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61985J0039

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 23 GENNAIO 1986. - G. BERGERES - BECQUE CONTRO SERVICE INTERREGIONAL DES DOUANES. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DAL TRIBUNAL D'INSTANCE, BORDEAUX. - IMPOSTA SULLA CIFRA D'AFFARI ALL'IMPORTAZIONE DI MERCI EFFETTUATA DA PRIVATI. - CAUSA 39/85.

raccolta della giurisprudenza 1986 pagina 00259


Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 . DISPOSIZIONI FISCALI - TRIBUTI INTERNI - DISCRIMINAZIONE - DIVIETO - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RISCOSSA ALL ' IMPORTAZIONE DA ALTRI STATI MEMBRI DI MERCI VENDUTE DA CHI NE E ESENTE - DISTINZIONE FRA NEGOZI A TITOLO GRATUITO E NEGOZI A TITOLO ONEROSO - IRRILEVANZA

( TRATTATO CEE , ART . 95 ; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 )

2 . DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULL ' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RISCOSSA ALL ' IMPORTAZIONE DA ALTRI STATI MEMBRI DI MERCI VENDUTE DA CHI NE E ESENTE - CRITERIO DI CALCOLO

( TRATTATO CEE , ART . 95 ; DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 77/388 )

Massima


1 . PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO ALLA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE DI UN BENE DA PARTE DI CHI NE E ESENTE , NON SI DEVE FARE DISTINZIONE A SECONDA CHE IL NEGOZIO CHE HA DATO LUOGO ALL ' IMPORTAZIONE SIA A TITOLO ONEROSO O A TITOLO GRATUITO .

2 . NELL ' IPOTESI DELLA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE DA UN ALTRO STATO MEMBRO DI UN BENE CEDUTO DA CHI NE E ESENTE , L ' IMPONIBILE NON COMPRENDE L ' IMPORTO DELL ' IVA VERSATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ED ANCORA IN CORPORATO NEL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELL ' IMPORTAZIONE , VALORE CHE SI DETERMINA SECONDO I CRITERI VIGENTI NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE .

L ' IMPORTO DELL ' IMPOSTA VERSATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ED ANCORA INCORPORATO NEL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELL ' IMPORTAZIONE CORRISPONDE :

- IN CASO DI DIMINUZIONE DEL VALORE DEL BENE FRA IL MOMENTO DELL ' ULTIMA RISCOSSIONE DELL ' IMPOSTA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E QUELLO DELL ' IMPORTAZIONE , ALL ' IMPORTO DELL ' IMPOSTA EFFETTIVAMENTE VERSATO NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE RIDOTTA IN RAGIONE DELLA PERCENTUALE DI DEPREZZAMENTO ;

- IN CASO DI AUMENTO DEL VALORE DEL BENE DURANTE LO STESSO PERIODO , ALL ' INTERO IMPORTO DELL ' IMPOSTA EFFETTIVAMENTE VERSATO NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 39/85 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL TRIBUNAL D ' INSTANCE DI BORDEAUX NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE TRA

G . BERGERES-BECQUE ,

E

CAPO DEL SERVICE INTERREGIONAL DES DOUANES , BORDEAUX ,

Oggetto della causa


DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 95 DI DETTO TRATTATO ,

Motivazione della sentenza


1 CON SENTENZA 24 GENNAIO 1985 , PERVENUTA IN CANCELLERIA L ' 11 FEBBRAIO SUCCESSIVO , IL TRIBUNAL D ' INSTANCE DI BORDEAUX HA SOTTOPOSTO A QUESTA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , VARIE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RELATIVE ALL ' INTERPRETAZIONE DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO , NONCHE DELLE NORME DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977 , 77/388 , IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D ' AFFARI , SISTEMA COMUNE D ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145 , PAG . 1 ).

2 TALI QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSIA VERTENTE SULL ' APPLICAZIONE , DA PARTE DELL ' AMMINISTRAZIONE DOGANALE FRANCESE , DELL ' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( PER IL SEGUITO : ' IVA ' ) AD UN VEICOLO D ' OCCASIONE IMPORTATO DAL BELGIO DA UN CITTADINO DI TALE STATO MEMBRO RESIDENTE IN FRANCIA . IL CONTRIBUENTE , CHE AVEVA RICEVUTO IN DONO IL VEICOLO , FACEVA OPPOSIZIONE AL CALCOLO DELL ' IVA ALL ' IMPORTAZIONE , POICHE L ' AMMINISTRAZIONE DELLE DOGANE AVEVA APPLICATO L ' ALIQUOTA IN VIGORE IN FRANCIA , PARI AL 33,1/3% , SUL VALORE DEL VEICOLO VALUTATO SECONDO UNA QUOTAZIONE DELL ' USATO SEGUITA ABITUALMENTE IN FRANCIA .

3 IL TRIBUNAL D ' INSTANCE DI BORDEAUX , ADITO PER LA DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA , HA SOSPESO IL PROCEDIMENTO ED HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI PREGIUDIZIALI :

' 1 ) L ' ART . 95 DEL TRATTATO VIETA AGLI STATI MEMBRI DI ASSOGGETTARE ALL ' IVA LE IMPORTAZIONI DA ALTRI STATI MEMBRI DI MERCI CEDUTE DA UN SINGOLO , QUALORA DETTO TRIBUTO NON VENGA RISCOSSO SULLA CESSIONE DI MERCI ANALOGHE EFFETTUATA DA UN SINGOLO NELL ' AMBITO DELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE , OVE NON VENGA PRESA IN CONSIDERAZIONE LA PARTE RESIDUA DELL ' IVA PAGATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE CHE E TUTTORA INCLUSA NEL VALORE DELLA MERCE ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE . SE , NELL ' ATTUARE QUESTO PRINCIPIO , SI DEBBA EFFETTUARE UNA DISTINZIONE A SECONDA CHE IL NEGOZIO SIA A TITOLO ONEROSO OVVERO A TITOLO GRATUITO .

2 ) IN CASO NEGATIVO , SE L ' IMPONIBILE DEL TRIBUTO DEBBA ESSERE IL VALORE AL LORDO DELLE IMPOSTE DELLA MERCE NELLO STATO ESPORTATORE , MENO LA PARTE RESIDUA DELL ' IVA CHE E TUTTORA INCLUSA NEL VALORE DELLA MERCE ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE , OVVERO IL VALORE AL NETTO DELLE IMPOSTE DI UNA MERCE ANALOGA NELLO STATO IMPORTATORE .

3 ) SE LA QUOTA DELL ' IVA CHE SPETTA ALLO STATO IMPORTATORE POSSA ESSERE DETERMINATA IN BASE AD UN ' ALIQUOTA DIFFERENZIALE ( ALIQUOTA IN VIGORE NELLO STATO IMPORTATORE MENO L ' ALIQUOTA IN VIGORE NEL PAESE ESPORTATORE ) APPLICATA AL VALORE AL NETTO DI IMPOSTE CHE SARA DETERMINATO IN RELAZIONE ALLA SOLUZIONE DATA ALL ' ALTERNATIVA PROSPETTATA NELLA SECONDA QUESTIONE . IN CASO CONTRARIO , SE SI DEBBA IMPUTARE LA PARTE RESIDUA DELL ' IVA PAGATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E CHE E TUTTORA INCLUSA NEL VALORE DELLA MERCE ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE , ALL ' IMPORTO DELL ' IVA RISCOSSA ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE . OVVERO DETTA PARTE RESIDUA DEBBA ESSERE RESTITUITA DALLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ' .

4 HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI SCRITTE L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL GOVERNO OLANDESE E LA COMMISSIONE . IL GOVERNO FRANCESE SI E FATTO RAPPRESENTARE ALL ' UDIENZA .

5 LA PRIMA QUESTIONE PARTE DALL ' AFFERMAZIONE FATTA DALLA CORTE NELLA SENTENZA 5 MAGGIO 1982 ( CAUSA 15/81 , GASTON SCHUL , RACC . PAG . 1409 ), SECONDO LA QUALE L ' ART . 95 DEL TRATTATO VIETA AGLI STATI MEMBRI DI SOTTOPORRE ALL ' IVA LE IMPORTAZIONI DA ALTRI STATI MEMBRI DI MERCI CEDUTE DA UN SINGOLO , QUALORA DETTO TRIBUTO NON VENGA RISCOSSO SULLA CESSIONE DI MERCI ANALOGHE EFFETTUATA DA UN SINGOLO NELL ' AMBITO DELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE , OVE NON VENGA PRESA IN CONSIDERAZIONE LA PARTE RESIDUA DELL ' IVA PAGATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE CHE E TUTTORA INCLUSA NEL VALORE DELLA MERCE ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE . DETTA QUESTIONE VERTE SUL SE , NELL ' ATTUARE QUESTO PRINCIPIO , SI DEBBA EFFETTUARE UNA DISTINZIONE A SECONDA CHE IL NEGOZIO SIA A TITOLO ONEROSO O A TITOLO GRATUITO .

6 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL GOVERNO OLANDESE E LA COMMISSIONE RITENGONO CHE NON SI DEBBA EFFETTUARE TALE DISTINZIONE . IL GOVERNO FRANCESE CONSIDERA , PER CONTRO , CHE ALL ' IMPORTATORE DI UN BENE CEDUTO A TITOLO GRATUITO NON POSSA ESSERE RICONOSCIUTO IL DIRITTO ALLA DEDUZIONE DELL ' IVA PAGATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ED ANCORA GRAVANTE SU TALE BENE , DAL MOMENTO CHE L ' IMPORTATORE NON HA DOVUTO SOPPORTARE PERSONALMENTE TALE TRIBUTO ALL ' ATTO DELL ' ACQUISIZIONE DEL BENE .

7 IN PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE INNANZITUTTO CHE , AI SENSI DELL ' ART . 2 , N . 2 , DELLA SESTA DIRETTIVA , SONO ASSOGGETTATE ALL ' IVA LE ' IMPORTAZIONI DI BENI ' E CHE , AI SENSI DELL ' ART . 7 DELLA DIRETTIVA , L ' IMPORTAZIONE DI UN BENE CONSISTE NELL ' INTRODUZIONE DI DETTO BENE ALL ' INTERNO DEL PAESE . NELLA SENTENZA 5 MAGGIO 1982 , SOPRA MENZIONATA , LA CORTE NE HA DEDOTTO CHE , PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI ALL ' IMPORTAZIONE , IL FATTO GENERATORE DELL ' IMPOSTA E COSTITUITO DAL SEMPLICE INGRESSO DI UN BENE ALL ' INTERNO DI UNO STATO MEMBRO , ' INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ABBIA LUOGO O MENO UN NEGOZIO ( E ) CHE L ' OPERAZIONE VENGA EFFETTUATA A TITOLO ONEROSO O GRATUITO ' .

8 VA OSSERVATO INOLTRE CHE I BENI USATI IMPORTATI DA UN SINGOLO NELL ' AMBITO DI UNA DONAZIONE SONO NECESSARIAMENTE GRAVATI , COME QUELLI IMPORTATI DA UN SINGOLO NELL ' AMBITO DI UNA VENDITA O DI UN ALTRO NEGOZIO A TITOLO ONEROSO , DALL ' IVA CUI SONO STATI SOTTOPOSTI NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE .

9 PERTANTO , SI DEVE RISOLVERE LA PRIMA QUESTIONE DICHIARANDO CHE , PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO ALLA RISCOSSIONE DELL ' IVA ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE DI UN BENE DA PARTE DI CHI NON E SOGGETTO PASSIVO , NON SI DEVE FARE DISTINZIONE A SECONDA CHE IL NEGOZIO CHE HA DATO LUOGO ALL ' IMPORTAZIONE SIA A TITOLO ONEROSO O A TITOLO GRATUITO .

10 LA SECONDA QUESTIONE RIGUARDA LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE . NELLA SENTENZA 21 MAGGIO 1985 ( CAUSA 47/84 , GASTON SCHUL , RACC . 1985 , PAG . 1491 ) LA CORTE HA GIA DICHIARATO CHE , NELL ' IPOTESI DELLA RISCOSSIONE DELL ' IVA DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE DA UN ALTRO STATO MEMBRO DI UN PRODOTTO CEDUTO DA CHI NON E SOGGETTO PASSIVO , LA BASE IMPONIBILE NON COMPRENDE L ' IMPORTO DELL ' IVA VERSATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ED ANCORA INCORPORATA NEL VALORE DEL PRODOTTO AL MOMENTO DELLA SUA IMPORTAZIONE . LA SUDDETTA QUESTIONE MIRA A FAR STABILIRE SE TALE VALORE DEBBA ESSERE DETERMINATO O NO IN BASE ALLE NORME DI VALUTAZIONE IN VIGORE NELLO STATO MEMBRO IMPORTATORE .

11 L ' ATTRICE NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL GOVERNO OLANDESE E LA COMMISSIONE SOSTENGONO CHE IL VALORE D ' IMPORTAZIONE DEV ' ESSERE FISSATO IN BASE AI PARAMETRI VIGENTI NEL PAESE ESPORTATORE . SECONDO IL GOVERNO FRANCESE L ' IVA ALL ' IMPORTAZIONE DEV ' ESSERE CALCOLATA SUL VALORE AL NETTO DELL ' IMPOSTA DEL BENE IMPORTATO , VALORE CHE DOVREBBE ESSERE EQUIPARATO AL VALORE IN DOGANA DETERMINATO IN BASE AI METODI ABITUALMENTE APPLICATI NEL PAESE IMPORTATORE .

12 LA QUESTIONE TROVA SOLUZIONE NELLE NORME STESSE DELLA SESTA DIRETTIVA . DALL ' ART . 11 , LETT . B , N . 1 , DI QUESTA DIRETTIVA RISULTA INFATTI CHE LA BASE IMPONIBILE PER LA RISCOSSIONE DELL ' IVA ALL ' IMPORTAZIONE DI UN BENE E COSTITUITA , IN MANCANZA DI UN PREZZO PAGATO O DA PAGARE , DAL VALORE NORMALE DEL BENE , VALORE DEFINITO COME ' QUANTO UN IMPORTATORE , ALLO STADIO DI COMMERCIALIZZAZIONE AL QUALE SI COMPIE L ' IMPORTAZIONE , DOVREBBE PAGARE AD UN FORNITORE INDIPENDENTE DEL PAESE DI PROVENIENZA DEL BENE , AL MOMENTO IN CUI L ' IMPOSTA E ESIGIBILE , IN CONDIZIONI DI CONCORRENZA PERFETTA , PER OTTENERE QUESTO STESSO BENE ' .

13 L ' ART . 11 , LETT . B , N . 2 , CONSENTE AGLI STATI MEMBRI DI ADOTTARE COME BASE IMPONIBILE IL VALORE IN DOGANA DEFINITO NEL REGOLAMENTO N . 803/68 , NEL FRATTEMPO SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 28 MAGGIO 1980 , N . 1224 , RELATIVO AL VALORE IN DOGANA DELLE MERCI ( GU L 134 , PAG . 1 ). GLI ARTT . DA 2 A 7 DI QUESTO REGOLAMENTO STABILISCONO LE VARIE MODALITA CHE CONSENTONO DI DETERMINARE QUESTO VALORE ; IN BASE AGLI ARTT . 4 E 5 , NORME PERTINENTI NELLA FATTISPECIE , TALE VALORE SI DETERMINA , IN MANCANZA DI PREZZO PAGATO O DA PAGARE , IN BASE AL VALORE DI TRANSAZIONE DI MERCI IDENTICHE O SIMILARI VENDUTE PER L ' ESPORTAZIONE A DESTINAZIONE DELLA COMUNITA ED ESPORTATE NELLO STESSO MOMENTO O PRESSAPPOCO NELLO STESSO MOMENTO DELLE MERCI DA VALUTARE .

14 NE DERIVA CHE , NELL ' IPOTESI DELLA RISCOSSIONE DELL ' IVA , DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO , ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE DA UN ALTRO STATO MEMBRO DI UN BENE CEDUTO DA CHI NON E SOGGETTO PASSIVO , LA BASE IMPONIBILE NON COMPRENDE L ' IMPORTO DELL ' IVA VERSATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ED ANCORA INCORPORATO NEL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELL ' IMPORTAZIONE , VALORE CHE SI DETERMINA IN BASE AI PARAMETRI VIGENTI NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE .

15 LA TERZA QUESTIONE RIGUARDA IL CALCOLO DELLA PARTE RESIDUA DELL ' IVA VERSATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ED ANCORA INCLUSA NEL VALORE DELLA MERCE AL MOMENTO DELL ' IMPORTAZIONE .

16 MENTRE IL PRESENTE PROCEDIMENTO ERA IN CORSO , UNA QUESTIONE IDENTICA E STATA RISOLTA NELLA SUMMENZIONATA SENTENZA 21 MAGGIO 1985 . STANDO COSI LE COSE , E DATO CHE NESSUN ARGOMENTO NUOVO E STATO PRESENTATO ALLA CORTE SU QUESTO PUNTO , CI SI DEVE RIFERIRE A TALE SOLUZIONE .

17 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA TERZA QUESTIONE NEL SENSO CHE L ' IMPORTO DELL ' IVA VERSATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ED ANCORA INCORPORATO NEL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELL ' IMPORTAZIONE CORRISPONDE :

- IN CASO DI DIMINUZIONE DEL VALORE DEL BENE FRA IL MOMENTO DELL ' ULTIMA RISCOSSIONE DELL ' IVA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E QUELLO DELL ' IMPORTAZIONE , ALL ' IMPORTO DELL ' IVA EFFETTIVAMENTE VERSATO NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE RIDOTTO IN RAGIONE DELLA PERCENTUALE DEL DEPREZZAMENTO ;

- IN CASO DI AUMENTO DI VALORE DEL BENE DURANTE LO STESSO PERIODO , ALL ' IMPORTO INTEGRALE DELL ' IVA EFFETTIVAMENTE VERSATO NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

18 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO FRANCESE , DAL GOVERNO OLANDESE E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ( PRIMA SEZIONE ),

PRONUNZIANDOSI SULLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI SOTTOPOSTELE DAL TRIBUNAL D ' INSTANCE DI BORDEAUX CON SENTENZA 24 GENNAIO 1985 DICHIARA :

1 ) PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 95 DEL TRATTATO ALLA RISCOSSIONE DELL ' IVA ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE DI UN BENE DA PARTE DI CHI NON E SOGGETTO PASSIVO , NON SI DEVE FARE DISTINZIONE A SECONDA CHE IL NEGOZIO CHE HA DATO LUOGO ALL ' IMPORTAZIONE SIA A TITOLO ONEROSO O A TITOLO GRATUITO .

2 ) NELL ' IPOTESI DELLA RISCOSSIONE DELL ' IVA , DA PARTE DI UNO STATO MEMBRO , ALL ' ATTO DELL ' IMPORTAZIONE DA UN ALTRO STATO MEMBRO DI UN BENE CEDUTO DA CHI NON E SOGGETTO PASSIVO , LA BASE IMPONIBILE NON COMPRENDE L ' IMPORTO DELL ' IVA VERSATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ED ANCORA INCORPORATO NEL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELL ' IMPORTAZIONE , VALORE CHE SI DETERMINA IN BASE AI PARAMETRI VIGENTI NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE .

3 ) L ' IMPORTO DELL ' IVA VERSATA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE ED ANCORA INCORPORATO NEL VALORE DEL BENE AL MOMENTO DELL ' IMPORTAZIONE CORRISPONDE :

- IN CASO DI DIMINUZIONE DEL VALORE DEL BENE FRA IL MOMENTO DELL ' ULTIMA RISCOSSIONE DELL ' IVA NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE E QUELLO DELL ' IMPORTAZIONE , ALL ' IMPORTO DELL ' IVA EFFETTIVAMENTE VERSATO NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE RIDOTTO IN RAGIONE DELLA PERCENTUALE DEL DEPREZZAMENTO ;

- IN CASO DI AUMENTO DI VALORE DEL BENE DURANTE LO STESSO PERIODO , ALL ' IMPORTO INTEGRALE DELL ' IVA EFFETTIVAMENTE VERSATO NELLO STATO MEMBRO ESPORTATORE .