO DELLE SOCIETA , O DI DETERMINATE CATEGORIE DI SOCIETA , A PROFITTO DEI REGIMI PREVIDENZIALI , LA CUI ALIQUOTA SIA COMMISURATA AL FATTURATO ANNUO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA CONTRIBUENTI .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

18 LE SPESE ESPOSTE DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE E DALLA COMMISSIONE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PRESENTE PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( QUARTA SEZIONE ),

PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPOSTALE DALLA CORTE D ' APPELLO DI DOUAI , CON SENTENZA 29 NOVEMBRE 1984 , DICHIARA :

LA NOZIONE DI ' DIRITTI E TASSE CHE NON ABBIANO IL CARATTERE DI IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI ' , DI CUI ALL ' ART . 33 DELLA SESTA DIRETTIVA , VA INTERPRETATA NEL SENSO CHE ESSA COMPRENDE UN ' IMPOSTA , DI NATURA NON FISCALE , A CARICO DELLE SOCIETA , O DI DETERMINATE CATEGORIE DI SOCIETA , A PROFITTO DI REGIMI PREVIDENZIALI , LA CUI ALIQUOTA SIA COMMISURATA AL FATTURATO ANNUO COMPLESSIVO DELLE SOCIETA CONTRIBUENTI .