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61986J0102

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 8 MARZO 1988. - APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL CONTRO COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA HOUSE OF LORDS. - SISTEMA COMUNE D'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO. - CAUSA 102/86.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 01443


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - PRESTAZIONI DI SERVIZI A TITOLO ONEROSO - NOZIONE - ATTIVITA DI UN ENTE NAZIONALE PER L' INCORAGGIAMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUTTA, FINANZIATE DA CONTRIBUTI A CARICO DEI PRODUTTORI - ESCLUSIONE

( DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/388, ART . 2, N . 1 )

Massima


L' ESERCIZIO, DA PARTE DI UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO, PER L' INCORAGGIAMENTO DELLA PRODUZIONE DI FRUTTA, DI ATTIVITA IN FATTO DI PUBBLICITA, DI INCORAGGIAMENTO E DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEI PRODOTTI ED IL FATTO CHE ESSO RISCUOTA DAI PRODUTTORI DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI CHE SERVONO AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA STESSE NON COSTITUISCONO "PRESTAZIONI DI SERVIZI, EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO" AI SENSI DELL' ART . 2 DELLA SESTA DIRETTIVA N . 77/388 IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA D' AFFARI .

QUESTA NOZIONE PRESUPPONE INFATTI L' ESISTENZA DI UN NESSO DIRETTO FRA IL SERVIZIO RESO E IL CORRISPETTIVO RICEVUTO, NESSO CHE MANCA IN QUANTO I COMPITI DI DETTO ENTE RIGUARDANO GLI INTERESSI COMUNI DEI PRODUTTORI ED I SINGOLI PRODUTTORI, SUI QUALI I CONTRIBUTI GRAVANO INDIPENDENTEMENTE DAL SE UNO SPECIFICO SERVIZIO ATTRIBUISCA LORO UN VANTAGGIO, FRUISCONO SOLO INDIRETTAMENTE DEI VANTAGGI RECATI IN VIA GENERALE AL SETTORE NEL SUO COMPLESSO .

Parti


NEL PROCEDIMENTO 102/86,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA HOUSE OF LORDS, NELLA CAUSA DINANZI AD ESSA PENDENTE TRA

APPLE AND PEAR DEVOLOPMENT COUNCIL

E

COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE,

DOMANDA VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MARZO 1977, N . 388, IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145, PAG . 1 ),

LA CORTE ( SESTA SEZIONE ),

COMPOSTA DAI SIGNORI O . DUE, PRESIDENTE DI SEZIONE, T . KOOPMANS, K . BAHLMANN, C . KAKOURIS E T . F . O' HIGGINS, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : SIR GORDON SLYNN

CANCELLIERE : SIG.RA D . LOUTERMAN, AMMINISTRATORE

VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE;

- PER LA APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL, RICORRENTE IN CASSAZIONE, DAL SIG . ANDREW PARK Q.C . E DAL SIG . GERALD BARLING, BARRISTER, ISTRUITI DA BUSS MURTON PARTNERSHIP, SOLICITORS,

- PER IL GOVERNO DEL REGNO UNITO, DAL SIG . H . R . L . PURSE, TREASURY SOLICITORS DEPARTMENT, ASSISTITO DAI SIGG . J . LAWS E R . JAY . BARRISTERS,

- PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, NELLA FASE SCRITTA DAL SIG . MARTIN SEIDEL, E, NELLA FASE ORALE, DAL SIG . W . KNAPP,

- PER LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO, SIG . JOHANNES FOENS BUHL,

VISTA LE RELAZIONE D' UDIENZA ED IN ESITO ALLA FASE ORALE DELL' 11 GIUGNO 1987,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, ALL' UDIENZA DEL 28 OTTOBRE 1987,

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza


1 CON ORDINANZA 20 MARZO 1986, PERVENUTA ALLA CORTE IL 28 APRILE SUCCESSIVO, LA HOUSE OF LORDS HA SOLLEVATO, A NORMA DELL' ART . 177 DEL TRATTATO CEE, UNA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTENTE SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 2 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MARZO 1977, N . 388/CEE, IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME ( GU L 145, PAG . 1 ) ( IN PROSIEGUO : "LA SESTA DIRETTIVA ").

2 DETTA QUESTIONE E SORTA NELL' AMBITO DI UNA LITE PENDENTE DINANZI A QUESTO GIUDICE TRA LO APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ( IN PROSIEGUO : "COUNCIL "), ENTE DI DIRITTO PUBBLICO, E I COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE ( IN PROSIEGUO : "COMMISSIONERS ") E VERTENTE SU UNA DECISIONE DEI COMMISSIONERS IN CONSEGUENZA DELLA QUALE IL COUNCIL NON POTEVA DETRARRE AI FINI DELL' IVA L' IMPOSTA A MONTE SULLE PRESTAZIONI FORNITEGLI IN RELAZIONE ALLE SUE ATTIVITA FINANZIATE COI CONTRIBUTI OBBLIGATORI RISCOSSI DAI PRODUTTORI PROFESSIONALI DI MELE E DI PERE IN INGHILTERRA E NEL GALLES ( IN PROSIEGUO : "PRODUTTORI "). IL COUNCIL IMPUGNAVA QUESTA DECISIONE DINANZI AD UN "VALUE ADDED TAX TRIBUNAL", IL QUALE ACCOGLIEVA LA DOMANDA . IN SEGUITO LA SENTENZA E STATA IMPUGNATA PIU VOLTE FINO ALLA HOUSE OF LORDS .

3 IL COUNCIL VENIVA ISTITUITO NEL 1966 DA UN DECRETO MINISTERIALE ADOTTATO A NORMA DELL' INDUSTRIAL ORGANISATION AND DEVELOPMENT ACT DEL 1947, A RICHIESTA DEI PRODUTTORI . UN DECRETO MINISTERIALE DEL 6 MAGGIO 1980 ( L' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ORDER DEL 1980, SI 1980/623 ) ( IN PROSIEGUO : "DECRETO DEL 1980 "), NELLA VERSIONE EMENDATA STABILISCE LE NORME ATTUALMENTE IN VIGORE PER IL COUNCIL .

4 EMERGE DAL FASCICOLO CHE I COMPITI DEL COUNCIL RIGUARDANO ESSENZIALMENTE LA PUBBLICITA, L' INCORAGGIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELLE MELE E DELLE PERE PRODOTTE IN INGHILTERRA E NEL GALLES .

5 IL COUNCIL E AUTORIZZATO, IN FORZA DEL DECRETO DEL 1980, A RISCUOTERE DAI PRODUTTORI UN CONTRIBUTO ANNUO OBBLIGATORIO LA CUI ENTITA NON PUO SUPERARE, O UN CERTO MASSIMO PER ETTARO PIANTATO A MELI O A PERI, OPPURE, IN TALUNI CASI, UN MASSIMO FISSATO PER GRUPPO DI 50 MELI O PERI PIANTATI NEL TERRENO DI UN PRODUTTORE . I CONTRIBUTI SONO RISCOSSI ONDE CONSENTIRE AL COUNCIL DI FAR FRONTE ALLE SPESE SOSTENUTE O DA SOSTENERE NELL' ESPLETAMENTO DEI SUOI COMPITI .

6 RITENENDO CHE LA LITE SOLLEVASSE QUESTIONI D' INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, LA HOUSE OF LORDS HA SOSPESO IL GIUDIZIO FINO A CHE LA CORTE NON SI SIA PRONUNCIATA SULLA SEGUENTE QUESTIONE PREGIUDIZIALE :

"SE L' ESPLETAMENTO, DA PARTE DELL' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL, DEI SUOI COMPITI A NORMA DELL' ART . 3 DELL' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ORDER DEL 1980 ( SI N . 623 ) (( ( EMENDATO DALL' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ( AMENDMENT ) ORDER 1980, SI N . 2001 ) )) E L' IMPOSIZIONE AI COLTIVATORI, A NORMA DELL' ART . 9, N . 1, DI UN CONTRIBUTO ANNUO INTESO A CONSENTIRE AL COUNCIL DI FAR FRONTE ALLE SPESE AMMINISTRATIVE ED ALTRE SOSTENUTE O DA SOSTENERE NELL' ESPLETAMENTO DI DETTI COMPITI, COSTITUISCANO '(...) PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO' AI SENSI DELL' ART . 2 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977, IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL' ENTRATA ".

7 L' ART . 2, E PUNTO 1 DELLA SESTA DIRETTIVA DISPONE :

"SONO SOGGETTE ALLE IMPOSTE SUL VALORE AGGIUNTO :

1 ) LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO ALL' INTERNO DEL PAESE DA UN SOGGETTO PASSIVO CHE AGISCE IN QUANTO TALE (...)".

8 EMERGE DAL FASCICOLO CHE LA HOUSE OF LORDS RITIENE CHE IL COUNCIL E UN SOGGETTO PASSIVO AI SENSI DELLA SESTA DIRETTIVA .

9 PER UNA PIU AMPIA ESPOSIZIONE DEGLI ANTEFATTI, DEL PROCEDIMENTO E DELLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ASPETTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

10 ONDE RISOLVERE LA QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE NAZIONALE, E NECESSARIO INTERPRETARE L' ART . 2, E PUNTO 1 DELLA SESTA DIRETTIVA E, A QUESTO SCOPO, E OPPORTUNO, TENUTO CONTO DELLO SCOPO LEGISLATIVO COMUNE DELLA SESTA DIRETTIVA E DELLA SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 APRILE 1967, N . 228/CEE, IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL' ENTRATA - STRUTTURE E MODALITA D' APPLICAZIONE DEL SISTEMA COMUNE DELL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( G U 71, PAG . 1303 ) ( IN PROSIEGUO : "SECONDA DIRETTIVA ") TENER CONTO DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE RIGUARDANTE LA SECONDA DIRETTIVA .

11 A QUESTO PROPOSITO SI DEVE RICORDARE CHE LA CORTE HA DECISO, NELLA SENTENZA 5 FEBBRAIO 1981 ( COOEPERATIEVE AARDAPPELENBEWAARPLAATS, 154/80, RACC . PAG . 445 ) CHE VI DEVE ESSERE UN NESSO DIRETTO TRA IL SERVIZIO RESO E IL CONTROVALORE RICEVUTO PERCHE UNA PRESTAZIONE DI SERVIZI SIA IMPONIBILE AI SENSI DELLA SECONDA DIRETTIVA .

12 SI DEVE QUINDI DIRE CHE LA NOZIONE DI PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DELL' ART . 2, E PUNTO 1 DELLA SESTA DIRETTIVA, PRESUPPONE L' ESISTENZA DI UN NESSO DIRETTO FRA IL SERVIZIO RESO E IL CORRISPETTIVO RICEVUTO .

13 SORGE ALLORA LA QUESTIONE SE VI SIA UN NESSO DIRETTO TRA L' ESPLETAMENTO, DA PARTE DEL COUNCIL, DEI SUOI COMPITI ED I CONTRIBUTI OBBLIGATORI CHE ESSO IMPONE AI PRODUTTORI .

14 A QUESTO PROPOSITO EMERGE DALL' ORDINANZA DI RINVIO CHE I COMPITI DEL COUNCIL RIGUARDANO GLI INTERESSI COMUNI DEI PRODUTTORI . NELLA MISURA IN CUI E UN PRESTATORE DI SERVIZI, I VANTAGGI CHE DERIVANO DA QUESTI SERVIZI RIGUARDANO IL SETTORE NEL SUO COMPLESSO . SE I SINGOLI PRODUTTORI DI MELE E DI PERE FRUISCONO DI VANTAGGI, QUESTI DERIVANO INDIRETTAMENTE DA QUELLI DI CUI GODE IN GENERALE IL SETTORE NEL SUO COMPLESSO . A QUESTO PROPOSITO SI DEVE OSSERVARE CHE IN TALUNI CASI NON E ESCLUSO CHE SOLO I PRODUTTORI DI MELE O SOLO I PRODUTTORI DI PERE POSSANO TRARRE VANTAGGIO DA SPECIFICHE ATTIVITA DEL COUNCIL .

15 INOLTRE, NON VI E RAPPORTO FRA L' ENTITA DEI VANTAGGI CHE I SINGOLI PRODUTTORI TRAGGONO DAI SERVIZI PRESTATI DAL COUNCIL E L' IMPORTO DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI CHE ESSI DEVONO PAGARE A NORMA DEL DECRETO DEL 1980 . I CONTRIBUTI, DOVUTI IN QUANTO OBBLIGAZIONI NON GIA CONTRATTUALI, BENSI LEGALI, SONO SEMPRE ESIGIBILI DAL SINGOLO PRODUTTORE IN QUANTO CREDITO DEL COUNCIL, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE UNO SPECIFICO SERVIZIO DEL COUNCIL GLI ATTRIBUISCA UN VANTAGGIO .

16 NE CONSEGUE CHE DEI CONTRIBUTI OBBLIGATORI COME QUELLI IMPOSTI AI PRODUTTORI NON COSTITUISCONO UN CORRISPETTIVO AVENTE UN NESSO DIRETTO CON I VANTAGGI TRATTI DAI SINGOLI PRODUTTORI DALL' ESPLETAMENTO DEI COMPITI DEL COUNCIL . COSI STANDO LE COSE, LO SVOLGIMENTO DI QUESTI COMPITI NON COSTITUISCE QUINDI PRESTAZIONE DI SERVIZI EFFETTUATA A TITOLO ONEROSO AI SENSI DELL' ART . 2, E PUNTO 1, DELLA SESTA DIRETTIVA .

17 SI DEVE QUINDI RISOLVERE LA QUESTIONE SOLLEVATA NEL SENSO CHE L' ESPLETAMENTO, DA PARTE DELL' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL, DEI COMPITI ASSEGNATIGLI DALL' ART . 3 DELL' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ORDER 1980 ( SI 623 ) (( ( EMENDATO DALL' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ( AMENDMENT ) ORDER DEL 1980 ( SI 2001 ) )) E IL FATTO DI IMPORRE AI FRUTTICOLTORI, A NORMA DELL' ART . 9, N . 1, UN CONTRIBUTO ANNUALE ONDE CONSENTIRE AL COUNCIL SUMMENZIONATO DI FAR FRONTE ALLE SPESE AMMINISTRATIVE E DI ALTRO GENERE SOSTENUTE O PREVEDIBILI NELLO SVOLGIMENTO DI DETTI COMPITI NON COSTITUISCONO " (...) PRESTAZIONI DI SERVIZI, EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO" AI SENSI DELL' ART . 2 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977, N . 388/CEE, IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL' ENTRATA - SISTEMA COMUNE DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME .

Decisione relativa alle spese


SULLE SPESE

18 LE SPESE SOSTENUTE DAL GOVERNO DEL REGNO UNITO, DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE, NON SONO RIPETIBILI . NEI CONFRONTI DELLA PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE IL PROCEDIMENTO COSTITUISCE UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE, AL QUALE SPETTA QUINDI STATUIRE SULLE SPESE .

Dispositivo


PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE ( SESTA SEZIONE ),

PRONUNCIANDOSI SULLA QUESTIONE SOTTOPPOSTALE DALLA HOUSE OF LORDS, CON ORDINANZA 20 MARZO 1986, DICHIARA :

L' ESPLETAMENTO, DA PARTE DELL' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL, DI COMPITI ASSEGNATIGLI DALL' ART . 3 DELL' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ORDER DEL 1980 ( SI 623 ) (( ( EMENDATO DALL' APPLE AND PEAR DEVELOPMENT COUNCIL ( AMENDMENT ) ORDER DEL 1980 ( SI 2001 ) )) E IL FATTO DI IMPORRE AI FRUTTICOLTORI, A NORMA DELL' ART . 9, N . 1, UN CONTRIBUTO ANNUO ONDE CONSENTIRE AL COUNCIL SUMMENZIONATO DI FAR FRONTE ALLE SPESE AMMINISTRATIVE E DI ALTRO GENERE SOSTENUTE O PREVEDIBILI NELLO SVOLGIMENTO DI DETTI COMPITI, NON COSTITUISCONO " (...) PRESTAZIONI DI SERVIZI, EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO" AI SENSI DELL' ART . 2 DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977, N . 388, IN FATTO DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULL' ENTRATA - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME .